XIII LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 93 - 108 - 164 - 423 - 1025 - 1926 - 2835 - 3535 - 3542 - 3608-A




        Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge che la XII Commissione affari sociali propone all'Assemblea disciplina gli interventi per la prevenzione e la cura dell'alcolismo e delle patologie correlate, la riabilitazione e l'inserimento sociale dell'alcolista.


Normativa vigente.

        L'abuso di bevande alcoliche in Italia costituisce fin dal 1800 una questione scientifica e culturale. Il primo movimento contro l'alcolismo fu promosso nel 1864 a Torino e, nella sua seppur breve vita, ottenne l'introduzione nel nuovo codice penale degli articoli 488 e 489 sull'ubriachezza. Il 1892 vede la costituzione della prima Lega di temperanza a Lucca, fondata dal padre evangelico valdese Giovanni Rochat che, nello stesso anno, promuoverà a Firenze la Lega italiana anti-alcolica, destinata promuovere in Italia un movimento nazionale contro l'alcolismo. Nel terzo convegno nazionale di Milano del 1^ dicembre 1907, si costituirà su proposta di Rochat, la Federazione anti-alcolica italiana. La nuova federazione sarà costituita dalla Lega contro l'alcolismo di Venezia, dalla Lega anti-alcolista fiorentina, dalla Lega di Brescia e dalla Lega bergamasca, costituitesi nel 1903, e dalla Lega del Val Pellice, di Pavia e di Belluno nonché dalla Lega popolare di Milano, fondate nel 1907. Queste leghe e società costituirono una notevole forza di sensibilizzazione e di intervento sull'alcolismo che si concretizzò nella partecipazione alla elaborazione del codice penale Zanarelli (1889) e della legge contro l'alcolismo del 1913, nonché in numerose iniziative di prevenzione nel mondo della scuola e del lavoro e nel campo della salute pubblica. Queste proposte di legge presentano una componente repressiva determinata dalle esigenze di carattere sanitario legate soprattutto al mantenimento dell'ordine pubblico turbato dalla libera circolazione di soggetti ubriachi e di conseguenza disposti alla ribellione e alla rissa.
        Negli anni '30, con l'avvento del fascismo, si ebbe un inasprimento delle pene e con la scomparsa di questi movimenti l'alcolismo divenne pertinenza degli ospedali psichiatrici (O.P.) con approcci segregativi manicomiali. Il ricovero veniva effettuato il più delle volte dalle forze dell'ordine ed il reparto di osservazione dell'O.P diveniva per gli alcolisti il punto di arrivo, per molti il luogo in cui trascorrere la maggior parte della vita.
        Negli anni '60 la profonda riforma culturale del gruppo di Franco Basaglia mette in evidenza la complessità del disturbo mentale costringendo a sperimentare diverse risposte a differenti bisogni evidenziando da subito la necessità di trovare strumenti terapeutici alternativi al "reparto per alcolisti", considerato una evidente contraddizione istituzionale. Nacquero così le esperienze delle Comunità terapeutiche inizialmente all'interno della realtà manicomiale con nuove forme di autogestione degli spazi e del tempo. Negli anni '80 dopo l'emanazione della legge 180 del 1978, che non prevede alcuna modalità o struttura di intervento specifico per gli alcolisti, con la progressiva chiusura dei manicomi, saranno sempre di più i reparti di medicina ad occuparsi di alcolismo. In tali reparti l'interesse sarà maggiormente rivolto alle complicanze fisiche della malattia con minore attenzione per la fase post-ricovero.
        Né la legge di attuazione del Servizio sanitario nazionale, la n. 833 del 1978, né le successive versioni della stessa, riguardanti l'organizzazione delle unità sanitarie locali (USL), forniscono precise indicazioni o linee guida per l'intervento di prevenzione, diagnosi e cura dell'alcoldipendenza. Analogamente, la legge n. 162 del 1990 ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante adozione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, non offrono chiare linee guida per un intervento specifico in campo alcologico.
        Ben diversa è stata, in questi anni, l'attività legislativa a livello locale e regionale che ha visto dagli anni '80 un fiorire di iniziative che non sempre hanno trovato una loro applicazione. La prima regione a promulgare una legge in materia di alcolismo è il Friuli Venezia Giulia che già nel 1982 istituiva il Servizio di alcologia a livello ospedaliero. In seguito altre regioni si doteranno di una legge sull'alcolismo come il Trentino Alto Adige, il Veneto, nel 1990 la Lombardia, nel 1992 l'Emilia Romagna e nel 1993 la Toscana. Attualmente quasi tutte le regioni italiane hanno deliberato delle leggi o dei piani di azione sull'alcol.
        L'assenza, però, di una legislazione nazionale in materia rende le iniziative di prevenzione, cura e riabilitazione, precarie nella implementazione, nello sviluppo e nei finanziamenti.


