XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 143
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame
vuole innovare e profondamente modificare la normativa
sull'assistenza psichiatrica prevista dalla ben nota legge n.
180 del 1978 e successivamente confermata nella legge n. 833
dello stesso anno. Una legge, la "180", simbolo di un'epoca,
di una cultura, del regime consociativo catto-comunista;
sentita, perciò, dalle forze che l'hanno consapevolmente
voluta, come una bandiera; dichiarata più intoccabile della
Costituzione; difesa con le unghie e con i denti da ogni pur
pacata e motivata critica, nonostante le sue evidenti lacune
ed incongruenze e la conseguente incapacità di affrontare i
problemi dei pazienti psichiatrici più gravi. Per anni agli
appelli, alle proteste, alle denunce dei familiari, sulle cui
fragili spalle era stato scaricato il peso, spesso
insostenibile, della assistenza di questi pazienti, fu opposto
un muro di silenzio. Ad ogni fatto o persona che potessero
testimoniare contro la immacolata perfezione della "180" fu
applicata una censura degna dei Paesi totalitari da parte di
giornalisti, intellettuali e persino magistrati, uniti dal
collante dell'ideologia. Chi, come il parlamentare ed
intellettuale comunista Antonello Trombadori, illuminato sulla
"180" da una drammatica esperienza familiare, rifiutava la
complicità di una omertà ideologica, veniva rimproverato di
dire: "Cose giuste, ma politicamente non opportune". Come nel
"caso Lisenko" e della genetica sovietica la "verità
ideologica" doveva prevalere sulla realtà dei fatti. Così il
"regno della menzogna" descritto da Solzenicyn aveva esteso i
propri confini fino al nostro Paese, soltanto pochi anni fa;
sarebbe opportuno non dimenticarlo troppo presto. A questi
rimproveri Trombadori replicava giustamente: "Il momento per
dire la verità è sempre opportuno" ed aggiungeva testualmente,
nel maggio 1984: "Komeinisti quali altri non sono i
sostenitori dell'intoccabilità della "180": dei dogmatici che
rifiutano il principio della verifica e della sperimentazione
pur di salvare l'intangibilità di un disegno ideologico.
Quello dei fautori della "180" è uno sbarramento terroristico
a una ponderata analisi della situazione, è una mostruosa
indifferenza ai casi concreti, alla vita come si manifesta,
terribile e disperata. Io dubito che Franco Basaglia, se fosse
ancora vivo, approverebbe il loro operato. Forse direbbe, come
già aveva fatto Marx, Je ne suis pas basaglien". Ma i
basagliani rispondevano che Trombadori non era obiettivo, che,
come familiare di un paziente psichiatrico, era troppo
emotivamente coinvolto per giudicare in modo equilibrato.
Perché, quando la congiura del silenzio non riusciva più a
soffocare le accuse disperate ed esasperate dei familiari, i
basagliani, in quella che era ormai diventata una lotta senza
esclusione di colpi in difesa della propria ideologia e delle
posizioni di potere conquistate, brandivano come arma
impropria alcuni concetti psicoanalitici, usati in modo
selvaggio, per colpevolizzare la famiglia di essere la causa
dei sintomi del malato. Il che, se in alcuni casi, ma non
certo in tutti, poteva essere vero, evidenziava una ulteriore
contraddizione della "180", giustamente, anche se inutilmente,
rilevata dal padre della psicoanalisi italiana, Cesare
Musatti, che, nel suo grande buon senso, affermava: "Non si
può rimettere il malato mentale in quell'ambiente che ha
creato il disturbo mentale. Fu fatta la rivoluzione senza che
ci fossero gli strumenti per poterla fare". Ma non soltanto
fra gli psicoanalisti vi erano dei dubbi, anche fra gli
