CALABRIA

Catanzaro
Liceo scientifico «L. Siciliani»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Sara Bagnato, Francesco Gigliotti, Ottavio Porto, Stefania Scicchitano e Francesco Torchia:

«Limitazioni del traffico» (7)

RELAZIONE


L'opinione pubblica è particolarmente allarmata per gli effetti nocivi alla salute umana arrecati dalla diffusione nelle grandi città, e soprattutto nei loro centri storici, dell'inquinamento dell'aria, resa spesso irrespirabile per il monossido di carbonio, dovuto alla combustione dei carburanti che alimentano i mezzi di trasporto. Recenti indagini hanno rilevato la diffusione di malattie cardiovascolari, respiratorie e di neoplasie polmonari dovute alla sedimentazione negli alveoli bronchiali di elementi della combustione degli idrocarburi. I monumenti delle città d'arte che rappresentano la storia culturale e civile del nostro paese e che sono la testimonianza dell'impegno e della operosità tecnica e manifatturiera del nostro popolo, nei diversi periodi della sua civiltà, da quella classica a quella bizantina, medievale, rinascimentale, barocca, sono coperti da una patina grigia di residui della combustione dei motori dei mezzi di trasporto privati e pubblici; un patrimonio incommensurabile ed irripetibile dell'arte, che appartiene non solo al nostro paese, ma al mondo intero, rischia un deprezzamento costante che potrebbe diventare, nel corso di pochi anni, irreversibile. È dovere di ogni buon governo e di ogni parlamentare che rappresenta, indipendentemente dalla appartenenza partitica, i cittadini che lo hanno eletto, difendere la salute di ciascuna persona e, attraverso l'esercizio doveroso di legiferare, anche la tradizione culturale e civile della nazione, trasmessa attraverso i secoli. Non possiamo dimenticare che l'articolo 32 della Costituzione Repubblicana «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività», e che l'articolo 9 «tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione». Ogni parlamentare, come ogni cittadino, deve essere fedele alla Repubblica e, di conseguenza rispettare la sua Costituzione. La nostra proposta è quella dell'istituzione di una commissione locale permanente di tecnici esperti che tenga costantemente sotto controllo, in ogni città, la purezza dell'aria, valutando, di volta in volta, i rischi dell'inquinamento e conseguentemente adottando le necessarie misure atte a cautelare la salute dei cittadini, chiudendo, senza vincoli burocratici, rappresentati da autorizzazioni di organi molteplici della città, della regione e dello Stato, i centri storici, zone e quartieri nei quali il tasso di inquinamento è nocivo alla salute pubblica.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Ogni regione, a statuto ordinario e speciale, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di salvaguardare il patrimonio storico, artistico, monumentale e paesaggistico di propria competenza, adotta, entro centottanta giorni dalla promulgazione della presente legge, provvedimenti legislativi atti a limitare e/o vietare la circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati nelle città nelle quali il tasso di smog supera quello consentito dalle vigenti disposizioni nazionali, europee o raccomandate dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Art. 2.

1. Le disposizioni normative di cui all'articolo 1 della presente legge sostituiscono leggi e direttive di carattere nazionale assunte antecedentemente ad esse e che siano in contrasto con le finalità dalle medesime espresse.

Art. 3.

1. I comuni e le amministrazioni provinciali sono delegate, anche in attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, da parte delle regioni ad adottare, entro novanta giorni dai provvedimenti legislativi di cui al predetto articolo 1, deliberazioni di concreta operatività di tutela della salute pubblica e della salvaguardia del patrimonio storico-culturale di propria competenza, in attuazione della presente legge. Essi danno notizie, con i mezzi più idonei per la diffusione della comunicazione ai cittadini delle determinazioni assunte in materia.

Art. 4.

1. In assenza degli adempimenti degli Enti locali di cui al precedente articolo 3, la regione nomina un commissario ad acta con i poteri del sindaco e del presidente della provincia e dei rispettivi consigli comunale e provinciale per gli adempimenti stabiliti dalla presente legge.

Art. 5.

1. La regione, annualmente, verifica e valuta, tramite un comitato tecnico-scientifico, gli esiti della presente legge e adotta, anche attraverso legiferazione aggiuntiva e/o sostitutiva, le modificazioni resesi necessarie.

