TESTO AGGIORNATO AL 29 MARZO 2000
Martedì 28 marzo 2000. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO.
La seduta inizia alle 10.50.
Personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Mario GAZZILLI (FI), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in esame, osserva che questo non contiene disposizioni di particolare rilevanza per quanto attiene alla competenza della Commissione giustizia. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
La Commissione riprende l'esame rinviato nella seduta del 21 marzo 2000.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 1).
Sebastiano NERI (AN), relatore, illustrando la proposta di parere presentata, osserva che la competenza della Commissione giustizia non può essere limitata al solo articolo 8, che introduce il nuovo reato di doping, ma coinvolge anche tutte quelle altre disposizioni del testo in esame che comunque hanno una diretta rilevanza per quanto riguarda l'applicazione della disposizione sanzionataria di cui all'articolo 8. La definizione della condotta di doping, infatti, si desume proprio dagli articoli che definiscono il doping ai fini della applicazione del provvedimento in esame. Rileva che la definizione della condotta di doping e la tabellazione delle sostanze e delle pratiche che concorrono ad integrarla sono infatti gli aspetti centrali da definire per dare certezza alla fattispecie penale sanzionatoria.
sugli stupefacenti. Tale criterio può agevolmente essere soddisfatto prevedendo che la fattispecie di cui all'articolo 8 sia applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Giuliano PISAPIA (misto-RC-PRO) dichiara di condividere nella sostanza la proposta di parere del relatore tranne che nella parte relativa alla definizione della fattispecie sanzionatoria, in quanto questa non viene individuata in maniera sufficientemente determinata. Ritiene infatti che non sia opportuno fare riferimento unicamente al fatto che l'assunzione di sostanze dopanti non sia giustificata da condizioni patologiche e che queste siano idonee a modificare le condizioni psico-patologiche o biologiche dell'atleta al fine di migliorarne, o comunque alterarne, le prestazioni agonistiche. Una fattispecie penale descritta in tal modo sarebbe sicuramente generica, lasciando alla discrezionalità del giudice un ambito eccessivo.
Sebastiano NERI (AN), relatore, dichiara di comprendere le preoccupazioni espresse dal deputato Pisapia. Tuttavia ritiene che la previsione di tabelle, nelle quali debbano inserite le sostanze dopanti, potrebbe di fatto comportare una lacuna della tutela penale, in riferimento a quelle che abbiano una efficacia dopante, ma che tuttavia non siano state ancora inserite nelle tabelle ministeriali. Ritiene comunque che la previsione dei criteri relativi agli effetti che tali sostanze producono all'organismo ed alla capacità di alterare le prestazioni sportive siano comunque sufficienti per individuare la fattispecie penale in esame.
Luigi SARACENI (misto-verdi), pur comprendendo lo spirito garantista della proposta di parere, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal deputato Pisapia. Ricorda a tale proposito che per gli stupefacenti sono previste apposite tabelle, inserite in decreti ministeriali, nelle quali sono individuate le sostanze illecite. Nel caso in esame si potrebbe prevedere lo stesso meccanismo di rinvio da parte della fonte primaria, che stabilisce la sanzione penale, alla fonte secondaria, alla quale è demandato il compito di specificare tecnicamente le sostanze vietate. La proposta del relatore, invece, attribuisce un margine di discrezionalità al giudice, che contrasta il principio di legalità. Piuttosto che sacrificare tale principio sarà meglio correre il rischio di non sanzionare penalmente l'assunzione di sostanze illecite dopanti, che non siano state ancora inserite tra quelle vietate contenute nella fonte secondaria. Rileva a tale proposito che spetterà all'autorità amministrativa aggiornare senza indugio tali tabelle, al fine di evitare che queste non siano adeguate alla realtà.
Giuliano PISAPIA (misto-RC-PRO) ritiene che la circostanza che anche alcune
sostanze farmaceutiche possano alterare le prestazioni sportive renda necessario ridurre la discrezionalità del giudice nell'applicare la fattispecie sanzionatoria.
Sebastiano NERI (AN), relatore, ritiene che, nel caso in cui la Commissione non condividesse la descrizione della fattispecie sanzionatoria da lui proposta, sarà comunque necessario abbreviare il tempo di aggiornamento del decreto, nel quale sono inserite le sostanze dopanti, in quanto appare eccessivo quello di un anno previsto dal comma 2 dell'articolo 2.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ritiene che si potrebbe prevedere a tale proposito il termine di sei mesi.
Sebastiano NERI (AN), relatore, ricorda che ai sensi dell'articolo 6 vi è uno stretto nesso tra la giustizia sportiva, per quanto attiene al doping, e quella penale. Propone una nuova proposta di parere, che tiene conto di quanto emerso nel corso del dibattito in Commissione sul testo in esame (vedi allegato 1).
Michele SAPONARA (FI) sottolinea l'opportunità di rinviare alla seduta di domani l'esame della nuova proposta di parere del relatore, al fine di approfondirne il contenuto.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 29 marzo, nella quale si approverà il parere da esprimere sul testo in esame.
