XIII LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 93 - 108 - 164 - 423 - 1025 - 1926 - 2835 - 3535 - 3542 - 3608-A
Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge che la XII
Commissione affari sociali propone all'Assemblea disciplina
gli interventi per la prevenzione e la cura dell'alcolismo e
delle patologie correlate, la riabilitazione e l'inserimento
sociale dell'alcolista.
Normativa vigente.
L'abuso di bevande alcoliche in Italia costituisce fin dal
1800 una questione scientifica e culturale. Il primo movimento
contro l'alcolismo fu promosso nel 1864 a Torino e, nella sua
seppur breve vita, ottenne l'introduzione nel nuovo codice
penale degli articoli 488 e 489 sull'ubriachezza. Il 1892 vede
la costituzione della prima Lega di temperanza a Lucca,
fondata dal padre evangelico valdese Giovanni Rochat che,
nello stesso anno, promuoverà a Firenze la Lega italiana
anti-alcolica, destinata promuovere in Italia un movimento
nazionale contro l'alcolismo. Nel terzo convegno nazionale di
Milano del 1^ dicembre 1907, si costituirà su proposta di
Rochat, la Federazione anti-alcolica italiana. La nuova
federazione sarà costituita dalla Lega contro l'alcolismo di
Venezia, dalla Lega anti-alcolista fiorentina, dalla Lega di
Brescia e dalla Lega bergamasca, costituitesi nel 1903, e
dalla Lega del Val Pellice, di Pavia e di Belluno nonché dalla
Lega popolare di Milano, fondate nel 1907. Queste leghe e
società costituirono una notevole forza di sensibilizzazione e
di intervento sull'alcolismo che si concretizzò nella
partecipazione alla elaborazione del codice penale Zanarelli
(1889) e della legge contro l'alcolismo del 1913, nonché in
numerose iniziative di prevenzione nel mondo della scuola e
del lavoro e nel campo della salute pubblica. Queste proposte
di legge presentano una componente repressiva determinata
dalle esigenze di carattere sanitario legate soprattutto al
mantenimento dell'ordine pubblico turbato dalla libera
circolazione di soggetti ubriachi e di conseguenza disposti
alla ribellione e alla rissa.
Negli anni '30, con l'avvento del fascismo, si ebbe un
inasprimento delle pene e con la scomparsa di questi movimenti
l'alcolismo divenne pertinenza degli ospedali psichiatrici
(O.P.) con approcci segregativi manicomiali. Il ricovero
veniva effettuato il più delle volte dalle forze dell'ordine
ed il reparto di osservazione dell'O.P diveniva per gli
alcolisti il punto di arrivo, per molti il luogo in cui
trascorrere la maggior parte della vita.
Negli anni '60 la profonda riforma culturale del gruppo di
Franco Basaglia mette in evidenza la complessità del disturbo
mentale costringendo a sperimentare diverse risposte a
differenti bisogni evidenziando da subito la necessità di
trovare strumenti terapeutici alternativi al "reparto per
alcolisti", considerato una evidente contraddizione
istituzionale. Nacquero così le esperienze delle Comunità
terapeutiche inizialmente all'interno della realtà manicomiale
con nuove forme di autogestione degli spazi e del tempo. Negli
anni '80 dopo l'emanazione della legge 180 del 1978, che non
prevede alcuna modalità o struttura di intervento specifico
per gli alcolisti, con la progressiva chiusura dei manicomi,
saranno sempre di più i reparti di medicina ad occuparsi di
alcolismo. In tali reparti l'interesse sarà maggiormente
rivolto alle complicanze fisiche della malattia con minore
attenzione per la fase post-ricovero.
Né la legge di attuazione del Servizio sanitario
nazionale, la n. 833 del 1978, né le successive versioni della
stessa, riguardanti l'organizzazione delle unità sanitarie
locali (USL), forniscono precise indicazioni o linee guida per
l'intervento di prevenzione, diagnosi e cura
dell'alcoldipendenza. Analogamente, la legge n. 162 del 1990
ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, recante adozione del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione e cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, non offrono chiare linee guida per
un intervento specifico in campo alcologico.