Cosenza
Istituto tecnico commerciale «Antonio Serra»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Mariapiera Bafaro, Raffaella Cozza, Alessandro Iuliano, Assunta Morrone e Antonio Trevisan:

«Divieto di utilizzazione di tecniche e di modifiche dell'identità genetica» (8)

RELAZIONE


Delicatissimi problemi sono sorti in seguito ai progressi scientifici che si sono realizzati nel campo della ingegneria genetica e della medicina. Grazie alla ingegneria genetica gli scienziati sono in grado di modificare la struttura ed il comportamento delle cellule che costituiscono il fondamento della vita animale e vegetale. Tali manipolazioni possono essere vantaggiosamente utilizzate in ambito medico per finalità diagnostiche e terapeutiche nella lotta alle malattie genetiche gravi o nella cura della sterilità ed in ambito industriale per quanto riguarda i settori agro-alimentari, zootecnico e farmaceutico, ma pongono gravi problemi etici e giuridici. Si pensi alla possibilità di intervenire sugli embrioni per controllare il patrimonio genetico dei nascituri o alla probabilità di trattare gli embrioni umani per ricavarne organi per trapianti come fossero pezzi di ricambio o ancora alla possibilità di «commissionare» la procreazione di un figlio ad una persona diversa dalla madre o dal padre naturale. Se, a nostro parere, la fecondazione in vitro ottenuta con il seme appartenente al partner maschile della coppia è lecita e non mette in discussione l'attribuzione della paternità e della maternità, seri problemi morali e giuridici pone l'ipotesi in cui il seme appartiene ad un donatore estraneo alla coppia o, ancora di più, l'ipotesi dell'«utero in affitto». Se, nel primo caso, l'identità del donatore è nota, chi dovrà considerarsi legalmente il padre del nascituro: il padre biologico o il padre legale? Nel secondo caso, poi, il figlio potrebbe avere fino a 5 genitori: la coppia che ha donato i semi, la coppia che ha commissionato la fecondazione in vitro e la madre «in affitto»!!! E allora, il nascituro sarà figlio della donna che lo ha partorito o della coppia che lo ha commissionato? E che dire delle questioni ereditarie? Siamo consapevoli che in questo campo è estremamente difficile stabilire i limiti tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. La presente proposta di legge ha, appunto, lo scopo di colmare un vuoto legislativo in tale delicato settore che richiede, invece, regole precise, controlli e trasparenza, senza con ciò negare la libertà della ricerca scientifica. Tale proposta, considerando l'uomo un valore assoluto, un fine che non può essere subordinato ad alcun altro interesse, tutela l'organismo umano e la sua identità genetica, ponendo un esplicito divieto a clonazione umana, modifica dell'identità genetica, uso di embrioni a fini industriali e commerciali, modificazione dell'identità genetica di animali tali da provocarne sofferenze senza utilità medica, sancendo l'illiceità di tecniche di procreazione assistita nelle quali i semi non appartengono ai partners della coppia e, a maggior ragione, del contratto di «locazione dell'utero». Secondo tale proposta non possono essere brevettati elementi del corpo umano come sangue o embrioni, anche se in essi vengono scoperte nuove caratteristiche. E ciò perché è a tutti chiaro che un brevetto è una proprietà e un embrione umano che diventa «proprietà» è la massima degradazione. Tale proposta ritiene necessario non solo determinare in modo espresso divieti, limiti e regole di condotte, ma anche prevedere sanzioni penali, volte alla repressione degli abusi.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. È vietata l'utilizzazione di tecniche dirette a modificare identità genetica di ovuli e spermatozoi nonché l'utilizzazione e la commercializzazione di gameti ed embrioni umani.
2. Sono vietate le pratiche di donazione umana e le relative ricerche.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 2.

1. È consentita la brevettazione di microorganismi (batteri e virus), piante e animali anche transigenici: la brevettazione di animali, consentita anche per produrre farmaci e sostanze utili all'uomo, è vietata se provoca sofferenze senza utilità medica.
2. È vietata la concessione di brevetti sul corpo umano nei diversi stadi di sviluppo nonché nei singoli elementi, come sequenze di materiale genetico.
3. La concessione di brevetti ottenuta in violazione o difformità dalle disposizioni di cui ai commi precedenti deve intendersi senz'altro improduttiva di effetti.

Art. 3.

