XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 171
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1^ febbraio 1988, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, è
abrogato.
Art. 2.
1. Le opere, la cui realizzazione sia già stata avviata
alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
completate a cura della società concessionaria, ai sensi della
convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e la ITALISPACA S.p.a., approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 aprile
1988.
2. In relazione alle opere di cui al comma 1, i comuni di
Palermo e di Catania subentrano, in relazione alla
realizzazione delle opere di rispettiva competenza, nei poteri
e negli obblighi della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Le somme di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 1^ febbraio 1988, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono
trasferite ai comuni di Palermo e di Catania per la
realizzazione delle opere di rispettiva competenza.