Ben diversa è stata, in questi anni, l'attività
legislativa a livello locale e regionale che ha visto dagli
anni '80 un fiorire di iniziative che non sempre hanno trovato
una loro applicazione. La prima regione a promulgare una legge
in materia di alcolismo è il Friuli Venezia Giulia che già nel
1982 istituiva il Servizio di alcologia a livello ospedaliero.
In seguito altre regioni si doteranno di una legge
sull'alcolismo come il Trentino Alto Adige, il Veneto, nel
1990 la Lombardia, nel 1992 l'Emilia Romagna e nel 1993 la
Toscana. Attualmente quasi tutte le regioni italiane hanno
deliberato delle leggi o dei piani di azione sull'alcol.
L'assenza, però, di una legislazione nazionale in materia
rende le iniziative di prevenzione, cura e riabilitazione,
precarie nella implementazione, nello sviluppo e nei
finanziamenti.
Le caratteristiche dell'intervento di prevenzione e di
cura. I servizi esistenti.
I problemi e le patologie alcolcorrelate (PPAC) per la
loro complessità richiedono l'intervento coordinato di più
figure professionali (multidisciplinarietà) e l'integrazione
tra i servizi istituzionali e quelli del terzo settore
(policentricità). Definiamo genericamente per "terzo settore"
quel segmento della società civile che comprende i movimenti
del volontariato con carattere non-profit, i gruppi di
auto-mutuo-aiuto e le organizzazioni non governative. In
questa vasta area si collocano i gruppi di auto-mutuo-aiuto
che si occupano di PPAC. In termini quantitativi, l'estensione
del "problema alcol" ha determinato l'implementazione di un
notevole numero di servizi pubblici e del terzo settore.
Parallelamente al proliferare di servizi o centri di
alcologia del Servizio sanitario nazionale si sono andati
sviluppando, in Italia, due forti movimenti volontari di
intervento, gli Alcolisti anonimi (AA) che vedono nascere il
loro primo gruppo a Roma nel 1972, e i Club alcolisti in
trattamento (CAT) che vedono la nascita a Trieste nel 1979.
Attualmente questi movimenti sono distribuiti su tutto il
territorio nazionale e costituiscono una delle reti di
intervento sull'alcolismo più vasto e diversificato per
approccio al problema che si possa trovare in Europa.
Sulla base di un censimento tuttora in corso si stima che
in Italia i Servizi alcologici del Servizio sanitario
nazionale siano 327, i servizi alcologici privati 15.
Le associazioni dei CAT risultano essere 201 ed i Club
alcolisti in trattamento 2.397. Alcolisti anonimi conta in
totale 804 gruppi di cui 434 AA, 326 Al-Anon, 27 Al-Ateen, 17
Figli Adulti, per un totale di 3.201 gruppi di self-help
che coinvolgono almeno 32 mila famiglie.
L'indagine evidenzia una notevole diversificazione
territoriale della diffusione dei servizi e dei gruppi di
auto-mutuo-aiuto, con regioni che hanno un rapporto
popolazione/gruppi molto elevato (Friuli Venezia Giulia con un
servizio per 2.856 abitanti) e regioni con lo stesso rapporto
molto basso (Campania con un servizio ogni 140.000
abitanti).
Queste differenze vanno lette alla luce di una realtà
storica e sociale particolare che non può costituire la base
per interventi discriminatori, ma che deve essere considerata
ai fini dell'implementazione di strategie e politiche
sanitarie che si muovono in un ottica di interazione tra
servizi pubblici e terzo settore.
I problemi e le patologie alcolcorrelati: i dati relativi
al contesto europeo.
