ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito delle discussioni, in sede politica e
scientifica, e delle iniziative e deliberazioni, in sede parlamentare, in
materia di revisione della Costituzione, un posto tutto speciale é
stato riservato da tempo, con grande risonanza nella pubblica opinione,
anche a livello di "gente comune", alla materia dell'amministrazione della
giustizia nei suoi vari aspetti: esercizio dell'azione penale, ordinamento
dei giudici e del pubblico ministero, e delle relative magistrature,
guarentigie di indipendenza dei giudici e guarentigie di autonomia dei
pubblici ministeri, ordinamento e competenze degli organi di amministrazione
dei magistrati, in particolare del Consiglio superiore della magistratura.
Questa materia ha assunto sempre maggiore importanza per le modifiche di
fatto e si puó ben dire per i gravi, anche se giustificabili
vulnera
che la "costituzione materiale" e la prassi giudiziaria hanno portato al
principio della divisione dei poteri, al principio base che si voleva
accusatorio e non ancora, come invece é avvenuto, maggiormente
inquisitorio del nuovo codice di procedura penale, e ai princípi
stessi del "giusto processo secondo il diritto", e dello "Stato di diritto";
e ció anche per l'insorgere di situazioni di assoluta emergenza nel
campo della lotta alla criminalità organizzata e della lotta alle
gravissime deviazioni (non solo con violazione delle leggi penali e delle
leggi amministrative, ma, cosa altrettanto e forse anche piú grave,
dei princípi etici e organizzativi della trasparenza della vita di
una democrazia aperta e dell'economia di mercato, presupposto di un regime
di libertà) nell'esercizio del potere politico, della funzione
amministrativa, della gestione delle imprese e della vita dei partiti.
Ho avuto modo, piú volte e in sedi diverse, di dichiarare che
molte delle "devianze" che in questo campo si sono avute dai principi dello
Stato costituzionale basato sulla sovranità "del popolo" e non
astrattamente "dell'ordinamento", e dal principio della divisione dei
poteri, a regime rappresentativo e quindi di "sovranità
parlamentare", e dallo stesso Stato di diritto, sono da imputarsi, da un
lato, al regime di "democrazia bloccata", che ha portato parte della
magistratura, con gravi pericoli per l'indipendenza della funzione
giurisdizionale e per l'autonomia e imparzialità dei magistrati, a
"costituirsi" come contro-potere politico rispetto alle forze politiche di
maggioranza, teorizzando anche una "giurisdizione dei valori", superiore o
di pari dignità rispetto alla "giurisdizione delle leggi" e una
funzione politico-costituzionale della giustizia; dall'altro, lo ripeto,
all'insorgere di gravissime situazioni di illegalità ordinaria e
politico-economica, che non si é ritenuto poter fronteggiare con la
legge né ordinaria né speciale, né soprattutto con una
"interpretazione ordinaria" delle leggi ordinarie e amministrative.
Se la "politicizzazione" della giustizia puó in parte imputarsi a
una parte della magistratura, alla "amministrazione eccezionale" della
giustizia (uso della custodia cautelare al fine di ottenere la
"collaborazione giudiziale"; tramutamento del "silenzio" dell'indagato da
diritto di difesa a elemento, se non addirittura presunzione, di
colpevolezza; capovolgimento del principio della presunzione di innocenza in
presunzione di colpevolezza, con l'inversione dell'"onere della prova" dalla
"prova di colpevolezza" a carico dell'Accusa, alla "prova di non
colpevolezza" a carico della Difesa, eccetera, eccetera; uso indiscriminato
e massiccio delle intercettazioni di comunicazioni e ambientali; fenomeno
delle "polizie speciali parallele", ormai largamente "irresponsabili",
eccetera, eccetera) si é giunti per la eccezionalità della
situazione politi co-istituzionale, per la crisi degli ordinamenti
costituzionali, per la profonda delegittimazione della politica e della
rappresentanza elettiva, per la domanda tumultuosa piú di "condanna"
che di "giustizia", propria di ogni periodo di crisi, in uno con la mancata,
coraggiosa, chiara e aperta assunzione di responsabilità da parte
della gran parte del ceto dirigente dell'ultimo quarantennio, "governo" o
opposizione.
