Mercoledì 7 giugno 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.
La seduta comincia alle 8.30.
Attività delle discoteche.
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Antonio BOCCIA, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, trovandosi il provvedimento in titolo iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ricorda che sono stati trasmessi taluni emendamenti presentati al provvedimento. Per quanto riguarda le competenze del Comitato permanente per i pareri, segnala quanto segue.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le osservazioni del relatore e, con riferimento all'articolo 5, comma 5, segnala l'opportunità di emendare la disposizione, al fine di stabilire che gli adempimenti ivi previsti siano meramente facoltativi ovvero siano posti in essere a cura dei gestori dei locali e sulla base delle indicazioni provenienti dal Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Guido POSSA (FI), nel condividere i rilievi formulati dal relatore in ordine all'articolo 5, comma 5, segnala l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dalla predisposizione di pannelli informativi e dalla distribuzione di materiale divulgativo siano posti a carico dei gestori dei locali. Al riguardo, precisa che una simile soluzione non costituirebbe una indebita ingerenza del Comitato in profili attinenti al merito del provvedimento, bensì una mera riformulazione, in termini tecnicamente corretti sotto il profilo finanziario, della disposizione già approvata dalla Commissione di merito.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso della discussione, formula la seguente proposta di parere:
«SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:
sull'emendamento Carlesi 6.01, in quanto determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti;
sui restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea».
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Settore fieristico.
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, osserva che l'Assemblea ha trasmesso ulteriori emendamenti presentati al provvedimento, nessuno dei quali appare comportare conseguenze di carattere finanziario.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le valutazioni del relatore.
Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, propone pertanto di esprimere nulla osta sugli emendamenti Landi di Chiavenna 1.4, 2.2, 3.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 13.1 e Deodato 4.11.
Il Comitato approva la proposta formulata dal relatore.
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Antonio BOCCIA, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, trovandosi il provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, ricorda che sono stati trasmessi gli emendamenti 1.9, 18.4 e 20.8 del Governo, nessuno dei quali appare comportare conseguenze di ordine finanziario.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le valutazioni del relatore.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, propone pertanto di esprimere nulla osta sugli emendamenti 1.9, 18.4 e 20.8 del Governo e sul subemendamento 0.1.9.1 della Commissione.
Il Comitato approva la proposta formulata dal relatore.
La seduta termina alle 8.55.
Mercoledì 7 giugno 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.
La seduta comincia alle 8.55.
Indennizzo imprese italiane operanti in Nigeria.
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Augusto FANTOZZI, presidente, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha approvato, nella riunione del 6 giugno scorso, la seguente organizzazione dei tempi per l'esame in sede legislativa del provvedimento in titolo.
Il tempo a disposizione dei gruppi è così ripartito:
Il tempo a disposizione del Gruppo Misto è ripartito tra le componenti politiche rappresentate in Commissione, in ragione di 9 minuti per Verdi, 8 minuti per Rifondazione comunista, 10 minuti per il (MISTO-CCD), 5 minuti per i Socialisti democratici italiani, 4 minuti per il CDU, 4 minuti per le Minoranze linguistiche.
La Commissione prende atto.
Augusto FANTOZZI, presidente, dichiara aperta la discussione generale.
Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, richiamandosi alla relazione svolta nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente ed alle osservazioni formulate durante la discussione in Commissione, sottolinea come il provvedimento in esame rivesta particolare urgenza ed abbia incontrato il consenso di tutti i gruppi parlamentari e del Governo.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le osservazioni formulate dal relatore.
Augusto FANTOZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale. Preso atto che né il relatore né il rappresentante del Governo intendono replicare, propone di adottare, quale testo base per il seguito dell'esame, il testo approvato dalla Commissione in sede referente.
La Commissione delibera di adottare quale testo base il testo approvato dalla Commissione in sede referente.
Augusto FANTOZZI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 della giornata odierna.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 9.
N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione sarà pubblicato in un fascicolo a parte.
Mercoledì 7 giugno 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bruno Solaroli.
La seduta comincia alle 9.
Legge comunitaria.
Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 9.5 del Governo, che non appare comportare conseguenze di ordine finanziario.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le valutazioni del relatore.
Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, propone pertanto di esprimere nulla osta sull'emendamento 9.5 del Governo.
La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.
La seduta termina alle 9.05.
Mercoledì 7 giugno 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.
La seduta comincia alle 14.05.
Indennizzo imprese italiane operanti in Nigeria.
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.
Augusto FANTOZZI, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale del disegno di legge in titolo e la Commissione ha adottato come testo base il testo approvato in sede referente.
Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, rileva che l'emendamento 1.1 Possa è diretto ad eliminare il termine «patrimoniale» dal testo dell'articolo 1. Osserva, al riguardo, che il suddetto termine non sembra in realtà restringere la portata della norma, in quanto esso è utilizzato nella sia accezione civilistica e non in senso economico. Invita pertanto il deputato Possa al ritiro dell'emendamento.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le valutazioni del relatore in ordine all'emendamento Possa 1.1.