La seduta termina alle 11.30.
Martedì 28 marzo 2000. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO, indi del Vicepresidente Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE. - Intervengono i sottosegretari per la giustizia Marianna Li Calzi, Franco Corleone e Rocco Maggi, il sottosegretario per le finanze Alfiero Grandi ed il sottosegretario all'interno Massimo Brutti.
Misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali.
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, avverte che il provvedimento in esame, che è stato già approvato in sede deliberante dalla Commissione Giustizia del Senato, è diretto a prorogare il termine del 29 marzo 2000, previsto dall'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla privacy, quale termine ultimo per l'adozione di misure minime di sicurezza preventiva per il trattamento dei dati personali. A tale scadenza sono collegate sanzioni penali in caso di inadempimento.
Raffaele MAROTTA (FI), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, dispone un differimento dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale articolo prevede sanzioni penali a carico dei soggetti titolari del trattamento dei dati personali, i quali non abbiano predisposto le misure minime di sicurezza entro il termine massimo che l'articolo 41, comma 3, della stessa legge n. 675 stabilisce in sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di
individuazione delle misure minime di sicurezza preventiva, previsto dal medesimo articolo 15. Il regolamento è stato poi adottato il 28 luglio 1999, n. 318 e pubblicato il 14 settembre 1999. Il termine ultimo per l'adozione delle predette misure scade quindi il 29 marzo 2000.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione di
carattere generale e fissa il termine per la presentazione di emendamenti ad oggi, martedì 28 marzo 2000, alle ore 12.30. Rinvia pertanto l'esame del provvedimento successivamente al termine per la presentazione degli emendamenti.
Modifica agli articoli 159 e 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive.
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luigi SARACENI (misto-verdi), relatore, osserva che il provvedimento in esame innova la legge n. 165 del 1998, che ha modificato l'articolo 556 del codice di procedura penale, in particolare sotto due profili. In primo luogo, al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, è prevista la notifica, anziché la consegna, dell'ordine di esecuzione della pena, la quale è stata sospesa dal pubblico ministero. L'altra modifica di particolare rilievo è quella relativa alla notifica, oltre che al condannato, anche al difensore dell'avviso, secondo il quale, qualora entro trenta giorni non sia presentata istanza al pubblico ministero per la concessione delle misure alternative, potrà essere disposta l'esecuzione immediata della pena. Altra novità importante è data dalla modifica del comma 9, secondo il quale nel caso in cui la notificazione dell'avviso al condannato sia stata eseguita nelle forme previste dall'articolo 159 del codice di procedura penale, che prevede i casi di irreperibilità, o in quelle di cui all'articolo 161, comma 4, che ha per oggetto la notifica mediante consegna al difensore, essendo impossibili le forme ordinarie. In tali casi, si prevede che, qualora non sia stata presentata tempestivamente istanza di sospensione, gli atti sono trasmessi dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, che li sottopone al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se debbano essere concesse le misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena. Ritiene che tale disposizione debba essere meglio precisata, in quanto non sono chiari quali siano i compiti attribuiti al magistrato di sorveglianza, sembrando che questi possa decidere discrezionalmente se sospendere o meno l'esecuzione della pena. È opportuno coordinare pertanto quanto previsto al comma 9 con le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 656, in quanto altrimenti si determinerebbero delle situazioni di iniquità. Occorre precisare che il procedimento previsto dall'articolo 656 prosegue ugualmente anche nel caso in cui vi sia stata la revoca e si tratti di condannato irreperibile.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, osserva che la disposizione in esame potrebbe riferirsi a quanto previsto ai commi 9 e 10.
Luigi SARACENI (misto-verdi), relatore, ritiene che la questione debba comunque
essere chiarita nel corso della discussione di carattere generale.
Il sottosegretario Franco CORLEONE ritiene che la disposizione si potrebbe riferire all'applicazione delle misure alternative ai tossicodipendenti, considerato che il comma 5 disciplina anche tale fattispecie.
Michele SAPONARA (FI), dopo aver ricordato le critiche che dall'opinione pubblica e da esponenti di diversi partiti politici sono stati portati alla cosiddetta legge Simeone, in quanto questa è stata considerata una delle cause dell'aumento della criminalità diffusa in ragione di un contenuto non sufficientemente rigoroso, sottolinea che il provvedimento trasmesso dal Senato, il cui contenuto è comunque migliorabile, concilia le due diverse esigenze che stanno alla base, da un lato, alla legge Simeone e, dall'altro, alle critiche portate a questa. Ricorda infatti che la legge Simeone era diretta ad evitare che i condannati, i quali non avessero un'adeguata assistenza legale, non usufruissero dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, in quanto non erano in grado di richiedere la loro concessione. Il provvedimento in esame rimedia ad alcune difficoltà applicative di tale legge. In primo luogo, si prevede che l'ordine di esecuzione della pena sospesa non debba essere consegnato al condannato, ma notificato a questo ed al suo difensore, evitando in tal modo che a causa della difficoltà della consegna l'esecuzione della pena rimanga sospesa senza termine. È stata prevista la notifica al difensore al fine di garantire comunque una conoscenza effettiva da parte del condannato dell'ordine di esecuzione della pena e del decreto di sospensione della stessa, i quali non vengono più consegnato al condannato.
