Con il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, elaborato dalla apposita commissione istituita presso il Ministero per la Costituente e sottoposto al parere della Consulta(*), furono dettate le norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente. Fu adottato un sistema elettorale proporzionale "con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti" in 32 collegi plurinominali; nell'ambito di ciascun collegio i seggi venivano attribuiti mediante la determinazione di un quoziente elettorale (calcolato dividendo la somma dei voti validi espressi per il numero dei seggi assegnati al collegio), corretto con "più uno" o con "più due", a seconda che i seggi superassero o no il numero di 20. I seggi non attribuiti nei vari collegi venivano assegnati in un collegio unico nazionale sulla base dei voti residui di ciascuna lista, mediante il quoziente naturale (ottenuto dividendo il numero dei voti residui di tutte le liste per il numero dei seggi ancora da attribuire).
Il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 sottrasse la decisione sulla questione istituzionale all'Assemblea costituente per demandarla alla volontà diretta del popolo, da attuarsi mediante lo svolgimento di un referendum istituzionale, e dispose: la contestuale elezione dei deputati all'Assemblea costituente; l'elezione del Capo provvisorio dello Stato quale primo atto dell'Assemblea costituente; la delega del potere legislativo al Governo, riservando all'approvazione dell'Assemblea costituente solo le leggi di ratifica dei trattati internazionali e quelle elettorali; lo scioglimento dell'Assemblea costituente il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione, e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione.
Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum istituzionale e contemporaneamente furono eletti i 556 deputati all'Assemblea costituente (la legge elettorale prevedeva l'elezione di 573 deputati; in realtà le elezioni non si effettuarono nell'area di Bolzano, Trieste e nella Venezia Giulia, in quanto in queste zone non era stata ristabilita la piena sovranità dello Stato italiano).
L'Assemblea costituente si riunì per la prima volta nel Palazzo di Montecitorio il 25 giugno 1946. In quella seduta fu eletto Presidente dell'Assemblea l'on. Giuseppe Saragat, in seguito dimissionario e sostituito, l'8 febbraio 1947, dall'on. Umberto Terracini. La durata dell'Assemblea fu prorogata due volte: fino al 24 giugno 1947 con L. cost. 21 febbraio 1947, n. 1 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 1947 con L. cost. 17 giugno 1947, n. 2, entrambe approvate dall'Assemblea stessa; essa rimase tuttavia in attività fino al 31 gennaio 1948, in applicazione della XVII disposizione della Costituzione, per approvare la legge elettorale per il Senato, gli statuti delle regioni ad autonomia speciale e la legge per la stampa.
Il 28 giugno 1946 l'Assemblea procedette all'elezione del "Capo provvisorio dello Stato" Enrico De Nicola, il quale avrebbe esercitato le sue funzioni fino a quando non fosse stato nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.
Il Governo non presentò all'Assemblea costituente un progetto di Costituzione. Ai fini di un più efficiente svolgimento del proprio lavoro, l'Assemblea, approvando alcuni articoli aggiuntivi al regolamento della Camera che aveva deciso di adottare, deliberò la nomina di una Commissione per la Costituzione, composta di 75 membri scelti dal Presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari in modo da garantire la partecipazione al processo costituente della totalità delle forze politiche, con l'incarico di predisporre, senza una preventiva indicazione di criteri e principi direttivi, un progetto articolato di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea. La Commissione, nominata il 19 luglio 1946 e presieduta dall'on. Meuccio Ruini, procedette nei suoi lavori articolandosi in tre Sottocommissioni: la prima sui diritti e doveri dei cittadini; la seconda sull'ordinamento costituzionale della Repubblica, che si divise a sua volte in due Sezioni (rispettivamente per il potere esecutivo e per il potere giudiziario) e che affidò inoltre la redazione di un progetto articolato sull'ordinamento regionale ad un comitato di 10 deputati facenti parte della stessa sottocommissione; la terza sui diritti e doveri economico-sociali.
