II Commissione - Resoconto di marted́ 18 luglio 2000


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COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 luglio 2000.

Detenzione cani e impiego animali in competizioni.
C. 59 Procacci, C. 792 Storace, C. 4694 Tattarini, C. 5706 Rallo, C. 6583 Governo, C. 6591 Simeone e C. 7109 Biondi e C. 7116 Procacci.

Il Comitato si è riunito dalle 10.50 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2000. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la Giustizia Franco Corleone e Marianna Li Calzi e il Sottosegretario per la Difesa Gianni Rivera.

La seduta comincia alle 11.20.

Modifiche al codice penale militare di pace, in materia di reati contro la persona.
C. 6367 Veneto, C. 6727 Spini, C. 6747 Lavagnini, C. 6772 Paissan e C. 6947 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Francesco CARBONI (DS-U), relatore, riferisce che le proposte di legge in esame hanno lo scopo di arginare il grave e deprecabile fenomeno del cosiddetto «nonnismo», che si concreta negli abusi perpetrati nelle caserme ad opera di militari nei confronti degli stessi commilitoni di grado inferiore, provocando spesso alle vittime lesioni gravi e in taluni casi addirittura la morte. Richiama il lavoro svolto dalla Commissione istituita dallo Stato Maggiore dell'esercito, nonché l'indagine conoscitiva effettuata da un apposito comitato istituito presso la Commissione Difesa della Camera; tali organismi hanno verificato l'esistenza di un fenomeno, quale quello del «nonnismo», spesso tollerato e in taluni casi persino esaltato, come hanno recentemente dimostrato le stesse dichiarazioni rese dal generale comandante della brigata Folgore. Fa notare che la svolta nel fronteggiare e colpire tali vessazioni e abusi fisici e morali nei confronti delle reclute più giovani, e che trova spesso causa nel rapporto gerarchico e nei codici comportamentali che si instaurano negli ambienti delle caserme, si è avuta negli anni 1997 e 1998, quando si è affermata una efficace attività ispettiva da parte dello Stato Maggiore dell'esercito. Si è cioè cercato di responsabilizzare i comandanti dei Corpi introducendo dei criteri di trasparenza nello svolgimento dei servizi, nella concessione delle licenze, e attraverso l'istituzione di un numero verde contro il «nonnismo», gestito dalle stesse reclute. Osserva pertanto che è stato sensibilmente potenziato negli ultimi anni il sistema di monitoraggio e la verifica delle condizioni di vita nelle caserme; sono inoltre aumentati i controlli tesi ad impedire il ripetersi degli episodi di «nonnismo». Riferendo sul quadro normativo esistente, si sofferma in particolare sul capo III del Titolo IV del libro IV del codice penale militare di pace, che disciplina i reati contro la persona. Fa notare che l'articolo 260 condiziona la procedibilità per tali reati ad una richiesta al comandante militare; il che costituisce un inevitabile elemento di difficoltà nel reprimere tali esecrabili episodi di violenza gratuita. Ritiene pertanto necessario eliminare l'istituto della procedibilità condizionata. Nel ritenere insufficiente ed inadeguato l'attuale quadro normativo, che dispone di un inefficace apparato sanzionatorio, illustra le diverse soluzioni prospettate dalle proposte in esame: l'individuazione di una fattispecie propria di «nonnismo»; la modifica delle norme sui reati contro la persona e la modifica dell'articolo 260 del codice penale militare di pace in materia di procedibilità. Ribadisce l'assoluta necessità di rendere possibile alla parte offesa di procedere a querela indipendentemente dall'intervento del comandante del Corpo. Illustra quindi il contenuto delle proposte di legge in esame; in particolare la proposta Veneto ed altri n. 6367 si limita a prevedere la modifica del predetto articolo 260. La proposta Spini ed altri n. 6727 interviene invece sulla intera normativa dei reati contro la persona del codice penale militare di pace, introducendo per tutte le fattispecie ivi contemplate una specifica aggravante che ricorre quando il fatto venga commesso da un militare nei confronti di un altro militare con abuso della maggiore anzianità di servizio. La suddetta proposta di legge disciplina inoltre un'autonoma fattispecie di violenza privata con una ulteriore aggravante consistente nella natura sessuale degli atti subiti o tollerati dal militare offeso; viene poi inserita una apposita sanzione per coloro che svolgono funzioni di polizia militare ed omettono di denunciare episodi di violenza di cui vengano a conoscenza. La proposta di legge Paissan e Scalia n. 6772 si pone invece su un piano diverso rispetto alle precedenti, introducendo nuove autonome figure di reato, tali da ampliare le ipotesi contemplate dal codice penale militare di pace; prevedendo inoltre la possibilità di perseguire anche taluni reati connessi allo svolgimento dei compiti di servizio quali le minacce in servizio, l'ingiuria in servizio e l'abuso di potere. Esprime tuttavia perplessità su tali previsioni, in quanto il fenomeno del «nonnismo» si manifesta prevalentemente in momenti diversi rispetto


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a quelli in cui vengono espletati compiti di servizio. In conclusione ritiene di più limitato contenuto le proposte di legge n. 6367 e 6747; reputa invece condivisibili i contenuti della proposta di legge n. 6727 e del disegno di legge n. 6947, di contenuto analogo. Nel prospettare l'ipotesi di inserire nell'ambito delle fattispecie da reprimere anche figure di reato contro il patrimonio, ravvisa l'opportunità di nominare, al termine della discussione di carattere generale, un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base da adottare per il successivo esame.