Le caratteristiche dell'intervento di prevenzione e di cura. I servizi esistenti.

        I problemi e le patologie alcolcorrelate (PPAC) per la loro complessità richiedono l'intervento coordinato di più figure professionali (multidisciplinarietà) e l'integrazione tra i servizi istituzionali e quelli del terzo settore (policentricità). Definiamo genericamente per "terzo settore" quel segmento della società civile che comprende i movimenti del volontariato con carattere non-profit, i gruppi di auto-mutuo-aiuto e le organizzazioni non governative. In questa vasta area si collocano i gruppi di auto-mutuo-aiuto che si occupano di PPAC. In termini quantitativi, l'estensione del "problema alcol" ha determinato l'implementazione di un notevole numero di servizi pubblici e del terzo settore.
        Parallelamente al proliferare di servizi o centri di alcologia del Servizio sanitario nazionale si sono andati sviluppando, in Italia, due forti movimenti volontari di intervento, gli Alcolisti anonimi (AA) che vedono nascere il loro primo gruppo a Roma nel 1972, e i Club alcolisti in trattamento (CAT) che vedono la nascita a Trieste nel 1979. Attualmente questi movimenti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono una delle reti di intervento sull'alcolismo più vasto e diversificato per approccio al problema che si possa trovare in Europa.
        Sulla base di un censimento tuttora in corso si stima che in Italia i Servizi alcologici del Servizio sanitario nazionale siano 327, i servizi alcologici privati 15.
        Le associazioni dei CAT risultano essere 201 ed i Club alcolisti in trattamento 2.397. Alcolisti anonimi conta in totale 804 gruppi di cui 434 AA, 326 Al-Anon, 27 Al-Ateen, 17 Figli Adulti, per un totale di 3.201 gruppi di self-help che coinvolgono almeno 32 mila famiglie.
        L'indagine evidenzia una notevole diversificazione territoriale della diffusione dei servizi e dei gruppi di auto-mutuo-aiuto, con regioni che hanno un rapporto popolazione/gruppi molto elevato (Friuli Venezia Giulia con un servizio per 2.856 abitanti) e regioni con lo stesso rapporto molto basso (Campania con un servizio ogni 140.000 abitanti).
        Queste differenze vanno lette alla luce di una realtà storica e sociale particolare che non può costituire la base per interventi discriminatori, ma che deve essere considerata ai fini dell'implementazione di strategie e politiche sanitarie che si muovono in un ottica di interazione tra servizi pubblici e terzo settore.
I problemi e le patologie alcolcorrelati: i dati relativi al contesto europeo.

