PROGETTO DI LEGGE - N. 2897




PROPOSTA DI LEGGE


TITOLO I

DELLA SUBFORNITURA


Capo I

Del contratto e della sua forma


Art. 1.

(Nozione).

        1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore commissiona a un altro la realizzazione di beni o la prestazione di servizi che formano oggetto di un procedimento produttivo o commerciale più complesso, impartendo le direttive per la corretta esecuzione della commessa.
        2. La commessa di cui al comma 1 può essere anche continuativa o periodica.


Art. 2.

(Della forma del contratto
e degli altri requisiti essenziali).

        1. Il contratto di subfornitura deve avere forma scritta, a pena di nullità.
        2. Nel contratto deve essere indicato, anche sommariamente, il procedimento produttivo o commerciale più complesso, di cui fa parte la subfornitura.
        3. Nel contratto devono essere inoltre esplicitamente indicati:

                a) il corrispettivo della commessa;

                b) i termini essenziali di pagamento e quelli di consegna;

                c) le specifiche tecniche che definiscono accuratamente il prodotto da fabbricare, formare o sottoporre a lavorazione ovvero il servizio da prestare.
        4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, si applicano le norme in materia di interposizione nelle prestazioni di lavoro e il committente è obbligato in solido con il fornitore per tutti i rapporti di lavoro subordinato da questi instaurati in ragione del contratto di subfornitura.
        5. E' nulla la clausola che riserva a una delle parti contraenti la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto.
        6. E' altresì nullo il patto che attribuisca a una delle parti di un contratto di subfornitura ed esecuzione continuativa o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.


Art. 3.

(Norme applicabili).

        1. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle disposizioni sull'appalto, in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
        2. Non può essere invocata la responsabilità del subfornitore qualora il committente non provveda ad eseguire controlli sull'opera con accuratezza commisurata ai rischi di impiego e previsti dal contratto.


Capo II

Altre disposizioni


Art. 4.

(Della proprietà del progetto).

        1. Il committente conserva la proprietà industriale dei progetti e delle prescrizioni di carattere tecnico da lui impartite al subfornitore, sopportando i rischi derivanti dagli errori di progettazione e di istruzione, nonché dai difetti di materiali e degli attrezzi eventualmente forniti per l'esecuzione.
        2. Il subfornitore è tenuto alla riservatezza secondo le norme di cui all'articolo 2105 del codice civile. Egli risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportandone i relativi rischi, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo3.


Art. 5.

(Prestazione di servizi).

        1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso il corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, subfornitura, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte".


Art. 6.

(Abuso di dipendenza economica).

        1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

        "Art. 3-bis.- (Abuso di dipendenza economica). - 1. E' vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della posizione di dipendenza economica in cui si trovi, nei suoi riguardi, un'impresa fornitrice.
            2. Si ha dipendenza economica quando il fornitore, nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle caratteristiche del prodotto o del servizio e alle dimensioni dell'impresa, non è in grado di rivolgersi ad altri committenti o acquirenti.
            3. L'abuso può consistere:

                a) nella sistematica imposizione di clausole contrattuali o di prezzi negli ordinativi, tali da assicurare all'impresa dominante ingiustificati vantaggi e, con riferimento ai contratti di subfornitura, tali da addossare al fornitore ogni ordinario onere di stoccaggio ovvero tali da determinare a suo danno gravi e non prevedibili difficoltà organizzative;

                b) nella vendita a condizioni discriminatorie o nella arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in atto;

                c) nell'utilizzo, da parte dell'impresa dominante o di sue collegate, controllate, controllanti anche se per interposta persona, di strumenti di pressione finanziaria idonei a farle ottenere ingiustificati vantaggi nei confronti del fornitore".

        2. All'articolo 14, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "articoli 2 o 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis".
        3. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "articoli 2 o 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis" e dopo le parole: "posizione dominante" sono inserite le seguenti: "o di dipendenza economica".


Art. 7.

(Arbitrato).

        1. Qualora una delle parti lo richieda, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge, sono devolute alle commissioni arbitrali istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
        2. Le commissioni di cui al comma 1 esercitano le funzioni di arbitrato in materia di subfornitura secondo la procedura rituale.
        3. Al giudizio e al procedimento arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi II, III, IV e V del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
        4. E' fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti, ove sussistano i presupposti, di ricorrere alla procedura di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

TITOLO II

DEI CONSORZI OBBLIGATORI
TRA SUBFORNITORI.


Capo I

Disposizioni generali.


Art. 8.

(Dell'istituzione dei consorzi).

        1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito un consorzio tra subfornitori. La partecipazione del consorzio è obbligatoria.
        2. Il committente, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di subfornitura, deve trasmetterne una copia semplice al consorzio della circoscrizione camerale di residenza del fornitore, in esenzione dalle imposte di bollo e registro.
        3. Per gli enti collettivi si intende quale residenza il luogo dove questi hanno la sede principale. E' vietata l'appartenenza a più di un consorzio.
        4. Il consorzio provvede all'iscrizione del contratto nel registro delle subforniture, mantenuto a cura dello stesso.
        5. Il ricevimento del contratto da parte del consorzio ha valore di pubblicità legale.