Su questa crisi si é innestata la pseudo-cultura della
"giurisdizione politica", della magistratura come "potere" e non ordine,
l'emergere - proprio di ogni periodo di crisi della rappresentanza
democratica e popolare - dell'"elitarismo" burocratico, collegato alla
struttura tecnocratico-funzionale della nostra magistratura, derivata dalla
tradizione centralista francese e assolutista tedesca, priva di collegamenti
istituzionali o sociali con la comunità, salvo quelli "auto-assunti"
in nome di fumose ideologie. Manifestazione di una subcultura (subcultura
non in quanto inferiore ma in quanto parte di una cultura elitaria,
corporativo-burocraticistica da un lato e di una cultura "tardo-gauchista"
dall'altro: diverso é il discorso tutto politico e tardo-leninista, o
piuttosto stalinista, della "via giudiziaria al potere" o dell'uso
dell'amministrazione della giustizia come legittimo strumento di lotta
politica) che sembra diventata, credo, ufficiale di una parte del ceto
dirigente dell'associazionismo in magistratura oltre che di parte dei membri
togati del Consiglio superiore della magistratura.
Questa subcultura é penetrata, talvolta pericolosamente e seppure
in modo alternato talvolta permane, in settori di partiti che per le loro
tradizioni ideali, per la loro matrice culturale, per la loro origine
storica, per esser radicati in una storia di lotte sociali e politiche
contro il potere e a favore del movimento popolare e del fondamento
democratico nella vita istituzionale e civile, dovrebbero e debbono, per
rimanere fedeli a se stessi e alla propria missione e soprattutto una volta
che abbiano fatto (come con sincerità hanno fatto) l'opzione per lo
stato costituzionale e rappresentativo, per il pluralismo, per la
"democrazia compiuta" e per lo stato di diritto e il "governo della legge",
basato sulla sovranità popolare, considerando quindi superata la "via
rivoluzionaria", esser schierati sul fronte della riunificazione dello stato
di diritto, respingendo ogni maligna suggestione di "via giudiziaria al
potere", di uso politico della giurisdizione, di "partito dei giudici", di
supplenza tecnocratica.
É venuto il momento di dire con coraggio e sincerità, forte
e chiaro, che il vero pericolo per l'indipendenza e soprattutto per il
prestigio della magistratura deriva dalla sua politicizzazione. E la
politicizzazione della magistratura non ha niente a che fare con il diritto
dei singoli magistrati alla libertà di opinioni politiche e financo
alla loro militanza in partiti politici, ma ad una configurazione
dell'ordine giudiziario come "potere" perché, per solo questo fatto,
l'ordine giudiziario verrebbe di necessità a obbedire alle leggi
proprie dei soggetti politici e si vedrebbe trascinato a far politica, e
cioé a esercitare ruoli di forza e perció stesso discrezionali
all'interno dell'ordinamento statale, con una definitiva compromissione
dello Stato di diritto e delle guarentigie dei cittadini.
Sia ben chiaro, il discorso riguarda certa parte della magistratura,
anche se invero molto preparata e molto, politicamente e culturalmente,
qualificata: non tutta la magistratura, la cui massima parte é stata
ovviamente negletta e trascurata dalla classe politica intenta con pari
impegno a combattere o ad accattivarsi la "magistratura militante",
trascurandone ben piú serie richieste, volte a sanare i mali veri
della giustizia. E solo una "manipolazione culturale e del linguaggio", di
sapore e valenza vagamente staliniana, ha potuto confondere e inquinare il
problema del quale si discute, "criminalizzando", come é ormai uso
comune del partito-associazione, coloro che vogliono una riforma, fino a
usare a sproposito proprio il termine sacro di "giudice".
Nessuno vuole altra cosa che un giudice veramente indipendente, soggetto
solo alla legge, indipendente dal potere politico, anche da qualsiasi altro
potere pur se esistente "di fatto", e quindi anche dalle "minac ce" e dalle
"lusinghe" dei partiti e dei gruppi di potere, dalle interferenze del
Consiglio superiore della magistratura nonché dalle correnti o meglio
da alcuni esponenti delle correnti della cosiddetta "magistratura
organizzata". Distinguere tra magistrati giudicanti e magistrati del
pubblico ministero non significa di per sé sottoporre il pubblico
ministero all'esecutivo: e affermare il contrario, non potendo essere -
almeno lo si spera| - frutto di ignoranza, é frutto di malafede. Il
garantismo non é una forma di "collusione" con la criminalità
organizzata e chi lo difende non é "alleato oggettivo" dei
trafficanti di droga. Ma ristabilire onesti termini per una concreta
discussione non sarà facile...
