PROGETTO DI LEGGE - N. 1050
Onorevoli Colleghi! - In tempi in cui l'intera
disciplina in ordine alle Forze armate italiane è messa in
discussione e da più parti se ne sollecita un rinnovamento,
invitiamo i membri di questa Assemblea a non trascurare una
fondamentale necessità, già posta in rilievo nelle precedenti
legislature: l'istituzione del servizio militare volontario
femminile nelle Forze armate.
Questa proposta di legge, d'altra parte, rientra nel
fondamentale principio sancito dalla Costituzione che
riconosce alla donna piena parità di diritti con gli uomini:
in base a questo dettato le donne sono state progressivamente
ammesse, quali protagoniste, in settori di attività che ancora
alcuni decenni or sono erano loro preclusi.
Oggi le donne prestano servizio non solo nella
magistratura, nella diplomazia, ma anche nella Polizia di
Stato, nei vigili urbani ed il loro impiego si va estendendo
sempre più anche in attività particolari come il pilotaggio di
aerei ed il comando di navi mercantili o di natanti.
Noi riteniamo che i tempi siano maturi per dare attuazione
al disposto dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9
febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai
pubblici uffici ed alle professioni, che stabilisce:
"L'arruolamento della don- na nelle forze armate e nei corpi
speciali è regolato da leggi particolari".
D'altro lato, il servizio militare femminile in Italia non
rappresenta una novità in quanto, già verso la fine
dell'ultimo conflitto, venne istituito, come in molti Paesi,
il corpo delle ausiliarie.
Nelle altre nazioni, il primo corpo regolare femminile per
l'espletamento dei servizi ausiliari fu istituito, sin
dall'inizio del secondo conflitto mondiale, in Gran Bretagna
e, successivamente, negli Stati Uniti, mentre in Russia le
donne furono impiegate anche in azioni di combattimento.
Inoltre, in tutti i Paesi in cui si manifestò il fenomeno
della Resistenza le donne furono pari agli uomini sia nella
lotta armata sia nei servizi delle unità cui appartenevano,
per cui la proposta di legge, che sottoponiamo alla
valutazione degli onorevoli colleghi, tanto sotto l'aspetto
costituzionale quanto sotto quello della sua opportunità, non
dovrebbe trovare ostacoli.
Fra i Paesi che fanno parte della NATO il servizio
militare femminile, attualmente, è espletato in Canadà,
Danimarca, Gran Bretagna, Francia, Norvegia, Paesi Bassi,
Stati Uniti e Turchia e, ovunque, l'apporto femminile è stato
positivamente valutato non solo perché determinati servizi
meglio si confanno alle peculiari doti della donna, ma anche
perché lasciano disponibili aliquote di personale maschile per
i servizi e gli impieghi loro più attinenti.
Belgio.
In Belgio, con decreto reale del 30 aprile 1962, le Forze
armate sono state autorizzate ad aprire arruolamenti
volontari, con possibilità di successive rafferme, per le
donne, destinandole ad unità non operative, a condizione che
avessero almeno 18 anni di età, buona salute e moralità, che
fossero risultate idonee previo esame di selezione tecnica in
base ai titoli di cui erano in possesso. Il periodo di
arruolamento e ciascuna rafferma hanno una durata di due anni
e le ausiliarie, pur avendo una propria gerarchia, sono sempre
subordinate all'autorità militare ai cui ordini prestano
servizio.
Francia.
In Francia le forze femminili, all'inizio, erano
costituite da elementi provenienti dalla Resistenza, dalle
volontarie dell'Africa settentrionale e dalle Forze armate
francesi di liberazione. Fino al 1962 le PFAT (terra), PFAM
(marina), PFAA (aria), prestarono servizio in tutti i settori
di operazione, pur senza portare armi (campagne di Francia, di
Germania, di Cipro, di Corea, dell'esercito di Oriente,
dell'Africa settentrionale) ed uno statuto comune alle tre
armi entrò in vigore il 15 ottobre 1951.
