XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 294




PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.

(Divieto di circolazione fuori strada).

        1. Sull'intero territorio nazionale la circolazione di veicoli a motore è esclusivamente consentita su strade, di uso pubblico e private, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla presente legge.
        2. E' vietata la circolazione di veicoli a motore su mulattiere, piste di esbosco, viali tagliafuoco e comunque su tracciati ove non sia espressamente consentita.
        3. E' vietata la circolazione dei veicoli a motore in percorsi fuori strada ove è presente la segnaletica di specifico divieto.


Art. 2.

(Aree tutelate).

        1. La circolazione è limitata alle sole strade statali, provinciali e comunali nelle seguenti aree:

                a) zone soggette a vincolo archeologico di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089;

                b) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

                c) zone vincolate ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

                d) parchi nazionali, riserve naturali dello Stato, parchi regionali, parchi comunali, riserve naturali regionali e monumenti naturali.

Art. 3.

(Limiti di applicazione).

        1. La circolazione fuori strada di veicoli a motore è sempre consentita ai mezzi:

                a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio di istituto in dotazione agli organi e amministrazioni statali provinciali e comunali, nonché alle comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

                b) delle Forze armate, della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato;

                c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi qualora sia inequivocabilmente necessario;

                d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo, anche se stagionale, di attività agricole, forestali e di trasporto merci;

                e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari, lungo il percorso più breve che consente l'accesso ai luoghi;

                f) in uso di coloro che debbano accedere a luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

        2. Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, i veicoli debbono essere muniti di apposito contrassegno di autorizzazione al transito rilasciato a titolo gratuito dalle competenti autorità comunali.
        3. Qualora il transito debba avvenire in parchi nazionali, riserve naturali dello Stato, parchi regionali, parchi comunali, riserve naturali regionali e monumenti naturali, il contrassegno di autorizzazione al transito è rilasciato gratuitamente dall'autorità preposta alla gestione dell'area protetta.

Art. 4.

(Licenza per la guida in fuoristrada)

        1. Per poter condurre i veicoli a motore in circolazione fuori strada è necessario aver superato un apposito esame di abilitazione alla guida che dà titolo al conseguimento del relativo documento di abilitazione denominato "licenza per la guida in circolazione fuori strada".
        2. La commissione d'esame per l'abilitazione di cui al comma 1 è composta da:

                a) due delegati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

                b) due delegati delle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

        3. E' fatto obbligo di rilasciare a coloro che conseguono la licenza un opuscolo promemoria che sintetizzi le norme più importanti per la circolazione fuori strada.
        4. I veicoli a motore da utilizzare in circolazione fuori strada devono essere muniti sia di pneumatici "ecologici", le cui caratteristiche tecniche devono essere specificate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia di silenziatore di scarico con limite di rumorosità fissato in 80.006 +- decibel e dotato di tagliafiamme finale.
        5. Ove non espressamente segnalato, il limite di velocità per la circolazione in fuoristrada è fissato tassativamente in 40 chilometri orari.


Art. 5.

(Motoslitte).

        1. La circolazione di motoslitte è consentita soltanto nei casi di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

(Impianti e tracciati).

        1. E' fatto divieto a chiunque, salvo quanto previsto dalla presente legge, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore, nonché di allestire a qualsiasi titolo aree, tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, comprendendo anche sentieri e mulattiere.


Art. 7.

(Individuazione dei percorsi adibiti
alla circolazione fuori strada).

        1. Qualora i comuni intendano consentire la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche, sono tenuti ad individuare i percorsi in cui tale circolazione è consentita in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante apposita variante dello stesso, tenendo presente la vocazione e la situazione idrogeologica dei terreni.
        2. L'individuazione da parte del comune delle zone suddette è sottoposta al parere favorevole preventivo dell'ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, acquisito altresì il parere dei competenti assessorati regionali.
        3. I percorsi di cui al presente articolo non possono comunque essere individuati nelle aree di cui all'articolo 2.


Art. 8.

(Impianti fissi).