Giovanni MARINO (AN) ritiene che il testo trasmesso dal Senato apporti delle modifiche rilevanti e condivisibili all'articolo 656 del codice di procedura penale, sopperendo ad alcune difficoltà applicative della cosiddetta legge Simeone. Sottolinea che tuttavia le leggi per operare bene devono essere applicate con buonsenso, ritenendo che in più di un caso concreto la legge Simeone abbia prodotto effetti pregiudizievoli per la sicurezza dei cittadini in ragione di una sua non corretta applicazione.
Giuliano PISAPIA (misto-RC-PRO), in primo luogo sottolinea la capacità del Parlamento, al contrario di altre istituzioni dello Stato, di fare autocritica nel caso in cui una legge trovi difficoltà nell'applicazione concreta, nonostante la correttezza dei suoi principi ispiratori.
secondo giurisprudenza costante il difensore nel giudizio di merito non corrisponde necessariamente a quello del giudizio di esecuzione, che, quando è nominato d'ufficio, non è spesso in grado di contattare l'interessato, a differenza del difensore di fiducia. Sarà opportuno pertanto tenere conto di tale situazione eventualmente modificando il testo in esame.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla discussione di domani, avvertendo che la discussione di carattere generale si chiuderà nella seduta di martedì 4 aprile 2000.
Fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 marzo 2000.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ricorda che nella seduta del 16 marzo scorso il relatore ed il Governo hanno espresso i pareri di competenza sui subemendamenti presentati all'emendamento del Governo 7.30. In quell'occasione il relatore ha presentato una proposta di riformulazione di tale emendamento, che recepiva gran parte dei subemendamenti presentati.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), relatore, in relazione ai subemendamenti all'emendamento del Governo 7.30, che hanno per oggetto la ripartizione delle spese relative all'ordine pubblico nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, sottolinea l'opportunità di sentire in Commissione i soggetti ai quali spetterebbe di dare il contributo di solidarietà per le spese di ordine pubblico. Sarà pertanto opportuno sentire i rappresentanti della Lega calcio e dell'Istituto per il credito sportivo. Su tale questione dovrà inoltre essere sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.
Il sottosegretario Massimo BRUTTI dichiara di essere favorevole alla proposta del relatore.
Francesco BONITO (DS-U) ritiene opportuno sentire i soggetti indicati dal relatore.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e considerata la proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Condono delle sanzioni disciplinari inflitte agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria.
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 marzo 2000.
Il sottosegretario Franco CORLEONE, in relazione ad una richiesta di dati relativi alle sanzioni complessivamente irrogate dagli organi della amministrazione penitenziaria in relazione alle infrazioni oggetto del provvedimento in esame, presenta una nota del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nella quale sono indicati i dati richiesti.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, assicura che la nota presentata dal sottosegretario Franco Corleone sarà trasmessa a tutti i deputati della Commissione al fine di un ulteriore approfondimento delle questioni relative al testo in esame. Ritiene pertanto opportuno non chiudere nella seduta di oggi la discussione di carattere generale, al fine di consentire ai deputati di intervenire sulla base dei dati trasmessi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Repressione contrabbando tabacchi lavorati.
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 marzo 2000.
Alfredo MANTOVANO (AN) nel rilevare che il fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati pone questioni non solo di ordine legislativo, ma anche inerenti ai profili della prevenzione, delle attività di investigazione nonché delle risorse di cui dispone lo Stato nella sua azione di contrasto, pone in luce la dimensione internazionale oggi assunta dal reato di contrabbando, soffermandosi in particolare sul ruolo svolto da Stati come l'Albania, il Montenegro e la Grecia. Sottolinea, rispetto a quest'ultimo Paese, la difficoltà di esercitare efficaci controlli in quanto si tratta di uno Stato membro dell'Unione europea, privo quindi di barriere doganali, il che pone il rischio di massicce immissioni di carichi di tabacchi lavorati provenienti da navi greche e sbarcati sulle coste italiane. Sollecita pertanto il Governo ad intervenire presso la Commissione europea per sostenere una più rigorosa applicazione delle corrispondenti previsioni contenute nel Trattato di Amsterdam.
nella abbinata proposta di legge C. 6419 Fini ed altri, quali la previsione di un'autonoma figura di reato consumata adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato di contrabbando, nonché la previsione dell'illiceità delle attività connesse al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, che comunque non possono essere punite ai sensi dell'articolo 100 del codice penale sul concorso di persone nel reato.
