DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI
MARTEDI' 28 OTTOBRE 1997


Articoli riformulati.


ART 80.


I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.
I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.
Agli impieghi si accede mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite tenendo conto anche del merito e della produttività individuali.


Art. 81.

Con legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.


TITOLO VI

LA GIUSTIZIA

Sezione I.

Gli organi.


Art. 119.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Tali norme assicurano altresì il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.


Art. 120.


La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.
Non possono essere istituiti giudici straordinari.
Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.
La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici onorari al fine di giudizi di sola equità.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.


Art. 121.

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.
Il giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.
I tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra e possono esserlo in occasione dell'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali. Hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.


Art. 122.

I giudici ordinari ed amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per tre quinti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio. I componenti appartenenti alla magistratura sono eletti in modo da ri-specchiare la proporzione tra i giudici ed i magistrati del pubblico ministero.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
La legge può prevedere l'articolazione del Consiglio in sezioni per i giudici e per i magistrati del pubblico ministero.
Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e presentare proposte e richieste.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né ricoprire cariche pubbliche.


Art. 123.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il Presidente della Corte di giustizia amministrativa.
Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né ricoprire cariche pubbliche.


Art. 124.

Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, la formazione, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero. I Consigli non possono adottare atti di indirizzo politico.


Art. 125.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in cassazione.
La Corte è formata da nove membri eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici ed uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.
La Corte elegge un Presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.
I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.
La legge disciplina l'attività della Corte e può prevederne l'articolazione in sezioni.


Art. 125-bis.

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Senato della Repubblica a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. Il suo ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.
Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.
La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.
L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.
Il Procuratore generale riferisce alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.


Art. 126.

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.
Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti previa valutazione di idoneità.
Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.
In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.
Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina, anche elettiva. di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado.
Su designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.


Art. 127.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.
La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari ed amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.
L'ufficio di giudice ordinario ed amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, né essere distaccati presso ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.


Art. 128.

Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario ed amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia.


Art. 129.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.


Art. 130.

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.


Sezione II.

Norme sulla giurisdizione.

Art. 130-bis.

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.
Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.
Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.


Art. 130-ter.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.
Il processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale ed è ispirato al principio dell'oralità.
La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di fare interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
La legge assicura che la custodia cautelare venga disposta in appositi istituti.
La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.


Art. 131.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giurisdizione. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.


Art. 132.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato.


Art. 133.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


Disposizioni transitorie e di attuazione.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale si procede con legge alla revisione degli organi giurisdizionali amministrativi e contabili attualmente esistenti. Tale legge attribuisce inoltre ai magistrati contabili e militari la facoltà, da esercitarsi entro sei mesi dalla predetta revisione, di essere inquadrati rispettivamente nei ruoli dei magistrati amministrativi e ordinari. Entro il medesimo termine i consiglieri di Stato esercitano l'opzione tra l'inquadramento nei ruoli del Consiglio di Stato o in quelli della Corte di giustizia amministrativa.
I primi due periodi dell'ultimo comma dell'articolo 127 si applicano a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.


Art. 125.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in Cassazione.
La Corte è formata da nove membri. Quattro componenti sono eletti dai magistrati ordinari, in modo da rispecchiare la proporzione tra i giudici e i magistrati del pubblico ministero; due componenti sono eletti dai magistrati amministrativi; tre componenti sono eletti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, sinché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né ricoprire cariche pubbliche.
La legge disciplina l'attività della Corte e può prevederne l'articolazione in sezioni.

(ulteriore formulazione alternativa).


Emendamenti assorbiti.


ART. 79.

Emendamenti totalmente assorbiti:
Malavenda C. 79.87, Carmelo Carrara C. 79.52 (entrambi a p. 172); Fontan C. 79.30, Peruzzotti S. 79.16 (entrambi a p. 166); Tarolli S. 79.22, Pastore S. 79.110 Malavenda C. 79.75 (tutti a p. 167); Malavenda C. 79.81 (p. 170); Malavenda C. 79.85 (p. 171)

Emendamenti parzialmente assorbiti:
a) Mussi C. 79.63 (p. 158), Mattarella C. 79.17, Salvi S. 79.19 (p. 163), Scognamiglio S. 79.7, Acquarone C. 79. 21, Elia S. 79.112, (tutti a p. 165); Targeffi C. 79.2 (p. 166); Carmelo Carrara C. 79.31, Folloni S. 79.103 (p. 167), Masi C. 79.66 (p. 173) (distinzione tra amministrazione e organi di direzione politica).
b) Mussi C. 79.63 (p. 158), Salvi S. 79.19 (p. 163), Elia S. 79.113 (p. 174) (le P.A. agiscono in base alle norme del diritto privato).
c) Mussi C. 79.63 (p. 158), Speroni S. 79.109, Pisanu C. 79.20 (p. 165) (diritto al risarcimento del danno subito da terzi).
d) Mussi (C. 79.63 (p. 158), Salvi S. 79.19 (p. 163), Cananzi C. 79.18 (p. 164), Massa C. 79.4 (p. 161) (l'organizzazione della P.A. è disciplinata da regolamenti e risponde ai criteri di efficienza ed economicità).
e) Mussi C. 79.63 (p. 158), Speroni S. 79.109, Rotelli S. 79.111 (entrambi a p. 160) Servodio C. 79.6 (p. 161), (garanzia del procedimento).
f) Carmelo Carrara C. 79.46 (p. 170), Folloni S. 79.104 (p. 171) (rimedi sostitutivi in caso di inerzia).