I prodotti alcolici sono responsabili di circa il 9per
cento del totale delle malattie in Europa, aumentano il
rischio di cirrosi epatica, di alcuni tipi di tumore, di
aumento della pressione sanguigna, d'infarto e di
malformazioni congenite. Sebbene il consumo di alcol riduca il
rischio di malattie cardiovascolari, la maggior parte di
questo effetto è ottenuta a livelli di consumo inferiori a 10
grammi al giorno, ed è in ogni modo significativo solo per gli
individui di età superiore ai 50 anni. A livelli alti di
consumo, l'alcol aumenta il rischio di improvvisa morte
coronarica. Il consumo di alcol accresce il rischio di
problemi familiari, lavorativi e sociali quali
l'alcoldipendenza, gli incidenti (compresi gli incendi), le
aggressioni, i comportamenti criminali, le ferite non
intenzionali, la violenza, gli omicidi e i suicidi, gli
incidenti sulla strada e quelli sulle navi che a volte possono
provocare ingenti danni ambientali. Sul totale delle morti
dovute a ferite intenzionali o non intenzionali, tra il 40 e
il 60 per cento sono attribuibili al consumo di alcol. I danni
alcolcorrelati che sono particolarmente alti nella Europa
orientale, zona nella quale sono responsabili di una larga
parte dell'aumento di morti cardiovascolari e della
diminuzione della speranza di vita.
Il 90 per cento dei Paesi europei hanno un consumo annuale
pro capite che supera i 2 litri di alcol puro (il limite
suggerito dall'evidenza scientifica come il più basso rischio
di mortalità per la popolazione). I costi dell'alcol per la
società, intesi come costi diretti e costi legati alla perdita
di produttività, sono stimati tra il 2 e il 5per cento del
prodotto interno lordo.
Esistono evidenze scientifiche dell'O.M.S, riguardanti i
Paesi europei, che dimostrano come si possano ottenere
benefici sanitari ed economici sostanziali se si prendono
iniziative sull'alcol. La Carta europea sull'alcol (1995)
delinea le principali strategie di promozione della salute,
che comprendono l'istituzione e il rafforzamento di leggi
efficaci, la tassazione delle bevande alcoliche e il controllo
della pubblicità diretta e indiretta delle bevande alcoliche.
La valutazione dell'impatto sanitario da parte del mondo
produttivo costituisce un'importante strategia
complementare.
La Carta sull'alcol del 1995 e il piano d'azione europeo
sull'alcol forniscono pertanto indicazioni per ridurre i danni
prodotti dal consumo di alcol. L'aumento delle tasse sui
prodotti alcolici, riducendo il consumo, riduce i danni alcol
correlati, in particolare per i giovani e per i grandi
bevitori. La diminuzione del 10 per cento del consumo
individuale corrisponde alla diminuzione di circa il 20 per
cento della mortalità alcolcorrelata maschile e alla
diminuzione del 5per cento di incidenti mortali, suicidi e
omicidi nella popolazione generale.
Sono necessarie regole per controllare il contenuto
alcolico delle bevande, per escludere la possibilità di
stabilire correlazioni ingiustificate tra il prodotto e la
salute, per controllare il tipo di confezione in cui i
prodotti alcolici sono venduti e per assicurarsi che queste
confezioni forniscano al consumatore le necessarie
informazioni (come il contenuto di etanolo della bevanda
alcolica in questione). Le bevande alcoliche mascherate da
bevande analcoliche, pensate e messe sul mercato per attirare
gli adolescenti, aumentano il rischio di dipendenza e
intossicazione, e dovrebbero essere bandite.
L'attuazione di programmi e/o attività di ricerca in
materia di consumi alcolici (uso e abuso) è stata, negli
ultimi anni, incoraggiata dal riconoscimento da parte degli
organismi nazionali ed internazionali del "fenomeno" alcol
come problema sociale, sanitario ed economico. Tale interesse,
sebbene tardivo, risulta evidente anche dall'analisi
dell'attività legislativa e dai numerosi atti normativi,
italiani ed europei, emanati o in corso di emanazione,
riguardanti la regolamentazione e la definizione di realtà o
contesti attinenti specificamente il consumo, l'uso
inadeguato, l'abuso di alcol e le sue conseguenze.
