SEDUTA DI MARTEDI' 4 NOVEMBRE 1997


Articolo riformulato.


Art. 85.


Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.


Proposte di coordinamento.


Art. 56.

1) Al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: La legge garantisce le autonomie funzionali.


2) Al secondo comma sopprimere le parole: approvata dalle due Camere.


3) Al terzo comma dopo le parole: senza oneri finanziari aggiuntivi aggiungere le seguenti: per gli enti interessati.


Art. 59.

1) Al primo comma, sostituire le parole: princìpi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale con le seguenti: principi dell'attività amministrativa statale.


2) Al secondo comma, sostituire le parole: attività sportive con le seguenti: ordinamento sportivo.


3) All'ultimo comma, sopprimere le parole: della Repubblica.


Art. 61.

1) Al secondo comma sopprimere le parole: su testo identico.


2) Al terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.


3) Al quarto comma sostituire la lettera b) con la seguente: i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale.


4) Al quarto comma sostituire la lettera f) con la seguente: i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.


5) Dopo il quarto comma aggiungere il seguente: La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.


6) Al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: adotta con la seguente: delibera.


Art. 62.

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:


La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
La legge regionale disciplina le forme ed i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.


Art. 64.

1) Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: sulla base della legge approvata dalle due Camere.


2) Al terzo comma, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente:


La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale, integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che Comuni, Province e Regioni devono svolgere.


3) Al quarto comma, alinea, sostituire le parole: sottratte al computo con le seguenti: sottratte dal computo.


4) Al quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: approvata dalle due Camere.


5) Al quinto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: approvata dalle due Camere.


Art. 69.

Al primo comma, sostituire la lettera o) con la seguente: decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo.


Art. 70.

1) Al quarto comma sostituire le parole da: con legge approvata dalle due Camere la quale prevede fino alla fine del comma con le seguenti: dalla legge.


2) Al quinto comma sopprimere le parole: Con legge approvata dalle due Camere sono regolati ed aggiungere dopo le parole: alle trasmissioni radiotelevisive le seguenti: sono regolati dalla legge.


3) Il settimo comma è sostituito dal seguente: In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.


4) Dopo l'ottavo comma aggiungere il seguente: Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.


Art. 73.

Al terzo comma sostituire le parole: quella del Presidente della Repubblica con le seguenti: l'elezione del Presidente della Repubblica.


Art. 76.

Dopo il quarto comma inserire il seguente: L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.


Conseguentemente è soppresso il primo comma dell'articolo 115.


Dopo l'articolo 78, inserire:

Sezione II


La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

Art. 78-bis.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni è formata da Ministri, presidenti di Regioni, di Province e sindaci. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.
La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente.


Conseguentemente l'articolo 97-bis è soppresso.


Art. 79.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'organizzazione dell'amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo.


Art. 86.

Al quarto comma, primo periodo, sopprimere la parola: relativa.


Art. 90.

Al quinto comma, sostituire le parole: ; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale. con le seguenti: . Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.


Art. 92.

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.


Art. 96.

1) Al primo comma, sostituire le parole: l'elezione di tre giudici con le seguenti: l'elezione di cinque giudici.


2) Al primo comma dopo la parola: magistratura aggiungere le seguenti: ordinaria e amministrativa.


Art. 97.

Sostituire l'articolo con il seguente:


Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i criteri per l'elezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per l'elezione dei consigli stessi.
La sessione speciale è convocata per l'esame dei disegni di legge relativi a:


a)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;


b)
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;


c)
tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;


d)
autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.


I disegni di leggi di cui al presente articolo sono esaminati da entrambe le Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere b) e c) del secondo comma.
I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.


Art. 98.

Al terzo comma sono soppresse le parole: , nonché tutte le altre leggi previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.


Art. 100-bis.

1) Al secondo comma sostituire la parola: dispongono con la seguente: prevedono.


2) L'articolo 100-bis va collocato come articolo 99-bis.


Art. 101.

1) Al primo comma sostituire le parole: di iniziativa del Governo e delle Assemblee regionali con le seguenti: di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.


2) Al terzo comma sostituire la parola: deliberato con: adottato.


Art. 102.

1) Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di approvazione di bilanci e consuntivi.


2) Al terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.


Art. 108.

Al terzo comma sostituire la parola: adozione con la seguente: emanazione.


Art. 111.

Al quarto comma sostituire le parole: sulle negoziazioni con le seguenti: sui negoziati.


Art. 112.

Terzo comma:


1) al terzo periodo sostituire le parole:
o in caso di guerra o per fronteggiare altri eventi di natura straordinaria e con conseguenze finanziarie eccezionali con le seguenti: o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali;


2) al quarto periodo sostituire le parole: che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio fissato con le seguenti: che concorrono alla decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio programmato.


Art. 115.

1) Sopprimere il primo comma (v. articolo 76, l'inserimento dopo il quarto comma).


2) Sopprimere il secondo comma (v. articolo 79, terzo comma, secondo periodo).


3) Sopprimere l'ultimo comma.


4) I restanti commi terzo, quarto e quinto divengono commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 107.


Dopo l'articolo 115 è introdotto il Titolo V Pubbliche amministrazioni, autorità di garanzia e organi ausiliari.


La
Sezione II La pubblica amministrazione è sostituita da: Sezione I Le pubbliche amministrazioni e comprende gli articoli 79, 80 e 81.


e la Sezione III Autorità di garanzia e organi ausiliari è sostituita da: Sezione II Autorità di garanzia e organi ausiliari e comprende gli articoli 82, 82-bis, 82-ter, 82-quater e 83.


Conseguentemente è modificata la numerazione dei Titoli successivi.


Art. 117.

Sostituire il secondo comma con il seguente: Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell'Unione europea.


Art. 120.

Sopprimere il quarto comma in quanto assorbito dal quinto comma dell'articolo 126.


Art. 122.

All'ultimo comma, sostituire la parola: assumere con la seguente: ricoprire.


Art. 125-bis.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il suo ufficio con le seguenti: L'ufficio di Procuratore generale.


Art. 126.

1) Sostituire il quinto comma con il seguente: Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità.


2) Al sesto comma va tolta la virgola dopo la parola: cassazione.


3) Al settimo comma sostituire le parole: La legge sull'ordinamento del giudice amministrativo disciplina con le seguenti: Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano.


Art. 127.

1) Sostituire il secondo periodo del sesto comma con il seguente: Fermo il divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d'ufficio.


2) Il terzo periodo del sesto comma diviene settimo comma al quale sono premesse le parole: I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero.


Art. 128.

Al secondo comma sopprimere le parole: dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e.


Art. 131.

Al secondo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: in tempo di guerra.


Art. 135.

Al quarto comma, dopo la parola: garanzia sostituire la parola: o con la parola: e.


Art. 138.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: Consigli regionali con le seguenti: Assemblee regionali.