ART. 80.

Emendamenti totalmente assorbiti:
Riccio C. 80.6, Bielli C. 80.10, Alborghetti C. 80.16, Basini S. 80.8, Malavenda C. 80.85 (tutti a p. 178); Carmelo Carrara C. 80.23, Folloni S. 80.110, e Malavenda C. 80.86 (tutti a p. 179); Alborghetti C. 80.36 (p. 183); Alborghetti C. 80.47 (p. 185), Malavenda C. 80.102 (p. 186).

Emendamenti parzialmente assorbiti:
a) Targetti C. 80.2 (p. 177), Mattarella C. 80.17, Salvi S. 80.19 (p. 163), (soppressivi della parola «esclusivo»).
b) Salvi S. 80.11 (p. 175) Massa C. 80.3 (p. 176) (applicazione ai dipendenti della P.A. della disciplina privatistica del rapporto di lavoro).


ART. 81.

Emendamenti totalmente assorbiti:
Cossiga S. 81.5 (p. 190) (legge approvata dalle due Camere per stabilire le limitazioni all'iscrizione ai partiti politici).


ART. 119.

Emendamenti totalmente assorbiti:
Mussi C. 119.76, Salvi S. 119.48 (entrambi a pag. 21), Russo S. 119.9 (pag. 22), (Emendamenti che prevedono che la legge assicura il diritto di difesa in ogni fase del procedimento anche da parte dei non abbienti).

Emendamenti parzialmente assorbiti:
Maiolo C. 119.69, Scopelliti S. 119.104 (tutti a pag. 6) (Emendamenti che prevedono l'amministrazione della giustizia in nome del popolo).
Mantovano C. 119.25 (pag. 10), (Emendamenti che prevedono che i giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge).
Parenti C. 119.56 (pag. 7) e C. 119.12 (pag. 8), Masi C. 119.36 (pag. 8), Crema C. 119.52, Lisi S. 119.51 e S. 119.52, Greco S. 119.2 (tutti a pag. 10), Marini S. 119.102 (pag. 11), Manca C. 119.51 (pag. 13), D'Amico C. 119.15 (pag. 14), Anedda C. 119.46 (pag. 23) (Emendamenti che prevedono che le norme dell'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno ed unità d'azione degli uffici del pubblico ministero).
Boato C. 119.82 (pag. 15) (Emendamenti che prevedono che la giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata e che il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a un giudice imparziale).


ART. 120.

Emendamenti totalmente assorbiti:
Novelli C. 120.1, Cento C. 120.12, Altea C. 120.24, Nardini C. 120.17, Malavenda C. 120.57, Greco S. 120.3, Parenti C. 120.2, Pecoraro Scanio C. 120.41 (tutti a pag. 27), Veltri C. 120.13, Pecoraro Scanio C. 120.42, Fontan C. 120.45, Russo Spena S. 120.22 (tutti a pag. 28), Buttiglione C. 120.3, Parenti C. 120.4, Fontan C. 120.29, Folloni S. 120.103, Misserville S. 120.23, Folloni S. 120.107 (tutti a pag. 29) (Emendamenti che prevedono il divieto di istituzione di giudici speciali).
Centaro S. 120.203 (pag. 31) (Emendamenti che prevedono l'istituzione di giudici onorari).
Parenti C. 120.7 (pag. 32) (Emendamenti che prevedono correzioni lessicali).

Emendamenti parzialmente assorbiti:
Caruso S. 120.20.


ART. 121.

Emendamenti totalmente assorbiti:
Boato C. 121.18 (pag. 36), La Malfa C. 121.17 (pag. 42), Cossutta C. 121.11 (pag. 44), Cossutta C. 121.13, Novelli C. 121.1, Cento C. 121.16, Nardini C. 121.23, Gardiol C. 121.52, Marino S. 121.21 (tutti a pag. 45), Russo Spena S. 121.41, Malavenda C. 121.74, Centaro S. 121.203, Zecchino S. 121.207 (tutti a pag. 46).

Emendamenti parzialmente assorbiti:
Marinacci C. 121.36, Dentamaro S. 121.23 (entrambi a pag. 37), Salvati C. 121.56, Salvi S. 121.37 (entrambi a pag. 39).