L'Italia ha aderito dal 1991 alle strategie di prevenzione
europee previste dal programma dell'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) "Salute per tutti nell'anno 2000"
(Health for All) che, all'obiettivo n. 17, prevede la
diminuzione del 25 per cento del consumo complessivo di alcol
in Europa, obiettivo ulteriormente ratificato dalla
risoluzione OMS del 17 settembre 1992 che elaborava il Piano
d'azione europeo in materia di alcol (European Alcohol
Action Plan). A partire da tale momento nei 50 Stati membri
europei appartenenti all'OMS si è assistito all'attivazione
spontanea, seppure disarticolata, di iniziative di salute
pubblica orientate alla prevenzione, coinvolgenti attivamente
le popolazioni e le collettività in programmi di informazione
ed educazione sanitaria.
I dati ISTAT più recenti mostrano chiaramente ciò che si
sta sperimentando in tutta Europa: l'incremento dei giovani
che bevono bevande alcoliche anche e soprattutto in quelle
fasce di età per le quali non dovrebbero registrarsi consumi
alcolici. Tale tendenza risulta in significativo aumento negli
ultimi quattro anni. Tra i bambini di 14 anni la percentuale
dei consumatori di bevande alcoliche fuori dai pasti è pari
all'8.6 per cento per i maschi e al 7.3 per cento per le
femmine. I giovani consumatori di birra sono in incremento
stabile nel corso degli ultimi 4 anni (25 per cento di 14enni
maschi e 14 per cento di bambine di 14 anni dichiarano tali
consumi) con il 2 per cento circa di individui di 14 anni che
dichiara di consumare birra tutti i giorni. Anche tra i
15-17enni l'ISTAT rileva una quota pari all'1 per cento circa
che ne consuma più di mezzo litro al giorno (sia tra i maschi
sia tra le femmine).
Tale situazione, comune a numerose realtà europee, ha
determinato l'interesse e la preoccupazione dell'Unione
Europea: la Commissione sottoporrà al Consiglio la necessità
di adozione di un'iniziativa comune a tutela della salute
delle giovani generazioni basata su una "Raccomandazione sul
consumo dei bambini e degli adolescenti" elaborata ed
accettata dai rappresentanti governativi dei 15 Stati membri.
Il testo della raccomandazione richiama l'adozione di
iniziative concrete di informazione, educazione scolastica,
promozione della salute e formazione per i giovani e i
soggetti istituzionali che interagiscono con i giovani
(famiglia, scuola, associazioni) e supporta la necessità di
una applicazione maggiormente attenta del codice di condotta e
di regolamentazione riguardante la pubblicità e le modalità di
marketing delle bevande alcoliche.
La situazione in Italia.
Il dibattito avviato in Italia dal 1995 sulle strategie
funzionali agli obiettivi che ci si propone di raggiungere
entro l'anno 2000 ha trovato piena realizzazione nella
proposta contenuta nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 che
pone come principale obiettivo la "promozione della salute" in
luogo dell'approccio sostanzialmente orientato, sinora, alla
prevenzione secondaria e terziaria. Nell'ambito di tale
progetto nazionale della salute l'obiettivo riguardante
"l'adozione di comportamenti e stili di vita che promuovano la
salute" costituisce la vera novità e mira a migliorare lo
stato di salute della popolazione attraverso l'
identificazione e il controllo dei fattori di rischio o nocivi
alla salute e di tutti i comportamenti individuali che
favoriscono l'insorgenza delle patologie.
