XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 59-ter - 792-ter - 4694-ter - 5706-ter - 6583-ter - 6591-ter - 7109-ter - 7116-ter
PROGETTO DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di produrre incroci
e svilupparne l'aggressività).
1. E' fatto divieto a chiunque di adibire cani di
qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa
indicata nell'elenco di cui al comma 2, lettera a),
determinando incroci o meticci di prima generazione. Sono,
altresì, vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di
selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare
oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l'aggressività
dei cani nei confronti delle persone o degli animali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
da adottare di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede
a:
a) definire un elenco delle razze canine ritenute
pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti
delle persone o degli animali;
b) prescrivere norme per la detenzione, ivi
compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane,
intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche
del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della
sicurezza delle persone, degli animali e dei beni;
c) individuare le associazioni e gli enti ai quali
sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto
di confisca o di sequestro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
sentitoil parere del Consiglio superiore di sanità, fissa i
criteri per definire lo stato di aggressività patologica dei
cani.
4. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 ed i
criteri di cui al comma 3 sono aggiornati in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di
settore.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei
divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione
amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
Art. 2.
(Detenzione di cani pericolosi).
1. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di
razza compresa nell'elenco di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 1:
a) ai minori di sedici anni e agli interdetti ed
inabilitati per infermità;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione
personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro
il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due
anni;
e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice
penale o per altri fatti sanzionati come delitti dalla
presente legge.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12
milioni.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai cani
utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole
nazionali di cani guida per non vedenti.
Art. 3.
(Responsabilità civile).
1. Chiunque possegga o detenga cani di razza compresa
nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi
con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno
definiti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5
milioni.
3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 1 consegue il sequestro e la confisca dell'animale
con le modalità di cui all'articolo 7, salvo che il
contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento
di avere ottemperato all'obbligo di cui al predetto comma
1.
Art. 4.
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Art. 5.
(Lavoro di pubblica utilità).
1.Il giudice, in caso di condanna per i reati di cui
all'articolo 4, può applicare la pena del lavoro di pubblica
utilità a favore delle associazioni e degli enti individuati
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c).
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore
a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella
prestazione di attività non retribuita in favore della
collettività.
Art. 6.
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Art. 7.
(Illeciti amministrativi).
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad
emettere l'ordinanza-ingiunzione per le violazioni
amministrative previste dalla presente legge è il sindaco del
luogo dove è stato commesso il fatto.
2. Nelle ipotesi di illecito amministrativo previste dalla
presente legge si provvede, salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3, al sequestro e alla confisca degli
animali con spese a carico del proprietario o del detentore ed
al contestuale affidamento degli stessi animali ad uno dei
soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), o a persona, organizzazione o
struttura operante nel settore di comprovata fede zoofila,
anche allo scopo del loro recupero comportamentale.
Art. 8.
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Art. 9.
(Deroghe).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si
applicano ai cani addestrati per le forze armate e di polizia,
per le attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in
valanga, di salvataggio in acqua, per attività di competizioni
di tipo sportivo, prove di caccia e attività venatorie di ogni
genere consentito dalla legge, cura delle greggi e delle
mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, per
attività di traino della slitta, di guida per non vedenti, di
ausilio ai disabili o terapeutiche, per prove di agilità ed
esposizioni zootecniche.
Artt. 10-12.
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