psichiatri non tutti erano a favore o in silenziosa e passiva
accettazione della "180". Uno psichiatra di grande esperienza
ed umanità, Mario Tobino, scrittore sensibile, ex-partigiano,
progressista in politica, pubblicava nel 1982 un libro, Gli
ultimi giorni di Magliano, libro ovviamente boicottato in
modo totale dalla mafia culturale allora imperante, in cui si
legge: "Giunge voce, si viene a sapere che diversi malati,
dimessi dai manicomi, spinti fuori nel mondo, nella società,
per guarire, come proclamavano i novatori, per inserirsi, sono
già in galera, in prigione, arrestati per atti che hanno
commesso. Nessuno più li proteggerà, li consiglierà, li
impedirà. Nessuno più li manterrà con amorevolezza e fermezza,
li condurrà per mano lungo la loro possibile strada. Ed ora
precipitano, si apre per loro il manicomio criminale. La
follia non c'è, non esiste, deriva dalla società! Evviva!". E
in una successiva intervista Tobino aggiungeva: "Il risultato
(della "180"): abbandono dei deboli, degli indifesi,
fallimento generale. E' un esempio di disumanità, di profondo
cinismo; prima di tutto obbedire alla politica e poi ai deboli
succeda quel che succeda. Esempio di chi non conosce la
pietà". Invettiva che riterremmo esagerata se non ci bruciasse
ancora il ricordo di una assemblea di allora, dove un giovane
collega psichiatra, infastidito da un lungo elenco di dimessi
morti suicidi, per incidenti, per malattie trascurate, esclamò
con rivoluzionaria imbecillità: "Il progresso vuole le sue
vittime". Al libro di Tobino i sostenitori della "180"
opposero il solito silenzio opportunista in pubblico, ed un
giudizio sprezzante in privato, che attribuiva la protesta
dello psichiatra-scrittore ad una visione romantica e superata
del rapporto medico-paziente e ad una nostalgia decadente e un
po' senile per il mondo del vecchio manicomio, così
appassionatamente descritto nei suoi romanzi. Ma il professor
Giovanni Jervis, autore del noto Manuale critico di
Psichiatria, non era certamente un nostalgico del
manicomio. Collaboratore di Basaglia, politicamente impegnato
a sinistra, inizialmente favorevole alla "180", ma dotato di
onestà scientifica e capace quindi di ricredersi davanti ai
fatti, in un convegno del 1985 affermava: "La legge "180" non
è una buona legge, anche se basata su molte buone intenzioni:
è una legge ingenua, velleitaria, culturalmente rozza. La sua
formulazione riflette fedelmente le idee di coloro che la
vollero in quel modo, e che talora non nascondevano il loro
proposito di far esplodere nella società le contraddizioni che
il manicomio aveva nascosto all'interno delle proprie mura".
Jervis alludeva al folle progetto di chi voleva usare malati
di mente, carcerati ed emarginati come detonatori della
rivoluzione. Oggi potrebbe sembrare incredibile, e lo sarebbe
se non ci fossero i documenti dell'epoca, ma c'era un
consistente gruppo, all'interno dell'associazione denominata
Psichiatria democratica, che contestava la "180" da sinistra,
se la prendeva con gli ambulatori psichiatrici, ma soprattutto
con i piccoli servizi ospedalieri, visti come una
inammissibile medicalizzazione di un problema che era soltanto
politico e sociale. Non senza una qualche ragione, dal suo
punto di vista, questo gruppo accusava Basaglia di aver
accettato un compromesso con la lobby medica e tollerava
la "180" soltanto come legge-ponte che doveva evolvere al più
presto in senso politicamente corretto. Nel primo piano
sanitario regionale del Piemonte dopo la "180" si prevedeva,
per esempio, che i letti dei servizi psichiatrici ospedalieri
dovessero progressivamente diminuire fino a sparire del tutto.