Guido POSSA (FI), tenuto conto dei chiarimenti ricevuti dal relatore, dichiara di ritirare l'emendamento presentato. Intervenendo quindi sull'articolo 1, cui era riferito l'emendamento 1.1, ricorda le vicende che hanno portato alla presentazione del provvedimento in esame, che è essenzialmente diretto a sanare la situazione venutasi a creare a seguito dell'emanazione di un decreto del Ministro di grazia e giustizia, successivamente annullato dal TAR, che negava l'autorizzazione al sequestro ottenuto da alcune imprese italiane in relazione a crediti derivanti da forniture alla Nigeria effettuate nei primi anni ottanta, senza la copertura assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).
Pietro ARMANI (AN), intervenendo sull'articolo 1 e sull'emendamento ad esso
riferito, osserva che il provvedimento legislativo in esame si sarebbe potuto evitare qualora il Governo avesse provveduto con tempestività a rimuovere le conseguenze dell'atto illegittimo adottato dal Ministro di grazia e giustizia nel 1987. Auspica, infine, che in futuro casi analoghi non abbiano più a ripetersi.
Livio PROIETTI (AN), intervenendo sull'articolo 1 e sull'emendamento ad esso riferito, osserva che il provvedimento in esame ha una portata estremamente limitata e comporta conseguenze finanziarie relativamente modeste.
Augusto FANTOZZI, presidente, constata che non vi sono ulteriori richieste di intervento.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1 e 2, cui non sono riferiti emendamenti.
Augusto FANTOZZI, presidente, chiede se vi siano dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.
Nicola BONO (AN), dichiara il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale, sul complesso del disegno di legge, richiamando le considerazioni già svolte dai colleghi Armani e Proietti.
Augusto FANTOZZI, presidente, constata che non vi sono ulteriori richieste di intervento.
La Commissione procede quindi alla votazione nominale finale del disegno di legge C. 6498, recante «Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria», che risulta approvato.
La seduta termina alle 14.30.
N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione sarà pubblicato in un fascicolo a parte.
Mercoledì 7 giugno 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di regolamento recante riordino del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, osserva che lo schema di regolamento - deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2000 - reca disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero; è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, configurandosi pertanto come un regolamento di delegificazione.
è allegato il parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 4 maggio 2000.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, precisa che lo svolgimento dei compiti del servizio di controllo interno richiede una posizione di distacco
rispetto agli altri di diretta collaborazione. Pertanto l'articolo 4, pur non rientrando nella previsione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta fermo, per il suddetto servizio, il limite costituito dagli stanziamenti di bilancio allo scopo preordinati.
Pietro ARMANI (AN), con riferimento alle informazioni fornite dal sottosegretario Solaroli, chiede se lo schema di regolamento in esame sia coerente con il previsto intervento di accorpamento di funzioni che interesserà prossimamente anche il Ministero dell'industria.
Guido POSSA (FI) segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine agli effetti che l'adozione del cosiddetto spoil system può produrre sulla disciplina recata dal provvedimento in titolo.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI precisa che lo schema di regolamento in titolo reca disposizioni per l'attuazione degli interventi di riforma sino ad oggi realizzati; ogni ulteriore intervento, ivi incluso quelli attinente al previsto accorpamento di funzioni amministrative presso il Ministero dell'industria, renderà necessario specifici aggiornamenti della normativa in esame. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dal deputato Possa, ritiene che sia improprio parlare di spoil system, tenuto conto che il rapporto di lavoro che si instaura con il personale dirigente presenta un carattere fiduciario basato essenzialmente sulla competenza professionale e non su rapporti di carattere personale. Ne consegue che non sono previste ipotesi di decadenza automatica di personale dirigente in occasione del rinnovo degli organi politici.
Augusto FANTOZZI, presidente, con riferimento all'articolo 5, commi 1 e 3,
segnala l'esigenza di chiarimenti in ordine alla consistenza complessiva del contingente di personale destinato agli uffici di diretta collaborazione.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alla richiesta del presidente, precisa che le posizioni previste al comma 3 dell'articolo 5, devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle di cui al precedente comma 1.
Sergio CHIAMPARINO (DS-U) relatore, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Solaroli, formula un giudizio complessivamente positivo sullo schema di regolamento in esame e preannuncia una proposta di parere favorevole, che si riserva di sottoporre alla Commissione nel coso della prossima seduta.
Augusto FANTOZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani: giovedì 8 giugno 2000.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 14.50.
Mercoledì 7 giugno 2000. - Presidenza del Vicepresidente Roberto DI ROSA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.
La seduta comincia alle 14.50
Ratifica Convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali.
Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 5 giugno 2000.
Maria CARAZZI (comunista), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri ha avviato l'esame del provvedimento in questione nella riunione del 6 giugno 2000. Sulla base degli elementi forniti dal Governo a fronte dei rilievi formulati dal relatore, residuano allo stato taluni profili problematici, sui quali il Servizio bilancio dello Stato concorda integralmente, che possono essere così sintetizzati.
affatto estranea al suo contenuto, ciò che appare contrastare con il criterio generale di ammissibilità degli emendamenti previsto dall'articolo 89, comma 1, del regolamento, ai sensi del quale «il Presidente ha facoltà di negare (...) l'accettazione (...) di emendamenti o articoli aggiuntivi che siano (...) relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione», nonché con le esigenze della corretto metodo della legislazione, cui fa tra l'altro riferimento l'articolo 79 del regolamento.
