XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 59-ter - 792-ter - 4694-ter - 5706-ter - 6583-ter - 6591-ter - 7109-ter - 7116-ter




PROGETTO DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di produrre incroci
e svilupparne l'aggressività).

        1. E' fatto divieto a chiunque di adibire cani di qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa indicata nell'elenco di cui al comma 2, lettera a), determinando incroci o meticci di prima generazione. Sono, altresì, vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l'aggressività dei cani nei confronti delle persone o degli animali.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede a:

                a) definire un elenco delle razze canine ritenute pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti delle persone o degli animali;

                b) prescrivere norme per la detenzione, ivi compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni;

                c) individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di confisca o di sequestro.

        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentitoil parere del Consiglio superiore di sanità, fissa i criteri per definire lo stato di aggressività patologica dei cani.
        4. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 ed i criteri di cui al comma 3 sono aggiornati in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore.
        5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni.


Art. 2.

(Detenzione di cani pericolosi).

        1. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di razza compresa nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1:

                a) ai minori di sedici anni e agli interdetti ed inabilitati per infermità;

                b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

                c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale;

                d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

                e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale o per altri fatti sanzionati come delitti dalla presente legge.

        2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
        3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per non vedenti.


Art. 3.

(Responsabilità civile).

        1. Chiunque possegga o detenga cani di razza compresa nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.
        3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 consegue il sequestro e la confisca dell'animale con le modalità di cui all'articolo 7, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento di avere ottemperato all'obbligo di cui al predetto comma 1.


Art. 4.

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Art. 5.

(Lavoro di pubblica utilità).

        1.Il giudice, in caso di condanna per i reati di cui all'articolo 4, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità a favore delle associazioni e degli enti individuati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).
        2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.


Art. 6.

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Art. 7.

(Illeciti amministrativi).

        1. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per le violazioni amministrative previste dalla presente legge è il sindaco del luogo dove è stato commesso il fatto.
        2. Nelle ipotesi di illecito amministrativo previste dalla presente legge si provvede, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, al sequestro e alla confisca degli animali con spese a carico del proprietario o del detentore ed al contestuale affidamento degli stessi animali ad uno dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), o a persona, organizzazione o struttura operante nel settore di comprovata fede zoofila, anche allo scopo del loro recupero comportamentale.


Art. 8.

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Art. 9.

(Deroghe).

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai cani addestrati per le forze armate e di polizia, per le attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, di salvataggio in acqua, per attività di competizioni di tipo sportivo, prove di caccia e attività venatorie di ogni genere consentito dalla legge, cura delle greggi e delle mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, per attività di traino della slitta, di guida per non vedenti, di ausilio ai disabili o terapeutiche, per prove di agilità ed esposizioni zootecniche.


Artt. 10-12.

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