E' quasi superfluo dire che, per fortuna, sono invece
aumentati, pur essendo tuttora in numero insufficiente
rispetto alle reali necessità. Nella seconda metà degli anni
Ottanta, sotto la crescente pressione di una opinione pubblica
sempre più ostile ai risultati negativi della "180", talmente
evidenti da non poter più essere nascosti con la censura e con
un vero terrorismo ideologico, che bollava ogni critica come
perversa volontà di riaprire manicomi-lager, i
basagliani moderati iniziarono ad ammettere che qualcosa
nell'attuazione della legge n. 180 non funzionava, che era
necessario intervenire. La senatrice Ongaro Basaglia, della
sinistra indipendente, nel presentare nel 1987 un disegno di
legge integrativo dell'attuale legislazione psichiatrica,
affermava testualmente: "Siamo tutti consapevoli del fatto
che, a più di nove anni dall'emanazione della legge n. 180, si
è arrivati ad un punto limite oltre il quale non è consentito
lasciare senza risposta le esigenze ed i bisogni di malati e
familiari...". La nuova linea di difesa era: la "180" è senza
difetti, non ha funzionato perché non è stata applicata o è
stata sabotata. A questa tesi Jervis, nel già citato
intervento, dopo aver riconosciuto la relativa validità di
alcune esperienze in Emilia e nel Veneto, replicava: "Nella
maggioranza delle altre regioni, però, è probabile che la
legge abbia creato una situazione tale, per cui è peggiorato
l'insieme delle garanzie offerte al paziente psichiatrico,
soprattutto se affetto da disturbi gravi. Non è vero che ciò
sia dovuto ad inadempienze successive alla legge: è più onesto
dire che i consiglieri e gli estensori della legge non
previdero la situazione che avrebbe inevitabilmente creato".
L'ipotesi del sabotaggio poteva poi condurre a conclusioni
paradossali: poiché per moltissimi anni gli unici, ascoltati
consiglieri sia del Governo centrale, che di molte
amministrazioni regionali, furono i basagliani, la
responsabilità della mancata attuazione della legge n. 180,
poteva ricadere soltanto su di loro, almeno in certe regioni.
In effetti, in alcune situazioni locali, i basagliani più
estremisti osteggiarono e ritardarono la realizzazione di
comunità residenziali psichiatriche perché, nella loro fobia
antistituzionale, temevano che queste strutture potessero
diventare dei nuovi "piccoli manicomi". In realtà, se si
supera l'atteggiamento di fideismo acritico dei sostenitori o
di rifiuto viscerale degli oppositori della "180", se si
tolgono i paraocchi dell'ideologia e del pregiudizio, si vedrà
che il fallimento della riforma psichiatrica è dovuto
all'effetto combinato sia di mancate od errate applicazioni
locali della legge, sia di interventi finanziari insufficienti
e non coordinati, sia di carenze intrinseche della legge
stessa. A queste conclusioni giunsero, già molti anni fa, gli
estensori della presente proposta di legge, che, insieme ad
altri psichiatri come il professor Ravizza dell'Università di
Torino, il professor Cassano dell'Università di Pisa, il
dottor Boccalatte, il dottor Crosignani e molti altri che non
è possibile ora citare singolarmente, promossero dibattiti e
convegni dove, in uno spirito di critica costruttiva, fosse
possibile evidenziare le lacune e gli errori della legge n.
