PROGETTO DI LEGGE - N. 1157




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche alla legge
12 febbraio 1955, n. 77).

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sia all'obbligato cambiario insolvente che al traente insolvente di un assegno bancario.
        2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, introdotto dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, come modificato dal comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente:

        "Il debitore protestato che adempia l'obbligazione per la quale il protesto è stato levato, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal levato protesto, ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco di cui all'articolo 2. A tal fine, l'interessato presenta formale istanza al presidente del tribunale competente, corredata dai documenti giustificativi".

        3. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 è aggiunto, in fine il seguente periodo: "A seguito di provvedimento di cancellazione ovvero di riabilitazione i dati relativi al protesto devono essere rimossi dal registro informatico entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta comunicazione".
        4. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento di cancellazione è pubblicato in un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione, compilato dal cancelliere. L'elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria ed è pubblico".

Art. 2.

(Modifiche alla legge
7 marzo 1996, n. 108).

        1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:

        "1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato oltre il termine di cui all'articolo 1, trascorsi novanta giorni dall'avvenuto pagamento ha diritto ad ottenere, qualora non abbia subìto ulteriore protesto, la riabilitazione".

        2. L'articolo 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:
        
"Art. 18. - 1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura, il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte di persona indagata per il predetto delitto.
            2. L'istanza di cui al comma 1, può essere presentata sin dal giorno in cui la persona offesa ha notizia delle indagini per il delitto di usura. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso in cui il procedimento penale si concluda con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione".


Art. 3.

(Nuove norme per l'emanazione di assegni
bancari, di cambiali o vaglia cambiari).

        1. Il numero 3, il numero 6 e il numero 8 del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

            "3) il nome e il codice fiscale di chi è disegnato a pagare (trattario);
            6) il nome e il codice fiscale di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;

            8) il nome e il codice fiscale e la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente)".

        2. Il primo comma dell'articolo 17 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, è sostituito dal seguente:

        "La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). La cambiale o l'allungamento deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione del girante".

        3. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, è sostituito dal seguente:

        "E' espresso con le parole "per avallo". La cambiale o l'allungamento deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione dell'avallante".

        4. Il numero 5 e il numero 7 del primo comma dell'articolo 100 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono sostituti, rispettivamente dai seguenti:

            "5) il nome e il codice fiscale di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;

            7) il nome e il codice fiscale e la sottoscrizione di colui che emette il titolo".

        5. Si applicano al vaglia cambiario le norme relative all'avallo. Il titolo deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione dell'avallante.
        6. Il primo comma dell'articolo 19 del regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

        "La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato. L'assegno o l'allungamento deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione del girante".
        7. Il secondo comma dell'articolo 29 del regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

        "E' espresso con le parole "per avallo". L'assegno bancario o l'allungamento deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione dell'avallante".

        8. Gli assegni bancari, le cambiali e i vaglia postali devono contenere la causale dell'obbligazione, intendendosi per questa la specificazione che l'emissione del titolo sia avvenuta per una delle seguenti cause: acquisto di beni, contropartita di operazioni finanziarie, rinnovo del titolo emesso in precedenza a fronte di acquisto di beni, rinnovo del titolo in precedenza emesso in contropartia di operazione finanziaria.


Art. 4.

(Abolizione del bollettino ufficiale dei protesti su
supporto cartaceo e nuove norme per la gestione delle banche
dati informatiche dei protesti).

        1. Al fine di garantire al soggetto interessato che i titoli protestati e successivamente cancellati a norma di legge siano considerati come mai protestati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ritirano i bollettini ufficiali dei protesti stampati e pubblicano i protesti esclusivamente su nastri magnetici.
        2. Le banche dati sui protesti bancari detenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono di norma aggiornate ogni trenta giorni; esse pubblicano e comprendono tutti i protesti levati nei ventiquattro mesi successivi alla data del protesto.
        3. Qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il debitore ottenga un provvedimento di cancellazione del protesto, i dati relativi devono essere cancellati definitivamente, entro e non oltre i successivi tre giorni lavorativi, dalle banche dati di cui al comma 2 del presente articolo, senza la possibilità di conservarne memoria per chiunque, fatta eccezione dell'autorità giudiziaria.
        4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a impedire la duplicazione dei file relativi al bollettino magnetico dei protesti, che può essere esclusivamente consultato nell'ambito di una corretta tutela della concorrenza commerciale e quale sussidio informativo dell'autorità giudiziaria.
        5. E vietato a chiunque costituire o detenere banche dati di qualsiasi forma o natura, difformi da quelle ufficiali tenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Art. 5.

(Norme transitorie).

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della medesima.
        2. I protesti elevati precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si considerano a tutti gli effetti come mai avvenuti.



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