Roberto DI ROSA, Presidente, osserva come, sulla base delle valutazioni espresse dal relatore, le principali questioni sulle
quali occorre che il Governo fornisca ulteriori elementi di chiarimento siano fondamentalmente due: quella riguardante l'erogazione del contributo di 100 milioni al Fondo extrabilancio destinato alle spese di viaggio per la partecipazione ai negoziati in materia di ambiente da parte dei delegati dei Paesi in via di sviluppo e quella attinente alle conseguenze finanziarie dello scambio di tecnologia previsto all'articolo 16 della Convenzione.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento al contributo in favore del Fondo extrabilancio, precisa che un'analoga previsione era contenuta nella Convenzione ratificata con legge 15 giugno 1994, n. 65. Al riguardo rileva che sia problematico impiegare, anche con riferimento alla Convenzione in esame, la medesima soluzione adottata in occasione della suddetta ratifica, non risultando nel testo della convenzione, né nei relativi annessi alcun espresso riferimento agli oneri di contribuzione previsti dalla Convenzione.
Roberto DI ROSA presidente, segnala che nel corso della precedente seduta il rappresentante del Governo aveva precisato che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 della Convenzione si sarebbe fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. Rileva, al riguardo, che mentre questi ultimi stanziamenti possono essere utilizzati solo per attività di cooperazione con paesi in via di sviluppo, le attività previste dall'articolo 16 della Convenzione potrebbero riguardare anche altri paesi. Ribadisce, quindi l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo.
Guido POSSA (FI) osserva che la banca dati menzionata all'annesso 12 punto b) della Convenzione non sembra esattamente coincidente con quella cui fa riferimento la relazione tecnica. Richiede, pertanto, chiarimenti al riguardo da parte del Governo.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI sottolinea che la Convenzione presenta contenuti di carattere prevalentemente programmatico e che gli oneri immediatamente derivanti dalla sua applicazione sono sufficientemente quantificati e coperti. Nel dichiararsi disponibile a fornire al Comitato tutti gli ulteriori elementi di informazioni che dovessero essere richiesti, ritiene che non sia necessario procedere ad un analitico esame di oneri meramente eventuali, ai quali si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi nell'ipotesi in cui essi dovessero effettivamente prodursi.
Guido POSSA (FI) sottolinea che le richieste di chiarimenti formulate dal Comitato in relazione al provvedimento in esame sono sempre state ispirate dall'intento di consentire, in un clima di costruttivo confronto con il Governo, un sereno approfondimento delle questioni poste dalla sua applicazione.
Livio PROIETTI (AN), con riferimento alle osservazioni del sottosegretario Solaroli in ordine alla natura programmatica della Convenzione in esame, segnala che il Comitato è comunque chiamato a svolgere una verifica puntuale degli impegni che essa comporta e dei conseguenti oneri finanziari, tenuto conto che, in base al noto principio di diritto internazionale secondo cui pacta sunt servanda, l'Italia, una volta che abbia aderito ad un trattato, è tenuta alla sua piena esecuzione.
Maria CARAZZI (comunista), relatore, osserva che il provvedimento in esame, nonostante la relazione tecnica non sia stata formulata in termini tecnicamente ineccepibili e presenti talune incoerenze rispetto a quanto previsto nel testo della Convenzione, appare adeguatamente finanziato. Ritiene che non sia strettamente necessario aggiungere ulteriori disposizioni alla clausola di copertura di cui all'articolo 3 e, per quanto concerne il contributo al fondo extrabilancio previsto nella relazione tecnica, segnala l'opportunità di adottare una soluzione che rispetti il tenore letterale della convenzione.
Roberto DI ROSA (DS-U) presidente, tenuto conto della disponibilità manifestata dal sottosegretario Solaroli in ordine ad una eventuale riformulazione della disposizione di copertura volta ad escludere il contributo di 100 milioni al fondo extrabilancio dal computo degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento, invita il relatore ad inserire un'apposita condizione nella proposta di parere che formulerà al riguardo.
Maria CARAZZI (comunista) relatore, accogliendo l'invito del presidente formula la seguente proposta di parere:
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO:
nel presupposto che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 della convenzione si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Avanzamento ufficiali in ausiliaria.
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Michele VENTURA (DS-U), relatore, osserva che la proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, in prima lettura alla Camera, reca la modifica dell'articolo 56 della legge n. 113 del 1954, in materia di avanzamento degli ufficiali in ausiliaria. Ricorda che nella seduta della Commissione Difesa dell'8 marzo 2000, il Sottosegretario Rivera ha espresso la contrarietà
del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.
che furono collocati in ausiliaria dal 02.01.1980 al 30.12.1981 e che, in base al medesimo articolo 44 della legge 224/1986, avevano presentato domanda per la riduzione del periodo di ausiliaria da 8 a 5 anni. Invero, la posizione giuridica di questi ultimi è del tutto simile a quella degli ufficiali beneficiari del presente provvedimento, differenziandosene per la sola circostanza che per essi, al 30.12.1989, erano già decorsi 8 anni dal momento del collocamento in ausiliaria.
Livio PROIETTI (AN) condivide le valutazioni espresse dal relatore e segnala che le questioni oggetto del provvedimento richiedono un'attenta analisi ed una valutazione complessiva degli effetti anche sul personale appartenente alle forze di polizia.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore e dal deputato Proietti, segnala che, per una più compiuta valutazione degli effetti finanziari del provvedimento, occorrerebbe comunque una integrazione della relazione tecnica con riferimento al personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Nel merito, ribadisce comunque la contrarietà del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.