1. È consentita la fecondazione in vitro esclusivamente nel caso in cui l'ovulo e lo spermatozoo appartengono rispettivamente al partner femminile ed al partner maschile della coppia.
2. È vietata la fecondazione artificiale se l'embrione proviene da un donatore estraneo alla coppia.
3. È, altresì, vietata la «locazione dell'utero», ossia il contratto mediante il quale una donna, a pagamento o gratuitamente, mette a disposizione il proprio utero, nel quale viene impiantato al solo fine della gestazione un embrione umano ottenuto mediante fecondazione in vitro.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è punita con l'ammenda di lire 2.000.000.

Crotone
Liceo scientifico statale «Filolao»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Giuseppina Biondi, Assunta Fontana, Stefano Megna, Teresa Scida e Eduardo Zappia:

«Modifica alla legge 104 del 5 febbraio 1992, relativa agli insegnanti di sostegno» (9)

RELAZIONE


È nota a tutti la condizione in cui versano, eccetto rare eccezioni, i portatori di handicap nelle scuole italiane. Sono ben accetti inizialmente, dai direttori e presidi, perché consentono alla scuola una patente umanitaria, con suggestiva ricaduta di immagine sulla collettività, e perché concorrono ad alleviare la cronica piaga italiana della disoccupazione di diplomati o laureati. Ma, una volta ammesso alla frequenza, il portatore di handicap, nelle sue diverse e differenti tipologie, viene «scaricato» al primo comportamento «disturbante» e si trasforma o in abituale frequentatore di corridoi o in semplice arredo scolastico, del tipo del termosifone o appendiabiti. La legge 104 del 5 febbraio 1992, come attuazione di un dettato costituzionale e per le motivazioni di fondo, ha posto l'Italia all'avanguardia europea, in tale settore; oggi, tuttavia, alla luce di quanto sperimentato e dimostrato in Europa e fuori, sulla base di quanto lamentato dalle famiglie che sono lasciate sole a subire o scontare gli effetti di avere un proprio familiare «diverso», in sintonia con quanto viene confermato o ribadito dalle neuroscienze, tale legge, nella generosità e genericità tipicamente italiche, è diventata un contenitore vuoto di ogni contenuto, che sia volto a migliorare le condizioni di vita dei portatori di handicap e dei loro familiari. No, la sfida lanciata da questa categoria di sofferenti, deboli, impediti, incapaci, a noi persone «normali», si gioca e si vince sulla base di un approccio scientifico, specialistico, sinergico e non solo emotivo e teorico. La civiltà di un popolo, è bene ricordare, trova il proprio sigillo e suggello nelle strategie messe in atto per aiutare concretamente i «diversi»; a confronto con quanto l'Europa va facendo da anni, la nostra legislazione, detta d'avanguardia, può essere equiparata alla modernità d'un fossile, pertanto, chiediamo che la legge 104 del 5 febbraio 1992 sia innovata, nel settore scolastico come qui di seguito schematizzato.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Deve essere attivata una Commissione con funzione referente e di valutazione per i docenti; di essa faranno parte per diritto i genitori con l'incarico di accertare l'ammissibilità delle domande e di verificare i risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico, dal portatore di handicap preso in carico dal docente.

Art. 2.

1. Le graduatorie relative agli insegnanti di sostegno, devono essere costituite esclusivamente da docenti, che attestino un curriculum di studi adeguato ed una preparazione specifica per questa delicata funzione, con esclusione da queste graduatorie di tutti gli altri docenti, pur abilitati e/o in soprannumero.

Art. 3.

1. Le graduatorie relative all'handicap, devono essere distinte per tipologie sulla base di quanto una Commissione di specialisti, a livello nazionale, deve individuare e fissare.

Art. 4.

1. Ciascun docente, all'atto della nomina, è tenuto a dichiarare che intende specializzarsi per un tipo di handicap, all'interno del quale svolgerà attività didattico-educative, con progressione di carriera, e a manifestare la propria disponibilità a seguire corsi di formazione e aggiornamento tenuti da specialisti.

Art. 5.

1. Poiché deve essere ritenuto prevalente l'interesse del portatore di handicap su quello dell'insegnante, ciascun docente, all'atto della nomina, deve essere vincolato alla continuità didattico/educativa per l'intero ciclo scolastico in cui è chiamato ad operare.