        I prodotti alcolici sono responsabili di circa il 9per cento del totale delle malattie in Europa, aumentano il rischio di cirrosi epatica, di alcuni tipi di tumore, di aumento della pressione sanguigna, d'infarto e di malformazioni congenite. Sebbene il consumo di alcol riduca il rischio di malattie cardiovascolari, la maggior parte di questo effetto è ottenuta a livelli di consumo inferiori a 10 grammi al giorno, ed è in ogni modo significativo solo per gli individui di età superiore ai 50 anni. A livelli alti di consumo, l'alcol aumenta il rischio di improvvisa morte coronarica. Il consumo di alcol accresce il rischio di problemi familiari, lavorativi e sociali quali l'alcoldipendenza, gli incidenti (compresi gli incendi), le aggressioni, i comportamenti criminali, le ferite non intenzionali, la violenza, gli omicidi e i suicidi, gli incidenti sulla strada e quelli sulle navi che a volte possono provocare ingenti danni ambientali. Sul totale delle morti dovute a ferite intenzionali o non intenzionali, tra il 40 e il 60 per cento sono attribuibili al consumo di alcol. I danni alcolcorrelati che sono particolarmente alti nella Europa orientale, zona nella quale sono responsabili di una larga parte dell'aumento di morti cardiovascolari e della diminuzione della speranza di vita.
        Il 90 per cento dei Paesi europei hanno un consumo annuale pro capite che supera i 2 litri di alcol puro (il limite suggerito dall'evidenza scientifica come il più basso rischio di mortalità per la popolazione). I costi dell'alcol per la società, intesi come costi diretti e costi legati alla perdita di produttività, sono stimati tra il 2 e il 5per cento del prodotto interno lordo.
        Esistono evidenze scientifiche dell'O.M.S, riguardanti i Paesi europei, che dimostrano come si possano ottenere benefici sanitari ed economici sostanziali se si prendono iniziative sull'alcol. La Carta europea sull'alcol (1995) delinea le principali strategie di promozione della salute, che comprendono l'istituzione e il rafforzamento di leggi efficaci, la tassazione delle bevande alcoliche e il controllo della pubblicità diretta e indiretta delle bevande alcoliche. La valutazione dell'impatto sanitario da parte del mondo produttivo costituisce un'importante strategia complementare.
        La Carta sull'alcol del 1995 e il piano d'azione europeo sull'alcol forniscono pertanto indicazioni per ridurre i danni prodotti dal consumo di alcol. L'aumento delle tasse sui prodotti alcolici, riducendo il consumo, riduce i danni alcol correlati, in particolare per i giovani e per i grandi bevitori. La diminuzione del 10 per cento del consumo individuale corrisponde alla diminuzione di circa il 20 per cento della mortalità alcolcorrelata maschile e alla diminuzione del 5per cento di incidenti mortali, suicidi e omicidi nella popolazione generale.
        Sono necessarie regole per controllare il contenuto alcolico delle bevande, per escludere la possibilità di stabilire correlazioni ingiustificate tra il prodotto e la salute, per controllare il tipo di confezione in cui i prodotti alcolici sono venduti e per assicurarsi che queste confezioni forniscano al consumatore le necessarie informazioni (come il contenuto di etanolo della bevanda alcolica in questione). Le bevande alcoliche mascherate da bevande analcoliche, pensate e messe sul mercato per attirare gli adolescenti, aumentano il rischio di dipendenza e intossicazione, e dovrebbero essere bandite.
        L'attuazione di programmi e/o attività di ricerca in materia di consumi alcolici (uso e abuso) è stata, negli ultimi anni, incoraggiata dal riconoscimento da parte degli organismi nazionali ed internazionali del "fenomeno" alcol come problema sociale, sanitario ed economico. Tale interesse, sebbene tardivo, risulta evidente anche dall'analisi dell'attività legislativa e dai numerosi atti normativi, italiani ed europei, emanati o in corso di emanazione, riguardanti la regolamentazione e la definizione di realtà o contesti attinenti specificamente il consumo, l'uso inadeguato, l'abuso di alcol e le sue conseguenze.
        L'Italia ha aderito dal 1991 alle strategie di prevenzione europee previste dal programma dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) "Salute per tutti nell'anno 2000" (Health for All) che, all'obiettivo n. 17, prevede la diminuzione del 25 per cento del consumo complessivo di alcol in Europa, obiettivo ulteriormente ratificato dalla risoluzione OMS del 17 settembre 1992 che elaborava il Piano d'azione europeo in materia di alcol (European Alcohol Action Plan). A partire da tale momento nei 50 Stati membri europei appartenenti all'OMS si è assistito all'attivazione spontanea, seppure disarticolata, di iniziative di salute pubblica orientate alla prevenzione, coinvolgenti attivamente le popolazioni e le collettività in programmi di informazione ed educazione sanitaria.
        I dati ISTAT più recenti mostrano chiaramente ciò che si sta sperimentando in tutta Europa: l'incremento dei giovani che bevono bevande alcoliche anche e soprattutto in quelle fasce di età per le quali non dovrebbero registrarsi consumi alcolici. Tale tendenza risulta in significativo aumento negli ultimi quattro anni. Tra i bambini di 14 anni la percentuale dei consumatori di bevande alcoliche fuori dai pasti è pari all'8.6 per cento per i maschi e al 7.3 per cento per le femmine. I giovani consumatori di birra sono in incremento stabile nel corso degli ultimi 4 anni (25 per cento di 14enni maschi e 14 per cento di bambine di 14 anni dichiarano tali consumi) con il 2 per cento circa di individui di 14 anni che dichiara di consumare birra tutti i giorni. Anche tra i 15-17enni l'ISTAT rileva una quota pari all'1 per cento circa che ne consuma più di mezzo litro al giorno (sia tra i maschi sia tra le femmine).
        Tale situazione, comune a numerose realtà europee, ha determinato l'interesse e la preoccupazione dell'Unione Europea: la Commissione sottoporrà al Consiglio la necessità di adozione di un'iniziativa comune a tutela della salute delle giovani generazioni basata su una "Raccomandazione sul consumo dei bambini e degli adolescenti" elaborata ed accettata dai rappresentanti governativi dei 15 Stati membri. Il testo della raccomandazione richiama l'adozione di iniziative concrete di informazione, educazione scolastica, promozione della salute e formazione per i giovani e i soggetti istituzionali che interagiscono con i giovani (famiglia, scuola, associazioni) e supporta la necessità di una applicazione maggiormente attenta del codice di condotta e di regolamentazione riguardante la pubblicità e le modalità di marketing delle bevande alcoliche.