Roberto DI ROSA, presidente, segnala che, tenuto conto dei rilievi formulati dal relatore, che hanno evidenziato l'assoluta mancanza di copertura del provvedimento, il Comitato dispone di due opzioni fondamentali: l'espressione di un parere contrario sulla proposta di legge in esame ovvero l'invio alla Commissione di merito di una lettera interlocutoria con la quale si rappresentino i profili problematici che, sotto il profilo finanziario, l'applicazione della disciplina proposta comporterebbe.
Michele VENTURA (DS-U) relatore, alla luce del dibattitio svoltosi, formula la seguente proposta di parere
«SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO:
del beneficio anche agli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ciò che potrebbe determinare ulteriori aggravi di spesa che la relazione tecnica non tiene in considerazione;
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
C. 262/A ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).
L'articolo aggiuntivo Carlesi 6.01 prevede che i locali che realizzano programmi di animazione e di intrattenimento all'uscita dei pubblici locali e durante le pause musicali, nonché servizi di vigilanza per la prevenzione dello spaccio, avvalendosi di organizzazioni di volontariato, usufruiscono della riduzione percentuale dell'imposta sul valore aggiunto, in misura da definire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'emendamento appare senz'altro determinare maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti, derivanti dalle minori entrate connesse al minor gettito IVA. Segnala tra l'altro che l'emendamento non indica la misura percentuale della riduzione dell'aliquota, rinviandone la determinazione ad altro provvedimento di natura non meglio precisata, introducendo per tale via un meccanismo che non appare conforme ai princìpi della legislazione tributaria.
I restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi non appaiono comportare conseguenze di ordine finanziario.
Per quanto riguarda il testo all'esame dell'Assemblea, rileva che la Commissione di merito si è adeguata alle condizioni formulate dal Comitato pareri, con riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere reso in data 30 maggio 2000, ad eccezione della condizione riferita all'articolo 5, comma 5.
Nel testo all'esame dell'Assemblea è stato infatti espunto il riferimento all'apposito presidio sanitario cui veniva attribuito il compito di distribuire il materiale divulgativo ivi previsto, come richiesto dalla condizione in argomento. È stata tuttavia inserita nel testo la previsione per cui la predisposizione del materiale informativo e divulgativo debba avvenire «a cura del servizio per le tossicodipendenze dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente». Tale disposizione appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri la finanza pubblica, per altro non quantificati né coperti, nella misura in cui tale attività promozionale non rientri tra le attività istituzionali che la legge affida alle aziende unità sanitarie locali. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire al riguardo chiarimenti dal Governo.
all'articolo 5, comma 5, dopo la parola: «competente» siano aggiunte le seguenti: «ed a carico dei gestori»;
C. 5051/A ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).
C. 5925/A ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).
C. 6498 Governo.
(Esame e rinvio).
Il tempo complessivo riservato all'esame del testo è di 6 ore e 45 minuti, così ripartiti:
Relatore 20 minuti;
Governo 20 minuti;
Richiami al regolamento 5 minuti;
Interventi a titolo personale 1 ora;
Gruppi 4 ore e 20 minuti;
Gruppo Misto 40 minuti.
Democratici di sinistra-l'Ulivo 35 minuti;
Forza Italia 34 minuti;
Alleanza nazionale 34 minuti;
Popolari e democratici-l'Ulivo 32 minuti;
Lega Nord Padania 32 minuti;
UDEUR 31 minuti;
Comunista 31 minuti;
I Democratici-l'Ulivo 31 minuti.
Tenuto conto che nel corso dell'esame in sede referente in Commissione erano stati apportati taluni correttivi al testo del disegno di legge, segnala l'opportunità di adottare, quale testo base, quello già approvato in Commissione.
C. 6661-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).
C. 6498 Governo.
(Seguito dell'esame e approvazione).
Avverte che è stato presentato un emendamento all'articolo 1 del testo in esame (vedi allegato 1).
Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento presentato.
Ritiene che il provvedimento debba valutarsi positivamente, in quanto diretto ad eliminare le conseguenze negative subite da alcune imprese italiane per effetto di un provvedimento dichiarato illegittimo dall'autorità giudiziaria. Alla luce di tali considerazioni, il gruppo di forza Italia valuta positivamente il complesso del provvedimento.
Ricorda che il gruppo di alleanza nazionale ha sempre dedicato particolare attenzione sia per la vicenda riguardante le imprese italiane operanti in Nigeria, sia per le altre analoghe che stanno interessando imprenditori italiani in altri paesi stranieri quali, ad esempio, la Somalia.
Ritiene che nel caso di specie sarebbe stato sufficiente stipulare un accordo transattivo, tenuto conto che il provvedimento in esame è diretto sostanzialmente a risolvere una controversia riguardante solo quattro imprese.
Per le considerazioni esposte, il gruppo di alleanza nazionale valuta favorevolmente il complesso del provvedimento, pur auspicando, per il futuro, un più oculato ricorso allo strumento legislativo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione bilancio, cui la suddetta richiesta è stata deferita ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, è chiamata a formulare i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento. Si segnala che al provvedimento
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, rileva quanto segue.