Reggio Calabria (Palmi)
Istituto tecnico commerciale «Luigi Einaudi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Alessia Buccisano, Gianluca Lombardo, Pietro Lugarà, Giuseppe Orlando e Antonella Stucci:

«Norme in materia di sicurezza e prevenzione nella circolazione dei veicoli a motore» (10)

RELAZIONE


Le statistiche più aggiornate che i ragazzi hanno tratto dalla rete, evidenziano in modo chiarissimo che, se anche il numero dei morti per incidenti stradali si è lievemente ridotto, il numero degli incidenti e dei feriti è progressivamente cresciuto negli ultimi dieci anni.
Il dato è del tutto sconfortante se paragonato alle conquiste che, di converso, si possono registrare in materia di sanità, con il conseguente e concreto aumento della vita media degli italiani.
Il tributo di vittime, soprattutto giovani, che il nostro sistema di trasporti richiede, è quindi del tutto inaccettabile.
In questo contesto è inevitabile pensare a nuovi strumenti legislativi che vadano nella direzione di una più diffusa cultura della prevenzione e dell'efficienza tecnologica applicata al settore.
Il vero progresso infatti è caratterizzato dalla fruibilità delle soluzioni tecniche più avanzate per un numero sempre crescente di utenti, e non quindi dalle solite opportunità per pochi e per ricchi.
La cronaca dimostra che, alle volte, anche un banale sinistro può provocare la morte o gravissime lesioni semplicemente per la non immediata disponibilità di un estintore la cui previsione obbligatoria, non ha, allo stato, alcuna cittadinanza nella dotazione di bordo dei veicoli a motore, per come prevista nell'attuale codice della strada.
In questo senso, con le disposizioni che seguono si ritiene di colmare una gravissima lacuna, ancor più intollerabile laddove si pensi che, per le aziende automobilistiche, dotare i veicoli di un banale estintore comporterebbe un costo irrisorio, attese le positive economie di scala sottese alla produzione di massa e considerato che, comunque, il relativo onere inciderebbe in maniera lievissima ed uniforme sul costo complessivo dell'autoveicolo.
Sempre nella direzione della prevenzione ed atteso il maggior grado di scolarità diffusa nell'Italia del 2000, è sembrato naturale e necessario pensare ad una formazione professionale e di massa in materia di infortuni stradali.
Infatti, non si capisce perché non si possa subordinare l'accesso all'esame della patente di guida, alla frequenza, pensata qui come obbligatoria, di un corso di formazione che agevolmente tutte le Aziende Sanitarie Locali potrebbero istituire e senza costi aggiuntivi, ricorrendo al personale specializzato in carico.
L'esperienza dimostra che determinati traumi, tipici degli incidenti stradali, se affrontati immediatamente e con un minimo di competenza possono salvare la vita o comunque contribuire ad alleviare le conseguenze del sinistro.
Di converso, va opportunamente segnalato che in materia di soccorso stradale, un entusiastico e mal controllato spirito di volontariato, unito ad una non idonea competenza in materia, può generare purtroppo, molti più danni di quanto si creda di evitare.
In tal senso quindi la proposta di un corso obbligatorio renderebbe sicuramente grande servigio alla prevenzione ed al soccorso di emergenza, la cui lentezza genera il più delle volte l'esito mortale del sinistro.
Per ultimo, si sottolinea l'importanza di alcuni dispositivi elettronici in grado di segnalare al conducente, con sufficiente anticipo, mediante segnalazione vocale e/o luminosa, la presenza di tamponamenti o comunque impedimenti sulla sede stradale.
In un paese come il nostro, dove la presenza di nebbia è costante soprattutto in alcune zone del nord, e dove annualmente si registrano paurosi incidenti a catena e megatamponamenti, l'utilizzo obbligatorio di tale tecnologia servirebbe a salvare centinaia di vite umane, senza considerare che proprio in tale tipologia di sinistri, il soccorso è reso ancora più difficile, sia per le condizioni metereologiche, sia per il conseguente groviglio di lamiere che impedisce di fatto un pronto ricovero in ambiente attrezzato.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. A partire dal 1o gennaio 2001, tutti i veicoli a motore di nuova immatricolazione dovranno obbligatoriamente essere equipaggiati con estintore ed una cassetta di pronto soccorso.
2. I veicoli di importazione non potranno essere immatricolati in Italia se non in regola con le disposizioni della presente legge.
3. I proprietari dei veicoli già in circolazione sono tenuti ad adeguare la dotazione di bordo entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

