Nelle sedute del 14 aprile 1983, la Camera e il Senato approvarono due analoghi documenti (una risoluzione alla Camera, un ordine del giorno al Senato), con i quali deliberavano di costituire una Commissione bicamerale composta di venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari, con il compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle Camere e senza interferire sull'iter delle iniziative legislative in corso.
L'anticipato scioglimento delle Camere impedì allora di dare attuazione a tali deliberazioni; ma nella IX legislatura, nelle sedute del 12 ottobre 1983, sia la Camera sia il Senato tornavano sull'argomento e approvavano mozioni di analogo contenuto con le quali veniva rinnovata la precedente deliberazione.
Si prevedeva in particolare la costituzione, da parte di ciascun ramo del Parlamento, di una Commissione speciale di venti membri e provvista dei poteri attribuiti alle Commissioni in sede conoscitiva. Le due Commissioni così costituite dovevano quindi formare una Commissione bicamerale avente il compito di "formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere, senza interferire nella loro attività legislativa su oggetti maturi ed urgenti, quali la riforma delle autonomie locali, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, la nuova procedura dei procedimenti d'accusa".
La Commissione avrebbe dovuto rassegnare le sue conclusioni ai Presidenti delle due Camere entro un anno dalla sua prima seduta.
Nelle sedute del 28 e del 29 novembre 1984, rispettivamente, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica prorogavano il termine per la presentazione della relazione conclusiva della Commissione, che scadeva il 30 novembre, di ulteriori 60 giorni.
La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, a presiedere la quale i Presidenti delle Camere nominavano il deputato Aldo Bozzi, teneva la sua prima seduta in data 30 novembre 1983.
Dopo una discussione preliminare di carattere generale, la Commissione esaminava successivamente i temi concernenti il Parlamento, il Governo, le fonti normative, il Presidente della Repubblica, i partiti, il sistema elettorale; tutti questi argomenti sono stati poi approfonditi dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, costituito in gruppo di lavoro per esaminare le proposte che il Presidente avrebbe poi sottoposto alla Commissione plenaria per le scelte definitive.
Per i profili costituzionali di un'altra serie di argomenti (giustizia, economia, sindacati e relazioni industriali, libertà e diritti di partecipazione, amministrazione pubblica) sono stati formati gruppi preparatori prima della discussione in Commissione plenaria.
La Commissione ha tenuto complessivamente 50 sedute plenarie. L'Ufficio di Presidenza ha tenuto 34 sedute, di cui 33 allargate ai rappresentati dei gruppi. All'esame della relazione conclusiva sono state dedicate 14 sedute del plenum della Commissione.
Nella relazione conclusiva (presentata il 29 gennaio 1985) erano formulate le proposte di revisione costituzionale e legislativa per le quali si era manifestato in seno alla Commissione un ampio consenso ed erano riferite le posizioni differenziate o dissenzienti, sui punti per i quali un tale consenso non si era registrato. Complessivamente, la relazione prevedeva la revisione di 44 articoli della Costituzione.
La relazione conclusiva della Commissione fu approvata dai componenti della Commissione facenti parte dei gruppi DC, PSI, PRI, PLI, con l'astensione i rappresentanti dei gruppi comunista e socialdemocratico; espressero voto contrario i gruppi MSI-DN, Sinistra indipendente, Democrazia proletaria e Union Valdotaine. Furono inoltre presentate 6 relazioni di minoranza dai membri della Commissione appartenenti agli altri gruppi politici: si tratta delle relazioni aventi come primi firmatari rispettivamente gli on. Russo, Milani, Barbera, Rodotà, Franchi e Riz (*).
A seguito della presentazione della relazione, furono depositate in Parlamento da parte di vari gruppi politici una serie di proposte di revisione costituzionale che riprendevano in tutto o in parte le conclusioni formulate dalla Commissione. In particolare l'on. Bozzi si fece promotore di 9 proposte di revisione costituzionale riguardanti l'ordinamento regionale e locale, l'amministrazione della giustizia, il governo dell'economia e i diritti sindacali, la disciplina delle fonti normative e del referendum, il Presidente della Repubblica e il c.d. "semestre bianco", il Governo e la pubblica amministrazione, la composizione e le funzioni delle Camere, i diritti civili e politici. Tali proposte furono assegnate alla Commissione Affari costituzionali della Camera che non ne iniziò l'esame.