Segnala che il provvedimento contiene, all'articolo 11, una clausola di salvaguardia finanziaria nella quale si afferma che l'attuazione del regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella relazione tecnica allegata al provvedimento si precisa come, nonostante il regolamento in oggetto non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si sia ritenuto opportuno redigere comunque la relazione, al fine di fornire elementi idonei a dimostrare la neutralità finanziaria del provvedimento.
Lo schema di regolamento, costituito da 11 articoli, reca, agli articoli da 1 a 9, la disciplina degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e dei Sottosegretari di Stato; al fine di garantire l'effettiva distinzione fra politica e amministrazione viene sottolineato che i predetti uffici non svolgono attività di gestione amministrativa, ma solo l'attività di supporto all'organo di direzione politica.
L'articolo 4 individua in particolare le funzioni del Servizio di controllo interno, i cui uffici sono stati ristrutturati ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1999. Tale Servizio è diretto da un organo collegiale, formato da dirigenti e/o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in un numero di tre, e dotato di un apparato di supporto amministrativo, composto da un massimo di tre dirigenti di seconda fascia e da un apposito contingente di personale. L'assegnazione al Servizio di controllo dei dirigenti avviene all'interno della dotazione organica del Ministero; per quanto concerne l'assegnazione del personale di prestito ed estraneo alla pubblica amministrazione, essa avviene ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede, al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti dell'ufficio di controllo interno, «la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e di personale».
Sul punto la relazione tecnica afferma che, alla luce del citato decreto legislativo n. 300, per il Servizio di controllo interno «non sarebbe operante il vincolo dell'invarianza della spesa, prescritto per gli altri uffici di diretta collaborazione dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993».
Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dalla disposizione.
L'articolo 5 definisce il limite numerico complessivo del personale assegnato agli uffici, pari a 96 unità, le modalità di assegnazione del personale di prestito, l'attribuzione di incarichi ad esterni (esperti e consulenti) nonché le assunzioni a tempo determinato (collaboratori) entro limiti percentuali predefiniti.
Segnatamente, il comma 3 specifica che le posizioni dei responsabili dei diversi uffici del Ministero debbono intendersi in aggiunta al predetto contingente di 96 unità, come parimenti previsto dal successivo articolo 8 con riferimento alla dotazione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire se tali deroghe all'entità del contingente complessivo di personale degli uffici possano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con riferimento agli articoli da 1 a 9, il Servizio Bilancio segnala la necessità di chiarimenti sull'attribuzione dei trattamenti economici al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, la cui neutralità finanziaria non appare del tutto certa, potendone derivare quindi maggiori oneri rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'industria. Ciò anche considerando la consistenza numerica di tale personale, ammontante complessivamente (nell'ipotesi massima) a 144 unità, cui va aggiunto, limitatamente alla sola indennità pensionabile, il personale del Ministero da utilizzarsi nei servizi di supporto.
A tal proposito, il Servizio Bilancio segnala che in un precedente schema di regolamento, relativo al Ministero della pubblica istruzione, sono stati correttamente quantificati gli oneri per il personale degli uffici di diretta collaborazione, derivanti da una riorganizzazione sostanzialmente analoga a questa in esame.
L'articolo 10 reca disposizioni sulla pianta organica e sull'unificazione dei ruoli del personale del Ministero, stabilendo, al comma 1, il criterio dell'invarianza della spesa per il personale.
La relazione tecnica chiarisce che il contingente di personale della struttura organizzativa del Ministero, sia per quanto riguarda il personale delle aree A, B e C, sia per le qualifiche dirigenziali, è esplicitamente individuato senza alcuna modifica rispetto alla attuale pianta organica del Ministero, che tuttavia il medesimo articolo 10 dello schema di regolamento provvede a rideterminare formalmente.
Appare opportuno comunque che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla sostanziale invarianza della spesa derivante da tale disposizione.
A questo proposito la relazione tecnica fornisce alcuni allegati volti a confermare come la spesa relativa alla nuova pianta organica sia contenuta nei limiti di quella relativa al personale in servizio o in corso di assunzione al 31 dicembre 1997, supponendo, pertanto, che la spesa sia già iscritta in bilancio.
Dal confronto tra le tabelle organiche allegato al provvedimento si evince come, pur in presenza di una rimodulazione verso l'alto del personale tra le varie qualifiche, l'organico complessivo si riduca di 23 unità e la spesa relativa rientri nei limiti di quella per il personale in servizio o in corso di assunzione al 31 dicembre 1997. Si segnala, inoltre, che l'allegato numero 4 dà conto del contingente di personale in corso di trasferimento alle regioni e agli enti locali in virtù del processo di decentramento avviato dalle c.d. «leggi Bassanini».
Al riguardo il Servizio Bilancio osserva che la dimostrazione dell'invarianza di spesa, utilizzando i parametri della relazione tecnica, è sostanzialmente corretta. Segnala per altro la necessità di avere comunque un riscontro dell'invarianza di spesa con dati più recenti, in particolare una stima basata non sul personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, ma ad una data più prossima all'emanazione del regolamento, ai fini di un più puntuale raffronto tra gli oneri nell'ambito del triennio contabile corrente per gli anni 2000-2002.