1. A partire dal 1o gennaio 2002, per poter sostenere l'esame di idoneità per la patente di guida di cui all'articolo 116 del Codice della Strada, i candidati dovranno essere in possesso di un attestato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, comprovante l'avvenuta frequenza dei candidati stessi al corso di pronto soccorso stradale da istituirsi con il Regolamento di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

1. La tipologia e le caratteristiche degli accessori di cui all'articolo 1, comma 1, nonché la durata, i costi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 2, saranno indicati con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministero dei trasporti e della navigazione, della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Al fine di consentire un maggior livello di sicurezza nella circolazione degli autoveicoli, nonché di ridurre progressivamente il numero delle vittime della strada, è istituito un apposito fondo per la ricerca sui materiali non infiammabili da utilizzare obbligatoriamente in futuro per la costruzione dei veicoli a motore, nonché sui nuovi dispositivi elettronici per la segnalazione a distanza degli incidenti stradali, da prevedere come dotazione obbligatoria in tutti i veicoli, una volta superata con esito positivo la relativa fase di sperimentazione.
2. Il fondo di cui sopra è alimentato con una quota non inferiore all'1 per cento dei proventi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica e graverà su tutte le compagnie di assicurazione esercenti sul territorio della Repubblica secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento di cui all'articolo 3.
3. L'attività di ricerca di cui sopra è coordinata a cura del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed avvalendosi della collaborazione degli esperti del CNR e dell'Automobile Club d'Italia.

Art. 5.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.
2. Quando il proprietario di un veicolo a motore sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione delle citate disposizioni, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi.

Vibo Valentia (Tropea)
Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici, alberghieri e della ristorazione

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Maria Arena, Cosmo Fiocca, Carla Loiacono, Luca Lo Muto e Angela Lorenzo:

«Legge quadro per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali non previsti dalle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939» (11)

RELAZIONE


Ha suscitato vivo interesse la notizia, diffusa alcune settimane fa dai mass media di tutto il mondo, di una singolare protesta di una ragazza californiana, Giulia Hill, vissuta per oltre due anni in cima ad una sequoia per difendere gli alberi della foresta dall'indiscriminato abbattimento da parte della Compagnia del legname, proprietaria dell'area boschiva.
Con questa straordinaria e coraggiosa iniziativa, Giulia è riuscita a suscitare un grande movimento di protesta ambientalista, che ha convinto la Compagnia a non abbattere gli alberi, salvando così l'ecosistema, particolarmente ricco di vita, rappresentato dalla foresta.
Questa vicenda ci suggerisce di prendere l'iniziativa per riscoprire e valorizzare quei beni ambientali che non sono considerati, dall'attuale ordinamento, degni di tutela giuridica.
Ponendosi nell'ottica di chi vivrà in un futuro più o meno prossimo, la nostra proposta intende superare il concetto di tutela dei beni artistici, storici e di bellezza naturale prevista dalle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, allargandolo ad altri beni immobili e alle piante tipiche o in via di estinzione.
Poiché, le competenze in materia ambientale, sono divise tra lo Stato e le regioni, riteniamo necessario che lo Stato, attraverso l'emanazione di una legge quadro, sia il coordinatore delle iniziative legislative per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni soggetti alla nuova disciplina.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Il Governo è autorizzato dal Parlamento ad emanare una legge quadro per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli alberi secolari, delle piante tipiche o in via di estinzione, dei beni immobili, con più di 50 anni, non compresi dalle precedenti leggi in materia.

Art. 2.

1. Le Regioni sono delegate ad emanare norme al fine di individuare, tutelare con vincolo paesaggistico, notificare in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, i beni indicati nell'articolo 3.

Art. 3.

1. Sono soggetti alla presente legge i seguenti beni:

le piante tipiche o a rischio di estinzione;
gli alberi secolari;
i frantoi e i mulini idraulici;
le case tipiche;
le tonnare.

Art. 4.

1. Ai sensi della legge n. 400 del 23 agosto 1988, la presente proposta di legge è sottoposta all'esame preventivo della Conferenza Stato - regioni - province autonome.