XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 171




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


        1. Il decreto-legge 1^ febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, è abrogato.


Art. 2.


        1. Le opere, la cui realizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno completate a cura della società concessionaria, ai sensi della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la ITALISPACA S.p.a., approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 1988.
        2. In relazione alle opere di cui al comma 1, i comuni di Palermo e di Catania subentrano, in relazione alla realizzazione delle opere di rispettiva competenza, nei poteri e negli obblighi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        3. Le somme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1^ febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono trasferite ai comuni di Palermo e di Catania per la realizzazione delle opere di rispettiva competenza.



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