Francesco BONITO (DS-U), pur esprimendo un giudizio favorevole sul disegno di legge del Governo, reputa opportuno approfondire le questioni inerenti la disciplina della confisca dei tabacchi lavorati. Si dichiara pertanto favorevole a prevedere specifiche forme di acquisizione al patrimonio dello Stato dei tabacchi oggetto del reato in esame. Nel condividere l'opportunità di inserire nel sistema penale una fattispecie associativa inerente al reato di contrabbando, si sofferma sulla disciplina della vendita dei mezzi confiscati, esprimendo preoccupazione per il possibile ripetersi della recente esperienza di mezzi sequestrati tornati comunque in mano a chi aveva utilizzato gli stessi per commettere reati. Rileva pertanto la necessità di predisporre un meccanismo più efficiente ed adeguato in ordine alla vendita dei beni sequestrati durante le operazioni di contrabbando. Propone infine di valutare l'opportunità di prevedere, attraverso gli introiti derivanti dalla vendita dei mezzi suddetti, forme di finanziamento di un fondo speciale finalizzato a favorire l'occupazione nelle aree del territorio, che sono teatro dei fenomeni di contrabbando.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione del nuovo articolo 301-bis del testo unico in materia doganale, in quanto norma particolarmente utile nell'azione di contrasto al fenomeno del contrabbando. Per quanto riguarda l'impiego da parte delle forze dell'ordine dei mezzi sequestrati ai contrabbandieri rileva che il positivo esito di operazioni di lotta alla criminalità organizzata deriva sovente da forme di copertura delle stesse forze dell'ordine e dall'utilizzo dei cosiddetti agenti simulatori. Ritiene quindi indispensabile superare il concetto della distruzione od omologazione dei mezzi sequestrati e valorizzare invece il loro riutilizzo nelle operazioni di contrasto.
Elio VELTRI (D-U) denuncia, anche attraverso l'indicazione di specifici dati, l'inadeguatezza e il fallimento dell'azione dello Stato nella lotta al contrabbando e, in particolare, sottolinea gli esigui risultati derivanti dalle procedure di vendita dei mezzi sequestrati nel corso di tali operazioni. Ritiene opportuno istituire una Agenzia che si occupi della alienazione dei suddetti mezzi attraverso strumenti privatistici più flessibili ed efficaci. Dopo aver sottolineato che le multinazionali produttrici di tabacchi lavorati esteri non sempre adottano strumenti legittimi nello svolgimento delle loro attività, esprime il timore che l'articolo 4 del testo del Governo, riguardante gli accordi tra l'amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati finalizzati a vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel paese dichiarato come destinatario finale, risulti di difficile, se non impossibile applicazione. Evidenzia quindi la necessità di esercitare un maggiore controllo sugli stessi consumatori delle sostanze che costituiscono oggetto di contrabbando. Sottolinea inoltre l'importanza di promuovere programmi di educazione alla legalità nelle scuole e nelle istituzioni dello Stato, ritenendo tale profilo un punto centrale e determinante della lotta al fenomeno del contrabbando.
Luigi SARACENI (misto-verdi-U) osserva che gli articoli 416 e 416-bis del codice penale sono comunque applicabili anche qualora oggetto dell'attività criminosa risulti essere il contrabbando di tabacchi lavorati. Nel dichiararsi contrario ad una moltiplicazione di fattispecie penali inerenti i reati associativi, rileva che il reato di contrabbando non può essere certo considerato oggi una delle ipotesi
delittuose più gravi ed allarmanti, per cui dichiara di non condividere la portata delle sanzioni previste nella proposta di legge C. 6613 Martinat.
Carmelo CARRARA (misto-CCD) sottolineando l'inutilità di configurare nuove ed ulteriori fattispecie di reato rispetto a quelle già in vigore, evidenzia il carattere transnazionale del reato di contrabbando, i cui proventi sono spesso gestiti da organizzazioni criminali di stampo mafioso. Ritiene pertanto doveroso evitare l'affermarsi di una disciplina di emergenza, in quanto risulterebbe preferibile adeguare l'attuale normativa alle nuove esigenze di prevenzione poste dal dilagare del fenomeno del contrabbando. Osserva infatti che taluni istituti introdotti dal disegno di legge del Governo sono già previsti dal Governo, per cui è necessario unicamente procedere ad un adeguamento di questa al fenomeno del contrabbando.
