PROGETTO DI LEGGE - N. 1284




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a fornire una disciplina organica e completa al settore delle comunicazioni radioamatoriali, supplendo ad una frammentaria ed ormai vetusta regolamentazione legislativa oggi vigente in questo campo.
        Già nella IX, nella X e nella XII legislatura un gruppo di radioamatori aderenti ad una Associazione nazionale (CISAR) si era prodigato, elaborando e facendo presentare, presso la Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica, una proposta di legge riguardante la disciplina dell'attività della loro categoria; l'iniziativa, che riscosse un successo inaspettato, a giudicare dall'enorme numero di lettere che giunse da varie parti d'Italia, serviva per consentire, finalmente, dopo decenni di incertezza dettata da una serie di provvedimenti pseudo-legislativi, ai radioamatori italiani di porsi sul medesimo piano di parità di diritti con i loro colleghi europei.
        Se si considera che l'ultimo testo unico (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni) risulta emanato sulla base di una delega generale al Governo per riordinare in testi unici le materie omogenee, solo per permetterne una consultazione più agevole e, dunque, senza apportare alcuna modifica alle stesse, si può notare come le norme attualmente vigenti nel nostro Paese, nonostante l'instaurazione dell'attuale regime democratico, siano ancora quelle del citato testo unico del 1936 (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645).
        Ci pare superfluo sottolineare quanto in Italia sia cambiato, dal 1936 ad oggi, ed, in particolare, come si siano evolute le conoscenze tecnologiche e quale rilievo abbiano assunto le telecomunicazioni; dunque, quei princìpi di politica legislativa che hanno dato vita nel 1936 al citato testo unico, indubbiamente devono considerarsi ufficialmente sepolti il 1^ gennaio 1948, data di entrata in vigore dell'attuale Costituzione italiana.
        A partire dal 1936 in poi, i nostri radioamatori si sono visti oggetto di una serie interminabile di disposizioni pseudo-legislative, decreti ministeriali, circolari e regolamenti, spesso contrastanti tra loro, e, comunque, condizionati dalle mutevoli opinioni dei funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, con una frequenza spaventosa, si succedevano ai vertici dei servizi radioelettrici.
        In questo caotico contesto legislativo, inevitabilmente latore di incertezza e di mancata coscienza dei propri diritti e dei propri doveri, nonostante tutto, i nostri radioamatori si sono sempre distinti nelle operazioni di primo soccorso, durante le calamità naturali, prodigandosi senza misura, e senza gravare di una lira sulle spese dello Stato.
        Le inondazioni che hanno riguardato in anni recenti il nord Italia hanno, come al solito, messo in evidenza l'attività di questi benemeriti cittadini: se ne sono accorte le popolazioni colpite dagli eventi tragici, che hanno avuto la possibilità di essere raggiunte dai soccorsi nel minor tempo possibile; se ne sono accorte le pubbliche autorità, in primo luogo le prefetture ed il Dipartimento della protezione civile, che hanno potuto, grazie alle apparecchiature dei radioamatori, mettersi in collegamento con le zone più disparate, colpite dal disastro.
        Ma, passata l'emergenza, i radioamatori italiani, ripiombano nell'oscurità e nel caos più completo.
        Dunque, solo una legge ordinaria, chiara, precisa e, soprattutto, "seria" può permettere a questa categoria di cittadini di camminare a testa alta in Europa, consci dei propri diritti e dei propri doveri.
        Questa proposta di legge cercherà di far fruire ai nostri radioamatori gli stessi diritti, niente di più, ma soprattutto niente di meno, riconosciuti ai loro colleghi degli altri Paesi d'Europa; proprio per questo motivo, il nostro articolato segue fedelmente gli indirizzi del regolamento internazionale della radiocomunicazioni, adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979, sottoscritto dall'Italia e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, ma solo formalmente e, di fatto, non attuato.
        Dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni vengono ripresi i concetti di "stazione di radioamatore" e le frequenze a loro attribuite (articolo 18) perché previste dai Paesi confinanti.
        In primo piano si presenta la necessità di assoggettare lo svolgimento dell'attività dei radioamatori non più a "concessione", bensì ad "autorizzazione".
        Il concetto di "concessione", introdotto nel 1936 (regio decreto, n. 645), non può più essere attribuito ad una stazione di radioamatore, alla luce dei princìpi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.
        Nella giurisprudenza è chiara ed inequivocabile la differenza esistente tra "autorizzazione" e "concessione".
        L'"autorizzazione" è l'atto amministrativo che rimuove un ostacolo, posto per motivi di carattere pubblicistico, al libero esercizio di un diritto del cittadino (che risulta, di conseguenza, un diritto condizionato, il cui titolare originario rimane sempre il cittadino); la "concessione" è l'atto mediante il quale lo Stato trasferisce al cittadino l'esercizio di un potere-dovere, cioè di un diritto che è dello Stato e che non sarebbe mai esercitabile dal cittadino, senza l'atto di concessione (concessione traslativa). Si parla ancora di "concessione" (in questo caso costitutiva) allorché il diritto nasce nel momento in cui lo Stato ne attribuisce l'esercizio al cittadino.
