PROGETTO DI LEGGE - N. 1976
Onorevoli Colleghi! - Attualmente l'Italia è tra i più
grossi produttori di mele della Unione europea e, nell'ambito
nazionale, la Campania detiene il quarto posto dopo il
Trentino Alto-Adige, l'Emilia-Romagna ed il Veneto.
In particolare, essa partecipa alla produzione nazionale
di mele annurche con una quota di circa il 70 per cento.
Il raccolto campano 1995 di tale prodotto è stato di
621.900 quintali, così suddiviso per province: Caserta
378.000, Napoli 139.300, Benevento 55.300, Salerno 33.800 ed
Avellino 15.500 quintali.
Il luogo di maggiore produzione di questa qualità di mele,
come si evince anche dai dati citati, è la pianura di Terra di
lavoro (tra le province di Caserta e Napoli) e, soprattutto,
le zone dell'Aversano e del Giuglianese.
I produttori campani sono impegnati da sempre per
affermare le caratteristiche specifiche dell'annurca campana
rispetto a quella tradizionale e soddisfare la domanda di un
mercato al consumo sempre più selettivo ed esigente in fatto
di qualità.
I valori analitici della mela annurca campana (acqua,
residuo secco, cellulosa, zuccheri, proteine totali, acidità,
sali minerari, ceneri e calorie) sono tutti nei loro valori
ottimali, garantendo delle caratteristiche che rendono
particolarmente ricercato il prodotto, ricco di nutrimento ed
a bassissimo potere calorico; una mela carnosa e succosa
espressione della capacità agricola delle genti campane nel
pieno rispetto della natura.
Caratteristiche, queste, che sono state descritte sin dai
tempi più antichi da Plinio il vecchio, che scrisse del dolce
sapore di questo frutto, mentre altri ricordi si trovano su
alcuni mosaici pompeiani e in scritti dell'epoca.
Il suo nome, prima "arcola" e, infine, "annurca" è stato
sempre sinonimo di genuinità e di bontà.
Il moderno boom dell'annurca, dovuto anche ai prezzi
competitivi, è stato determinato dall'adozione di tecniche
sempre più accurate e di tecnologie (portinnesti clonali
deboli, forme di allevamento a spalliera, nuovi cloni a frutto
con arrossamento sulla pianta, eccetera) che permettono di
ottenere una produzione di altissima qualità.
Gli elementi fondamentali che determinano questa
produzione sono: l'aspetto pedoclimatico, l'analisi e la
sistemazione del terreno, alcuni parametri meteorologici quali
l'umidità, l'entità delle precipitazioni, l'andamento della
temperatura, la scelta del sistema d'impianto e del
portinnesto, gli interventi sulla pianta (potatura) e sulla
fruttificazione (impollinazione e diradamento), la
concimazione e l'irrigazione.
La mela in questione è poi particolarmente ricercata e
raccomandata nell'alimentazione dell'infanzia per le sue
specifiche caratteristiche organolettiche, fra le quali si
evidenziano il calcio, il sodio ed il potassio; ed è
consigliata anche per gli adulti in quanto concorre ad
abbassare il tasso colesterolico, contribuisce a regolarizzare
la funzione epatica e combatte l'acidità gastrica.
Un prodotto che per la sua genuinità, specificità ed
importanza economica, deve essere tutelato con appositi
provvedimenti al fine di garantire la continuità delle sue
caratteristiche e, nello stesso tempo, per evitare la
concorrenza con altri prodotti similari ma diversi nella loro
qualità.
A tal fine l'articolo 1 della presente proposta di legge
disciplina l'attribuzione dell'indicazione geografica protetta
"mela annurca campana" alle mele che rispondono ai requisiti
di legge e che sono prodotte nelle province campane.
L'articolo 2 prevede la competenza della regione Campania
in merito ai controlli di cui alla normativa comunitaria
(regolamento (CEE) n. 2081/92).
L'articolo 3 enuncia le caratteristiche che deve avere la
mela per poter essere qualificata come "annurca" all'atto
dell'immissione al consumo.
Le modalità di commercializzazione del frutto sono
regolate dall'articolo 4 che disciplina anche l'apposizione,
sulle confezioni o sulle etichette, delle diciture: "mela
annurca campana" e, immediatamente sotto, "indicazione
geografica protetta".
Con l'articolo 5 viene consentito l'uso di indicazioni,
oltre a quella di cui all'articolo 4, che facciano riferimento
ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi,
non aventi, però, significato laudativo e che non traggano in
inganno il consumatore.
L'articolo 6, infine, prevede l'applicazione di una
sanzione amministrativa nei confronti di chiunque utilizzi
l'indicazione geografica protetta di "mela annurca campana"
per commercializzare prodotti non aventi i prescritti
requisiti di legge.