La situazione in Italia.

        Il dibattito avviato in Italia dal 1995 sulle strategie funzionali agli obiettivi che ci si propone di raggiungere entro l'anno 2000 ha trovato piena realizzazione nella proposta contenuta nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 che pone come principale obiettivo la "promozione della salute" in luogo dell'approccio sostanzialmente orientato, sinora, alla prevenzione secondaria e terziaria. Nell'ambito di tale progetto nazionale della salute l'obiettivo riguardante "l'adozione di comportamenti e stili di vita che promuovano la salute" costituisce la vera novità e mira a migliorare lo stato di salute della popolazione attraverso l' identificazione e il controllo dei fattori di rischio o nocivi alla salute e di tutti i comportamenti individuali che favoriscono l'insorgenza delle patologie.
        L'attuale conoscenza epidemiologica permette di conoscere molti di questi fattori e di stimare quantitativamente i rischi ad essi associati. Inoltre essa ci suggerisce che la maggior parte dei fattori di rischio, come l'alcol, non risulta specificamente associata ad una sola patologia, ma costituisce un rischio per molte malattie. Tra i fattori di rischio multipotenziali individuati, l'alcol acquista dignità propria nel Piano sanitario nazionale e, analogamente a quanto indicato per gli altri fattori di rischio (fumo, alimentazione, mancanza di attività fisica, tra gli altri), viene sollecitato un intervento condiviso tra i diversi livelli istituzionali ed una azione multisettoriale in grado di coinvolgere non soltanto la sanità, ma tutti i centri di governo che possono esplicare azioni volte al miglioramento della salute e della qualità della vita.
        Alla luce delle evidenze scientifiche riguardanti l'influenza dei fattori biologici (età, sesso, presenza/assenza di patologie), genetici, ambientali e comportamentali (modalità del bere, durata del periodo di assunzione) e delle tendenze registrate nel corso degli ultimi anni in Italia (significativa riduzione dei consumi alcolici pro-capite) si è ritenuto opportuno orientare l'intervento di promozione della salute, oltre che alla popolazione generale, verso il target dei consumatori "a rischio", quali appaiono quelli che eccedono nel consumo alcolico, proponendo due obiettivi principali, mirati a sollecitare a livello individuale l'adozione di consumi moderati e a perseguire il miglioramento dello stato di salute della collettività:
        Entro l'anno 2000 la percentuale dei consumatori di bevande alcoliche che eccedono i 40 grammi/die di alcol, per i maschi, ed i 20 grammi/die di alcol, per le donne, dovrà essere ridotta del 20 per cento. Entro l'anno 2000 la prevalenza degli individui che consuma bevande alcoliche fuori pasto dovrà ridursi del 30 per cento.
        Sono state indicate precise azioni funzionali al perseguimento della riduzione di esposizione e dei relativi livelli di esposizione al fattore di rischio alcol, analoghe a quelle che si sono dimostrate efficaci in altre realtà europee nel perseguire la diminuzione dei consumi alcolici ed il conseguente danno da uso inadeguato di alcol.
        Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla tutela dei diritti del fanciullo, previsti dalla Convenzione di New York del 1989, che garantisce "l'adozione di programmi che promuovono il benessere sociale, spirituale, morale, nonché la salute fisica e mentale del minore" e "il diritto ad essere sempre protetto, assistito educato, informato per assicurargli un adeguato sviluppo personale e sociale". Il ruolo dei mass-media, in tale contesto, appare decisivo: la diffusione di messaggi specifici è, infatti, in grado di attivare un meccanismo di induzione in vaste aree di popolazione. Di conseguenza appare opportuno evitare la promozione, diretta o indiretta, di comportamenti a rischio, tramite trailers, spots o messaggi pubblicitari, che possono avere un impatto negativo su vasti strati di popolazione.