        In tutti e due i casi, il diritto oggetto di concessione deve rappresentare una funzione dello Stato, cioè una funzione pubblica che viene, per così dire, appaltata ad un privato (diversamente dovrebbe esercitarla soltanto lo Stato).
        Per sostenere che la licenza di radioamatore sia una "concessione" (e si confonde il procedimento del rilascio o "licenza", con la natura giuridica dell'atto, che è una "autorizzazione"), occorrerebbe ammettere la tesi che lo Stato, tra i suoi numerosi compiti, abbia anche quello di fare il radioamatore!
        E poiché oggetto della attività dei radioamatori, italiani ed esteri, è quello di stabilire un rapporto tra persone fisiche (collegamento radio a scopo di sperimentazione e di istruzione individuale), proseguendo il risibile discorso, occorrerebbe affermare anche che lo Stato italiano mantiene rapporti, non con altri Stati esteri (rapporto con persone giuridiche pubbliche), ma con privati cittadini degli Stati esteri, allo scopo, invero umoristico, di istruirsi attraverso gli esperimenti!
        Ma se non bastasse la logica a fare giustizia di talune pretese, che non si esita a definire assurde, appare sufficiente un riscontro nelle norme di livello costituzionale vigente in Italia.
        La premessa è la seguente: se si accetta che usare la radio è un diritto del cittadino italiano, occorre accettare anche la inevitabile conseguenza che la rimozione dell'ostacolo al suo esercizio si chiama "autorizzazione" e non "concessione".
        L'articolo 21 della Costituzione inizia con queste parole: "Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione". L'allusione alla radio è talmente manifesta da non necessitare di ulteriori illustrazioni.
        Una volta affermata la necessità di sottoporre l'operato dei radioamatori ad autorizzazione, si devono stabilire regole precise che impongano un rigore nello svolgimento della attività radioamatoriale.
        Occorre stabilire per legge che una apparecchiatura radioelettrica debba venire utilizzata da persone la cui preparazione tecnica sia stata provata da un esame adeguato; ancora, in questo senso, è necessario sancire che tali apparecchiature siano utilizzate solo da chi è in possesso della patente e della licenza di radioamatore.
        L'allusione ai continui ritrovamenti di radio ricetrasmittenti nelle mani di delinquenti, abituali e professionali, che ne utilizzano le caratteristiche peculiari per portare a termine le proprie azioni delittuose, è evidente.
        Ancor più occorre scongiurare un utilizzo non convenzionale di questi apparecchi radiotrasmittenti da parte di persone non preparate, la cui azione disturba le comunicazioni di emergenza e di pubblico soccorso. Ricordiamo ciò che è successo durante le calamità che hanno colpito il nord Italia, quando il sistema dei radiocollegamenti messo in piedi dagli stessi radioamatori italiani, veniva disturbato dalle azioni di persone sicuramente non in possesso delle necessarie "concessioni", ma purtroppo in possesso di apparecchi radiotrasmittenti, di cui è libera la vendita.
        Ecco spiegato l'articolo 17, in cui viene richiesta l'esibizione della patente e della licenza di radioamatore per l'acquisto della radiotrasmittenti; vengono, inoltre, disposte le sanzioni amministrative e penali per chi contravviene a queste norme.
        Inoltre, ci è sembrato giusto rendere definitivamente merito a questi nostri concittadini, adeguando totalmente il nostro Paese alle direttive europee anche in merito alle frequenze attribuite ai radioamatori.
        Attualmente, la materia è disciplinata da un decreto ministeriale (31 gennaio 1983) dal quale risulta che i radioamatori italiani non sono utilizzatori di alcuna frequenza, poiché utilizzatore di tutte le frequenze assegnate internazionalmente ai radioamatori è il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale può concedere (riecheggia la solita teoria paternalistica della "concessione") frequenze in uso ai radioamatori, pur rimanendo esso il titolare delle frequenze stesse.
        Questa assegnazione di secondo grado si riferisce a frequenze che il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni assegna ai radioamatori a titolo primario.
        Appare evidente lo spirito con il quale, in sede amministrativa, si è cercato di togliere, nella misura massima possibile, ciò che in sede di legislazione internazionale (non ultimo il decreto del Presidente della Repubblica n. 740 del 1981) era stato attribuito ai radioamatori.
        Accanto a ciò, scopo della presente iniziativa legislativa è anche quello di non lasciar dubbi in materia di assegnazione delle frequenze, integrando il testo della proposta di legge, con la tabella precisa delle frequenze in uso della Unione Europea, riconosciuto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in ambiente internazionale ma, di fatto, non attuato in Italia.
        Per terminare, nel comma 3 dell'articolo 20, si considera che, a causa dell'enorme velocità di evoluzione della tecnologia, legata al campo dell'elettronica, e, dunque, a quello dei radioamatori, questa materia potrà richiedere frequenti aggiornamenti; proprio per questo motivo, il testo prevede la possibilità che alcuni adeguamenti tecnici, che si rendano nel tempo necessari a seguito di modifiche del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, possano essere introdotti non con una nuova legge, ma con un più semplice decreto emanato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.




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