Onorevoli Colleghi! - In un periodo di grandi cambiamenti che investono l'intero nostro contesto sociale, economico e politico, deve registrarsi la quotidiana necessità dell'adeguamento delle strutture istituzionali rispetto alle esigenze della comunità nazionale che non riescono più a trovare adeguata risposta in previsioni normative scritte più di mezzo secolo fa e che, se pur mantengono in larga misura validità nella parte di affermazione dei princìpi generali e dei diritti fondamentali dei cittadini, mostrano ormai evidenti limiti con riferimento all'organizzazione degli organi e dei poteri dello Stato.
Tra i tanti aspetti, l'attenzione si ferma su quelli che sono o dovrebbero essere i poteri terzi e cioè quei poteri dello Stato previsti e finalizzati a garantire la legalità complessiva del sistema ed il primato della legge: nello specifico la composizione della Corte costituzionale e l'estensione del suo controllo sugli atti legislativi.
Due sono le preoccupazioni principali che hanno interessato studiosi e politici in questi ultimi anni e sono preoccupazioni strettamente legate alla composizione della Corte, alle influenze politiche che ne possono condizionare l'operato ed al ruolo che la Corte è chiamata a svolgere.
Riguardo alla composizione della Corte, e nel contesto del sempre maggior rilievo che si intende riconoscere alle autonomie locali, pare opportuno che le rappresentanze delle autonomie regionali vengano ammesse tra gli organi con potere di nomina dei giudici costituzionali.
Poiché il numero complessivo dei giudici costituzionali appare adeguato, le nomine attribuite alle autonomie regionali vengono sottratte al Parlamento, alle supreme magistrature ed al Presidente della Repubblica, con un bilanciamento complessivo che pare più rispondente alle esigenze dell'attuale contesto socio-politico e con una riduzione della componente politica centralista che certamente contribuisce a fugare le preoccupazioni connesse alla valenza politica dell'operato della Corte.
L'aspetto di garanzia poi è stato tenuto in grande considerazione ed a questa logica risponde ad esempio l'introduzione dell'elezione contestuale dei giudici costituzionali da parte del Parlamento e delle rappresentanze delle autonomie regionali. Si vuole cioè evitare che il perpetuarsi del sistema attuale possa ancora lasciare a lungo vuoti nella composizione della Corte e possa altresì condizionare le singole nomine ad estenuanti mercanteggiamenti o colpi di mano di maggioranze.
Anche la durata del mandato pare da rivedere in quanto i nove anni attualmente previsti sembrano troppi ed espongono la Corte al rischio di una distonia temporale con la realtà socio-politica, atteso che i tempi della nostra società sono ormai generalmente accelerati e richiedono una costante capacità di adattamento ed aggiornamento che ci porta ad indicare come più adeguato un mandato della durata di sette anni.
Queste modifiche sono tutte contenute nell'articolo 1 della presente proposta di legge che modifica il testo dell'articolo 135 della Costituzione.
L'articolo 2 modifica invece l'articolo 137 della Carta ed introduce la possibilità di un controllo preventivo di costituzionalità che un quinto di deputati e senatori può congiuntamente chiedere alla Corte entro quindici giorni dalla definitiva approvazione di un provvedimento legislativo. È previsto l'effetto sospensivo di tale ricorso.
Questa novità è di grande rilievo non solo perché una valutazione preventiva di costituzionalità mette al riparo da potenziali scompensi normativi derivanti da dichiarazioni di incostituzionalità successive all'entrata in vigore di una legge, ma anche perché tale possibilità rappresenta una concreta garanzia per l'opposizione di poter pretendere che la maggioranza eserciti sì i suoi diritti, ma senza che ciò possa avvenire in violazione delle regole costituzionali e con una valutazione del loro rispetto devoluta ad un organo terzo.
Gli articoli 134 e 136 nella sezione I del titolo VI della parte II della Costituzione restano immutati.
Testo articoli - C3066
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