Art. 9.

(Degli effetti della pubblicità del contratto).

        1. Nel caso in cui si tratti del primo contratto stipulato dal subfornitore, egli viene iscritto automaticamente al consorzio con effetto dalla data di ricevimento del contratto da parte di questi.
        2. Qualora il committente, nel termine prescritto, non provveda alla trasmissione del contratto, ovvero si tratti di soggetto residente fuori dal territorio dello Stato, deve provvedere in sua vece il subfornitore entro i successivi trenta giorni.
        3. Per l'omessa trasmissione del contratto di cui al comma 2 a chi ha rappresentato negozialmente le parti nella stipula del contratto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2626 del codice civile.


Art. 10.

(Forma e composizione del consorzio).

        1. Ai consorzi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro V del codice civile, in quanto compatibili con le norme di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.


Art. 11.

(Dei consiglieri).

        1. L'atto costitutivo del consorzio deve prevedere che i consiglieri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività consortile.
        2. Le organizzazioni imprenditoriali tra artigiani e industriali, maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, che dispongono di una rappresentanza locale nella circoscrizione camerale di appartenenza del consorzio, propongono ciascuna un'autonoma lista contenente i nominativi di tanti candidati quanti sono i consiglieri da eleggere.
        3. Liste analoghe a quella di cui al comma 2 possono essere autonomamente presentate da parte degli stessi consorziati, purché preventivamente sottoscritte da almeno un quinto degli aventi diritto al voto.


Art. 12.

(Dell'assemblea elettiva).

        1. Il presidente e il segretario del consiglio uscente sono di diritto, rispettivamente, presidente e segretario dell'assemblea elettorale.
        2. In caso di assenza o impedimento dei soggetti di cui al comma 1, e nella prima assemblea d'insediamento del consorzio, l'assemblea elegge il presidente e il segretario scegliendoli tra i presenti.
        3. Per la validità dell'assemblea elettiva è necessario l'intervento di almeno un decimo dei soci.
        4. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
        5. Con apposito regolamento adottato del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le ulteriori modalità per lo svolgimento dell'assemblea elettiva, per la validità di elezione dei componenti del consiglio, nonché i requisiti di onorabilità che questi devono possedere.


Capo II

Delle funzioni dei consorzi.


Art. 13.

(Della cessazione dei crediti
di subfornitura).

        1. I consorzi hanno lo scopo di garantire il corretto adempimento dei contratti di subfornitura, con particolare riguardo al rispetto dei termini di pagamento.
        2. Tutti i pagamenti derivanti da ciascun contratto devono essere obbligatoriamente appoggiati presso una stessa banca, che il consorziato deve indicare all'atto della sua iscrizione al consorzio di appartenenza. Ogni variazione della banca d'appoggio, che interviene in corso di contratto, deve essere comunicata al consorzio nel termine di trenta giorni. In caso di omessa comunicazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3.
        3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine essenziale di ciascun pagamento previsto in contratto senza che il committente vi abbia provveduto, il singolo credito scaduto si intende ceduto al consorzio, con pieno effetto nei confronti delle parti e dei terzi, senza necessità di comunicazione alcuna.
        4. Il consorzio, avvalendosi della banca d'appoggio indicata dal consorziato, anticipa al medesimo un importo pari all'80 per cento del valore nominale del credito ceduto.
        5. Il cedente risponde alla solvenza del debitore ceduto, nei limiti di quanto ha ricevuto. La differenza tra il valore nominale del credito e quanto anticipato, viene devoluta al cedente all'atto dell'effettivo pagamento del credito, detratti gli interessi maturati sull'anticipo e le spese sopportate dal consorzio per escutere il debitore.


Art. 14.

(Della mora del debitore).

        1. In caso di cessione di cui all'articolo 13, sono dovuti dal debitore interessi moratori pari al tasso ufficiale di sconto corrente aumentato di cinque punti, con anatocismo a periodicità trimestrale, a partire dalla data di scadenza del termine essenziale del credito ceduto.
        2. Gli interessi moratori percepiti ai sensi del comma 1, sono riconosciuti integralmente al consorzio a titolo di remunerazione per l'attività svolta.


Art. 15.

(Del privilegio del consorzio).

        1. I crediti acquisiti dal consorzio per effetto delle cessioni di cui alla presente legge, nonché gli interessi moratori e gli altri accessori relativi a tali crediti, limitamente al 50 per cento del loro ammontare, hanno privilegio generale sui beni mobili del committente. Essi si collocano immediatamente dopo i crediti dei cui all'articolo 2778, primo comma, numero 1), del codice civile.

Capo III

Dell'autorità preposta alla sorveglianza
dei consorzi.


Art. 16.

(Della sorveglianza sull'attività
dei consorzi).

        1. I consorzi tra subfornitori di cui alla presente legge sono sottoposti al controllo da parte della Banca d'Italia. Essi sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, anche senza i requisiti di cui al citato articolo.
        2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con proprio decreto, le modalità con cui si esplica il potere regolamentare e di vigilanza della Banca d'Italia.



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