        La Commissione speciale per l'infanzia, istituita alla Camera dei deputati nel corso della XII legislatura, ha ribadito nel luglio del 1995 l'importanza dei media in campo educativo e formativo, sollecitandone l'utilizzazione per la promozione di messaggi positivi sui diritti del fanciullo.
        Un differente approccio caratterizza la gestione degli individui a rischio (alcolisti e bevitori problematici) che rappresentano, in Italia come in altri Paesi europei, uno dei più grossi problemi, spesso misconosciuti, della salute pubblica. L'alcolista giunge (o è avviato) troppo spesso alle competenze mediche attraverso vie collaterali, in fasi in cui il problema è manifestamente complicato dall'applicazione tardiva dell'iniziativa, rendendo molto più complessa la disassuefazione ed il mantenimento.
        Purtroppo non sempre le prerogative di recupero risultano affidate in mani competenti o di personale specializzato (medici di medicina generale e/o operatori dei servizi di alcologia) ed è talvolta arduo riuscire a discriminare la validità di un intervento la cui efficacia o fallacia non possono essere verificate. In questo settore, non solo nel rispetto di uno degli enunciati della Charter on Alcohol, che auspica l'adozione ed il monitoraggio di standards di efficacia del trattamento, ma sopratutto nell'interesse e a salvaguardia dei diritti del malato, quale è l'alcoldipendente, ciò di cui occorre tenere conto è la necessità di poter fruire di competenze e risorse di settore, formate specificamente, e che, a qualunque titolo, pubblico, privato o di volontariato, sia possibile impegnare in interventi di cui occorre, sulla base delle esperienze fornite, conoscere l'esito in termini oggettivi, evitando e rifuggendo i metodi che hanno mostrato di non poter raggiungere risultati efficaci nella difficile lotta dell'individuo contro l'alcoldipendenza.
        Ciò significa qualificazione dell'intervento, creazione di un coordinamento pubblico-privato, impiego ottimale delle risorse e centralità ed umanizzazione del problema che l'alcolista sottopone nella speranza di veder soddisfatte legittime attese di recupero nelle quali formalmente egli crede.
        In conclusione, appare evidente che gran parte dei complessi interventi finalizzati alla prevenzione primaria e secondaria sono riferiti, prioritariamente, al contesto culturale individuale e appaiono sufficientemente specifici per consentire l'auspicabile conseguimento di altrettanti, specifici risultati: riduzione della mortalità per incidenti stradali e/o violenza in genere all'uscita dalle discoteche, riduzione del rischio di patologie quali cirrosi, patologie e/o problemi alcolcorrelati, riduzione degli incidenti sul lavoro.
        Per molti aspetti, la semplice diffusione di una corretta informazione sui danni diretti ed indiretti derivanti dall'abuso alcolico potrebbe essere già un ottimo deterrente soprattutto per quelle fasce a rischio, quale quella adolescenziale, in cui esiste, di fatto, una carenza di informazioni specifiche o, quantomeno, una profonda disinformazione. Quello che più importa è che i consumatori siano resi coscienti del significato del bere e che questo, in talune occasioni, può assumere precise caratteristiche di vero e proprio sintomo sostitutivo o compensativo a tutte quelle situazioni di disagio che possono e debbono essere evidenziate in fase precoce con l'aiuto, ad esempio, del medico o dello psicologo al fine di incanalare verso una strada meno pericolosa la soluzione di eventuali problemi socio-relazionali.


I contenuti del progetto di legge.

