PROGETTO DI LEGGE - N. 1559
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge 22 maggio
1978, n.194, nel dettare le norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, ha,
con l'articolo 22, espressamente abrogato il complesso di
norme del codice penale compreso nel titolo X del libro
secondo ed inoltre il n.3) del primo comma ed il n.5) del
secondo comma dell'articolo 583 dello stesso codice penale.
Il legislatore ha, quindi, per tale via sancito, da un
lato, la decriminalizzazione del delitto di procurata
impotenza alla procreazione introdotto dal legislatore del
1930 (articolo 552 del codice penale) e, dall'altro, la
eliminazione degli aggravamenti di pena previsti dall'articolo
583 del codice penale per le ipotesi di acceleramento del
parto e di aborto come conseguenza di lesioni personali.
Il silenzio della legge n.194 del 1978, circa i possibili
effetti sul tessuto normativo della pura e semplice
abolitio criminis dell'ipotesi delittuosa sopra
richiamata, ha però riaperto in dottrina ed in giurisprudenza
(cosa che, del resto, era largamente prevedibile) la
discussione, vivace nei primi tempi di vigenza del codice
penale, ma successivamente sopita, circa la natura giuridica
del delitto di procurata impotenza alla procreazione come
"attentato" alla sanità della stirpe.
Viene di conseguenza in discussione la configurabilità,
ovviamente nei soli confronti di chi proceda, al di fuori dei
casi di necessità, alla interruzione chirurgica dei dotti
deferenti (o, rispettivamente, delle tube) ovvero determini
comunque l'arresto permanente della spermatogenesi o
dell'ovogenesi, di un'autonoma incriminazione per l'evento
dell'impotentia generandi in tal modo provocato, in
ordine al delitto di lesioni personali gravissime. Delitto
ovviamente non configurabile nei confronti della persona
oggetto del trattamento e titolare del (non disponibile)
diritto di consentirvi.
Nel sistema normativo rimangono vigenti sia l'articolo 5
del codice civile (il quale, come è noto, sancisce
l'invalidità dell'eventuale consenso dell'avente diritto per
il compimento di atti di disposizione del proprio corpo che
cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica),
sia gli articoli 582 e 583 del codice penale. L'attuale
vigenza di dette norme può quindi indurre l'interprete a
ritenere che, in difetto dei limiti costituiti dalla presenza
nell'ordinamento di un'autonoma norma incriminatrice,
considerata dalla dottrina come esaustiva del rilievo penale
del fenomeno, alla norma incriminatrice (speciale)
espressamente abrogata possano ritenersi sostituite
automaticamente quelle (non abrogate) degli articoli 582 e 583
del codice penale. L'interprete, in definitiva, potrebbe cioè
argomentare che l'evento dell'incapacità di procreare,
ritenuto sotto l'impero della normativa sostanzialmente
irrilevante perché assorbito dalla previsione legislativa di
un delitto di attentato, potrebbe oggi rivendicare la propria
autonomia e rendere suscettibile di sanzione l'atto umano che
ne è causa.
E' ferma convinzione dei proponenti che siffatta
interpretazione non abbia giuridico fondamento. Il legislatore
del 1978 non può infatti aver voluto abolire il rilievo penale
della cosiddetta "sterilizzazione volontaria" con la riserva
mentale di far rivivere implicitamente un'altra ipotesi di
reato munita di più grave sanzione, destinata, per di più, a
colpire esclusivamente il sanitario che pratica l'intervento e
non più il soggetto che volontariamente si sottopone al
trattamento.
Poiché non appare peraltro tollerabile che in tale
situazione di obiettiva incertezza i cittadini rimangano
esposti alle differenti conseguenze sanzionatorie che i
singoli giudici possono trarre dai medesimi fatti, almeno fino
al momento in cui (e senza alcuna garanzia, pur dopo tale
momento) la giurisprudenza consolidata riconosca "socialmente
adeguati" i trattamenti di sterilizzazione, appare
indispensabile provvedere ad una completa e chiara disciplina
della materia; affermando cioè espressamente la liceità dei
trattamenti di sterilizzazione finalizzati a procurare
impotenza alla procreazione, purché gli stessi siano
assoggettati alle regole generali che presiedono al legittimo
e corretto esercizio della professione di medico chirurgo.
La proposta di legge consta di cinque articoli. Nel primo
si afferma la liceità degli interventi di sterilizzazione se
praticati su soggetti capaci di esprimere valido consenso al
trattamento. All'articolo 2 si pongono altre due condizioni
per la liceità degli interventi: che questi vengano cioè
effettuati dal medico chirurgo e salvaguardando l'integrità
anatomo-morfologica del soggetto che ad essi viene sottoposto.
Vengono altresì disegnate le procedure per il ricorso al
trattamento e si pone a carico del medico l'obbligo di fornire
all'interessato ogni informazione sull'intervento e sulle sue
conseguenze. L'articolo 3 riconosce che l'intervento di
sterilizzazione, in quanto strumentale ad assicurare il
benessere psico-fisico del soggetto che volontariamente vi si
assoggetta (e, di conseguenza, alla "salute" di esso, nel
significato che a tale termine attribuisce la Carta
costituzionale), ha titolo per essere ricompreso tra le
prestazioni del servizio sanitario nazionale. Gli articoli 4 e
5 dettano sanzioni penali differenziate: si considera
l'intervento praticato su persona non consenziente alla
stregua del delitto di lesioni personali gravissime,
prevedendosi aggravamenti di pena nell'ipotesi che il soggetto
attivo sia un esercente la professione sanitaria.
L'inosservanza delle altre prescrizioni è punita in misura
minore, atteso il contenuto prevalentemente formale delle
relative disposizioni.