L'attuale conoscenza epidemiologica permette di conoscere
molti di questi fattori e di stimare quantitativamente i
rischi ad essi associati. Inoltre essa ci suggerisce che la
maggior parte dei fattori di rischio, come l'alcol, non
risulta specificamente associata ad una sola patologia, ma
costituisce un rischio per molte malattie. Tra i fattori di
rischio multipotenziali individuati, l'alcol acquista dignità
propria nel Piano sanitario nazionale e, analogamente a quanto
indicato per gli altri fattori di rischio (fumo,
alimentazione, mancanza di attività fisica, tra gli altri),
viene sollecitato un intervento condiviso tra i diversi
livelli istituzionali ed una azione multisettoriale in grado
di coinvolgere non soltanto la sanità, ma tutti i centri di
governo che possono esplicare azioni volte al miglioramento
della salute e della qualità della vita.
Alla luce delle evidenze scientifiche riguardanti
l'influenza dei fattori biologici (età, sesso,
presenza/assenza di patologie), genetici, ambientali e
comportamentali (modalità del bere, durata del periodo di
assunzione) e delle tendenze registrate nel corso degli ultimi
anni in Italia (significativa riduzione dei consumi alcolici
pro-capite) si è ritenuto opportuno orientare l'intervento di
promozione della salute, oltre che alla popolazione generale,
verso il target dei consumatori "a rischio", quali
appaiono quelli che eccedono nel consumo alcolico, proponendo
due obiettivi principali, mirati a sollecitare a livello
individuale l'adozione di consumi moderati e a perseguire il
miglioramento dello stato di salute della collettività:
Entro l'anno 2000 la percentuale dei consumatori di
bevande alcoliche che eccedono i 40 grammi/die di alcol, per i
maschi, ed i 20 grammi/die di alcol, per le donne, dovrà
essere ridotta del 20 per cento. Entro l'anno 2000 la
prevalenza degli individui che consuma bevande alcoliche fuori
pasto dovrà ridursi del 30 per cento.
Sono state indicate precise azioni funzionali al
perseguimento della riduzione di esposizione e dei relativi
livelli di esposizione al fattore di rischio alcol, analoghe a
quelle che si sono dimostrate efficaci in altre realtà europee
nel perseguire la diminuzione dei consumi alcolici ed il
conseguente danno da uso inadeguato di alcol.
Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla
tutela dei diritti del fanciullo, previsti dalla Convenzione
di New York del 1989, che garantisce "l'adozione di programmi
che promuovono il benessere sociale, spirituale, morale,
nonché la salute fisica e mentale del minore" e "il diritto ad
essere sempre protetto, assistito educato, informato per
assicurargli un adeguato sviluppo personale e sociale". Il
ruolo dei mass-media, in tale contesto, appare decisivo: la
diffusione di messaggi specifici è, infatti, in grado di
attivare un meccanismo di induzione in vaste aree di
popolazione. Di conseguenza appare opportuno evitare la
promozione, diretta o indiretta, di comportamenti a rischio,
tramite trailers, spots o messaggi pubblicitari, che
possono avere un impatto negativo su vasti strati di
popolazione.
La Commissione speciale per l'infanzia, istituita alla
Camera dei deputati nel corso della XII legislatura, ha
ribadito nel luglio del 1995 l'importanza dei media in campo
educativo e formativo, sollecitandone l'utilizzazione per la
promozione di messaggi positivi sui diritti del fanciullo.
Un differente approccio caratterizza la gestione degli
individui a rischio (alcolisti e bevitori problematici) che
rappresentano, in Italia come in altri Paesi europei, uno dei
più grossi problemi, spesso misconosciuti, della salute
pubblica. L'alcolista giunge (o è avviato) troppo spesso alle
competenze mediche attraverso vie collaterali, in fasi in cui
il problema è manifestamente complicato dall'applicazione
tardiva dell'iniziativa, rendendo molto più complessa la
disassuefazione ed il mantenimento.