Con la legge n. 70-596 del 9 luglio 1970, cui hanno fatto
seguito il decreto n. 72-806 del 31 agosto 1972 (Code du
service national) e la legge n. 73-625 del 10 luglio 1973,
il servizio nazionale femminile è stato ristrutturato. Ha
sempre carattere volontario con una durata pari a quella
prevista per il contingente maschile di leva. La domanda può
essere presentata da donne di età fra i 18 ed i 27 anni, non
coniugate e senza figli a carico, che godono dei diritti
civili, di buona moralità, in possesso dei requisiti richiesti
per le mansioni cui sono destinate, cioè servizi medici,
paramedici, di laboratorio, degli organismi scientifici
militari, amministrativi, tecnici, assistenziali, sociali e
inerenti alla motorizzazione.
Il Ministro della difesa decide in merito all'accoglimento
delle domande in relazione ai posti disponibili nei vari
servizi.
La esclusione dal servizio ha luogo di diritto quando la
volontaria perda la cittadinanza francese, oppure su decisione
del Ministro della difesa nazionale quando sia incorsa in
determinate condanne, per gravi mancanze disciplinari, per
sopravvenuta inattitudine fisica o professionale. Il servizio,
inoltre, può cessare a domanda della interessata in caso di
matrimonio, di maternità, per gravi motivi personali o
familiari.
Gran Bretagna.
La Gran Bretagna è stata, nel tempo, il primo Paese che
abbia istituito un servizio militare femminile e ciò prima
dell'inizio del secondo conflitto mondiale. Attualmente nella
Royal Navy vi sono circa 3.400 donne, nella Royal Air Force
5.800, nei Royal Naval Corps 5.500 e questi servizi ausiliari
femminili fanno parte integrante e permanente delle Forze
armate della corona ed i loro ufficiali ricevono il brevetto
di nomina dalla regina. Esse hanno i gradi corrispondenti a
quelli delle Forze in cui prestano servizio e possono
raggiungere il grado di brigadiere generale nell'esercito, di
commodoro dell'aria in aviazione, di direttore della marina
che corrisponde al nostro grado di contrammiraglio.
Nel servizio delle Air Force sono ammesse al pilotaggio
degli aerei come flight lieutenent, squadron leader, wing
commander, group captain.
Stati Uniti.
Negli Stati Uniti le Women's Army Corps (WACS)
comprendono i corpi femminili delle tre armi. L'arruolamento
ha luogo a domanda sia in relazione all'arma prescelta sia in
funzione dell'impiego cui l'ausiliaria è qualificata.
L'arruolamento è ammesso per le donne dai 20 ai 49 anni di età
e come titolo di studio è sufficiente aver compiuto due anni
di scuola superiore. La mancanza del titolo di studio può
essere superata dall'esito positivo delle prove di idoneità e
dalla classificazione conseguita negli esami di ammissione.
Le WACS sono addette ai servizi tecnici, ospedalieri,
fotografici, cinematografici, disegno, operatori, radio,
tecnici, elettronici, telefonisti, motoristi, mansioni
amministrative in genere, servizi logistici, rifornimenti e
così via.
E' interessante notare che le WACS sono arruolate nelle
Forze armate (USAF) sulla stessa base del personale maschile e
svolgono le loro mansioni in altre 200 categorie di servizi.
Attualmente nell'USAF prestano servizio circa quarantamila
donne di cui diecimila come infermiere di volo, cioè personale
sanitario adibito a prestare servizio sugli aerei attrezzati
per il soccorso o per lo sgombero feriti.
Altro personale femminile, con apposito brevetto, è
addetto al pilotaggio di aerei per trasporti, servizi di
corriere, servizi meteorologici ed è anche ammesso al collaudo
in volo di motori per alcuni tipi di aereo.
Esse, fin dal 1948, fanno parte integrante delle forze
attive ed in congedo e ricevono le stesse indennità e gli
identici emolumenti degli uomini. Anche l'avanzamento è
soggetto alle analoghe condizioni ed alle stesse procedure
previste per il personale maschile, ma nel servizio femminile
sono previsti solo i gradi fino a quello di colonnello o
corrispondente. Sembra - da notizie stampa - che in questi
ultimi tempi sia stato istituito anche un grado di ufficiale
generale.