Vittorio TARDITI (FI) sostiene che si è giunti con grave ritardo all'esame di tale provvedimento, in quanto entro pochi anni si procederà comunque alla soppressione del servizio militare obbligatorio. Osserva che su una questione così delicata quale il «nonnismo» occorre assumere una diversa impostazione di metodo; in particolare stigmatizza la tendenza, propria dei comandanti delle caserme, a tollerare di fatto in molti casi atti di pura goliardia che spesso sfociano in drammatici episodi di violenza. Afferma la necessità di intervenire anche sul comportamento di chi è responsabile dell'organizzazione di vita nelle caserme. Prospetta al riguardo la possibilità di colpire con sanzioni disciplinari, ad esempio bloccando gli avanzamenti di carriera, i comandanti e gli ufficiali superiori che omettono di vigilare sul corretto svolgimento della vita nelle caserme.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica agli articoli 159 e 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive.
C. 6349 Spini, C. 6350 Saraceni e C. 6738 Sen. Antonino Caruso, approvata dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 luglio 2000.

Luigi SARACENI (misto-verdi-U), relatore, precisa il contenuto dell'emendamento 1.015, di cui riformula i riferimenti normativi (vedi allegato 1).
In relazione all'emendamento 1.3 (seconda formulazione) ne propone una ulteriore formulazione proponendo di consentire la possibilità di depositare la prescritta documentazione anche all'udienza stessa, qualora la parte dimostri di non averla potuta tempestivamente presentare.

Alberto SIMEONE (AN) accede alla proposta di riformulare l'emendamento 1.3 (seconda formulazione) a sua firma, sottolineando che si tratta di una materia per la quale risulta oggettivamente possibile l'estensione dei termini processuali.

La Commissione approva l'emendamento Simeone 1.3 (terza formulazione) (vedi allegato 1).

Alberto SIMEONE (AN), per quanto riguarda l'emendamento 1.9, fa notare che il decreto di irreperibilità consente agli interpreti una lettura incerta e strumentale della normativa vigente. L'emendamento in esame costituisce pertanto una ulteriore chiarificazione che contempera le diverse esigenze coinvolte.

Il sottosegretario Franco CORLEONE invita il deputato Simeone a ritirare l'emendamento 1.9, in quanto il provvedimento in esame tende ad affermare una revisione del precedente sistema della consegna del decreto di sospensione della pena; il testo in esame offre già adeguate soluzioni, mentre il predetto emendamento rischia di provocare delle complicazioni sotto il profilo applicativo richiamando il superato sistema della consegna dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione.

Alberto SIMEONE (AN), pur non dichiarandosi affatto convinto delle osservazioni


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svolte dal sottosegretario Corleone, aderisce alla richiesta di ritirare l'emendamento 1.9 a sua firma, augurandosi che si possa procedere comunque a delle correzioni del testo nel senso da lui auspicato.

Luigi SARACENI (misto-verdi-U), relatore, in relazione all'emendamento 1.13 propone di riformulare lo stesso eliminando la seconda ipotesi ivi contemplata.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.13 (seconda formulazione) (vedi allegato 1).

Luigi SARACENI (misto-verdi-U), relatore, in relazione all'emendamento 1.20 sostiene che la prassi ha spesso dimostrato che la sospensione automatica per il solo titolo di reato può portare a soluzioni inique; rileva che non per tutte le figure di reato previste dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 opera l'automatica preclusione dei benefici previsti dalla stessa legge. Dopo aver richiamato i diversi presupposti di esclusione delle misure alternative alla detenzione che connotano le due diverse categorie di reati previsti nel predetto articolo 4-bis, ravvisa l'opportunità di stabilire un parallelismo tra la sospensione della pena e la possibilità di essere ammessi alle misure alternative.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, pur comprendendo la ratio dell'emendamento 1.20, osserva che lo stesso, come formulato, esclude la possibilità di una sospensione della pena per quella fascia di reati di cui all'articolo 4-bis che non possono essere ammessi ai benefici delle misure alternative.

Alberto SIMEONE (AN), nel sostenere che la pena detentiva è un istituto ormai in profonda crisi, afferma che andrebbero del tutto abolite le previsioni del predetto articolo 4-bis.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, replica al deputato Simeone che per taluni reati estremamente gravi, quali quelli di mafia, sarebbe assurdo eliminare tale disposizione.

La seduta, sospesa alle 12.15, riprende alle 12.25.