Il problema delle riforme in questo campo é stato invero anche al
centro dei lavori della Commissione bicamerale; anche se non ha ivi trovato
soluzione, per l'effetto di trascinamento del "vecchio consociativismo".
Il problema é peró posto ormai in modo indilazionabile
dalla urgenza di ristabilire nella sua pienezza la vigenza pratica dei
principi dello Stato di diritto e dello Stato costituzionale, del "giusto
processo secondo il diritto" e del "governo della legge", via unica (salvo
il ricorso all'emergenza del "governo rivoluzionario", seppur temperato,
mirabilmente disegnato alla Convenzione da Roberspierre e da Saint Just in
non dimenticati, anzi almeno praticamente, ben ricordati discorsi) alla
vittoria della legalità contro la illegalità, in un clima di
rispetto dello "Stato delle libertà".
Alcuni recenti episodi hanno reso piú acuta la crisi e piú
urgente la riforma:
1) il costituirsi di una parte dei magistrati del pubblico ministero
in "partito del pubblico ministero", contro una costituita maggioranza
"nemica" dei magistrati;
2) l'assunzione di funzioni politiche da parte di uffici del pubblico
ministero (peraltro altamente meritevoli per i servizi resi alla giustizia
sul piano loro proprio), con prese di posizione in materie riservate, o che
dovrebbero essere riservate, dalla Costituzione al Parlamento, al Governo,
al Capo dello Stato: soluzione delle crisi di governo, nomina dei ministri,
esercizio della funzione legislativa eccetera, eccetera;
3) l'atteggiarsi dell'attuale dirigenza dell'Associazione nazionale
dei magistrati a "sovrano reale" dell'ordine giudiziario e insieme a
"partito" o lobby
della magistratura associata, con un linguaggio al limite della
intimidazione verso le rappresentanze politiche.
Il fenomeno é particolarmente grave perché intromissioni,
pronuncie, minacce, avvertimenti, "messaggi" provengono da persone che,
oltre all'esercizio della propria legittima libertà di pensiero e di
espressione del pensiero, dispongono dell'esercizio dell'azione penale,
della facoltà di richiedere misure cautelari e infine del potere
sovrano di giudicare.
La presente proposta vuole essere una modesta "provocazione" ad
affrontare il problema. Essa non vuole avere carattere di completezza e di
definitività. Cardini della mia proposta sono:
a)
il rafforzamento dell'indipendenza dei giudici, soggetti alla legge e
irresponsabili penalmente, civilmente e amministrativamente per gli atti
compiuti nell'esercizio delle funzioni loro proprie;
b)
la estensione delle guarentigie dei magistrati, inamovibili e sottratti al
"governo" del Consiglio superiore della magistratura;
c)
l'estensione delle guarentigie di indipendenza anche ai giudici e ai
magistrati amministrativi;
d)
l'autonomia del pubblico ministero, esercitato da magistrati costituenti un
ordine proprio, non soggetto al potere esecutivo, ma responsabili, tramite
il proprio vertice, davanti al Parlamento; la legittimazione democratica
della magistratura, attraverso la formalità della nomina da parte del
Capo dello Stato, in via di prerogativa, previa approvazione da parte del
Parlamento della selezione operata per concorso;
e)
la configurazione del Consiglio superiore della magistratura, e degli
organi analoghi, quali organi di autonoma alta amministrazione della
magistratura, e perció esclusiva emanazione elettiva della
magistratura stessa;
f)
il rafforzamento dell'indipendenza dei magistrati, con l'attribuzione alla
Corte costituzionale della giurisdizione penale nei loro confronti, a
parziale imitazione del modello tedesco che appunto conosce una
giurisdizione esclusiva, anche se piú limitata, sui magistrati
federali e dei "Länder";
g)
l'introduzione di una piú marcata qualificazione professionale nel
reclutamento, nell'impegno e nell'assegnazione del magistrato;
h)
la soppressione (finalmente|) degli anacronistici tribunali militari, e la
devoluzione delle loro competenze ai giudici ordinari, anche nella
conformazione di "sezioni specializzate", salvo che in tempo di guerra e in
quelle particolari situazioni di "conflitti a bassa intensità" che
hanno acquistato grande importanza dopo la fine del "bipolarismo", la
frantumazione dell'Europa dell'Est e la balcanizzazione dell'Africa, a
motivo anche del venir meno della rendita di posizione del cosiddetto "non
allineamento", sempre preferenziale in alcuni casi per l'Est e in altri per
l'Ovest. Sono fatti salvi i diritti dei magistrati militari;
i)
l'unificazione del pubblico ministero, ordinario, contabile e
amministrativo e cioé di quello costituito presso la giurisdizione
ordinaria e presso la giurisdizione della Corte dei conti, sembra
corrispondere alle esigenze di unitarietà, autonomia e
funzionalità di tutela della legalità;
l)
l'attribuzione, al Capo dello Stato, quale garante della Costituzione,
della applicazione delle leggi costituzionali e del corretto funzionamento
delle istituzioni, della posizione di " dominus " e gestore della
fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dei
magistrati, senza obbligo di controfirma dei suoi relativi atti con il
concorso degli organi di auto-amministrazione delle magistrature e con la
"sanzione" del Parlamento.