Giovanni MELONI (comunista) nel condividere le finalità del provvedimento, esprime perplessità sulla mancanza di una approfondita riflessione in merito agli strumenti più opportuni per aggredire alla radice le cause del fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati. Sottolinea infatti che il previsto inasprimento delle pene, il coinvolgimento delle case produttrici di tabacchi nella vigilanza sulla destinazione finale dei prodotti stessi e le diverse procedure di riutilizzo dei beni sequestrati non risolvono comunque le cause di fondo del fenomeno. Rappresenta l'opportunità che la Commissione richieda al Governo una relazione tecnica al fine di confrontare il rapporto tra costi e benefici che la vendita dei tabacchi lavorati rende allo Stato. Sostiene inoltre l'utilità di una valutazione di carattere economico del fenomeno del contrabbando anche in riferimento ai mercati internazionali. Per quanto riguarda il testo del Governo fa notare che l'ipotesi di estinzione del reato di contrabbando mediante il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, secondo quanto dispone l'articolo 2, consente una ingiustificata forma di salvaguardia dello spaccio minuto dei tabacchi lavorati, di modo che il piccolo spacciatore risulti sempre recuperabile da parte della organizzazione criminale che gestisce il contrabbando. Nel sottolineare quindi che l'articolo 301-bis pone una procedura macchinosa e complicata, contesta il ricorso alla trattativa privata per la vendita dei beni oggetto del reato, ritenendo invece preferibile operare una confisca degli stessi che eviti il rischio di una riappropriazione di tali beni da parte degli autori del reato. Reputa quindi opportuno accedere ad una soluzione di carattere generale in relazione alla disciplina delle operazioni simulate. Nel richiamare la legge n. 121 del 1981, che prevedeva la presenza di una banca dati presso il dipartimento di pubblica sicurezza, conclude con l'auspicio della rapida istituzione di una banca dati in cui confluiscano tutti i dati di cui dispongono le forze dell'ordine.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI nel sottolineare le carenze dell'attuale normativa in tema di contrabbando di tabacchi lavorati, fa notare l'esigenza di un adeguamento dell'attuale normativa ai principi dell'Unione europea. Considera il
disegno di legge in esame un importante punto di partenza suscettibile comunque di miglioramenti. Dichiara di condividere la proposta di prevedere come autonoma figura di reato l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati. Suggerisce inoltre di affidare al procuratore nazionale antimafia il coordinamento delle indagini su tale ipotesi delittuosa. In riferimento alla disciplina delle operazioni simulate ricorda che si era posta l'esigenza di eliminare la disposizione che vi si riferiva dal provvedimento recante tutela della sicurezza dei cittadini, in quanto si riteneva imminente la riforma dei servizi. Conclude rilevando la mancanza di una norma transitoria nel testo presentato dal Governo, suggerendone quindi un opportuno inserimento nel provvedimento in esame.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI, dopo avere evidenziato le finalità del disegno di legge presentato dal Governo, rileva l'assoluta necessità di una rapida approvazione dello stesso determinata anche dalla insufficienza della vigente normativa. Dichiara che il Governo si è attivato anche in ordine ad iniziative politiche di carattere internazionale tese a reprimere il diffondersi di tale fenomeno criminoso. Ritiene preferibile effettuare la distruzione dei tabacchi lavorati sequestrati, in quanto le procedure di vendita degli stessi risultano talmente lunghe e farraginose da non produrre alcun reale beneficio. Per quanto riguarda i mezzi sequestrati sottolinea i lunghi tempi necessari per l'utilizzo di tali mezzi da parte delle forze dell'ordine e le incertezze che sussistono in ordine alle modalità di impiego degli stessi. Per quanto riguarda il rapporto con le multinazionali produttrici di tabacchi lavorati sottolinea l'esistenza di un protocollo di accordo con le stesse, adottato dall'ETI, il quale prevede codici di controllo e strumenti di individuazione del primo acquirente dei prodotti medesimi, nonché indicazioni ulteriori che possano consentire alla Guardia di finanza di effettuare indagini patrimoniali anche all'estero. Dopo aver osservato che il menzionato protocollo di accordo non ha finora prodotto apprezzabili risultati, suggerisce di potenziare il meccanismo sanzionatorio nei casi di inadempimento delle prescrizioni del protocollo medesimo. Ricorda quindi che l'ETI, che nel 2001 si trasformerà in società per azioni con funzioni esclusivamente di controllo e di prelievo delle accise in relazione ai tabacchi lavorati. Nel dichiarare che la relazione tecnica allungherebbe i tempi di approvazione del provvedimento, assicura che il Governo fornirà i dati richiesti dal deputato Meloni, al fine di poter bilanciare le esigenze di informazione con quelle di rapida adozione del provvedimento.
Giovanni MELONI (comunista) riconoscendo che il provvedimento assume carattere di urgenza e che, pertanto, non intende in alcun modo rallentarne l'esame, prende atto dell'impegno assunto dal Governo di fornire alla Commissione i dati richiesti.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), presidente e relatore, annuncia che, tenendo conto delle osservazioni e valutazioni emerse nel corso della discussione di carattere generale, presenterà una proposta di testo unificato delle abbinate proposte di legge. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali.
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta odierna.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.
La Commissione approva con distinte votazioni gli articoli 1 e 2 e delibera di dare mandato al relatore Raffaele Marotta di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, chiedendo di essere autorizzata alla relazione orale. Nomina altresì il Comitato dei Nove, riservandosi la Presidenza di indicare i nominativi sulla base delle designazioni dei Gruppi.