180 e proporre i necessari emendamenti, senza per altro negare
i suoi importanti pregi:
l'aver affidato il trattamento delle
fasi acute delle malattie mentali all'ospedale generale, su un
piano di parità con le altre patologie mediche; l'aver
previsto una rete di ambulatori psichiatrici, estesa a tutto
il territorio nazionale; l'aver voluto, con un tentativo
originale unico al mondo, il superamento e la chiusura degli
ospedali psichiatrici. A questo proposito è interessante
osservare l'evoluzione dell'atteggiamento degli esperti
stranieri nei confronti della legge n. 180. Ad un iniziale
grandissimo interesse per l'esperienza italiana, testimoniata
dalle visite di numerose delegazioni, è subentrato
progressivamente, col passare degli anni, un giudizio critico
sui risultati effettivamente conseguiti, per giungere infine
all'attuale, scettica indifferenza. Dal 1978 ad oggi hanno
aggiornato e modificato la propria legge sull'assistenza
psichiatrica la Svezia nel 1982, il Regno Unito nel 1983, la
Danimarca nel 1989, il Belgio e la Francia nel 1990. Nessuno
di questi Paesi europei ha deciso di seguire l'esempio
italiano. Per l'esattezza nessun Paese del mondo ha ritenuto
di farlo. Ovunque continuano ad esistere gli ospedali
psichiatrici, anche se aggiornati e ridimensionati. Tutto il
mondo ha torto e soltanto noi siamo nel giusto? E' un pensiero
pericolosamente simile a quello paranoico. E che nella nascita
della legge n. 180 ci sia qualcosa di folle sembra anche il
parere dell'ex-Presidente del Consiglio Giuliano Amato,
nonostante che il suo partito fosse stato, nel 1978, uno dei
più convinti nel voto a favore di quella legge. Difendendo in
un convegno il diritto di Basaglia e dei suoi seguaci di
proporre le proprie teorie e respingendo la comoda scappatoia
di scaricare soltanto su di loro tutte le responsabilità dei
molti danni causati dalla "180", Amato affermava testualmente:
"Guai quindi a chi sostiene che l'errore fu di Basaglia;
l'errore fu di un legislatore impazzito che, in una materia
tanto problematica e controversa, ha codificato, rendendola
rigida, l'impostazione di una scuola". Chi oggi pensasse che
la soluzione consiste nel riconoscere l'errore di allora e nel
riaprire gli ospedali psichiatrici, farebbe però, a nostro
parere, un errore altrettanto grave. Tornare indietro sarebbe
praticamente impossibile e vanificherebbe tutti gli sforzi, le
sofferenze ed i sacrifici di questi anni. Bisogna quindi
andare avanti, correggendo gli errori della "180", e rendendo
compatibili le buone intenzioni, che riconosciamo a molti che
vollero quella legge, con la dura realtà della malattia
mentale.
Il più noto errore della "180", ormai quasi universalmente
riconosciuto, è quello di aver negato implicitamente
l'esistenza della cronicità psichiatrica e, di conseguenza, la
necessità di prevedere strutture anche per trattamenti di
lunga durata. Dopo aver di malavoglia ammesso la possibilità
di fasi acute della malattia, che possono avere necessità di
ospedalizzazione, sia pure per il tempo assurdamente breve di
sette giorni, gli estensori della legge n. 180 nulla infatti
prevedono per esigenze di ricovero prolungato, coerentemente
con le loro teorie che vedono nella cronicità psichiatrica
nient'altro che un artefatto iatrogeno, un prodotto della
lunga istituzionalizzazione in manicomio. Teorie purtroppo
sbagliate perché, dal 1978 ad oggi, pazienti che non sono mai
stati ricoverati in manicomio od in altre istituzioni, sono
comunque cronicizzati nella loro malattia, a casa propria o
vagabondando per l'Italia. L'ospedale psichiatrico non era la
causa, ma un tentativo di risposta alla cronicità
psichiatrica. Un tentativo inadeguato e superato e talora
anche dannoso, perché dava una risposta unica ed
indifferenziata ai bisogni molteplici e diversissimi delle
varie malattie mentali nelle successive fasi della loro
evoluzione. La legge n. 180 del 1978 faceva un passo avanti
prevedendo il servizio psichiatrico nell'ospedale generale e
l'ambulatorio psichiatrico sul territorio, ma anche due