Gli atti istitutivi sia dei Comitati del 1982 sia della Commissione Bozzi non prevedevano alcun tipo di collegamente diretto tra i lavori di tali organi e l'attività legislativa delle Camere.
Pur differenziandosi per modalità istitutive (nel caso dei Comitati intervenne un'intesa tra i Presidenti delle due Assemblee, per la Commissione Bozzi una più impegnativa mozione approvata dalle Camere) e per compiti ad essi affidati (i Comitati avevano funzioni meramente ricognitive delle posizioni dei gruppi in tema di riforme, mentre la Commissione Bozzi disponeva in merito di poteri propositivi), entrambi gli organi avevano mandato di riferire ai Presidenti delle due Camere sui risultati dei propri lavori. Era pertanto esclusa la disponibilità da parte dei Comitati e della Commissione Bozzi sia di poteri referenti nei confronti delle Assemblee parlamentari sia di strumenti di diretto collegamento con i lavori delle competenti Commissioni parlamentari; né erano precisate, da parte degli atti istitutivi di tali organi, particolari modalità per l'inserimento nell'ordine del giorno delle Camere degli argomenti trattati dai Comitati e dalla Commissione Bozzi. Il concreto avvio dell'esame parlamentare dei progetti riguardanti i temi e le proposte oggetto dei lavori dei Comitati e della Commissione bicamerale era quindi sostanzialmente rimesso all'iniziativa dei gruppi politici che allora, come è noto, non raggiunsero un sufficiente accordo in merito.
Il testo approvato dalla Commissione prevede la revisione di alcuni articoli della parte I della Costituzione.
In particolare, le modifiche proposte riguardano:
a) tutela della salute e dell'ambiente: il tema è affrontato sia nell'articolo 9 che prevede la modifica del secondo comma, introducendo la tutela ambientale e del patrimonio storico - artistico, sia nel primo comma dell'articolo 32, modificato dalla Commissione nel senso di garantire la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana;
b) libertà di manifestazione del pensiero e mezzi di diffusione: l'articolo 21 nel testo della Commissione prevede che libertà di manifestazione del pensiero può estrinsecarsi anche mediante l'immagine: tale libertà incontra il limite tassativamente previsti dalla legge a tutela dei diritti della persona, ma è sancita l'incensurabilità della manifestazione del pensiero.
Viene previsto inoltre che la legge stabilisca provvedimenti adeguati a reprimere le manifestazioni al buon costume nonchè a prevenire e reprimere quelle che possano ledere i minori nella formazione della loro personalità. Una disciplina particolare è riservata a tali manifestazioni lesive laddove accengano mediante il mezzo televisivo.
La Commissione ha altresì proposto la costituzionalizzazione (articolo 21 bis) del diritto all'informazione (cercare, trasmettere, ricevere informazioni) e dell'accesso: sono però vietati la raccolta e l'uso di informazioni che implichino lesioni dei diritti fondamentali o discriminazioni.
Per quanto riguarda la disciplina dei mezzi di comunicazione, il testo dela Commissione (articolo 21 ter) prevede la garanzia del pluralismo dei sistemi informativi, riservando alla legge la disciplina anticoncentrazione, stabilendo la pubblicità della proprietà e dei mezzi di finanziamento della stampa e dei mezzi radiotelevisivi, riconoscendo carattere di preminente interesse generale al servizio pubblico radiotelevisivo e definendo le modalità di istituzione e di esercizio di emittenti private. La legge disciplina inoltre il diritto di rettifica e le condizioni per l'accesso, di singoli o gruppi, al servizio pubblico radiotelevisivo.
Estende poi il regime previsto dall'attuale articolo 21 per il sequestro della stampa a tutti i mezzi di diffusione dell'informazione.
c) tutela dei disabili: viene introdotto l'articolo 32 bis, rivolto alla tutela dei disabili, promuovendone il recupero e garantendo loro la partecipazione e l'uguaglianza in ogni settore della vita sociale;
d) condizioni del lavoratore: rispetto all'attuale impianto dell'articolo 36, viene esplicitato il riferimento al lavoratore di sesso maschile e femminile, sancendo poi il diritto alla esistenza libera e dignitosa anche per la famiglia del lavoratore attraverso misure tributarie e previdenziali. Viene recepito (articolo 37) il principio che le condizioni di lavoro debbano consentire all'uomo ed alla donna l'adempimento delle loro funzioni nella famiglia ed assicurare anche al padre (oltre che alla madre ed al bambino) una particolare ed adeguata protezione.