Segnala, inoltre, che la dimostrazione dell'invarianza di spesa per il personale è fondamentale per garantire la neutralità finanziaria dell'intero schema. Infatti, se le norme sul personale degli uffici di diretta collaborazione (articoli 1-9) comportano oneri anche minimi, la sostanziale omogeneità degli oneri complessivi per le piante organiche a regime (appena cento milioni di differenza) potrebbe non essere sufficiente a coprire tali eventuali maggiori oneri.
Sempre il Servizio Bilancio rileva infine l'opportunità di un chiarimento sulla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1996, che ha rideterminato le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, cui lo schema di regolamento, pur operandone una sostanziale sostituzione, non reca alcun riferimento.
Da ultimo si ricorda che dal parere allegato risulta che il Consiglio di Stato non ha ritenuto opportuna la disciplina nel contesto di un'unica fonte degli uffici di stretta collaborazione del Ministro e delle piante organiche (queste ultime soggette alla programmazione triennale del fabbisogno introdotta dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successivamente modificata nel 1998 e nel 1999), suggerendo pertanto di separare i diversi contenuti organizzativi in due distinti regolamenti.
Per ciò che concerne il numero delle unità di personale destinato agli uffici di diretta collaborazione, segnala che tale numero corrisponde a quello attualmente previsto per i suddetti uffici e che quindi l'articolo 5 non è suscettibile di produrre ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo osserva, comunque, che la disciplina del trattamento economico di tale personale dovrà essere rivista nel quadro della complessiva omogeneizzazione dei trattamenti economici in favore di pubblici dipendenti delle strutture di diretta collaborazione di tutte le amministrazioni.
In ordine agli eventuali oneri conseguenti alla attribuzione di incarichi ad esperti e consulenti, nonché all'assunzione di collaboratori a tempo determinato, precisa che il vincolo dell'invarianza della spesa, espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, rende possibile il ricorso a tali figure professionali solo nei limiti della effettiva disponibilità di risorse finanziarie da parte dell'amministrazione.
Segnala, altresì, che al fine di dimostrare l'invarianza della spesa a seguito della rimodulazione delle dotazioni organiche, è stato assunto come parametro di comparazione il dato relativo al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, poiché un eventuale raffronto con le dotazioni organiche di diritto indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1996 avrebbe comportato una valutazione dell'onere riferita alla spesa teorica e non a quella effettiva. Circa l'opportunità di considerare, ai fini della comparazione degli organici, una data più prossima alla stesura del regolamento, ricorda che il Consiglio di Stato, con parere n. 574 del 1999, ha tra l'altro affermato che il parametro finanziario per la variazione delle dotazioni organiche «sia da individuare nella spesa sostenuta per le unità in servizio al 31 dicembre 1997», che costituisce la base di riferimento per la riduzione della spesa relativa al personale e per la programmazione delle assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
Precisa infine che, per tali motivi, la nuova dotazione organica contenuta nello schema di regolamento in esame deve intendersi sostitutiva di quella definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1996.
C. 6684 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).
In primo luogo, si è posta la questione relativa all'erogazione di un contributo di 100 milioni al «Fondo extra bilancio» che finanzia le spese di viaggio per la partecipazione ai negoziati in materia di ambiente da parte dei delegati dei paesi in via di sviluppo, in adempimento agli impegni assunti sulla base di apposite risoluzioni delle Nazioni unite; tale erogazione viene infatti esclusivamente menzionata nella relazione tecnica, che comprende l'ammontare del contributo nella quantificazione degli oneri determinati dal provvedimento, ma non trova alcun fondamento testuale nella convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica e non appare interamente riconducibile alla materia considerata della convenzione medesima. In proposito osserva che, ove tale erogazione trovasse già fondamento legislativo in altre disposizioni, non avrebbe ragion d'essere la previsione del relativo onere - che dovrebbe già risultare iscritto in bilancio - nell'ambito di un provvedimento legislativo ulteriore e riferito ad altra materia. Ove invece ciò non fosse, per la legittima erogazione del contributo sarebbe necessaria specifica autorizzazione legislativa; per altro, appaiono sussistere profili problematici in merito alla possibilità di provvedere in tal senso introducendo apposita disposizione nell'ambito del disegno di legge di ratifica all'esame del Comitato: in primo luogo, l'erogazione del contributo potrebbe risalire ad intese internazionali in forma semplificata che non necessitano di ratifica né, conseguentemente, della connessa autorizzazione legislativa; in secondo luogo, si introdurrebbe per tale via nel testo del provvedimento una disposizione
Segnala, altresì, che risultano presenti nel testo della Convenzione disposizioni che rinviano a successivi provvedimenti legislativi (articolo 3, paragrafo 4) o che comunque ne prefigurano l'adozione (articolo 5); è stata in proposito segnalata l'opportunità di introdurre un'apposita disposizione nell'ambito del disegno di legge di ratifica che rinvii espressamente a tali successivi, eventuali interventi legislativi il compito di quantificare e di coprire gli oneri derivanti dalla rispettiva attuazione. In proposito, si ricorda che l'obbligo di indicare i mezzi attraverso cui fare fronte alle disposizioni di spesa, di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, impone che tale indicazione sia contenuta nel testo del provvedimento cui sono direttamente imputabili i maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò determina la conseguenza che l'insorgere di nuovi o maggiori oneri non può avere efficacia alcuna sul bilancio dello Stato se non sussista apposita previsione legislativa che ne costituisca fondamento; alla luce di tali premesse, una disposizione quale quella sopra indicata apparirebbe pertanto ultronea e meramente ripetitiva di un principio vigente ed inderogabile e che comunque non trova riscontri nelle formule di copertura usualmente adottate nell'ambito della legislazione di spesa.
