XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 294
PROPOSTA DI LEGGE
-
Art. 1.
(Divieto di circolazione fuori strada).
1. Sull'intero territorio nazionale la circolazione di
veicoli a motore è esclusivamente consentita su strade, di uso
pubblico e private, fatte salve le eccezioni e le deroghe
previste dalla presente legge.
2. E' vietata la circolazione di veicoli a motore su
mulattiere, piste di esbosco, viali tagliafuoco e comunque su
tracciati ove non sia espressamente consentita.
3. E' vietata la circolazione dei veicoli a motore in
percorsi fuori strada ove è presente la segnaletica di
specifico divieto.
Art. 2.
(Aree tutelate).
1. La circolazione è limitata alle sole strade statali,
provinciali e comunali nelle seguenti aree:
a) zone soggette a vincolo archeologico di cui
alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089;
b) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui
alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) zone vincolate ai sensi dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dall'articolo 1, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431;
d) parchi nazionali, riserve naturali dello Stato,
parchi regionali, parchi comunali, riserve naturali regionali
e monumenti naturali.
Art. 3.
(Limiti di applicazione).
1. La circolazione fuori strada di veicoli a motore è
sempre consentita ai mezzi:
a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in
servizio di istituto in dotazione agli organi e
amministrazioni statali provinciali e comunali, nonché alle
comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica
utilità;
b) delle Forze armate, della polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del
Corpo forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di
soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi qualora
sia inequivocabilmente necessario;
d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo,
anche se stagionale, di attività agricole, forestali e di
trasporto merci;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti,
anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari,
locatari di abitazioni ivi compresi i familiari, lungo il
percorso più breve che consente l'accesso ai luoghi;
f) in uso di coloro che debbano accedere a luoghi
non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di
lavoro.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed
f) del comma 1, i veicoli debbono essere muniti di
apposito contrassegno di autorizzazione al transito rilasciato
a titolo gratuito dalle competenti autorità comunali.
3. Qualora il transito debba avvenire in parchi nazionali,
riserve naturali dello Stato, parchi regionali, parchi
comunali, riserve naturali regionali e monumenti naturali, il
contrassegno di autorizzazione al transito è rilasciato
gratuitamente dall'autorità preposta alla gestione dell'area
protetta.
Art. 4.
(Licenza per la guida in fuoristrada)
1. Per poter condurre i veicoli a motore in circolazione
fuori strada è necessario aver superato un apposito esame di
abilitazione alla guida che dà titolo al conseguimento del
relativo documento di abilitazione denominato "licenza per la
guida in circolazione fuori strada".
2. La commissione d'esame per l'abilitazione di cui al
comma 1 è composta da:
a) due delegati della direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) due delegati delle associazioni ambientaliste
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. E' fatto obbligo di rilasciare a coloro che conseguono
la licenza un opuscolo promemoria che sintetizzi le norme più
importanti per la circolazione fuori strada.
4. I veicoli a motore da utilizzare in circolazione fuori
strada devono essere muniti sia di pneumatici "ecologici", le
cui caratteristiche tecniche devono essere specificate con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sia di silenziatore di scarico con
limite di rumorosità fissato in 80.006 +- decibel e dotato di
tagliafiamme finale.
5. Ove non espressamente segnalato, il limite di velocità
per la circolazione in fuoristrada è fissato tassativamente in
40 chilometri orari.
Art. 5.
(Motoslitte).
1. La circolazione di motoslitte è consentita soltanto nei
casi di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 6.
(Impianti e tracciati).
1. E' fatto divieto a chiunque, salvo quanto previsto
dalla presente legge, di predisporre impianti fissi, anche su
terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a
motore, nonché di allestire a qualsiasi titolo aree, tracciati
o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti,
comprendendo anche sentieri e mulattiere.
Art. 7.
(Individuazione dei percorsi adibiti
alla circolazione fuori strada).
1. Qualora i comuni intendano consentire la circolazione
fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività
sportive, ricreative ed agonistiche, sono tenuti ad
individuare i percorsi in cui tale circolazione è consentita
in sede di formazione dello strumento urbanistico generale,
ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante
apposita variante dello stesso, tenendo presente la vocazione
e la situazione idrogeologica dei terreni.
2. L'individuazione da parte del comune delle zone
suddette è sottoposta al parere favorevole preventivo
dell'ispettorato dipartimentale delle foreste competente per
territorio, acquisito altresì il parere dei competenti
assessorati regionali.
3. I percorsi di cui al presente articolo non possono
comunque essere individuati nelle aree di cui all'articolo
2.
Art. 8.
(Impianti fissi).
1. Le aree da destinare alla predisposizione di impianti
fissi sono individuate dalle regioni, su richiesta dei comuni,
in ragione dell'armonico inserimento delle attività da
svolgervi in relazione allo stato dei luoghi e della
complessiva compatibilità
ambientale, previo parere favorevole dell'ispettorato
dipartimentale delle foreste competente per territorio.
2. L'individuazione delle aree deve altresì tener conto
degli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed
urbanistica vigenti.