diverse risposte sono ancora troppo poche. Perciò quasi tutte
le proposte di modifica della legge n. 180 presentate nella
precedente legislatura prevedono altre strutture, dal
day-hospital ai presìdi residenziali per le esigenze di
media o lunga degenza, più o meno esplicitamente e
coraggiosamente definite tali, per l'allora perdurante timore
di ostracismo nei confronti di chi osasse parlare apertamente
di cronicità. Anche nella presente proposta di legge si
prevedono quattro nuovi diversi presìdi, che non pretendono
certamente di dare una soluzione ottimale a tutti i possibili
problemi (per far questo occorrerebbe, in teoria, una
struttura diversa per ogni persona ammalata) ma che offrono ai
pazienti, ai familiari, ai medici curanti un ventaglio di
risposte sufficientemente ampio per affrontare adeguatamente i
problemi più frequenti e più gravi. L'altro e sicuramente più
grave difetto della legge n. 180, incredibilmente ignorato
invece da tutte le proposte di modifica fino ad oggi
presentate, è il modo superficiale e contraddittorio con cui
viene affrontato il delicato e serissimo problema dei
trattamenti sanitari obbligatori nei malati di mente. Chi ha
colto la fondamentale importanza di questo difetto della "180"
è stata la regione Emilia Romagna, che ha cercato di porvi
rimedio deliberando, l'11 aprile 1990, una direttiva regionale
in ordine alle procedure di accertamento e trattamento
sanitario obbligatorio per le malattie mentali, delibera
elaborata da un gruppo di studio composto da sanitari delle
unità sanitare locali emiliane e da esperti giuridici
dell'università di Bologna. Questa direttiva, in realtà, non è
che una disposizione interpretativa, di fatto non vincolante e
risolutiva del problema, per i noti limiti delle competenze
regionali, che non permettono di modificare una legge
nazionale. Anche se di fronte agli insanabili difetti della
"180" la tentazione di modificarla la regione Emilia Romagna
sembra averla avuta, almeno a giudicare dal suo vano tentativo
di creare, sotto le mentite spoglie di una interpretazione
della legge, figure giuridiche nuove, quale l'accertamento
sanitario obbligatorio ed il trattamento sanitario
obbligatorio extraospedaliero. Novità che presentano aspetti
di grande interesse ed utilità, tanto che abbiamo deciso di
utilizzarle, in parte, nella presente proposta di legge. La
delibera della regione Emilia Romagna è un documento di
straordinario interesse anche perché dimostra come persone
preparate, esperte ed in buona fede possono essere
condizionate dalla ideologia, che impedisce loro di sviluppare
fino alle estreme, logiche conseguenze la propria analisi del
problema. Così con impossibili contorsioni interpretative
cercano di apportare alla "180" le modifiche di fatto che
capiscono necessarie, ma non osano dire e forse neppure
pensare che è la legge nazionale, e non la sua
interpretazione, che va cambiata. Così da un lato rivendicano,
molto giustamente, la "dignità di branca medica" alla
psichiatria; dall'altro continuano ad insistere
utopisticamente che l'ordinanza di trattamento sanitario
obbligatorio "non è una conseguenza burocratica delle
certificazioni mediche, ma un atto responsabile sul quale il
sindaco è chiamato a pronunciarsi", senza però spiegare quali
strumenti e quale preparazione abbia per farlo il primo
cittadino di un piccolo paese. E ancora, di fronte al problema
della pericolosità del malato, problema che è reale in pochi,
ma non trascurabili casi, e che è completamente rimosso nella
legge n. 180, prima affermano che non si può "correre il
rischio della deresponsabilizzazione attraverso la negazione
del problema", poi consigliano di "valutare l'opportunità di
segnalare la sussistenza dei rischi specifici di particolare
pericolosità connessi al preciso contesto sociale in cui si
trova il sofferente psichico, agli organi preposti
istituzionalmente alla prevenzione ed alla repressione di
fatti-reati (cioè Forze dell'ordine e magistratura)". Questo
sul presupposto, da loro affermato, che "il reato commesso da