Purtroppo non sempre le prerogative di recupero risultano
affidate in mani competenti o di personale specializzato
(medici di medicina generale e/o operatori dei servizi di
alcologia) ed è talvolta arduo riuscire a discriminare la
validità di un intervento la cui efficacia o fallacia non
possono essere verificate. In questo settore, non solo nel
rispetto di uno degli enunciati della Charter on Alcohol,
che auspica l'adozione ed il monitoraggio di standards
di efficacia del trattamento, ma sopratutto nell'interesse
e a salvaguardia dei diritti del malato, quale è
l'alcoldipendente, ciò di cui occorre tenere conto è la
necessità di poter fruire di competenze e risorse di settore,
formate specificamente, e che, a qualunque titolo, pubblico,
privato o di volontariato, sia possibile impegnare in
interventi di cui occorre, sulla base delle esperienze
fornite, conoscere l'esito in termini oggettivi, evitando e
rifuggendo i metodi che hanno mostrato di non poter
raggiungere risultati efficaci nella difficile lotta
dell'individuo contro l'alcoldipendenza.
Ciò significa qualificazione dell'intervento, creazione di
un coordinamento pubblico-privato, impiego ottimale delle
risorse e centralità ed umanizzazione del problema che
l'alcolista sottopone nella speranza di veder soddisfatte
legittime attese di recupero nelle quali formalmente egli
crede.
In conclusione, appare evidente che gran parte dei
complessi interventi finalizzati alla prevenzione primaria e
secondaria sono riferiti, prioritariamente, al contesto
culturale individuale e appaiono sufficientemente specifici
per consentire l'auspicabile conseguimento di altrettanti,
specifici risultati: riduzione della mortalità per incidenti
stradali e/o violenza in genere all'uscita dalle discoteche,
riduzione del rischio di patologie quali cirrosi, patologie
e/o problemi alcolcorrelati, riduzione degli incidenti sul
lavoro.
Per molti aspetti, la semplice diffusione di una corretta
informazione sui danni diretti ed indiretti derivanti
dall'abuso alcolico potrebbe essere già un ottimo deterrente
soprattutto per quelle fasce a rischio, quale quella
adolescenziale, in cui esiste, di fatto, una carenza di
informazioni specifiche o, quantomeno, una profonda
disinformazione. Quello che più importa è che i consumatori
siano resi coscienti del significato del bere e che questo, in
talune occasioni, può assumere precise caratteristiche di vero
e proprio sintomo sostitutivo o compensativo a tutte quelle
situazioni di disagio che possono e debbono essere evidenziate
in fase precoce con l'aiuto, ad esempio, del medico o dello
psicologo al fine di incanalare verso una strada meno
pericolosa la soluzione di eventuali problemi
socio-relazionali.
I contenuti del progetto di legge.
Il progetto di legge si compone di 15 articoli, suddivisi
in quattro capi.
Il capo I reca le disposizioni di carattere generale e,
una volta stabilite agli articoli 1 e 2, le finalità
dell'intervento legislativo, in ossequio ai numerosi piani di
intervento elaborati a livello internazionale, e fornite le
definizioni di bevande alcoliche e superalcoliche, individua,
all'articolo 3, le competenze statali. Queste sono
disciplinate in conformità al decreto legislativo n. 112 del
1998, che distribuisce le competenze tra lo Stato e le
regioni. In particolare, l'articolo 3 prevede che con atto di
indirizzo e coordinamento siano definiti i requisiti minimi
strutturali dei servizi per la cura, la riabilitazione, il
recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti con
patologie alcolcorrelate, la definizione dei criteri per il
monitoraggio dei dati relativi all'applicazione della legge
nonché le azioni di informazione e di prevenzione. L'articolo
3 prevede ulteriori interventi di prevenzione e di recupero di
competenza dello Stato: la erogazione dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale e l'intensificazione dei
controlli sulle strade. A tale proposito è opportuno fare
presente che l'intensificazione dei controlli, anche
attraverso una diversa disciplina delle procedere per il
relativo svolgimento, la promozione di una campagna di
informazione sui rischi derivanti dalla guida in stato di
ebbrezza, la riduzione del tasso di concentrazione alcolemica
costituiscono l'oggetto delle modifiche al codice della strada
previste dall'articolo 6.