        1. Le aree da destinare alla predisposizione di impianti fissi sono individuate dalle regioni, su richiesta dei comuni, in ragione dell'armonico inserimento delle attività da svolgervi in relazione allo stato dei luoghi e della complessiva compatibilità ambientale, previo parere favorevole dell'ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.
        2. L'individuazione delle aree deve altresì tener conto degli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica vigenti.
        3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti fissi è concessa dal comune nel cui territorio essi ricadono, previo nulla osta dell'assessorato regionale competente in materia di territorio e tutela ambientale.
        4. In apposita convenzione tra il comune e l'avente titolo all'esercizio dell'impianto fisso, questi si impegna ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti, le cautele tecniche atte a far sì che le piste formate dal transito dei veicoli non siano di pericolo per le condizioni di stabilità idrogeologica dei terreni nonché al ripristino ambientale qualora cessi l'attività degli impianti, per tutto ciò prestando apposita cauzione o altra idonea garanzia sino ad opera di ripristino eseguita.
        5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono comunque essere realizzati nelle aree di cui all'articolo 2.


Art. 9.

(Deroghe occasionali
per manifestazioni e gare).

        1. In caso di manifestazioni e di gare, purché non ricorrenti più di due volte l'anno e di durata non superiore ai tre giorni, il comune può, in via eccezionale e per i tempi strettamente necessari, autorizzare la circolazione fuori strada di veicoli a motore anche su percorsi diversi da quelli di cui agli articoli 7 e 8.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa agli organizzatori acquisito il parere della regione in ordine alla compatibilità ambientale e previa assunzione degli obblighi di cauzione e di ripristino di cui all'articolo 8.
        3. Le manifestazioni e le gare di cui al presente articolo non possono comunque essere realizzate nelle aree di cui all'articolo 2.

Art. 10.

(Vigilanza).

        1. Sull'osservanza della presente legge vigilano gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza sull'attività venatoria e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla normativa vigente, gli ispettori e le guardie ecologiche onorari e volontari, gli addetti alla vigilanza dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali ed ogni altro organo di vigilanza previsto dai singoli ordinamenti regionali.


Art. 11.

(Sanzioni).

        1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
        2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali.
        3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
        4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
        5. E' prevista la revoca permanente della licenza per la guida in fuoristrada dopo la terza sanzione comminata, ai sensi del presente articolo, al titolare della licenza.
        6. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con il sequestro del veicolo e la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
        7. Chiunque violi i limiti di velocità massima consentita per la circolazione fuori strada è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000.


Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

        1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano titolari o gestori di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative ed agonistiche di circolazione fuori strada di veicoli a motore debbono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'autorizzazione provvisoria, sino alla individuazione da parte della regione delle aree da destinare ad impianti fissi, ai sensi dell'articolo 8, è concessa dal comune competente per territorio, acquisito il parere regionale e fatti salvi il versamento della cauzione ed il rispetto del limiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 8.
        3. Qualora il rilascio dell'autorizzazione sia espressamente negato o il comune non provveda entro quattro mesi dall'inoltro della relativa domanda, l'impianto deve cessare ogni attività.
        4. L'autorizzazione provvisoria decade con l'individuazione da parte della regione delle aree destinate ad ospitare impianti fissi o qualora non sia approvato l'inserimento dell'area delimitata nello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.


Art. 13.

(Pubblicità).

        1. I comuni predispongono e rendono liberamente consultabili presso i rispettivi uffici tecnici, apposite cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei percorsi appositamente destinati alla circolazione fuori strada nonché degli impianti fissi.
        2. I possessori ed i conducenti di veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al comma 1.
        3. Le regioni predispongono nei loro bilanci di previsione appositi capitoli di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti introdotti dalla presente legge e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all'articolo 14.


Art. 14.

(Segnaletica).

        1. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apporre apposita segnaletica:

                a) di divieto di circolazione, conforme alle tipologie vigenti, sull'accesso alle strade e ai tracciati in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, è vietata la circolazione;

                b) di individuazione dei tracciati ove, ai sensi dell'articolo 7, è consentita la circolazione fuori strada.


Art. 15.

(Ulteriori competenze regionali
e comunali).

        1. Le regioni possono, con legge o con propri provvedimenti adottati anche nell'ambito della pianificazione territoriale, dettare norme più restrittive in materia di circolazione di veicoli a motore qualora questo si reputi necessario per la tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.
        2. I comuni possono limitare ulteriormente, con singoli provvedimenti o con inserimento delle disposizioni negli strumenti urbanistici, la circolazione di veicoli a motore su parti della propria rete viaria per ragioni di polizia locale, urbana e rurale quando ciò si appalesi necessario per la tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.



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