persona sofferente di disturbi psichici non è diverso, per
quanto riguarda l'aspetto preventivo e repressivo, dal reato
commesso da qualsiasi altro cittadino". Si sostiene cioè che
quanto può scoraggiare e prevenire un reato in una persona
sana è altrettanto efficace con un grave paziente
psichiatrico. Affermazione che equivale a dire che la malattia
non influisce sulla sua capacità di intendere e di volere
rispetto alla sua determinazione a commettere un reato. Ora
sappiamo tutti che questo non è vero e che comunque è in
totale contraddizione con quanto prevede il nostro codice
penale. Demagogicamente con la legge n. 180 si fa finta di
credere che il malato di mente grave è altrettanto libero e
responsabile quanto una persona sana, per riscoprire
improvvisamente che non lo è soltanto dopo che ha commesso un
reato, quando gli si applicano le norme del nostro codice
penale. Il tutto in barba a quella prevenzione tanto osannata
nella "180". In pratica chi ha provato, anche in Emilia, a
segnalare la potenziale pericolosità di un paziente a giudici
e polizia si è sentito rispondere, e non poteva essere
altrimenti, che loro avevano sì strumenti per reprimere, ma
non per prevenire i reati di un folle e che se la pericolosità
nasceva dall'interazione fra patologia ed un determinato
contesto sociale, toccava ai sanitari curare la patologia o
tenere lontano il soggetto da quel contesto e che questa era
l'unica prevenzione concretamente possibile. La più grande
contraddizione, pericolosa per la vita stessa del paziente, la
troviamo però in un altro punto della delibera, ove si
afferma: "Il cittadino è titolare di un diritto inalienabile
alla libera autodeterminazione anche nei confronti della
aggressione medica ai fini diagnostici e terapeutici: egli ha
cioè il diritto di rimanere ammalato". E' vero che questo
viene affermato con riferimento "a trattamenti sanitari per
patologie non psichiatriche", ma che cosa accade se una
patologia non psichiatrica colpisce un ammalato di mente, non
in grado di valutare la necessità di certi interventi
terapeutici? Per l'ambiguità della "180" avviene che può
essere obbligato a curarsi per la patologia psichiatrica, ma
che non può essere costretto ad interventi terapeutici, magari
più urgenti e vitali, per le patologie non psichiatriche che
lo affliggono. Questo pericoloso paradosso non è soltanto la
versione della legge n. 180 che viene data da quella delibera
ma è anche l'interpretazione prevalente fra i giudici. Per
maggior chiarezza citeremo un episodio realmente accaduto: un
paziente psichiatrico in trattamento sanitario obbligatorio fu
colpito da appendicite acuta per la quale si rendeva
necessario un intervento chirurgico di urgenza. Ma il paziente
lo rifiutava ed il giudice tutelare, prontamente consultato,
disse che perdurando il rifiuto non c'era nulla da fare, che
soltanto se il paziente avesse perso conoscenza e fosse stato
in imminente pericolo di vita il chirurgo lo avrebbe potuto
operare senza il suo consenso, in stato di necessità. Per
fortuna il paziente, dimostrando maggior buon senso della
legge, finì per lasciarsi convincere a firmare
l'autorizzazione all'intervento, firma che peraltro, essendo
lui in trattamento sanitario obbligatorio, poteva anche essere
considerata non valida. Perché qui sta l'assurda
contraddittorietà della legge n. 180: si ammette che il malato
di mente possa non essere in grado di giudicare sulla
necessità delle terapie psichiatriche e si prevede per questo
il trattamento sanitario obbligatorio, però su tutto il resto
si sostiene incoerentemente che sia in grado di decidere
liberamente e di tutelare adeguatamente i propri vitali
interessi. Nell'episodio citato il problema concreto, che non
trova una soluzione nella "180", si può riassumere in una
domanda: la patologia del paziente è di tale gravità da
compromettere la sua capacità di agire, di autodeterminarsi
liberamente? Se la risposta è affermativa il suo rifiuto di
accettare le terapie necessarie, psichiatriche o non
psichiatriche, non è l'esercizio del suo "diritto inalienabile