La seduta termina alle 14.
Martedì 28 marzo 2000. - Presidenza del Vicepresidente Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Marianna Li Calzi.
La seduta comincia alle 14.
7-00872 Olivieri ed altri: Riorganizzazione degli uffici giudiziari a seguito della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado.
La Commissione prosegue l'esame della risoluzione rinviato nella seduta del 21 marzo 2000.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti alla risoluzione in esame (vedi allegato 2). Comunica che il deputato Copercini ha presentato una proposta di risoluzione alternativa che deve essere considerata inammissibile, in quanto la presentazione di nuove risoluzioni deve essere fatta all'Assemblea.
Luigi OLIVIERI (DS-U) dichiara di accettare le proposte modificative numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8, presentate dal deputato Benedetti Valentini, e la proposta modificativa numero 7 presentata dal deputato Carrara. Dichiara invece di non accogliere la proposta modificativa numero 3, presentata dal deputato Carrara. Riformula pertanto la risoluzione presentata (vedi allegato 2) adeguandola alle proposte modificative accolte ed alla sua proposta modificativa numero 9. Invita quindi i presentatori al ritiro delle proposte modificative da lui accolte.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI dichiara di concordare con le valutazioni del deputato Olivieri, esprimendo parere favorevole sul testo della risoluzione come riformulato.
Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritira le proposte modificative numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE, presidente, dopo aver dichiarato che essendo assente il presentatore, le proposte modificative numeri 3 e 7 si intendono ritirate, pone in votazione la risoluzione come riformulata dal presentatore.
La Commissione approva la proposta di risoluzione in esame così come riformulata.
La seduta termina alle 14.10.
Martedì 28 marzo 2000.
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.
Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.
C. 6412 Governo.
(Parere alla I e IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Testo unificato C. 6276, approvata dal Senato, C. 2924 Mauro, C. 3279 Cavanna Scirea, C. 5674 Moroni e C. 6370 Saonara.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).
Osserva, in riferimento alla definizione della condotta di doping, che l'uso di sostanze o di pratiche tese ad incidere sulle prestazioni dell'atleta è comunemente finalizzato a migliorarne le prestazioni, ma talvolta potrebbe anche essere finalizzato a peggiorarle, ad esempio per truccare una gara, per cui appare limitativo ed inidoneo sanzionare solo le ipotesi di doping dirette a migliorare le prestazioni secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, essendo invece opportuno punire la più ampia finalità di alterare le prestazioni;
Per quanto riguarda l'effettiva individuazione della fattispecie di doping, ritiene che l'introduzione di un sistema di classificazione e periodico aggiornamento delle sostanze e delle pratiche dopanti sia, da un lato, necessario, per dare contenuto certo al portato dell'articolo 8, ma dall'altro lasci aperto un varco pericolosissimo, in quanto la classificazione nell'individuare le sostanze e le pratiche illecite indirettamente conferisce liceità a quelle non contenute in tabella, poiché non è consentita in campo penale l'applicazione analogica delle norme. Considerata la velocità dello sviluppo della ricerca in campo biochimico, ma anche medico, vi è il concreto pericolo che, nelle more del periodico aggiornamento, sostanze e pratiche nuove oggettivamente dopanti non solo siano non sanzionabili, ma debbano addirittura ritenersi, per le ragioni dette, autorizzate. La preoccupazione che una siffatta formulazione dell'articolo 8 possa dar vita ad una norma aperta eccessivamente indeterminata può facilmente essere fugata dalla precisa definizione della fattispecie di doping contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 e dal fatto che l'illiceità della condotta sussiste solo quando è soddisfatta la duplice condizione della mancanza di esigenze terapeutiche e della ricorrenza di un dolo specifico finalizzato ad alterare le prestazioni dell'atleta.
Altro rilievo da formulare riguarda il necessario collegamento che la normativa in questione deve avere con la legislazione relativa agli stupefacenti. Sarebbe, sotto questo aspetto, necessario operare secondo un criterio di sussidiarietà che tenga conto della minore gravità della normativa sul doping rispetto a quella
Osserva inoltre che rispetto agli obblighi introdotti con l'articolo 7 non sono previste, in caso di loro violazione, sanzioni di sorta. Ritiene che si tratti di una scelta non condivisibile, in quanto la mancata previsione di sanzioni porta allo svuotamento degli obblighi previsti da tale articolo. Pertanto ritiene che sia opportuno prevedere nel parere anche una osservazione diretta all'inserimento di sanzioni amministrative, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, le quali saranno individuate specificamente dalla Commissione di merito.
Non ritiene infine che sia opportuno prevedere la responsabilità delle società sportive, nel caso in cui siano assunte sostanze dopanti dai propri atleti, in quanto altrimenti si rischierebbe di introdurre nell'ordinamento nuove fattispecie di responsabilità oggettiva.
