PROGETTO DI LEGGE - N. 1559




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge 22 maggio 1978, n.194, nel dettare le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, ha, con l'articolo 22, espressamente abrogato il complesso di norme del codice penale compreso nel titolo X del libro secondo ed inoltre il n.3) del primo comma ed il n.5) del secondo comma dell'articolo 583 dello stesso codice penale.
        Il legislatore ha, quindi, per tale via sancito, da un lato, la decriminalizzazione del delitto di procurata impotenza alla procreazione introdotto dal legislatore del 1930 (articolo 552 del codice penale) e, dall'altro, la eliminazione degli aggravamenti di pena previsti dall'articolo 583 del codice penale per le ipotesi di acceleramento del parto e di aborto come conseguenza di lesioni personali.
        Il silenzio della legge n.194 del 1978, circa i possibili effetti sul tessuto normativo della pura e semplice abolitio criminis dell'ipotesi delittuosa sopra richiamata, ha però riaperto in dottrina ed in giurisprudenza (cosa che, del resto, era largamente prevedibile) la discussione, vivace nei primi tempi di vigenza del codice penale, ma successivamente sopita, circa la natura giuridica del delitto di procurata impotenza alla procreazione come "attentato" alla sanità della stirpe.
        Viene di conseguenza in discussione la configurabilità, ovviamente nei soli confronti di chi proceda, al di fuori dei casi di necessità, alla interruzione chirurgica dei dotti deferenti (o, rispettivamente, delle tube) ovvero determini comunque l'arresto permanente della spermatogenesi o dell'ovogenesi, di un'autonoma incriminazione per l'evento dell'impotentia generandi in tal modo provocato, in ordine al delitto di lesioni personali gravissime. Delitto ovviamente non configurabile nei confronti della persona oggetto del trattamento e titolare del (non disponibile) diritto di consentirvi.
        Nel sistema normativo rimangono vigenti sia l'articolo 5 del codice civile (il quale, come è noto, sancisce l'invalidità dell'eventuale consenso dell'avente diritto per il compimento di atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica), sia gli articoli 582 e 583 del codice penale. L'attuale vigenza di dette norme può quindi indurre l'interprete a ritenere che, in difetto dei limiti costituiti dalla presenza nell'ordinamento di un'autonoma norma incriminatrice, considerata dalla dottrina come esaustiva del rilievo penale del fenomeno, alla norma incriminatrice (speciale) espressamente abrogata possano ritenersi sostituite automaticamente quelle (non abrogate) degli articoli 582 e 583 del codice penale. L'interprete, in definitiva, potrebbe cioè argomentare che l'evento dell'incapacità di procreare, ritenuto sotto l'impero della normativa sostanzialmente irrilevante perché assorbito dalla previsione legislativa di un delitto di attentato, potrebbe oggi rivendicare la propria autonomia e rendere suscettibile di sanzione l'atto umano che ne è causa.
        E' ferma convinzione dei proponenti che siffatta interpretazione non abbia giuridico fondamento. Il legislatore del 1978 non può infatti aver voluto abolire il rilievo penale della cosiddetta "sterilizzazione volontaria" con la riserva mentale di far rivivere implicitamente un'altra ipotesi di reato munita di più grave sanzione, destinata, per di più, a colpire esclusivamente il sanitario che pratica l'intervento e non più il soggetto che volontariamente si sottopone al trattamento.
        Poiché non appare peraltro tollerabile che in tale situazione di obiettiva incertezza i cittadini rimangano esposti alle differenti conseguenze sanzionatorie che i singoli giudici possono trarre dai medesimi fatti, almeno fino al momento in cui (e senza alcuna garanzia, pur dopo tale momento) la giurisprudenza consolidata riconosca "socialmente adeguati" i trattamenti di sterilizzazione, appare indispensabile provvedere ad una completa e chiara disciplina della materia; affermando cioè espressamente la liceità dei trattamenti di sterilizzazione finalizzati a procurare impotenza alla procreazione, purché gli stessi siano assoggettati alle regole generali che presiedono al legittimo e corretto esercizio della professione di medico chirurgo.
        La proposta di legge consta di cinque articoli. Nel primo si afferma la liceità degli interventi di sterilizzazione se praticati su soggetti capaci di esprimere valido consenso al trattamento. All'articolo 2 si pongono altre due condizioni per la liceità degli interventi: che questi vengano cioè effettuati dal medico chirurgo e salvaguardando l'integrità anatomo-morfologica del soggetto che ad essi viene sottoposto. Vengono altresì disegnate le procedure per il ricorso al trattamento e si pone a carico del medico l'obbligo di fornire all'interessato ogni informazione sull'intervento e sulle sue conseguenze. L'articolo 3 riconosce che l'intervento di sterilizzazione, in quanto strumentale ad assicurare il benessere psico-fisico del soggetto che volontariamente vi si assoggetta (e, di conseguenza, alla "salute" di esso, nel significato che a tale termine attribuisce la Carta costituzionale), ha titolo per essere ricompreso tra le prestazioni del servizio sanitario nazionale. Gli articoli 4 e 5 dettano sanzioni penali differenziate: si considera l'intervento praticato su persona non consenziente alla stregua del delitto di lesioni personali gravissime, prevedendosi aggravamenti di pena nell'ipotesi che il soggetto attivo sia un esercente la professione sanitaria. L'inosservanza delle altre prescrizioni è punita in misura minore, atteso il contenuto prevalentemente formale delle relative disposizioni.




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