alla libera autodeterminazione", ma un frutto velenoso della
malattia, che della sua libertà lo ha già alienato, privandolo
della capacità di autotutelarsi nella difesa della propria
salute. Per non lasciarlo vittima della sua malattia e dei
conseguenti rischi, è necessario che qualcuno si assuma il
compito della tutela del suo diritto costituzionale alla
salute. Questo non può essere lo psichiatra od un altro
appartenente alla équipe curante. Tutta la psichiatria
dinamica, cominciando dalla psicoanalisi, ha chiarito i gravi
rischi che incontra il terapeuta che vuole essere, o è di
fatto come accade con la "180", anche tutore. La figura del
terapeuta e quella del tutore devono essere nettamente
distinte, in modo che si ristabilisca, anche nel campo delle
patologie psichiatriche gravi, quel libero rapporto dialettico
fra pari che deve esserci fra medico e paziente, quest'ultimo
rappresentato, in questo caso, dal proprio tutore. Una
modifica della legge n. 180 che non affronti questo problema
chiave o che lo faccia in modo parziale, con insufficiente
chiarezza e coerenza nell'individuare diritti e doveri di
ognuno, lascerebbe parenti, terapeuti e collettività
nell'attuale stato di impotenza ad aiutare efficacemente ed in
modo duraturo quei pazienti più gravi, che negano la malattia
e rifiutano di proseguire le terapie necessarie per evitare le
ricadute. Per affrontarlo nel modo migliore, nella stesura
della presente proposta di legge ci si è confrontati con la
più recente legislazione dei Paesi europei in materia di
salute mentale. Legislazione che, non casualmente, è concorde
nel porre i trattamenti obbligatori come problema centrale.
Abbiamo scelto, come principale punto di riferimento,
soprattutto le leggi di Gran Bretagna, Svezia e Danimarca,
Paesi che per quanto riguarda la loro lunga tradizione
democratica ed il rispetto per le libertà ed i diritti
individuali non dovrebbero dar adito a dubbi da parte di
nessuno. Descriviamo, infine, brevemente i singoli articoli
della presente proposta di legge: all'articolo 1 sono dettati
i princìpi generali. Nell'articolo 2 si prevede la
riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica attraverso
l'effettiva creazione del dipartimento di psichiatria. Nel
comma 1 si indicano i compiti del dipartimento. Nel comma 2 è
descritta la rete dei presìdi psichiatrici del dipartimento,
che comprende, oltre ai già esistenti centri di salute mentale
per l'attività psichiatrica ambulatoriale, ed ai servizi di
diagnosi e cura per i trattamenti ospedalieri, anche nuove e
definite strutture cosiddette "intermedie". Esse sono:
a) i centri riabilitativi psichiatrici, per quei
pazienti in fase ancora florida della malattia, di età non
avanzata, che pur non necessitando di ricovero ospedaliero,
richiedono interventi terapeutici intensivi, ad alta
specializzazione, a fini riabilitativi e risocializzanti. I
centri riabilitativi sono articolati in centri diurni, o
day hospital, per quei pazienti che richiedono una
assistenza soltanto nelle ore diurne, e in comunità
terapeutiche, per quei malati che, oltre gli interventi
terapeutici diurni necessitano anche di collocazione
residenziale protetta notturna o continuativa;
b) le comunità protette, presìdi socio-sanitari
dedicati a quei pazienti psichiatrici cronici che richiedono
interventi terapeutici e psicoriabilitativi di lunga durata in
ambiente residenziale protetto;
c) le comunità alloggio, strutture residenziali
per quei pazienti, che, pur non necessitando di una assistenza
continuativa, hanno gravi difficoltà relazionali che
impediscono una loro permanenza in famiglia.
Nel comma 3, dell'articolo 2, è previsto l'organico del
dipartimento e le responsabilità direttive.
Nel comma 4 sono descritte le modalità di partecipazione
dell'università all'assistenza psichiatrica pubblica e nel
comma 5 sono previste le possibilità di convenzione con enti,
associazioni e strutture private e di collaborazione con
organizzazioni di volontariato.
Nell'articolo 3, che modifica l'articolo 34 della legge n.
