PROGETTO DI LEGGE - N. 2897
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
DELLA SUBFORNITURA
Capo I
Del contratto e della sua forma
Art. 1.
(Nozione).
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore
commissiona a un altro la realizzazione di beni o la
prestazione di servizi che formano oggetto di un procedimento
produttivo o commerciale più complesso, impartendo le
direttive per la corretta esecuzione della commessa.
2. La commessa di cui al comma 1 può essere anche
continuativa o periodica.
Art. 2.
(Della forma del contratto
e degli altri requisiti essenziali).
1. Il contratto di subfornitura deve avere forma scritta,
a pena di nullità.
2. Nel contratto deve essere indicato, anche
sommariamente, il procedimento produttivo o commerciale più
complesso, di cui fa parte la subfornitura.
3. Nel contratto devono essere inoltre esplicitamente
indicati:
a) il corrispettivo della commessa;
b) i termini essenziali di pagamento e quelli di
consegna;
c) le specifiche tecniche che definiscono
accuratamente il prodotto da fabbricare, formare o sottoporre
a lavorazione ovvero il servizio da prestare.
4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, si
applicano le norme in materia di interposizione nelle
prestazioni di lavoro e il committente è obbligato in solido
con il fornitore per tutti i rapporti di lavoro subordinato da
questi instaurati in ragione del contratto di subfornitura.
5. E' nulla la clausola che riserva a una delle parti
contraenti la facoltà di modificare unilateralmente le
condizioni di contratto.
6. E' altresì nullo il patto che attribuisca a una delle
parti di un contratto di subfornitura ed esecuzione
continuativa o periodica la facoltà di recesso senza congruo
preavviso.
Art. 3.
(Norme applicabili).
1. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati
dalle disposizioni sull'appalto, in quanto siano compatibili
con le norme della presente legge.
2. Non può essere invocata la responsabilità del
subfornitore qualora il committente non provveda ad eseguire
controlli sull'opera con accuratezza commisurata ai rischi di
impiego e previsti dal contratto.
Capo II
Altre disposizioni
Art. 4.
(Della proprietà del progetto).
1. Il committente conserva la proprietà industriale dei
progetti e delle prescrizioni di carattere tecnico da lui
impartite al subfornitore, sopportando i rischi derivanti
dagli errori di progettazione e di istruzione, nonché dai
difetti di materiali e degli attrezzi eventualmente forniti
per l'esecuzione.
2. Il subfornitore è tenuto alla riservatezza secondo le
norme di cui all'articolo 2105 del codice civile. Egli
risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto,
sopportandone i relativi rischi, salvo quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo3.
Art. 5.
(Prestazione di servizi).
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso il
corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto,
subfornitura, trasporto, mandato, spedizione, agenzia,
mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di
non fare e di permettere, quale ne sia la fonte".
Art. 6.
(Abuso di dipendenza economica).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
è inserito il seguente:
"Art. 3-bis.- (Abuso di dipendenza economica). -
1. E' vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della
posizione di dipendenza economica in cui si trovi, nei suoi
riguardi, un'impresa fornitrice.
2. Si ha dipendenza economica quando il fornitore,
nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle
caratteristiche del prodotto o del servizio e alle dimensioni
dell'impresa, non è in grado di rivolgersi ad altri
committenti o acquirenti.
3. L'abuso può consistere:
a) nella sistematica imposizione di clausole
contrattuali o di prezzi negli ordinativi, tali da assicurare
all'impresa dominante ingiustificati vantaggi e, con
riferimento ai contratti di subfornitura, tali da addossare al
fornitore ogni ordinario onere di stoccaggio ovvero tali da
determinare a suo danno gravi e non prevedibili difficoltà
organizzative;
b) nella vendita a condizioni discriminatorie o
nella arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in
atto;
c) nell'utilizzo, da parte dell'impresa dominante
o di sue collegate, controllate, controllanti anche se per
interposta persona, di strumenti di pressione finanziaria
idonei a farle ottenere ingiustificati vantaggi nei confronti
del fornitore".
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, le parole: "articoli 2 o 3" sono sostituite dalle
seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis".
3. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, le parole: "articoli 2 o 3" sono sostituite dalle
seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis" e dopo le parole:
"posizione dominante" sono inserite le seguenti: "o di
dipendenza economica".
Art. 7.
(Arbitrato).
1. Qualora una delle parti lo richieda, le controversie
relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente
legge, sono devolute alle commissioni arbitrali istituite
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, ai sensi del comma 4, lettera a),
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Le commissioni di cui al comma 1 esercitano le funzioni
di arbitrato in materia di subfornitura secondo la procedura
rituale.
3. Al giudizio e al procedimento arbitrale si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi II, III,
IV e V del titolo VIII del libro IV del codice di procedura
civile.
4. E' fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti,
ove sussistano i presupposti, di ricorrere alla procedura di
cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura
civile.
TITOLO II
DEI CONSORZI OBBLIGATORI
TRA SUBFORNITORI.
Capo I
Disposizioni generali.
Art. 8.
(Dell'istituzione dei consorzi).
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, è istituito un consorzio tra
subfornitori. La partecipazione del consorzio è
obbligatoria.
2. Il committente, entro trenta giorni dalla
sottoscrizione del contratto di subfornitura, deve
trasmetterne una copia semplice al consorzio della
circoscrizione camerale di residenza del fornitore, in
esenzione dalle imposte di bollo e registro.
3. Per gli enti collettivi si intende quale residenza il
luogo dove questi hanno la sede principale. E' vietata
l'appartenenza a più di un consorzio.