e) organizzazione sindacale e partitica: per quanto riguarda l'attività e l'organizzazione sindacale (articolo 39 nel testo della Commissione) essa deve ispirarsi al metodo democratico: è poi previsto che la legge, per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi determina i criteri per l'accertamento della rappresentatività dei sindacati. Per quanto riguarda i partiti, anche per essi è richiesta una struttura interna democratica: è demandata alla legge la disciplina del finanziamento dei partiti in via centrale e periferica nonchè le garanzie relative alla partecipazione degli iscritti a tutte le fasi della formazione della volontà politica, al rispetto delle norme statutarie e la tutela delle minoranze.
Forma di StatoElezione e composizione della Camera e del Senato
Il progetto di riforma approvato dalla Commissione prevede una riduzione del numero dei deputati e dei senatori, sulla quale sono state presentate numerose proposte non formalizzate nel testo degli articoli 56 e 57.
Per quanto riguarda la Camera dei deputati, la modifica principale relativa all'articolo 56 prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettui dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, in base all'ultimo censimento, per il numero dei seggi da assegnare, anzichè per il numero fisso di 630, come attualmente previsto.
Si prevede, nel nuovo testo dell'articolo 57, che possano diventare senatori di diritto e a vita anche gli ex Presidenti delle Camere per almeno una legislatura e gli ex Presidenti della Corte costituzionale per almeno un mandato presidenziale. Inoltre, si limita il numero complessivo dei senatori a vita a otto: viene così abrogato l'attuale articolo 59.
Infine, il nuovo testo dell'articolo 69 prevede che la legge determini i limiti delle spese che i candidati possono affrontare per l'elezione e stabilisca norme adeguate a prevenire e reprimere le violazioni.
Funzione legislativa
Il nuovo testo dell'articolo 64 richiede per la validità delle deliberazioni delle Camere la maggioranza dei votanti: inoltre ciascuna Camera deve organizzare i lavori secondo il principio della programmazione.
Per quanto riguarda la funzione legislativa, essa è esercitata da entrambe le Camere congiuntamente per le leggi costituzionali ed elettorali, sull'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni costituzionali, di bilancio o tributarie, che prevedono sanzioni penali restrittive della libertà personale, che tutelino le minoranze linguistiche, di attuazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione, che determinano i principi fondamentali delle leggi cornice, statuti regionali, conversione di decreti legge ed autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Per altre leggi, la funzione legislativa è esercitata dalla sola Camera, salvo la possibilità per il Governo o per un terzo dei senatori di richiedere entro 15 giorni dall'approvazione che il progetto sia esaminato anche dal Senato, che entro i 30 giorni successivi deve rinviare il progetto alla Camera con le proposte di modificazione. La Camera deve pronunziarsi entro i successivi 30 giorni. In questo caso, il riesame influisce anche sulla promulgazione in quanto il nuovo articolo 73 dispone che, per le leggi di cui può essere richiesto il riesame, essa avvenga non prima del quindicesimo giorno successivo all'approvazione da parte della Camera; mentre, per le leggi di cui è stato chiesto il riesame, la promulgazione avviene dopo la scadenza del termine posto per l'esame o immediatamente dopo che la Camera si sia pronunciata in via definitiva in caso di modificazioni apportate dal Senato.
Per quanto riguarda l'iniziativa delle leggi, rispetto all'attuale testo dell'articolo 71, si prevede l'innalzamento del quorum a centomila elettori per la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare presso la Camera dei deputati: è previsto altresì che un rappresentante dei promotori possa assistere alle sedure di Commissione senza diritto di voto. Il Parlamento deve pronunciarsi sulla proposta entro il termine di 24 mesi, la cui osservanza è garantita da apposite procedure dei regolamenti parlamentari: tale termine vale anche per i progetti di legge presentati dai Consigli regionali ex articolo 121 della Costituzione.