Non è opportuno neanche prevedere il limite massimo della sanzione accessoria relativa alla interdizione temporanea dall'esercizio della professione sanitaria, prevista dal comma 3 dell'articolo 8, in quanto è sufficiente applicare le disposizioni di carattere generale contenute nel codice penale. Dichiara inoltre di condividere la scelta di sanzionare in maniera più severa la fattispecie penale relativa al commercio di sostanze dopanti.
C. 6885 Sen. Antonino Caruso, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).
Pertanto dopo la discussione di carattere generale sarà fissato un breve termine per la presentazione di emendamenti, i quali saranno esaminati sempre nella seduta di oggi. Avverte altresì che la Commissione Affari costituzionali ha già espresso parere favorevole sul testo in esame.
In particolare, l'articolo 36 prevede che siano puniti con la reclusione fino a un anno, e da due mesi a due anni se dal fatto derivi nocumento, i soggetti che, in violazione del regolamento previsto dall'articolo 15, non abbiano adottato le misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei dati personali.
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, si sottolinea l'opportunità di prevedere un termine più ampio per consentire ad enti e imprese di ottemperare alle disposizioni sopra illustrate, senza incorrere nelle sanzioni penali previste dall'articolo 36. Si è quindi ritenuto di intervenire con un provvedimento che estende il periodo utile per l'adozione delle misure di sicurezza.
L'articolo 1 prevede, per tutti i soggetti, la disapplicazione delle norme sanzionatorie previste dall'articolo 36 fino al 30 aprile 2000.
Per quei soggetti che, alla data del 29 marzo 2000, abbiano avviato un programma di adeguamento delle procedure di trattamento dei dati personali, il termine è differito al 29 marzo 2001. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare entro il 30 aprile 2000 un documento, dal quale risultino: i dati del titolare e del responsabile del trattamento dei dati; l'esposizione degli elementi fondanti del programma in corso di attuazione; l'indicazione delle misure già adottate; gli indirizzi di intervento relativi alle altre misure di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 675. L'accertamento della falsità dei dati contenuti nel documento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 483, comma 1, del codice penale, nonché la decadenza dalla facoltà di adottare le misure di sicurezza fino al 29 marzo 2001. La decadenza è anche comminata se il soggetto non trasmetta il documento al Garante per la protezione dei dati personali, ove questo ne faccia richiesta, e nel caso di incompletezza del documento.
Per il periodo di proroga continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 15, comma 1, e 41, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 675. Ricorda che l'articolo 15, comma 1, prevede che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, , in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'articolo 41, comma 3, dispone invece che, fino al decorso del termine di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di individuazione delle misure di sicurezza, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi indicati dall'articolo 15, comma 1.
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le norme di differimento devono infatti intervenire entro la data del 29 marzo, che costituisce il termine ultimo prima della attivazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 15 della legge n. 675. L'urgenza dell'approvazione del testo impedisce di apportarvi le opportune modifiche. Ad esempio, non è chiara la ragione per cui viene prorogato di un anno il termine per l'adeguamento delle misure di sicurezza nei confronti dei soggetti che abbiano già iniziato l'opera di adeguamento, mentre tale termine è prorogato solamente per un mese nei confronti degli altri soggetti. Si tratterebbe di una misura premiale a favore di chi si sia comunque attivato, che sembra essere irrazionale, in quanto si prevede una proroga maggiore per coloro che comunque siano in grado di apprestare le dovute misure cautelari entro tempi brevi.
C. 6349 Spini, C. 6350 Saraceni e C. 6738 Sen. Antonino Caruso.
(Esame e rinvio).
Al comma 10 è invece stabilito che il magistrato di sorveglianza può disporre l'immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena se il condannato si sia dato alla fuga o sussista un concreto pericolo in tal senso ovvero commetta ulteriori reati. Sarà quindi necessario coordinare tale disposizione con quanto previsto dal comma 9, al fine di evitare che l'irreperibilità del condannato si traduca di fatto in uno dei criteri sui quali basare la sussistenza del parametro del pericolo di fuga.
Al comma 5, ultimo periodo, la modifica all'articolo 656 vigente sembrerebbe alludere ad una discrezionalità del giudice in riferimento alla esecuzione immediata della pena, qualora non sia stata presentata l'istanza di misure alternative. Occorre chiarire se si tratti di una vera e propria attribuzione di un ambito di discrezionalità al giudice, che tuttavia sarebbe contraddetta dal tenore delle altre disposizioni del testo.
Dichiara di essere favorevole a quanto ha affermato il relatore sulla esigenza di non considerare l'irreperibilità dell'imputato quale parametro decisivo in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga da parte dello stesso, che costituisce, ai sensi del comma 10 dell'articolo 656, una delle cause di revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena.
In ordine alla proposta di legge trasmessa dal Senato, dichiara di condividere la introduzione della previsione della notifica dell'avviso all'imputato, in sostituzione della consegna della stessa, in quanto la difficoltà di tale notifica ha spesso determinato una sospensione dell'esecuzione della pena senza alcun termine.