        Il progetto di legge si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro capi.
        Il capo I reca le disposizioni di carattere generale e, una volta stabilite agli articoli 1 e 2, le finalità dell'intervento legislativo, in ossequio ai numerosi piani di intervento elaborati a livello internazionale, e fornite le definizioni di bevande alcoliche e superalcoliche, individua, all'articolo 3, le competenze statali. Queste sono disciplinate in conformità al decreto legislativo n. 112 del 1998, che distribuisce le competenze tra lo Stato e le regioni. In particolare, l'articolo 3 prevede che con atto di indirizzo e coordinamento siano definiti i requisiti minimi strutturali dei servizi per la cura, la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti con patologie alcolcorrelate, la definizione dei criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'applicazione della legge nonché le azioni di informazione e di prevenzione. L'articolo 3 prevede ulteriori interventi di prevenzione e di recupero di competenza dello Stato: la erogazione dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale e l'intensificazione dei controlli sulle strade. A tale proposito è opportuno fare presente che l'intensificazione dei controlli, anche attraverso una diversa disciplina delle procedere per il relativo svolgimento, la promozione di una campagna di informazione sui rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza, la riduzione del tasso di concentrazione alcolemica costituiscono l'oggetto delle modifiche al codice della strada previste dall'articolo 6.
        L'articolo 4 istituisce la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, con funzioni consultive e di proposta nei confronti dei Ministri competenti e degli enti locali, mentre l'articolo 5 promuove l'inserimento dell'insegnamento dell'alcologia nelle università, nel rispetto dell'autonomia degli atenei. L'articolo 7 modifica il decreto legislativo n. 540 del 1992, quanto alle indicazioni del foglietto illustrativo dei medicinali in caso di assunzione contemporanea di alcol. L'articolo 8 prevede una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della legge in allegato allo stato di previsione del Ministero della sanità.
        Il capo II disciplina le competenze delle regioni che riguardano la istituzione dei servizi, l'intervento ospedaliero e le convenzioni con le associazioni (artt. 9, 10 e 11).
        Il capo III reca le norme sulla pubblicità e sulla sicurezza sul lavoro. L'articolo 12 vieta espressamente alcuni tipi di pubblicità e affida ad un codice di autoregolamentazione la definizione delle modalità e dei contenuti dei messaggi pubblicitari. L'articolo 13 vieta la vendita di bevande superalcoliche nelle aree di servizio dalle 22 alle 6; infine, l'articolo 14 dispone il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per attività lavorative pericolose, da individuare con successivo decreto. I divieti sono supportati da sanzioni adeguate.
        Il capo IV provvede alla necessaria copertura finanziaria.


L'esame parlamentare delle proposte di legge: la fase istruttoria.

        L'esame in sede referente delle proposte di legge è stato particolarmente lungo e complesso. Il Comitato ristretto, nominato dalla Commissione, ha proceduto allo svolgimento di poche, qualificate audizioni che hanno consentito ai diversi interessi coinvolti di rappresentarsi: sono difatti state ascoltate le categorie produttive, le associazioni di auto - mutuo aiuto, gli operatori dei servizi pubblici, gli esperti in patologie alcolcorelate e i rappresentanti della società scientifica di riferimento, la società italiana di alcologia. La Commissione si è, inoltre, avvalsa delle conclusioni della seconda Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze, che ha avuto luogo a Napoli nel marzo 1997, nel corso della quale è stata dedicata un'intera sessione all'alcolismo.
        La Commissione ha, inoltre, a conclusione dell'esame referente, recepito tutte le condizioni previste dal parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rinviando alla fase successiva del procedimento la valutazione dell'opportunità di recepire anche le indicazioni contenute nei pareri espressi dalle altre Commissioni permanenti e, in particolare, delle Commissioni giustizia, cultura e trasporti e attività produttive.


Conclusioni.

        Il progetto di legge che la XII Commissione porta all'esame dell'Assemblea, lungi dal proporre un atteggiamento di proibizione o, per converso, di permissivismo, secondo quanto ha scelto l'Europa, suggerisce di adottare una strategia equilibrata, ma ferma, rivolta alla moderazione garantendo un intervento tempestivo che, auspicabilmente, contribuirà ad evitare quella emarginazione sociale o la ghettizzazione di individui che, di fatto, rendono ancora più ardui ulteriori e spesso tardivi interventi in tal senso.
        Da quanto risulta dalle proposte di legge esaminate, dalla letteratura consultata, dalle pubblicazioni scientifiche e dalla esperienza di tanti operatori del settore, è ormai doveroso ed urgente stabilire regole che rendano omogenei e più qualificati gli interventi necessari.
        Ne raccomando, pertanto, una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

Rocco CACCAVARI, relatore.




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