Fuori di questo caso, la procedura prevista per l'approvazione dei progetti di legge dal nuovo testo dell'articolo 72 prevede, rispetto all'impianto attuale, la possibilità della dichiarazione d'urgenza su richiesta del Governo o di un terzo dei membri della Camera, con votazione a maggioranza assoluta: in questo caso i competenti organi parlamentari ne programmano la discussione in modo da rispettare il termine che, in ogni caso, non può essere superiore a 60 giorni. L'applicazione di questa disciplina è esclusa per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o per i bilanci e consuntivi.
Viene infine introdotto la riserva di Assemblea anche per i progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.
Referendum
Il testo dell'articolo 75 approvato dalla Commissione prevede anzitutto la possibilità di indire referendum anche per singole proposizioni normative aventi carattere di autonomia e di omogeneità di contenuto dispositivo.
Viene innalzato il quorum per l'indizione, portato a ottocentomila elettori.
Per quanto riguarda i limiti del referendum, si introduce il divieto anche per le leggi costituzionali, per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato e per le leggi impositive di tributi.
Viene inoltre demandata alla legge la determinazione delle modalità di verifica dell'ammissibilità delle richieste referendarie, da effettuarsi da parte della Corte costituzionale, su richiesta dei promotori, dopo che siano state raccolte almeno 200.000 adesioni.
Infine, è prevista la possibilità del referendum consultivo per questioni di alta rilevanza politica, su richiesta del Governo o di un terzo dei parlamentari, approvata dal Parlamento in seduta comune.
Presidente della Repubblica
In base al nuovo testo dell'articolo 95, l'unica variazione all'attuale disposizione consiste nella non immediata rieleggibilità.
Quanto agli impedimenti, viene introdotto un comma all'attuale articolo 86, che specifica la procedura dichiarativa di impedimento permanente (dichiarazione concorde dei Presidente delle due Camere, del Presidente della Corte e del Presidente del Consiglio.
Infine il nuovo testo dell'articolo 88 della Costituzione prevede che il Presidente possa sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato solo su parere conforme dei Presidenti delle Camere stesse.
Forma di governoFormazione e struttura dell'esecutivo
Il testo approvato dalla Commissione prevede la revisione degli articoli 92, 93, 94 e 96 della Costituzione, pur mantenendo la forma di governo parlamentare ed il necessario rapporto fiduciario con il Parlamento.
Il nuovo testo dell'articolo 93 prevede che il Presidente della Repubblica designi il Presidente del Consiglio, il quale, entro 10 giorni, espone alle Camere riunite il programma del Governo e la composizione del Consiglio di Gabinetto. La fiducia è espressa, mediante mozione motivata e votata per appello nominale, al Presidente del Consiglio, che conseguentemente assume le sue funzioni prestando giuramento.
I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio: con la stessa procedura possono essere revocati.
Per quanto riguarda la costituzione e la risoluzione del rapporto fiduciario, il nuovo testo dell'articolo 94 prevede che le due Camere accordino o revochino la fiducia in seduta comune. In caso di dimissioni non conseguenti ad un voto parlamentare di sfiducia, il Presidente del Consiglio deve dichiarare e motivare la volontà di dimettersi davanti al Parlamento in seduta comune.
Struttura del Governo e della pubblica amministrazione
La modifica dell'articolo 92 è volta ad un rafforzamento della funzione di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, istituzionalizzando il Consiglio di Gabinetto, organo che coadiuva il Presidente nell'esercizio di tali funzioni.
Di tale organo, in base al nuovo testo dell'articolo 95, la legge che provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, ne determina le attribuzioni, così come di quelle del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. E' prevista la possibilità di delegare, per determinate materie, le funzioni del Consiglio dei Ministri a Comitati di Ministri. Rispetto all'articolo 95 in vigore, viene confermato il potere di direzione della politica generale del governo e la relativa responsabilità del Presidente del Consiglio; è confermato altresì il potere di promozione e coordinamento del Presidente del Consiglio, nonché la responsabilità individuale e collegiale dei Ministri.
Per quanto riguarda l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, il nuovo testo dell'articolo 97 prevede la possibilità di derogare al principio dell'accesso tramite concorso per le qualifiche e funzioni stabilite dalla legge: i rapporti costituiti in violazione di tale disposizione sono nulli a tutti gli effetti.
A garanzia dell'azione amministrativa, è prevista la costituzionalizzazione dell'obbligo di provvedere sulle istanze dei cittadini, nonchè la riserva di legge per i requisiti di competenza professionale e l'autonomia dei cittadini nominati ad uffici direttivi degli enti pubblici; per l'istituzione dell'anagrafe degli incarichi pubblici; per le modalità dei controlli sulle nomine da parte del Senato.