Svizzera.
In Svizzera, con l'ordinanza del 26 dicembre 1961 è stato
istituito il servizio complementare femminile riservato alle
cittadine elvetiche con età compresa fra i 19 ed i 40 anni.
L'ammissione in servizio ha luogo a domanda. Esse hanno gli
stessi obblighi e gli stessi diritti del personale maschile.
Il servizio complementare ha durata di 91 giorni ed il
proscioglimento ha luogo di diritto al compimento del
sessantesimo anno di età, per la perdita della cittadinanza,
per sopravvenuta inidoneità fisica oppure per matrimonio o
maternità ed in questi due casi su domanda della
interessata.
Le donne fanno parte integrante delle Forze armate, hanno
una propria gerarchia ed i quadri sono preparati attraverso
appositi corsi.
Canada.
Le donne in Canada si sono distinte nel servizio militare
durante la seconda guerra mondiale ma, dopo il conflitto, i
servizi femminili furono sciolti. Nel 1951, però, il
Cabinet Defence Commitée ne approvò l'arruolamento
nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica tanto per il
servizio attivo quanto per quello di complemento.
Successivamente le donne ufficiali poterono divenire
consultant (consiglieri) nell'esercito regolare e nel
1955 le donne di ogni grado furono ammesse nei corpi di
complemento della marina. A parità di funzioni le donne hanno
la stessa retribuzione degli uomini e, quando terminano il
periodo di servizio, hanno diritto alla pensione ed alla
indennità sulla stessa base di quanto previsto per il
personale maschile.
Norvegia.
In Norvegia le donne in servizio nelle Forze armate sono
impiegate, in tempo di pace, come civili e remunerate secondo
i sistemi civili. Esse, quindi, non hanno prospettive di
carriera militare ma, dal 1957, per farle beneficiare della
protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra, sono state
invitate a firmare una dichiarazione con cui si impegnano, in
caso di mobilitazione, a proseguire il proprio servizio come
personale militare. Esse vengono munite anche di una uniforme
che attualmente indossano solo durante le manovre. Nel 1951 il
Parlamento ha approvato la nomina di ispettrici per le tre
armi: esse, insieme con la direttrice delle infermiere,
costituiscono il consiglio femminile delle Forze armate. Tale
organismo "consiglia" il Ministero della difesa ed il comitato
dei capi di stato maggiore su tutte le questioni attinenti
l'impiego delle donne.
Israele.
Un accenno particolare va fatto per lo Stato di Israele
ove il servizio militare femminile è obbligatorio anche in
tempo di pace, con una durata di 20 mesi. Alla leva sono
chiamate le donne sino al ventiseiesimo anno di età con
esonero di quelle sposate con figli o per motivi religiosi, ma
in tal caso prestano servizio civile. Il personale femminile è
impiegato nei servizi amministrativi ed ausiliari delle Forze
armate ed in numero limitato al quartier generale.
* * *
Il servizio militare femminile, come previsto nella
presente proposta di legge, ha carattere esclusivamente
volontario e l'arruolamento avviene a domanda in relazione al
numero dei posti disponibili, secondo le specialità e le
mansioni annualmente fissate nel bando di concorso emanato dal
Ministero della difesa. Il personale femminile si può
arruolare per un anno, quindi raffermarsi per un periodo di
tre anni.
Successivamente, a domanda, passa in servizio volontario
continuativo.
Le donne volontarie, che prestano servizio senz'armi,
durante la guerra non possono essere assegnate a reparti o
unità combattenti, aerei e navi in azioni operative. A domanda
possono prestare servizio su mezzi aerei, navali e terrestri
adibiti al soccorso e allo sgombero dei feriti e degli
ammalati dalla zona di operazioni.
I loro compiti e le loro mansioni troveranno applicazione
soprattutto nei servizi che, nell'ambito delle Forze armate,
offrono una ampia gamma di possibilità.
