PROGETTO DI LEGGE - N. 1284
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a fornire una disciplina organica e completa al settore
delle comunicazioni radioamatoriali, supplendo ad una
frammentaria ed ormai vetusta regolamentazione legislativa
oggi vigente in questo campo.
Già nella IX, nella X e nella XII legislatura un gruppo di
radioamatori aderenti ad una Associazione nazionale (CISAR) si
era prodigato, elaborando e facendo presentare, presso la
Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica, una
proposta di legge riguardante la disciplina dell'attività
della loro categoria; l'iniziativa, che riscosse un successo
inaspettato, a giudicare dall'enorme numero di lettere che
giunse da varie parti d'Italia, serviva per consentire,
finalmente, dopo decenni di incertezza dettata da una serie di
provvedimenti pseudo-legislativi, ai radioamatori italiani di
porsi sul medesimo piano di parità di diritti con i loro
colleghi europei.
Se si considera che l'ultimo testo unico (approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
e successive modificazioni) risulta emanato sulla base di una
delega generale al Governo per riordinare in testi unici le
materie omogenee, solo per permetterne una consultazione più
agevole e, dunque, senza apportare alcuna modifica alle
stesse, si può notare come le norme attualmente vigenti nel
nostro Paese, nonostante l'instaurazione dell'attuale regime
democratico, siano ancora quelle del citato testo unico del
1936 (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645).
Ci pare superfluo sottolineare quanto in Italia sia
cambiato, dal 1936 ad oggi, ed, in particolare, come si siano
evolute le conoscenze tecnologiche e quale rilievo abbiano
assunto le telecomunicazioni; dunque, quei princìpi di
politica legislativa che hanno dato vita nel 1936 al citato
testo unico, indubbiamente devono considerarsi ufficialmente
sepolti il 1^ gennaio 1948, data di entrata in vigore
dell'attuale Costituzione italiana.
A partire dal 1936 in poi, i nostri radioamatori si sono
visti oggetto di una serie interminabile di disposizioni
pseudo-legislative, decreti ministeriali, circolari e
regolamenti, spesso contrastanti tra loro, e, comunque,
condizionati dalle mutevoli opinioni dei funzionari del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, con una
frequenza spaventosa, si succedevano ai vertici dei servizi
radioelettrici.
In questo caotico contesto legislativo, inevitabilmente
latore di incertezza e di mancata coscienza dei propri diritti
e dei propri doveri, nonostante tutto, i nostri radioamatori
si sono sempre distinti nelle operazioni di primo soccorso,
durante le calamità naturali, prodigandosi senza misura, e
senza gravare di una lira sulle spese dello Stato.
Le inondazioni che hanno riguardato in anni recenti il
nord Italia hanno, come al solito, messo in evidenza
l'attività di questi benemeriti cittadini: se ne sono accorte
le popolazioni colpite dagli eventi tragici, che hanno avuto
la possibilità di essere raggiunte dai soccorsi nel minor
tempo possibile; se ne sono accorte le pubbliche autorità, in
primo luogo le prefetture ed il Dipartimento della protezione
civile, che hanno potuto, grazie alle apparecchiature dei
radioamatori, mettersi in collegamento con le zone più
disparate, colpite dal disastro.
Ma, passata l'emergenza, i radioamatori italiani,
ripiombano nell'oscurità e nel caos più completo.
Dunque, solo una legge ordinaria, chiara, precisa e,
soprattutto, "seria" può permettere a questa categoria di
cittadini di camminare a testa alta in Europa, consci dei
propri diritti e dei propri doveri.
Questa proposta di legge cercherà di far fruire ai nostri
radioamatori gli stessi diritti, niente di più, ma soprattutto
niente di meno, riconosciuti ai loro colleghi degli altri
Paesi d'Europa; proprio per questo motivo, il nostro
articolato segue fedelmente gli indirizzi del regolamento
internazionale della radiocomunicazioni, adottato a Ginevra il
6 dicembre 1979, sottoscritto dall'Italia e reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
740, ma solo formalmente e, di fatto, non attuato.
Dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni
vengono ripresi i concetti di "stazione di radioamatore" e le
frequenze a loro attribuite (articolo 18) perché previste dai
Paesi confinanti.
In primo piano si presenta la necessità di assoggettare lo
svolgimento dell'attività dei radioamatori non più a
"concessione", bensì ad "autorizzazione".
Il concetto di "concessione", introdotto nel 1936 (regio
decreto, n. 645), non può più essere attribuito ad una
stazione di radioamatore, alla luce dei princìpi stabiliti
dalla Costituzione della Repubblica.
Nella giurisprudenza è chiara ed inequivocabile la
differenza esistente tra "autorizzazione" e "concessione".
L'"autorizzazione" è l'atto amministrativo che rimuove un
ostacolo, posto per motivi di carattere pubblicistico, al
libero esercizio di un diritto del cittadino (che risulta, di
conseguenza, un diritto condizionato, il cui titolare
originario rimane sempre il cittadino); la "concessione" è
l'atto mediante il quale lo Stato trasferisce al cittadino
l'esercizio di un potere-dovere, cioè di un diritto che è
dello Stato e che non sarebbe mai esercitabile dal cittadino,
senza l'atto di concessione (concessione traslativa). Si parla
ancora di "concessione" (in questo caso costitutiva) allorché
il diritto nasce nel momento in cui lo Stato ne attribuisce
l'esercizio al cittadino.