3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti fissi è
concessa dal comune nel cui territorio essi ricadono, previo
nulla osta dell'assessorato regionale competente in materia di
territorio e tutela ambientale.
4. In apposita convenzione tra il comune e l'avente titolo
all'esercizio dell'impianto fisso, questi si impegna ad
adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti, le
cautele tecniche atte a far sì che le piste formate dal
transito dei veicoli non siano di pericolo per le condizioni
di stabilità idrogeologica dei terreni nonché al ripristino
ambientale qualora cessi l'attività degli impianti, per tutto
ciò prestando apposita cauzione o altra idonea garanzia sino
ad opera di ripristino eseguita.
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono
comunque essere realizzati nelle aree di cui all'articolo
2.
Art. 9.
(Deroghe occasionali
per manifestazioni e gare).
1. In caso di manifestazioni e di gare, purché non
ricorrenti più di due volte l'anno e di durata non superiore
ai tre giorni, il comune può, in via eccezionale e per i tempi
strettamente necessari, autorizzare la circolazione fuori
strada di veicoli a motore anche su percorsi diversi da quelli
di cui agli articoli 7 e 8.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa agli
organizzatori acquisito il parere della regione in ordine alla
compatibilità ambientale e previa assunzione degli obblighi di
cauzione e di ripristino di cui all'articolo 8.
3. Le manifestazioni e le gare di cui al presente articolo
non possono comunque essere realizzate nelle aree di cui
all'articolo 2.
Art. 10.
(Vigilanza).
1. Sull'osservanza della presente legge vigilano gli
agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di
polizia forestale, gli organi di vigilanza sull'attività
venatoria e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i
sindaci, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base
alla normativa vigente, gli ispettori e le guardie ecologiche
onorari e volontari, gli addetti alla vigilanza dei parchi e
delle aree protette nazionali e regionali ed ogni altro organo
di vigilanza previsto dai singoli ordinamenti regionali.
Art. 11.
(Sanzioni).
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1,
2 e 5, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale
intimazione di fermarsi, in aggiunta alla sanzione di cui al
comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000,
fatta salva l'applicazione di sanzioni penali.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. E' prevista la revoca permanente della licenza per la
guida in fuoristrada dopo la terza sanzione comminata, ai
sensi del presente articolo, al titolare della licenza.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 è
punito con il sequestro del veicolo e la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 1.000.000.
7. Chiunque violi i limiti di velocità massima consentita
per la circolazione fuori strada è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
200.000 a lire 500.000.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano titolari o gestori di impianti fissi
o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività
sportive, ricreative ed agonistiche di circolazione fuori
strada di veicoli a motore debbono richiedere l'autorizzazione
di cui all'articolo 8, comma 3, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autorizzazione provvisoria, sino alla individuazione
da parte della regione delle aree da destinare ad impianti
fissi, ai sensi dell'articolo 8, è concessa dal comune
competente per territorio, acquisito il parere regionale e
fatti salvi il versamento della cauzione ed il rispetto del
limiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 8.
3. Qualora il rilascio dell'autorizzazione sia
espressamente negato o il comune non provveda entro quattro
mesi dall'inoltro della relativa domanda, l'impianto deve
cessare ogni attività.
4. L'autorizzazione provvisoria decade con
l'individuazione da parte della regione delle aree destinate
ad ospitare impianti fissi o qualora non sia approvato
l'inserimento dell'area delimitata nello strumento urbanistico
generale ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.
Art. 13.
(Pubblicità).
1. I comuni predispongono e rendono liberamente
consultabili presso i rispettivi uffici tecnici, apposite
cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei
percorsi appositamente destinati alla circolazione fuori
strada nonché degli impianti fissi.
2. I possessori ed i conducenti di veicoli atti alla
circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle
cartografie di cui al comma 1.
3. Le regioni predispongono nei loro bilanci di previsione
appositi capitoli di spesa per la produzione di materiale
informativo sui nuovi obblighi per i conducenti introdotti
dalla presente legge e per la realizzazione della segnaletica
monitoria di cui all'articolo 14.
Art. 14.
(Segnaletica).
1. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad apporre apposita
segnaletica:
a) di divieto di circolazione, conforme alle
tipologie vigenti, sull'accesso alle strade e ai tracciati in
cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, è
vietata la circolazione;
b) di individuazione dei tracciati ove, ai sensi
dell'articolo 7, è consentita la circolazione fuori strada.
Art. 15.
(Ulteriori competenze regionali
e comunali).
1. Le regioni possono, con legge o con propri
provvedimenti adottati anche nell'ambito della pianificazione
territoriale, dettare norme più restrittive in materia di
circolazione di veicoli a motore qualora questo si reputi
necessario per la tutela dell'ambiente e dell'assetto del
territorio.
2. I comuni possono limitare ulteriormente, con singoli
provvedimenti o con inserimento delle disposizioni negli
strumenti urbanistici, la circolazione di veicoli a motore su
parti della propria rete viaria per ragioni di polizia locale,
urbana e rurale quando ciò si appalesi necessario per la
tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.