Il sottosegretario Franco CORLEONE in relazione all'emendamento 1.20, propone una riformulazione dello stesso, nel senso di precisare che la sospensione non opera nei confronti dei condannati per i quali ricorrono le condizioni per la esclusione dai benefici previsti dalla legge n. 354 del 1975 ai sensi dell'articolo 4-bis della legge stessa (vedi allegato 1).

Luigi SARACENI (misto-verdi-U), relatore, dichiara di concordare con la nuova formulazione proposta dal sottosegretario, che chiarisce maggiormente la portata del testo in esame.

Giovanni MARINO (AN) fa notare che tale modifica implica di fatto uno stravolgimento del testo proveniente dal Senato.

Luigi SARACENI (misto-verdi-U), relatore, replica al deputato Marino che la nuova formulazione prospettata determina certamente una limitazione della portata del testo proveniente dal Senato, ma non già un suo stravolgimento.

Raffaele MAROTTA (FI) ritiene non accettabile che coloro che siano stati condannati anche per omicidio possano accedere alle misure alternative alla detenzione, ipotesi che potrebbe verificarsi sulla base di quanto prevede la nuova formulazione dell'emendamento 1.20.

Luigi SARACENI (misto-verdi-U), relatore, fa notare che la maggior parte dei condannati per reati previsti dall'articolo 4-bis si trovano in carcere, per questi pertanto il problema non si pone. Nei confronti di quella minima percentuale, circa il 10 per cento, di condannati per i suddetti reati che si trovano in stato di libertà, apparirebbe certamente iniquo


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precludere l'applicabilità della sospensione dell'esecuzione della pena, sempre che non ricorrano le prescritte condizioni di esclusione.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nel rilevare la particolare delicatezza della questione affrontata, che esige un ulteriore e più meditato approfondimento, e ricordando che era prevista per le ore 12.15 una seduta congiunta con la III Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMITATO RISTRETTO

Tratta di persone.
C. 5350 Pozza Tasca, C. 5839 Governo, C. 5881 Albanese.

Il Comitato si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2000. - Presidenza del Vicepresidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Detenzione cani e impiego animali in competizioni.
C. 59 Procacci, C. 792 Storace, C. 4694 Tattarini, C. 5706 Rallo, C. 6583 Governo, C. 6591 Simeone e C. 7109 Biondi e C. 7116 Procacci.

(Seguito esame e rinvio - Adozione del testo base).

Paolo CENTO (Misto-Verdi), relatore, comunica che il Comitato ristretto ha predisposto una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, che la Commissione è chiamata oggi ad adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. Dopo aver illustrato i contenuti del testo in oggetto, propone di fissare per le ore 19 di domani 19 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti allo stesso, atteso che il provvedimento in esame è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dal 24 luglio prossimo.

Silvestro TERZI (LNP) pur concordando in linea di massima con quanto espresso dal relatore, sostiene la necessità di delimitare la portata del provvedimento in esame alla sola ipotesi del perseguimento dei combattimenti cruenti tra animali, non condividendo le parti relative alla detenzione dei cani. Se si intende, invece, contenere e limitare le modalità di detenzione dei cani nei luoghi pubblici sarebbe sufficiente fare riferimento al testo unico in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, che disciplina già congruamente tali profili. Aggiunge inoltre che voler individuare per legge delle razze di cani potenzialmente pericolosi costituisce una vera e propria assurdità sotto il profilo etologico e scientifico.

Annamaria PROCACCI (Verdi) auspica che il provvedimento in esame possa essere tempestivamente approvato, senza ulteriori rinvii rispetto al calendario dei lavori. Sostiene che il legislatore è tenuto a farsi carico delle esigenze e dei diritti degli animali e degli stessi cittadini. Nell'invocare l'approvazione di una normativa equilibrata su tale materia, preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti al fine di apportare taluni correttivi al testo in esame. Ricorda inoltre le gravi connivenze che legano il mondo della malavita organizzata al sempre più diffuso ed esecrabile fenomeno dei combattimenti tra cani.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, pone ai voti l'adozione del testo unificato proposto dal Comitato ristretto come testo base per il successivo esame.


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Silvestro TERZI (LNP) dichiara di astenersi, in quanto pur condividendo la finalità del provvedimento volta a reprimere i combattimenti tra animali, contesta il restante contenuto del testo predisposto dal relatore.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato proposto dal relatore come testo base per il successivo esame (vedi allegato 2).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fissa alle ore 19 di domani 19 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti al testo in esame; rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme generali sull'attività amministrativa.
Nuovo testo C. 6844 Cerulli Irelli.

COMITATO RISTRETTO

Separazione coniugi e affidamento minori.
C. 173-ter Calzolaio, C. 398 Lucchese, C. 497 Balocchi, C. 671-ter Sbarbati, C. 842 Trantino, C. 1432-ter Teresio Delfino, C. 1609 Guidi, C. 1977 Chiavacci, C. 2898 Giovine, C. 3521 Simeone, C. 3702 Furio Colombo ed altri, C. 3868 Pozza Tasca, C. 4725 Cento, C. 4823 Giovanardi, C. 6231 De Luca, C. 6341 De Luca.