In tutti e due i casi, il diritto oggetto di concessione
deve rappresentare una funzione dello Stato, cioè una funzione
pubblica che viene, per così dire, appaltata ad un privato
(diversamente dovrebbe esercitarla soltanto lo Stato).
Per sostenere che la licenza di radioamatore sia una
"concessione" (e si confonde il procedimento del rilascio o
"licenza", con la natura giuridica dell'atto, che è una
"autorizzazione"), occorrerebbe ammettere la tesi che lo
Stato, tra i suoi numerosi compiti, abbia anche quello di fare
il radioamatore!
E poiché oggetto della attività dei radioamatori, italiani
ed esteri, è quello di stabilire un rapporto tra persone
fisiche (collegamento radio a scopo di sperimentazione e di
istruzione individuale), proseguendo il risibile discorso,
occorrerebbe affermare anche che lo Stato italiano mantiene
rapporti, non con altri Stati esteri (rapporto con persone
giuridiche pubbliche), ma con privati cittadini degli Stati
esteri, allo scopo, invero umoristico, di istruirsi attraverso
gli esperimenti!
Ma se non bastasse la logica a fare giustizia di talune
pretese, che non si esita a definire assurde, appare
sufficiente un riscontro nelle norme di livello costituzionale
vigente in Italia.
La premessa è la seguente: se si accetta che usare la
radio è un diritto del cittadino italiano, occorre accettare
anche la inevitabile conseguenza che la rimozione
dell'ostacolo al suo esercizio si chiama "autorizzazione" e
non "concessione".
L'articolo 21 della Costituzione inizia con queste parole:
"Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero, con
la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione".
L'allusione alla radio è talmente manifesta da non necessitare
di ulteriori illustrazioni.
Una volta affermata la necessità di sottoporre l'operato
dei radioamatori ad autorizzazione, si devono stabilire regole
precise che impongano un rigore nello svolgimento della
attività radioamatoriale.
Occorre stabilire per legge che una apparecchiatura
radioelettrica debba venire utilizzata da persone la cui
preparazione tecnica sia stata provata da un esame adeguato;
ancora, in questo senso, è necessario sancire che tali
apparecchiature siano utilizzate solo da chi è in possesso
della patente e della licenza di radioamatore.
L'allusione ai continui ritrovamenti di radio
ricetrasmittenti nelle mani di delinquenti, abituali e
professionali, che ne utilizzano le caratteristiche peculiari
per portare a termine le proprie azioni delittuose, è
evidente.
Ancor più occorre scongiurare un utilizzo non
convenzionale di questi apparecchi radiotrasmittenti da parte
di persone non preparate, la cui azione disturba le
comunicazioni di emergenza e di pubblico soccorso. Ricordiamo
ciò che è successo durante le calamità che hanno colpito il
nord Italia, quando il sistema dei radiocollegamenti messo in
piedi dagli stessi radioamatori italiani, veniva disturbato
dalle azioni di persone sicuramente non in possesso delle
necessarie "concessioni", ma purtroppo in possesso di
apparecchi radiotrasmittenti, di cui è libera la vendita.
Ecco spiegato l'articolo 17, in cui viene richiesta
l'esibizione della patente e della licenza di radioamatore per
l'acquisto della radiotrasmittenti; vengono, inoltre, disposte
le sanzioni amministrative e penali per chi contravviene a
queste norme.
Inoltre, ci è sembrato giusto rendere definitivamente
merito a questi nostri concittadini, adeguando totalmente il
nostro Paese alle direttive europee anche in merito alle
frequenze attribuite ai radioamatori.
Attualmente, la materia è disciplinata da un decreto
ministeriale (31 gennaio 1983) dal quale risulta che i
radioamatori italiani non sono utilizzatori di alcuna
frequenza, poiché utilizzatore di tutte le frequenze assegnate
internazionalmente ai radioamatori è il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, il quale può concedere (riecheggia
la solita teoria paternalistica della "concessione") frequenze
in uso ai radioamatori, pur rimanendo esso il titolare delle
frequenze stesse.
Questa assegnazione di secondo grado si riferisce a
frequenze che il regolamento internazionale delle
radiocomunicazioni assegna ai radioamatori a titolo
primario.
Appare evidente lo spirito con il quale, in sede
amministrativa, si è cercato di togliere, nella misura massima
possibile, ciò che in sede di legislazione internazionale (non
ultimo il decreto del Presidente della Repubblica n. 740 del
1981) era stato attribuito ai radioamatori.
Accanto a ciò, scopo della presente iniziativa legislativa
è anche quello di non lasciar dubbi in materia di assegnazione
delle frequenze, integrando il testo della proposta di legge,
con la tabella precisa delle frequenze in uso della Unione
Europea, riconosciuto dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni in ambiente internazionale ma, di fatto, non
attuato in Italia.
Per terminare, nel comma 3 dell'articolo 20, si considera
che, a causa dell'enorme velocità di evoluzione della
tecnologia, legata al campo dell'elettronica, e, dunque, a
quello dei radioamatori, questa materia potrà richiedere
frequenti aggiornamenti; proprio per questo motivo, il testo
prevede la possibilità che alcuni adeguamenti tecnici, che si
rendano nel tempo necessari a seguito di modifiche del
regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, possano
essere introdotti non con una nuova legge, ma con un più
semplice decreto emanato dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.