4. Il consorzio provvede all'iscrizione del contratto nel
registro delle subforniture, mantenuto a cura dello stesso.
5. Il ricevimento del contratto da parte del consorzio ha
valore di pubblicità legale.
Art. 9.
(Degli effetti della pubblicità del contratto).
1. Nel caso in cui si tratti del primo contratto stipulato
dal subfornitore, egli viene iscritto automaticamente al
consorzio con effetto dalla data di ricevimento del contratto
da parte di questi.
2. Qualora il committente, nel termine prescritto, non
provveda alla trasmissione del contratto, ovvero si tratti di
soggetto residente fuori dal territorio dello Stato, deve
provvedere in sua vece il subfornitore entro i successivi
trenta giorni.
3. Per l'omessa trasmissione del contratto di cui al comma
2 a chi ha rappresentato negozialmente le parti nella stipula
del contratto medesimo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2626 del codice civile.
Art. 10.
(Forma e composizione del consorzio).
1. Ai consorzi di cui alla presente legge si applicano le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro V del
codice civile, in quanto compatibili con le norme di cui agli
articoli 11 e 12 della presente legge.
Art. 11.
(Dei consiglieri).
1. L'atto costitutivo del consorzio deve prevedere che i
consiglieri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse
categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna
categoria ha nell'attività consortile.
2. Le organizzazioni imprenditoriali tra artigiani e
industriali, maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale, che dispongono di una rappresentanza locale nella
circoscrizione camerale di appartenenza del consorzio,
propongono ciascuna un'autonoma lista contenente i nominativi
di tanti candidati quanti sono i consiglieri da eleggere.
3. Liste analoghe a quella di cui al comma 2 possono
essere autonomamente presentate da parte degli stessi
consorziati, purché preventivamente sottoscritte da almeno un
quinto degli aventi diritto al voto.
Art. 12.
(Dell'assemblea elettiva).
1. Il presidente e il segretario del consiglio uscente
sono di diritto, rispettivamente, presidente e segretario
dell'assemblea elettorale.
2. In caso di assenza o impedimento dei soggetti di cui al
comma 1, e nella prima assemblea d'insediamento del consorzio,
l'assemblea elegge il presidente e il segretario scegliendoli
tra i presenti.
3. Per la validità dell'assemblea elettiva è necessario
l'intervento di almeno un decimo dei soci.
4. I consiglieri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
5. Con apposito regolamento adottato del Ministro del
tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono determinate le ulteriori modalità per
lo svolgimento dell'assemblea elettiva, per la validità di
elezione dei componenti del consiglio, nonché i requisiti di
onorabilità che questi devono possedere.
Capo II
Delle funzioni dei consorzi.
Art. 13.
(Della cessazione dei crediti
di subfornitura).
1. I consorzi hanno lo scopo di garantire il corretto
adempimento dei contratti di subfornitura, con particolare
riguardo al rispetto dei termini di pagamento.
2. Tutti i pagamenti derivanti da ciascun contratto devono
essere obbligatoriamente appoggiati presso una stessa banca,
che il consorziato deve indicare all'atto della sua iscrizione
al consorzio di appartenenza. Ogni variazione della banca
d'appoggio, che interviene in corso di contratto, deve essere
comunicata al consorzio nel termine di trenta giorni. In caso
di omessa comunicazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 3.
3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine
essenziale di ciascun pagamento previsto in contratto senza
che il committente vi abbia provveduto, il singolo credito
scaduto si intende ceduto al consorzio, con pieno effetto nei
confronti delle parti e dei terzi, senza necessità di
comunicazione alcuna.
4. Il consorzio, avvalendosi della banca d'appoggio
indicata dal consorziato, anticipa al medesimo un importo pari
all'80 per cento del valore nominale del credito ceduto.
5. Il cedente risponde alla solvenza del debitore ceduto,
nei limiti di quanto ha ricevuto. La differenza tra il valore
nominale del credito e quanto anticipato, viene devoluta al
cedente all'atto dell'effettivo pagamento del credito,
detratti gli interessi maturati sull'anticipo e le spese
sopportate dal consorzio per escutere il debitore.
Art. 14.
(Della mora del debitore).
1. In caso di cessione di cui all'articolo 13, sono dovuti
dal debitore interessi moratori pari al tasso ufficiale di
sconto corrente aumentato di cinque punti, con anatocismo a
periodicità trimestrale, a partire dalla data di scadenza del
termine essenziale del credito ceduto.
2. Gli interessi moratori percepiti ai sensi del comma 1,
sono riconosciuti integralmente al consorzio a titolo di
remunerazione per l'attività svolta.
Art. 15.
(Del privilegio del consorzio).
1. I crediti acquisiti dal consorzio per effetto delle
cessioni di cui alla presente legge, nonché gli interessi
moratori e gli altri accessori relativi a tali crediti,
limitamente al 50 per cento del loro ammontare, hanno
privilegio generale sui beni mobili del committente. Essi si
collocano immediatamente dopo i crediti dei cui all'articolo
2778, primo comma, numero 1), del codice civile.
Capo III
Dell'autorità preposta alla sorveglianza
dei consorzi.
Art. 16.
(Della sorveglianza sull'attività
dei consorzi).
1. I consorzi tra subfornitori di cui alla presente legge
sono sottoposti al controllo da parte della Banca d'Italia.
Essi sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, anche senza i requisiti di cui al
citato articolo.
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce,
con proprio decreto, le modalità con cui si esplica il potere
regolamentare e di vigilanza della Banca d'Italia.