Ricorda, inoltre, che, sulla base degli elementi di conoscenza forniti dal Governo, ad un complesso di oneri, recati da una cospicua serie di disposizioni della Convenzione (articoli 3, 4, 5, 6, 11, 16, 18 - quest'ultimo limitatamente agli oneri per le riunioni e il funzionamento della Conferenza per le parti - e annesso II), si farebbe fronte attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni interessate; non appaiono sussistere elementi ostativi all'inserimento, nell'ambito della disposizione che reca la formula di copertura, di un periodo aggiuntivo che dia espressamente conto di tale circostanza, enumerando specificamente le disposizioni richiamate; anche tale ipotesi non risulta per altro trovare precedenti riscontri nelle usuali formule di copertura utilizzate nella legislazione di spesa.
Quanto ai profili di merito del provvedimento, segnala che la costituzione della banca dati cui fa riferimento la relazione tecnica risulta prevista all'annesso XII, paragrafo 1, lettera b), alla convenzione, che prevede la «costituzione e gestione di una banca dati per la ricezione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni necessarie sugli incidenti industriali, compresi i loro effetti, e sulle misure attuate e loro efficacia»; tale disposizione appare riconducibile a quella di cui all'articolo 8, paragrafo 4, cui la relazione tecnica riferisce gli oneri connessi all'istituzione della banca dati.
Appare invece opportuno un ulteriore chiarimento da parte del Governo in merito all'articolo 16 della convenzione, che prevede lo scambio di tecnologia tra le parti per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali; la nota fornita dal sottosegretario Solaroli afferma in proposito che l'attività di scambio di tecnologia viene attualmente svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate alla Direzione generale allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, che interviene per la realizzazione di specifici progetti di assistenza tecnica in favore dei paesi in via di sviluppo; tuttavia, occorre sottolineare che la convenzione in esame non prevede che gli scambi di tecnologia avvengano necessariamente con paesi in via di sviluppo, rivestendo invece portata generale.
Invita, pertanto, il sottosegretario Solaroli a fornire ulteriori elementi di informazione in proposito.
Si dichiara per altro disponibile a prendere in esame le eventuali proposte di riformulazione che saranno avanzate dalla Commissione.
Quanto all'articolo 16, precisa che gli oneri derivanti dalle attività destinate allo scambio di tecnologia, qualora dovessero dimostrarsi onerose, dovranno essere disciplinate con distinti provvedimenti.
Per ciò che concerne le attività di ricerca e di sviluppo e l'istituzione di un sistema di notifica dei rischi di incidenti industriali, ritiene che si tratti di interventi che comportano oneri tutt'altro che trascurabili; ritiene quindi necessario un ulteriore approfondimento della questione.
Segnala, infine, l'opportunità, già prospettata nel corso della precedente seduta, di inserire una esplicita disposizione di copertura che precisi che, per far fronte agli oneri derivanti da future intese tra le parti aderenti alla Convenzione, occorrerà adottare appositi provvedimenti legislativi.
premesso che l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, così come determinato dall'articolo 3, comma 1, risulta comprendere, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica predisposta sul testo del provvedimento esaminato presso il Senato, la somma di lire 100 milioni da destinare al finanziamento di un «Fondo extra bilancio» per le spese di viaggio connesse alla partecipazione ai negoziati in materia di ambiente da parte dei delegati dei paesi in via di sviluppo, senza che tuttavia tale erogazione trovi fondamento testuale nella convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, la cifra: «1.720» sia sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «1.620».
C. 3778.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere contrario).
Il Comitato pareri ha avviato l'esame del provvedimento nella riunione del 24 maggio 2000, nel corso della quale, rilevato che la disciplina in esso prevista determina oneri non quantificati né coperti, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica. Quest'ultima è stata trasmessa con lettera del 26 maggio 2000 del Ministro dei rapporti con il Parlamento, nella quale viene rappresentato l'avviso contrario del Ministero del tesoro all'ulteriore corso del provvedimento, in quanto, con riferimento agli oneri dal medesimo recati, non vengono indicati i necessari mezzi di copertura.
Ricorda che l'articolo unico del provvedimento, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'ausiliaria dettata dal decreto legislativo n. 165 del 1997 e dal decreto legislativo n. 498 del 1998, sostituisce il primo comma dell'articolo 56 della legge n. 113 del 1954, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 della legge n. 404 del 1990; tale norma stabilisce in otto anni, a partire dal 30 dicembre 1989, la durata massima dell'ausiliaria, precedentemente ridotta a cinque anni dall'articolo 4 della legge n. 224 del 1986, a decorrere dal 1o gennaio 1985.
Al fine di eliminare taluni dubbi insorti in merito all'attuale formulazione della norma (che è stata interpretata nel senso di escludere dalla possibilità di permanere sino ad otto anni in ausiliaria gli ufficiali che avessero già maturato cinque anni in tale collocazione alla data del 30 dicembre 1989), la nuova formulazione proposta è diretta a rendere applicabile la misura degli otto anni a tutti gli ufficiali che, alla data del 30 dicembre 1989, non avessero maturato tale periodo in ausiliaria ed a coloro che abbiano lasciato il servizio attivo in un periodo successivo.