Dopo aver illustrato le modifiche apportate all'articolo 656, soffermandosi in particolare su quelle previste dal comma 6, dichiara di condividere le preoccupazioni del relatore circa il rischio di confondere l'irreperibilità con il pericolo di fuga.
Dichiara di riservarsi di intervenire sul provvedimento in maniera più approfondita il provvedimento in esame quando saranno esaminati gli emendamenti ad esso presentati.
Condivide le osservazioni del relatore sulla necessità di non confondere l'irreperibilità del condannato con il pericolo di fuga dello stesso.
Per quanto attiene alla novità della notifica dell'avviso al difensore, prevista dal comma 5 dell'articolo 656, ricorda che
C. 4579 Governo, C. 6219 Cento, C. 6196 Paissan, C. 6421 Giancarlo Giorgetti.
(Seguito esame e rinvio).
C. 6002 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
C. 6333 Governo, C. 6613 Martinat e C. 6419 Fini e C. 6845 Casini.
(Seguito esame e rinvio).
Per quanto riguarda la questione delle attività di investigazione, afferma la necessità di un maggior coordinamento tra le forze dell'ordine dispiegate sul territorio. Richiama la recente audizione del Generale della Guardia di finanza, chiede al Governo di fornire precisi dati circa gli interventi adottati in relazione alle indagini patrimoniali sui soggetti coinvolti nel reato di contrabbando.
In merito al disegno di legge presentato dal Governo sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1 introduce una disposizione che parrebbe opportuno integrare con la previsione di una ipotesi autonoma di reato associativo di contrabbando di tabacchi lavorati ovvero, quanto meno, sarebbe utile delineare una circostanza aggravante specifica riguardante il numero di soggetti che commettono tale reato, al fine di poter riconoscere l'attribuzione della competenza su tale fattispecie in capo ai preposti organi della Direzione Investigativa antimafia. Ritiene poi opportuno stabilire che l'impiego di mezzi sequestrati, alterati o non omologati, si configuri come una autonoma ipotesi di reato, e non una circostanza aggravante, al fine di evitare l'operatività della deroga al principio generale del concorso delle circostanze aggravanti ed attenuanti fissata all'articolo 1 comma 3. Sostiene quindi l'esigenza di ribaltare la logica che presiede la disciplina della procedura di vendita dei beni sequestrati o confiscati, in quanto la regola generale dovrebbe essere la distruzione degli stessi, salvo i casi eccezionali in cui possa essere consentito alle forze dell'ordine di ottenere l'utilizzo di tali mezzi. Dichiarando di non condividere pertanto la formulazione del nuovo articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, introdotto dal disegno di legge del Governo, ritiene che sottoporre i mezzi sequestrati ai contrabbandieri a procedure di vendita mediante la trattativa privata implica il grave rischio che di tali mezzi si riapproprino, per interposta persona, gli stessi contrabbandieri. In merito all'articolo 2 del testo del Governo, osserva che tale norma produce il risultato non condivisibile dell'estinzione del reato, per quantitativi di tabacchi non superiori ai dieci chilogrammi mediante pagamento di una somma pari a un decimo della multa applicabile. Suggerisce pertanto di valutare l'ipotesi di considerare sussistenti, in tali casi, gli estremi per l'applicazione delle misure di prevenzione. In riferimento agli obblighi che incombono sulle case produttrici di tabacchi lavorati esteri, ai sensi dell'articolo 4, evidenzia che le corrispondenti sanzioni previste dal comma 6 di tale norma risultano del tutto irrisorie ed inadeguate rispetto alla alea dei profitti connessa al fenomeno del contrabbando. Evidenzia infine gli elementi di novità contenuti
Sottolinea l'opportunità di elevare i limiti delle pene edittali previste per il reato di contrabbando e di prevedere una specifica competenza della Direzione Investigativa antimafia su tale fattispecie delittuosa. Suggerisce inoltre di estendere l'ambito di operatività del nuovo articolo 301-bis introdotto dal disegno di legge in esame a tutte le forme di contrabbando, e non limitarne invece la portata alle sole ipotesi riguardanti i tabacchi lavorati esteri. Non condivide la formulazione dell'articolo 5 inerente l'acquisto simulato dei tabacchi lavorati, in quanto tale norma si limita ad individuare gli obblighi cui è tenuta la polizia giudiziaria nell'esercizio dei relativi compiti, omettendo tuttavia di disciplinare le funzioni di coordinamento delle indagini, che andrebbero opportunamente attribuite ai procuratori della Repubblica delle direzioni distrettuali antimafia.
C. 6885 Sen. Antonino Caruso, approvata dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).
(Seguito discussione e conclusione).
C. 465 Simeone, C. 2925 Pisapia, C. 3410 Siniscalchi, C. 5417 Foti, C. 5666 Soda, C. 5840 Neri, C. 5925 Governo, C. 5929 Fratta Pasini, C. 6321 Veltri, C. 6336 Gambale e C. 6381 Saraceni.