A parte i servizi medico-sanitario, amministrativo nonché
quello delle comunicazioni e dei collegamenti, per i quali la
donna sembra avere una naturale predisposizione, non vediamo
alcuna difficoltà nel prevedere una donna laureata adibita
alle armi navali, ai servizi o studi aeronautici, agli
istituti militari a carattere scientifico, come non vediamo
alcuna difficoltà di preporre donne al comando di naviglio
sussidiario o al pilotaggio di aerei per trasporti, o alla
guida di automezzi, o quali addette ai magazzini, ai servizi
logistici, oppure nei reparti fotografici, cartografici e così
via.
Il trattamento economico loro riservato, salvo per le
volontarie, equiparate alla truppa, che godranno di benefìci
particolari, è identico a quello dei militari di pari grado e
mansioni, ma è previsto un premio alla fine dell'arruolamento
e della rafferma mentre il trattamento pensionistico è
liquidato secondo quanto previsto per i militari.
Il Corpo militare volontario femminile ha una propria
divisa e la gerarchia dei gradi è identica a quella dei
militari dell'esercito.
Per l'arruolamento sono richieste le seguenti condizioni:
aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 30, essere
cittadina italiana, di sana e robusta costituzione fisica, nel
pieno godimento dei diritti civili, non coniugata, non essere
stata condannata per delitti non colposi e non aver in corso
alcun procedimento penale per tali delitti; essere in possesso
del titolo necessario per le mansioni cui si aspira.
Durante la rafferma o il servizio volontario continuativo
che, salvo esigenze di servizio, è svolto nell'ambito della
regione di residenza, le donne possono contrarre
matrimonio.
Noi riteniamo che anche in Italia il servizio militare
volontario femminile rappresenti una positiva utilizzazione di
intelligenze e di volontà con determinante apporto alla
efficienza ed alla funzionalità delle nostre Forze armate,
tenendo anche conto di quanto è scritto nel "Libro bianco" del
Ministero della difesa (pagg. 335-336):
"L'istituzione di un servizio militare femminile ha
formato oggetto di apposite proposte di legge presso i due
rami del Parlamento nelle passate legislature ed è stata
recentemente riproposta all'attenzione della pubblica opinione
da nuove specifiche iniziative parlamentari.
Una soluzione positiva del problema non è in contrasto con
i princìpi della Costituzione (ma anzi, tende ad adeguarsi
allo spirito di alcune delle sue norme), né con le leggi
vigenti. L'introduzione del servizio militare femminile su
base volontaria - a parte le considerazioni di ordine
finanziario - può effettivamente corrispondere ad alcune
specifiche esigenze delle nostre Forze armate.
In relazione ai suddetti orientamenti, l'istituzione di un
"corpo femminile" nel- l'ambito delle Forze armate è da tempo
oggetto di attenzione da parte della Difesa.
Fin dal 1966 gli studi in materia si sono orientati, in un
primo momento, a ricercare un efficace correttivo alla
diminuzione della durata della ferma di leva; successivamente
- approfonditi i diversi aspetti della questione, anche in
relazione a varie iniziative parlamentari - sono stati
indirizzati verso la definizione di una forma di reclutamento
su base volontaria, con funzioni ausiliarie ed integrative.
I criteri da seguire per l'istituzione, a carattere
sperimentale di un servizio femminile, sono stati così
individuati:
reclutamento su base volontaria;
inquadramento del personale nelle categorie ufficiali
(laureate e diplomate di secondo grado) e sottufficiali
(diplomate di primo grado);
strutturazione di un corpo unico (non combattente) per
le tre Forze armate;
impiego nei settori sanitari, logistico,
tecnico-amministrativo, delle comunicazioni, addestrativo".
Chiediamo, quindi, agli onorevoli colleghi di voler
esprimere il loro voto favorevole alla presente proposta di
legge che, sul piano sociale, apre ampie possibilità per un
miglior impiego della donna italiana, affidandole compiti e
mansioni non solo connaturati alla particolarità della sua
natura, ma corrispondenti anche a quelle concrete
manifestazioni di dedizione e di volontà che, nella tormentata
storia del nostro Paese, specie nei momenti più difficili,
sono assurte ad esempi di civismo e di amore patrio.