Per unificare i due progetti elaborati rispettivamente dalla prima e dalla terza sottocommissione, che si occuparono entrambe della parte economico-sociale, fu nominato un Comitato di coordinamento.
Una volta terminato il lavoro delle Sottocommissioni e delle Sezioni, la Commissione dei 75 affidò l'incarico di coordinare le formulazioni approvate da quest'ultime e di redigere un progetto organico e unitario ad un Comitato di redazione, composto di 18 suoi membri, presieduto dall'on. Ruini. Il Comitato approntò il progetto di Costituzione, suddividendolo in modo organico in parti, in titoli e in sezioni e coordinando gli articoli approvati in sede di Sottocommissione e di Sezione, e lo sottopose alla Commissione per la Costituzione, che approvò a sua volta il testo con lievi modifiche e lo presentò il 31 gennaio 1947 all'Assemblea costituente. Il Comitato di redazione ebbe anche l'incarico di rappresentare la Commissione dei 75 durante la discussione presso l'Assemblea plenaria, che si svolse dal 4 marzo al 20 dicembre 1947; dopo la discussione in aula e la votazione degli articoli, il Comitato procedette all'ulteriore coordinamento delle norme approvate e presentò il testo definitivo del progetto di Costituzione all'Assemblea che lo votò il 22 dicembre 1947. La Costituzione fu promulgata il 27 dicembre dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
Il D. Lgs. lgt. n. 98 disciplinò, come già ricordato, anche lo svolgimento dell'attività legislativa ordinaria e i rapporti tra Governo e Assemblea costituente stabilendo (art. 3) che: "durante il periodo della costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova costituzione, il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'assemblea. Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa. Il Governo è responsabile verso l'assemblea costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di un'apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea". Sulla base di queste disposizioni l'Assemblea funzionò anche come Parlamento, stabilendo, con una modifica al proprio regolamento interno, che, salvo i casi di massima urgenza, tutti i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri dovevano esserle trasmessi (a tale scopo furono nominate quattro commissioni per l'esame dei disegni di legge inviati dal Governo, con diverse competenze per materia); l'Assemblea avrebbe deciso di volta in volta fra tali disegni di legge quali dovessero essere deferiti alla propria deliberazione. L'Assemblea discusse le comunicazioni del Governo e votò la fiducia al II, III e IV ministero De Gasperi; approvò, tra l' altro, le leggi elettorali della Camera e del Senato; nel luglio 1947 si tenne in aula il dibattito sulla ratifica del Trattato di pace; essa esercitò anche un'attività di controllo sull'operato del Governo attraverso lo svolgimento di numerose interpellanze e interrogazioni.
(*) La Consulta nazionale, organo non elettivo e con funzioni esclusivamente consultive, fu istituita con D. Lgs. lgt. 5 aprile 1945, n. 146, che ne disciplinava anche la composizione e le attribuzioni. La Consulta era composta di un numero variabile di membri (circa 400), alcuni di diritto, altri di nomina governativa, su designazione dei partiti e di altre organizzazioni. La Consulta, articolata in dieci commissioni con competenze distinte per materia, aveva il compito di esprimere pareri sui problemi generali e sui provvedimenti che le venivano sottoposti dal Governo: Tale parere non era vincolante e, generalmente, facoltativo; esso era obbligatorio sui progetti di legge in materia elettorale, in materia di imposte, salvo i casi di urgenza, sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi dello Stato. L'assemblea plenaria della Consulta svolse importanti discussioni di politica generale sulla situazione del Paese e sui problemi della ricostruzione economica, e di politica estera, sui criteri ispiratori della condotta del Governo nelle trattative della pace. Essa partecipò alla elaborazione della legge elettorale per l'Assemblea costituente e della legge relativa al referendum istituzionale, concludendi i propri lavori con la seduta del 9 marzo 1946; le commissioni continuarono la loro attività fino al 1 giugno 1946.