E' stato infine approvato dalla Commissione l'articolo 98 bis, che demanda alla legge la disciplina del Difensore civico, istituito per denunciare ed intervenire contro le disfunzioni e gli abusi da lui stesso accertati, per attivare azioni di responsabilità nei confronti dei pubblici dipendenti e per tutelare gli interessi diffusi. E' previsto un obbligo di risposta motivata da parte del Difensore alle istanze dei cittadini.
Poteri normativi del Governo
La proposta della Commissione prevede una riformulazione dell'articolo 77 prevedendo in primo luogo la specificazione dei casi di necessità ed urgenza, limitati alle calamità naturali, la sicurezza nazionale o l'emanazione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore. Ulteriore modifica rispetto all'impianto attuale dell'articolo 77 è quella della indicazione, in sede di legge di conversione, della decorrenza degli effetti temporali degli emendamenti approvati in sede parlamentare: emendamenti che non sono ammissibili se non strettamente attinenti all'oggetto del decreto.
Per quanto riguarda l'esercizio del potere regolamentare, viene introdotto un articolo 77 bis, nel quale si prevede la possibilità, sia per il Governo sia per le regioni, di emanare regolamenti che riguardino l'esecuzione delle leggi, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la materia non necessiti una disciplina uniforme in tutto il territorio nazionale; il Governo è poi autorizzato in via permanente ad emanare norme giuridiche, anche in deroga a leggi ordinarie, in materia di organizzazione dei pubblici uffici e in altre materie non comprese in quelle previste dall'ultimo comma dell'articolo 72, sulla base di principi fondamentali fissati con legge.
I relativi decreti vengono sottoposti alle Camere, che si pronunciano entro 60 giorni. Decorso tale termine, il decreto acquista forza di legge.
Legge di bilancio
La Commissione ha approvato un nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, secondo il quale il Governo presenta annualmente il bilancio per l'anno successivo, le previsioni per le entrate e le spese per l'ulteriore quadriennio ed il rendiconto. E' confermata la possibilità dell'esercizio provvisorio, il cui limite è ridotto però a tre mesi.
Sessanta giorni prima della presentazione del bilancio preventivo, le Camere approvano il limite massimo dell'autorizzazione a contrarre prestiti sotto qualunque forma per i cinque anni successivi. Nei bilanci dello Stato e degli enti pubblici le spese correnti non possono superare il gettito delle entrate tributarie ed extra tributarie. La legge di bilancio preventivo non può introdurre nuovi tributi e nuove spese: può invece variare le aliquote fissate dalla legislazione tributaria in vigore, quantificare gli stanziamenti derivanti dalla legislazione esistente per il quinquennio successivo, abrogare leggi di spesa o ridurne l'ambito operativo. La legge deve inoltre contenere l'indicazione dei fondi occorrenti per il finanziamento di nuovi provvedimenti di spese o di riduzione di entrate per il quinquennio successivo, i fondi relativi al gettito derivante da nuove leggi di entrate alla cui approvazione è subordinata l'utilizzazione degli accantonamenti di spese: le leggi che introducano nuove spese o riduzioni di entrate devono indicare per l'intero quinquennio successivo i mezzi per farvi fronte, utilizzando esclusivamente questi fondi, tranne il caso di calamità naturali e pericolo per la sicurezza del paese, nel qual caso nuove spese possono essere finanziate con nuove entrate. Fuori del bilancio di previsione, lo Stato non può fornire garanzie nè concedere crediti ed anticipazioni oltre i limiti risultanti dal bilancio di previsione.
E' stabilito il divieto di approvazione di provvedimenti legislativi che aumentino le spese o riducano le entrate durante la sessione di bilancio. Nelle deliberazioni parlamentari che importano variazioni di entrate o spese la richiesta di votazione palese prevale su quella per scrutinio segreto.
La Corte dei conti valuta il costo effettivo delle leggi approvate dalle Camere negli esercizi precedenti, potendo altresì investire la Corte costituzionale dei giudizi nei confronti delle leggi non conformi alle norme in questione.
Infine, il nuovo testo dell'articolo 74, introduce la previsione dell'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti nel caso in cui la legge sia stata rinviata dal Presidente della Repubblica per violazione dell'articolo 81.