Per ciò che attiene ai profili di competenza del Comitato, osserva quanto segue.
In base alla relazione tecnica, la permanenza in ausiliaria comporta, a fronte della disponibilità a prestare servizio presso l'amministrazione della difesa e del divieto ad accettare impieghi o incarichi presso imprese che abbiano rapporti con tale amministrazione, la corresponsione di un'indennità, aggiuntiva rispetto all'assegno di quiescenza, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento riconosciuto al personale di pari grado in servizio attivo.
L'ufficiale ha, inoltre, diritto, nel momento in cui cessa dall'ausiliaria, all'aggiornamento del trattamento pensionistico, che viene a rideterminato con il computo della suddetta indennità, nonché degli assegni pensionabili maggiorati degli aumenti biennali di stipendio (pari al 2,50 per cento dello stipendio dovuto) calcolati in funzione del periodo trascorso in ausiliaria.
Tenuto conto del numero stimato degli ufficiali interessati dal provvedimento, la relazione tecnica valuta l'onere derivante dalla applicazione di quest'ultimo in lire 6.374.436.000 annue a decorrere dal 1o gennaio 2000, oltre a lire 63.304.809.000, per somme arretrate, determinate sino alla data del 31 dicembre 1999, sul presupposto che la nuova disciplina produca i suoi effetti a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Al riguardo, segnala che il provvedimento non reca alcuna norma di copertura finanziaria e che sul Fondo speciale di parte corrente per il 2000-2001, nell'accantonamento relativo al Ministero della difesa, non risultano disponibilità sufficienti per far fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione.
Ad avviso del Servizio Bilancio, la quantificazione risulta corretta, sulla base delle ipotesi formulate nella relazione tecnica ed appaiono inoltre condivisibili le osservazioni del Ministero del tesoro, riguardo agli effetti indotti concernenti la possibile estensione del beneficio anche agli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, con ulteriori oneri non calcolati dalla relazione tecnica.
Sempre in relazione agli effetti indotti, il Servizio Bilancio segnala altresì che il provvedimento non elimina analoga disparità di trattamento nei confronti di coloro
Sempre il Servizio Bilancio segnala tuttavia la necessità di un chiarimento in merito al numero dei soggetti beneficiari del provvedimento, dal momento che la relazione tecnica sembra quantificare l'onere con riferimento a tutti gli ufficiali che sono transitati nella posizione di ausiliaria dal 31 dicembre 1981 al 31 dicembre 1984. In realtà, l'onere sembra limitato soltanto ai soggetti che avevano presentato domanda per la riduzione dell'ausiliaria da otto a cinque anni. Per tutti coloro che, invece, che non avevano presentato tale domanda non sembrano ravvisabili oneri aggiuntivi, dato che essi, a legislazione vigente, già godono dei benefici concessi dal provvedimento. In tal caso, la quantificazione della relazione tecnica risulterebbe sovrastimata.
Segnala infine l'opportunità di inserire il provvedimento in esame nel quadro di un più ampio riassetto della normativa concernente il trattamento economico del personale militare e delle forze di polizia.
premesso che:
la relazione tecnica predisposta dal Governo, sulla base del numero stimato degli ufficiali interessati dal provvedimento, valuta l'onere derivante dalla applicazione di quest'ultimo in lire 6.374.436.000 annue a decorrere dal 1o gennaio 2000, oltre a lire 63.304.809.000 per somme arretrate, determinate sino alla data del 31 dicembre 1999, sul presupposto che la nuova disciplina produca i suoi effetti a decorrere dal 1o gennaio 2000;
il provvedimento non reca tuttavia alcuna forma di copertura finanziaria, ai cui fini non risulta per altro possibile ricorrere al Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2000-2002, accantonamento relativo al Ministero della difesa, non recando il medesimo sufficienti disponibilità;
è per altro necessario, ai fini di una congrua quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, tenere in considerazione gli effetti indotti concernenti la possibile estensione
occorre altresì considerare che il provvedimento non elimina analoga disparità di trattamento nei confronti di coloro che furono collocati in ausiliaria dal 2 gennaio 1980 al 30 dicembre 1981 e che, in base al medesimo articolo 44 della legge n. 224 del 1986, avevano presentato domanda per la riduzione del periodo di ausiliaria da 8 a 5 anni. Invero, la posizione giuridica di questi ultimi è del tutto simile a quella degli ufficiali beneficiari del presente provvedimento, differenziandosene per la sola circostanza che per essi, al 30 dicembre 1989, erano già decorsi 8 anni dal momento del collocamento in ausiliaria; tale situazione potrebbe determinare l'insorgere di un rilevante contenzioso giudiziario, che varrebbe in ipotesi a vanificare la stessa finalità sottesa al provvedimento;
non risulta altresì esattamente individuato il numero dei soggetti beneficiari del provvedimento, dal momento che la relazione tecnica sembra quantificare l'onere con riferimento a tutti gli ufficiali che sono transitati nella posizione di ausiliaria dal 31 dicembre 1981 al 31 dicembre 1984, mentre in realtà l'onere sembra limitato soltanto ai soggetti che avevano presentato domanda per la riduzione dell'ausiliaria da otto a cinque anni;
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