PROGETTO DI LEGGE - N. 1976




        Onorevoli Colleghi! - Attualmente l'Italia è tra i più grossi produttori di mele della Unione europea e, nell'ambito nazionale, la Campania detiene il quarto posto dopo il Trentino Alto-Adige, l'Emilia-Romagna ed il Veneto.
        In particolare, essa partecipa alla produzione nazionale di mele annurche con una quota di circa il 70 per cento.
        Il raccolto campano 1995 di tale prodotto è stato di 621.900 quintali, così suddiviso per province: Caserta 378.000, Napoli 139.300, Benevento 55.300, Salerno 33.800 ed Avellino 15.500 quintali.
        Il luogo di maggiore produzione di questa qualità di mele, come si evince anche dai dati citati, è la pianura di Terra di lavoro (tra le province di Caserta e Napoli) e, soprattutto, le zone dell'Aversano e del Giuglianese.
        I produttori campani sono impegnati da sempre per affermare le caratteristiche specifiche dell'annurca campana rispetto a quella tradizionale e soddisfare la domanda di un mercato al consumo sempre più selettivo ed esigente in fatto di qualità.
        I valori analitici della mela annurca campana (acqua, residuo secco, cellulosa, zuccheri, proteine totali, acidità, sali minerari, ceneri e calorie) sono tutti nei loro valori ottimali, garantendo delle caratteristiche che rendono particolarmente ricercato il prodotto, ricco di nutrimento ed a bassissimo potere calorico; una mela carnosa e succosa espressione della capacità agricola delle genti campane nel pieno rispetto della natura.
        Caratteristiche, queste, che sono state descritte sin dai tempi più antichi da Plinio il vecchio, che scrisse del dolce sapore di questo frutto, mentre altri ricordi si trovano su alcuni mosaici pompeiani e in scritti dell'epoca.
        Il suo nome, prima "arcola" e, infine, "annurca" è stato sempre sinonimo di genuinità e di bontà.
        Il moderno boom dell'annurca, dovuto anche ai prezzi competitivi, è stato determinato dall'adozione di tecniche sempre più accurate e di tecnologie (portinnesti clonali deboli, forme di allevamento a spalliera, nuovi cloni a frutto con arrossamento sulla pianta, eccetera) che permettono di ottenere una produzione di altissima qualità.
        Gli elementi fondamentali che determinano questa produzione sono: l'aspetto pedoclimatico, l'analisi e la sistemazione del terreno, alcuni parametri meteorologici quali l'umidità, l'entità delle precipitazioni, l'andamento della temperatura, la scelta del sistema d'impianto e del portinnesto, gli interventi sulla pianta (potatura) e sulla fruttificazione (impollinazione e diradamento), la concimazione e l'irrigazione.
        La mela in questione è poi particolarmente ricercata e raccomandata nell'alimentazione dell'infanzia per le sue specifiche caratteristiche organolettiche, fra le quali si evidenziano il calcio, il sodio ed il potassio; ed è consigliata anche per gli adulti in quanto concorre ad abbassare il tasso colesterolico, contribuisce a regolarizzare la funzione epatica e combatte l'acidità gastrica.
        Un prodotto che per la sua genuinità, specificità ed importanza economica, deve essere tutelato con appositi provvedimenti al fine di garantire la continuità delle sue caratteristiche e, nello stesso tempo, per evitare la concorrenza con altri prodotti similari ma diversi nella loro qualità.
        A tal fine l'articolo 1 della presente proposta di legge disciplina l'attribuzione dell'indicazione geografica protetta "mela annurca campana" alle mele che rispondono ai requisiti di legge e che sono prodotte nelle province campane.
        L'articolo 2 prevede la competenza della regione Campania in merito ai controlli di cui alla normativa comunitaria (regolamento (CEE) n. 2081/92).
        L'articolo 3 enuncia le caratteristiche che deve avere la mela per poter essere qualificata come "annurca" all'atto dell'immissione al consumo.
        Le modalità di commercializzazione del frutto sono regolate dall'articolo 4 che disciplina anche l'apposizione, sulle confezioni o sulle etichette, delle diciture: "mela annurca campana" e, immediatamente sotto, "indicazione geografica protetta".
        Con l'articolo 5 viene consentito l'uso di indicazioni, oltre a quella di cui all'articolo 4, che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi, però, significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.
        L'articolo 6, infine, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di chiunque utilizzi l'indicazione geografica protetta di "mela annurca campana" per commercializzare prodotti non aventi i prescritti requisiti di legge.




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