Nel ricordare, inoltre, che l'istituto della controfirma ministeriale
degli atti del Capo dello Stato svolge in generale una funzione di
riconduzione di tali atti entro l'ambito della responsabilità
parlamentare del Governo, si fa osservare che nel presente disegno di legge
viene espressamente disposta l'esenzione dall'obbligo della controfirma per
gli atti del Presidente della Repubblica relativi alle posizioni di stato
dei magistrati, poiché in queste fattispecie si é inteso
preferire la tutela della assoluta estraneità dell'esecutivo rispetto
alle vicende interne dell'organizzazione dell'ordine giudiziario.
Le proposte qui formulate non hanno carattere di originalità.
L'indipendenza dei giudici, garantita oltreché dalla
insindacabilità dei loro atti se non da parte di altri giudici, dal
carattere vitalizio dell'ufficio, salvo rimozione per decisione del massimo
organo di garanzia politico-istituzionale in un regime democratico e
rappresentativo e cioé dal Parlamento, é - unitamente alla
loro irresponsabilità civile, penale e amministrativa e
all'inesistenza di una giurisdizione disciplinare nei loro confronti -
mutuata, con gli opportuni adattamenti, dal modello inglese, scozzese e
americano.
Cosí pure il collegamento, reale e non auto-assunto, alla
sovranità popolare che ha in una democrazia il suo unico titolare nel
popolo, attraverso la partecipazione alla nomina dei magistrati, e in
particolare dei giudici, da parte del Parlamento, é anch'essa mutuata
dal sistema anglosassone; non si é infatti ritenuto che si potessero
adottare, anche se vi é una previsione in tal senso nella
Costituzione del 1948, forme di elezione diretta dei giudici o dei pubblici
ministeri, cosí come praticato nei Cantoni svizzeri e in molti degli
Stati dell'Unione americana. E ció per mancanza di una tradizione
culturale al riguardo.
Si é temperato il carattere burocratico-funzionariale della
carriera dei magistrati, prescrivendo qualifiche di esperienza professionale
già maturate nell'ambito delle professioni legali, come previsto sia
negli ordinamenti di tipo anglosassone che in quelli germanici. In Francia
la qualificazione professionale é realizzata con il passaggio
obbligato attraverso una scuola di altissima qualificazione.
Non posso citare i Paesi nei quali la carriera dei giudici é
nettamente distinta da quella dei pubblici ministeri perché l'elenco
sarebbe troppo lungo: é piú facile indicare i Paesi in cui
questo non avviene, praticamente soltanto l'Italia, dato che gli altri Paesi
in cui i magistrati " du siége " fanno parte dello stesso
ruolo dei magistrati " du parquet " (e cioé praticamente la
Francia), prevedono che quando un magistrato passa con il suo consenso dalla
giudicante alla inquirente, perda le guarentigie proprie dei magistrati, e a
lui si applichi lo statuto degli impiegati civili dello Stato, anche per
quanto riguarda la giurisdizione disciplinare.
Il modello organizzativo di pubblico ministero con esclusione di
qualunque sottoposizione al potere esecutivo é quasi esclusivo
assunto della Repubblica di Irlanda.