Inchieste parlamentari e attività informativa delle Camere
La Commissione è pervenuta a proporre la modifica dell'articolo 82, ridisciplinando l'esercizio della funzione di controllo sul Governo e sulla p.A. sulla base di una ripartizione di competenze tra la Camera ed il Senato.
Al Senato spetta il controllo sull'attuazione e l'efficacia delle leggi, l'esercizio dei poteri normativi del Governo, le nomine pubbliche, il funzionamento degli enti pubblici, l'attività di coordinamento ed indirizzo del Governo nei confronti delle regioni ed altri enti territoriali, l'attuazione delle politiche comunitarie e l'andamento della spesa pubblica. Al Senato spetta altresì decidere sulle questioni di merito per contrasto di interessi nei confronti delle leggi regionali e disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Secondo l'articolo 127 bis, approvato dalla Commissione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata da 20 rappresentanti delle regioni, svolge funzioni consultive sia in riferimento alle competenze del Senato sia in ordine ai progetti di legge all'esame delle Camere che riguardino le regioni o gli enti locali.
La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e della p.A. mediante interrogazioni, interpellanze ed altri strumenti previsti nel suo regolamento.
Accordi e trattati internazionali
Il testo dell'articolo 80 è stato interamente riformulato, nel senso di prevedere la possibilità che il Parlamento si pronunci sull'accordo o trattato (o sul recesso da esso), portato a conoscenza delle Camere prima della sottoscrizione, entro i successivi quindici giorni (o un termine più breve in casi eccezionali, su richiesta del Governo): decorso tale termine, si forma il silenzio - assenso.
E' invece prevista una legge bicamerale di autorizzazione quando l'accordo o il trattato (o il recesso da esso) importi variazioni al territorio, oneri alle finanze, modificazioni di leggi e obblighi militari.
Adempiute tali procedure, l'ordinamento assicura piena ottemperanza agli accordi ed i trattati, assicurando altresì piena vigenza alle norme emanate dagli organi della Comunità europea e direttamente operanti negli Stati membri, conformando altresì la sua legislazione alle direttive dagli stessi organi emanate.
Azionabilità dei diritti ed ordinamento giudiziario
Per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, la Commissione, nel nuovo testo dell'articolo 24, accoglie il principio della giustiziabilità della lesione di interessi diffusi e dell'intervento dei rappresentanti di tali interessi nei procedimenti, anche amministrativi, che li riguardano, secondo modalità stabilite dalla legge.
Il nuovo testo dell'articolo 25 estende il principio di irretroattività della legge penale alle conseguenze sfavorevoli che derivino da leggi non più in vigore e prevede l'applicazione degli articoli 24 e 25 anche alle misure di sicurezza.
Il nuovo testo dell'articolo 27, infine, sancisce il divieto di presunzioni di responsabilità e di pericolosità.
Per quanto riguarda il rispetto delle garanzie nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali, la Commissione ha approvato l'introduzione di un comma all'articolo 102, prevedendo la possibilità, per determinate materie che non incidano sulla libertà personale o sugli altri diritti inviolabili e le libertà fondamentali, di deferire le relative controversie con legge alla competenza di organi non giudiziari, assicurando il contraddittorio, il diritto di difesa e la possibilità di ricorso contro le violazioni di legge. A tale proposito poi, l'articolo 111, nel testo approvato dalla Commissione, dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere adeguatamente motivati.
Per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, è altresì previsto (articolo 107, nuovo testo) che il Ministro di grazia e giustizia, titolare dell'azione disciplinare, riferisca periodicamente al Parlamento: viene poi sancita l'incompatibilità per i magistrati in servizio con altra funzione pubblica o professione privata.
(*) Gli atti della Commissione sono stati pubblicati in tre volumi contenenti rispettivamente: gli atti istitutivi, i resoconti sommari delle sedute, la relazione conclusiva della Commissione e il testo a fronte degli articoli della Costituzione dei quali si propone la modifica, nella formulazione attuale e in quella proposta dalla Commissione (doc. XVI-bis, n. 3); le relazioni di minoranza (doc. XVI-bis, n. 3-bis); i resoconti stenografici delle sedute e un indice generale analitico-alfabetico (doc. XVI-bis, n. 3-(doc. XVI-bis, n. 3); ter).