833 del 1978, sono dettate le nuove norme per gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari obbligatori. Nel comma 1,
adeguandosi all'orientamento prevalente nella più recente
legislazione psichiatrica europea che, quando è in gioco la
libertà personale, ritiene necessario un controllo sostanziale
e non solo formale della magistratura, si prevede la creazione
di una commissione per la tutela della salute mentale
presieduta da un giudice tutelare. Nei commi 2 e 3 sono
stabilite le modalità per l'accertamento sanitario
obbligatorio (ASO), anche con procedimento di urgenza, che è
quello più frequentemente usato nella pratica, secondo
l'esperienza dei Paesi ove è già in uso. Inoltre, viene creata
la figura del "tutore", cardine del nuovo sistema di garanzie
dei diritti del paziente in trattamento obbligatorio.
Nel comma 4 è ridefinita la normativa riguardante il
trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
Nel comma 5 sono stabilite le modalità per la dimissione
in affidamento e creata la figura dell'"affidatario",
realizzando una valida alternativa alla necessità di ricoveri
ospedalieri in trattamento sanitario obbligatorio
eccessivamente prolungati, grazie alla possibilità di
trattamenti sanitari obbligatori extra-ospedalieri.
Nel comma 6 sono previste le modalità di cessazione dei
trattamenti obbligatori e nel comma 7 le procedure relative ad
opposizioni e ricorsi su atti concernenti i citati
trattamenti.
Nell'articolo 4 sono stabiliti i tempi ed i modi di
effettiva chiusura degli ex-ospedali psichiatrici tuttora
esistenti e la possibilità di riconversione o di alienazione
delle loro strutture a favore dell'assistenza psichiatrica.
Nell'articolo 5 si prevede la possibilità che lo Stato, le
regioni e gli enti locali possano concedere strutture per la
realizzazione dei presìdi dei dipartimenti di psichiatria.
Nell'articolo 6 si stabiliscono le modalità di potere
sostitutivo in caso di inadempienza delle disposizioni di cui
alla presente proposta di legge da parte di unità sanitarie
locali o regioni.
Nell'articolo 7 e nell'articolo 8 sono istituite,
rispettivamente, la commissione nazionale permanente e la
commissione regionale per la psichiatria e sono indicati i
loro compiti.
Infine nell'articolo 9 sono definite le modalità di
finanziamento, un problema che se non trova una soluzione
adeguata rende inutile ed inefficiente qualsiasi legge di
assistenza. Una normativa sul finanziamento particolarmente
valida riteniamo di averla trovata nel testo della proposta di
legge sulla psichiatria, presentata dal PDS nella XI
legislatura. Riprendiamo, perciò, quasi integralmente tale
normativa limitatamente a quanto riguarda questo specifico
aspetto. E' stato obiettato, da parte di alcuni, che l'impegno
finanziario previsto è particolarmente elevato e scarsamente
compatibile con le attuali difficoltà del bilancio statale.
Replichiamo che quello da noi indicato è l'impegno percentuale
medio che gli altri Paesi europei dedicano a questo settore. E
se quell'impegno comporta dei sacrifici per altri settori
della sanità, riteniamo che sia un atto di riparazione dovuto
per l'enorme, storica ingiustizia commessa ai danni dei malati
di mente e dei loro familiari dal 1978 ad oggi. Il costo
finanziario della presente proposta di legge è comunque nulla
di fronte al costo umano di sofferenze e di lutti della "180".
Secondo una stima pubblicata dal professore Trabucchi nel 1982
i morti causati dalla legge n. 180 erano già allora dai due ai
tremila. Non esistono ricerche attendibili, ed è una grave
omissione che dovrà essere sanata, sull'entità globale di
quella che qualcuno ha definito la tragedia dei
desaparecidos della psichiatria italiana. Tragedia che
nacque da un voto del Parlamento. Perciò oggi chiediamo a voi,
nuovi parlamentari eredi di quel vecchio Parlamento, come atto
riparatorio per quelle vittime, un voto che metta fine a quel
folle esperimento con cavie umane che è stata,
inconsapevolmente e incoscientemente, la legge n. 180 del
1978.