L'articolo 4 istituisce la Consulta nazionale sull'alcol e
sui problemi alcolcorrelati, con funzioni consultive e di
proposta nei confronti dei Ministri competenti e degli enti
locali, mentre l'articolo 5 promuove l'inserimento
dell'insegnamento dell'alcologia nelle università, nel
rispetto dell'autonomia degli atenei. L'articolo 7 modifica il
decreto legislativo n. 540 del 1992, quanto alle indicazioni
del foglietto illustrativo dei medicinali in caso di
assunzione contemporanea di alcol. L'articolo 8 prevede una
relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della legge in
allegato allo stato di previsione del Ministero della
sanità.
Il capo II disciplina le competenze delle regioni che
riguardano la istituzione dei servizi, l'intervento
ospedaliero e le convenzioni con le associazioni (artt. 9, 10
e 11).
Il capo III reca le norme sulla pubblicità e sulla
sicurezza sul lavoro. L'articolo 12 vieta espressamente alcuni
tipi di pubblicità e affida ad un codice di
autoregolamentazione la definizione delle modalità e dei
contenuti dei messaggi pubblicitari. L'articolo 13 vieta la
vendita di bevande superalcoliche nelle aree di servizio dalle
22 alle 6; infine, l'articolo 14 dispone il divieto di
somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per
attività lavorative pericolose, da individuare con successivo
decreto. I divieti sono supportati da sanzioni adeguate.
Il capo IV provvede alla necessaria copertura
finanziaria.
L'esame parlamentare delle proposte di legge: la fase
istruttoria.
L'esame in sede referente delle proposte di legge è stato
particolarmente lungo e complesso. Il Comitato ristretto,
nominato dalla Commissione, ha proceduto allo svolgimento di
poche, qualificate audizioni che hanno consentito ai diversi
interessi coinvolti di rappresentarsi: sono difatti state
ascoltate le categorie produttive, le associazioni di auto -
mutuo aiuto, gli operatori dei servizi pubblici, gli esperti
in patologie alcolcorelate e i rappresentanti della società
scientifica di riferimento, la società italiana di alcologia.
La Commissione si è, inoltre, avvalsa delle conclusioni della
seconda Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze, che ha
avuto luogo a Napoli nel marzo 1997, nel corso della quale è
stata dedicata un'intera sessione all'alcolismo.
La Commissione ha, inoltre, a conclusione dell'esame
referente, recepito tutte le condizioni previste dal parere
della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, rinviando alla fase successiva del
procedimento la valutazione dell'opportunità di recepire anche
le indicazioni contenute nei pareri espressi dalle altre
Commissioni permanenti e, in particolare, delle Commissioni
giustizia, cultura e trasporti e attività produttive.
Conclusioni.
Il progetto di legge che la XII Commissione porta
all'esame dell'Assemblea, lungi dal proporre un atteggiamento
di proibizione o, per converso, di permissivismo, secondo
quanto ha scelto l'Europa, suggerisce di adottare una
strategia equilibrata, ma ferma, rivolta alla moderazione
garantendo un intervento tempestivo che, auspicabilmente,
contribuirà ad evitare quella emarginazione sociale o la
ghettizzazione di individui che, di fatto, rendono ancora più
ardui ulteriori e spesso tardivi interventi in tal senso.
Da quanto risulta dalle proposte di legge esaminate, dalla
letteratura consultata, dalle pubblicazioni scientifiche e
dalla esperienza di tanti operatori del settore, è ormai
doveroso ed urgente stabilire regole che rendano omogenei e
più qualificati gli interventi necessari.
Ne raccomando, pertanto, una rapida approvazione da parte
dell'Assemblea.
Rocco CACCAVARI, relatore.