Sono ben consapevole del rischio - che sulla base delle mie vissute
esperienze dovrebbe invero tramutarsi in certezza - dei tentativi di
mistificazione che verranno fatti delle proposte da me avanzate, essendone
stato io vittima per ben sette anni, quando, ad esempio, ci si ostinó
a volermi "criminalizzare" come nemico dell'indipendenza dei giudici,
perfino per voler io sottrarre i magistrati alla assurda
discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura nel
"trasferimento ex-articolo 2" della Legge sulle Guarentigie, istituto
mutuato dalla legislazione canonica di trasferimento dei parroci (
propter odium plebis, etiam injustu ), istituto peraltro abolito nel
nuovo Codice di diritto canonico, combattuto in un primo tempo
dall'Associazione nazionale magistrati, poi da essa vigorosamente difeso
quando ci si accorse che poteva essere strumento di potere, specie sotto
forma di minaccia intimidatoria, e che avrebbe potuto essere di
utilità all'Associazione nazionale stessa o per meglio dire a
esponenti delle sue correnti attraverso il mandato elettivo nel Consiglio
superiore della magistratura. In realtà un istituto simile si trova
anche nel Codice penale di guerra nelle forme della cosiddetta "esecuzione
diretta", e cioé del potere straordinario attribuito al superiore
militare, per la "salvezza" della truppa e delle operazioni militari in
corso, di assommare in sé i poteri di legislatore, giudice ed
esecutore, "passando per le armi" personalmente il militare pericoloso sul
campo di battaglia, istituto che a dire il vero peró aveva solide
radici non soltanto nell'epoca moderna e medievale, ma, risalendo indietro,
anche nel diritto romano.
Naturalmente le proposte da me formulate hanno due vizi "fondamentali":
quello di ritenere che l'unica sovranità legittima in regime
democratico sia quella popolare e che a essa non possa astrattamente
preferirsi l'"ordinamento", né che essa possa fondarsi sul pubblico
concorso; quello di ritenere che l'indipendenza dei giudici riguardi i
singoli giudici prima ancora che il corpo dei giudici, e non possa trovare
alcun limite neanche nel principio del cosiddetto autogoverno dei giudici.
Ció contrasta appunto con coloro i quali, in dispregio del principio
della divisione dei poteri e della natura propria della funzione
giurisdizionale, sono venuti costruendo, attraverso anche forsennate
manipolazioni semantiche (ricordo l'uso improprio del termine giudice per
indicare qualunque tipo di magistrato, persino quello che esercita le
funzioni di Capo di gabinetto di un Ministro|), l'idea dell'ordine
giudiziario non appunto come ordine e cioé come reticolo puramente
organizzativo di giudici, ognuno dei quali depositario singolarmente e in
pienezza di poteri della funzione giurisdizionale, ma come corpo, e
cioé soggetto non collettivo ma collegiale della funzione stessa, a
esso propriamente attribuita ed esercitata dai giudici non uti
singuli,
ma come organi dello stesso corpo e quindi postulanti di un'autorità
di vertice, che si é tentato di affermare e costruire nel Consiglio
superiore della magistratura.
Naturalmente solo il ricorso al concetto di "democrazia bloccata" e
l'esigenza, peraltro reale, di costruire comunque un sistema di checks
and balances , in un sistema in cui esso non trovava realizzazione
attraverso una responsabile possibile alternanza di governo, possono essere
l'unica spiegazione del fatto che teorie profondamente antidemocratiche,
elitarie e, diciamo pure, di stampo autoritario, abbiano potuto essere
spacciate come avanzate teorie democratiche sulla giurisdizione e sulla
giustizia e in sieme possa essere stata tollerata la realizzazione,
fortunatamente non totale, di tali teorie in una prassi che é
espressione di una concezione autoritaria della giustizia e del giudice,
incompatibile non soltanto con uno stato costituzionale a democrazia
rappresentativa, ma con la stessa avanzata concezione illuministica dello
stato di friedrichiana memoria.
Mi é sembrato piú volte risonare, talvolta invano, nei
corridoi delle nostre corti di giustizia e nelle strade delle nostre
città, il grido, non di interrogazione, ma, per il suo tono retorico,
di affermazione di fede, del mugnaio berlinese: "Vi sarà pur un
giudice a Berlino|".
Si tratta ovviamente di una proposta del tutto provvisoria, anche
perché l'adozione di una diversa forma di Stato in senso federalista
non potrebbe non incidere sullo stesso ordinamento giudiziario: dalla
Germania alla Svizzera, dalla Federazione Russa agli Stati Uniti d'America,
dal Canada all'Australia, infatti, vi é una partecipazione,
legislativa e organizzativa, delle provincie, regioni e paesi
all'ordinamento e all'esercizio della funzione giudiziaria (giudici e
pubblico ministero). Ma questa partecipazione, anche se piú
attenuata, vi é perfino in Spagna, ad esempio da parte della
"Generalitat" della Catalogna.
Nel valutare nel suo complesso la proposta di riforma é necessario
considerare che essa parte da un presupposto fondamentale: in un regime
democratico la sovranità appartiene al popolo e viene esercitata o da
esso direttamente o, per suo tramite ed in suo nome, da organi che dal
popolo derivano direttamente o indirettamente la propria legittimazione e la
propria autorità e verso di esso, direttamente o indirettamente, sono
responsabili. La sovranità popolare si svolge attraverso tre funzioni
fondamentali, tradizionali, le tre funzioni "storiche": funzione
legislativa, che si specifica in funzione costituente, in funzione di
revisione costituzionale ed in funzione legislativa ordinaria (leggi e
regolamenti); funzione esecutiva, in cui si puó distinguere una
funzione di governo ed una funzione amministrativa, in parte "ancillare"
della prima ed in parte direttamente attuativa della legge; e, infine,
funzione giurisdizionale.
In regime democratico anche la funzione giurisdizionale é una
manifestazione della sovranità popolare e ha la sua legittimazione
diretta e indiretta nel popolo, e del suo esercizio si deve poter essere
chiamati a rispondere, direttamente o indirettamente, al popolo, anzitutto
attraverso la soggezione esclusiva alla legge, che della sovranità
popolare é la massima espressione. Ció é retoricamente
riconosciuto anche nell'attuale ordinamento, nel quale, ad esempio, le
sentenze e le decisioni aventi contenuto giurisdizionale sono emanate "in
nome del popolo italiano".
Questa subordinazione della giustizia alla sovranità popolare si
esprime in altri ordinamenti nella elezione popolare, o a mezzo delle
rappresentanze politiche, dei giudici e dei magistrati del pubblico
ministero, nella loro temporaneità e nella loro possibilità di
revoca (Svizzera e molti Stati degli USA); in altri ordinamenti si attua con
la nomina da parte di autorità che ne rispondono al Parlamento o
talvolta con il consenso e l'approvazione di esso (Stati Uniti, Inghilterra
e Scozia).
In uno stato costituzionale e di libertà, questi principi debbono
essere composti con quelli dello "stato di diritto": "governo della legge" e
"giusto processo secondo il diritto". E per questo i giudici debbono essere
irresponsabili per l'esercizio delle loro funzioni e soggetti solo alla
legge nei loro atti, sindacabili e rivedibili solo da altri giudici, e per
la loro condotta responsabili solo al piú alto livello: il popolo o
rappresentanza politica, anche mediante il concorso di piú organi,
con garanzie politiche severe, ad esempio sul piano della maggioranza, come
negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ove sono rimovibili con la procedura
dell' impeachment
(Camera dei Rappresentanti "accusatore" e "giudice" il Senato, negli Stati
Uniti; il Parlamento e la Corona, nel Regno Unito).
Che poi il pubblico ministero sia assistito da una "presunzione di
verità" e che il giudice debba adeguarsi ad essa, salvo riuscire a
motivare il contrario: questo non é il go verno dei giudici,
già di per sé cosa pessima, ma il "governo dei pubblici
ministeri", che é cosa inconcepibile se non in termini di "governo di
polizia".
Cosí, occorre ritornare alla normalità di una distinzione
tra polizia e pubblico ministero: e soprattutto occorre restaurare la figura
dell'"avvocato" ed in particolare dell'"avvocato" della difesa, oggi spesso
trattato come un "complice" dell'imputato e un "ostacolo" alla giustizia|
Né si dica che tutto ció aiuta la lotta contro la
illegalità. Anzitutto la illegalità, salvo il coraggio di
ricorrere all'emergenza (che é una forma eccezionale di
"illegalità legittima"), si sconfigge con la legalità e non
con la "barbarie giuridica"; e poi solo un processo moderno, pubblici
ministeri professionali, specialisti e responsabili e polizia "motivata" e
quindi dotata d'iniziativa e con elevata specializzazione, possono
combattere la criminalità comune e quella dei colletti bianchi.
La presente é una modesta proposta per tentare di discutere di
governo della legge, di giusto processo secondo le norme, di ordinamento
della giustizia e di restaurare e ri-instaurare uno stato di diritto in
Italia... (senza esser accusato di esser nemico dei giudici, eversore della
giustizia e colluso con la criminalità organizzata e con la tratta
delle bianche|).
Si osa sperare che la presente proposta possa contribuire almeno
all'avvio di un dibattito istituzionale su temi quali la giustizia "giusta"
e le garanzie del cittadino che costituiscono l'anima del dibattito sulla
ricostruzione liberal-democratica della Repubblica. Almeno questa é
l'intenzione sincera del presentatore.
Testo articoli - S1934
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