ALLEGATO 1
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (Testo unificato C. 6276, approvata dal Senato, C. 2924 Mauro, C. 3279 Cavanna Scirea, C. 5674 Moroni e C. 6370 Saonara).
La Commissione Giustizia,
con le seguenti condizioni:
e con la seguente osservazione:
Il Relatore.
La Commissione Giustizia,
con le seguenti condizioni:
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 6276 ed abbinati,
rilevato che il provvedimento in esame, attuando il rinvio alla legislazione nazionale previsto in materia di lotta al doping della Convenzione internazionale di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522, introduce finalità e metodi di tutela della sanità nelle attività sportive e profili sanzionatori di nuove figure di illecito penale;
ritenuto che la definizione della condotta di doping e la previsione in tabelle delle sostanze e delle pratiche che concorrono ad integrarla sono gli aspetti centrali da definire per dare certezza al contenuto dell'articolo 8, che sanziona tale condotta illecita;
osservato, in riferimento alla definizione della condotta di doping, che l'uso di sostanze o di pratiche tese ad incidere sulle prestazioni dell'atleta è comunemente finalizzato a migliorarne le prestazioni, ma talvolta potrebbe anche essere finalizzato a peggiorarle, per cui appare limitativo ed inidoneo sanzionare solo le ipotesi di doping dirette a migliorare le prestazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, essendo invece opportuno punire la più ampia finalità della alterazione delle prestazioni;
ritenuto che l'introduzione di un sistema di classificazione e periodico aggiornamento delle sostanze e delle pratiche dopanti, previsto dall'articolo 2, da un lato è necessario, sia per il rispetto della convenzione di Strasburgo sia per dare contenuto certo al portato dell'articolo 8, ma dall'altro può comportare il rischio di non sanzionare penalmente l'assunzione di quelle sostanze dopanti, che non sono state classificate come tali, in quanto tale classificazione potrebbe non essere adeguata al rapido sviluppo della ricerca in campo biochimico e medico;
ritenuto che comunque la fattispecie penale è individuata anche facendo riferimento alla duplice condizione della mancanza di esigenze terapeutiche e della ricorrenza di un dolo specifico finalizzato alla alterazione delle prestazioni dell'atleta;
sottolineata l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame alla la legislazione sugli stupefacenti, per cui appare necessario applicare il principio di sussidiarietà, tenendo conto della minore gravità della normativa sul doping rispetto a quella sugli stupefacenti;
osservato che la previsione, all'articolo 7, di obblighi specifici a carico dei produttori, degli importatori e distributori di medicinali, non è collegata all'applicazione di conseguenti sanzioni per la violazione di tali obblighi, svuotando di fatto i precetti previsti;
esprime
all'articolo 1, comma 2, la parola «migliorare» sia sostituita dalla seguente: «alterare»;
all'articolo 8, comma 1, prima delle parole «Chiunque illecitamente fornisce» siano premesse le seguenti «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,»;
all'articolo 8, comma 1, le parole: «, individuati a norma dell'articolo 2,» siano sostituite dalle seguenti: «, anche se non classificati a norma dell'articolo 2,»
la Commissione valuti l'opportunità di prevedere sanzioni amministrative nel caso di violazione degli obblighi previsti all'articolo 7.
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 6276 ed abbinati,
rilevato che il provvedimento in esame, attuando il rinvio alla legislazione nazionale previsto in materia di lotta al doping della Convenzione internazionale di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522, introduce finalità e metodi di tutela della sanità nelle attività sportive e profili sanzionatori di nuove figure di illecito penale;
ritenuto che la definizione della condotta di doping e la previsione in tabelle delle sostanze e delle pratiche che concorrono ad integrarla sono gli aspetti centrali da definire per dare certezza al contenuto dell'articolo 8, che sanziona tale condotta illecita;
osservato, in riferimento alla definizione della condotta di doping, che l'uso di sostanze o di pratiche tese ad incidere sulle prestazioni dell'atleta è comunemente finalizzato a migliorarne le prestazioni, ma talvolta potrebbe anche essere finalizzato a peggiorarle, per cui appare limitativo ed inidoneo sanzionare solo le ipotesi di doping dirette a migliorare le prestazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, essendo invece opportuno punire la più ampia finalità della alterazione delle prestazioni;
ritenuto che l'introduzione di un sistema di classificazione e periodico aggiornamento delle sostanze e delle pratiche dopanti, previsto dall'articolo 2, da un lato è necessario, sia per il rispetto della convenzione di Strasburgo sia per dare contenuto certo al portato dell'articolo 8, ma dall'altro può comportare il rischio di non sanzionare penalmente l'assunzione di quelle sostanze dopanti, che non sono state classificate come tali, in quanto tale classificazione potrebbe non essere adeguata al rapido sviluppo della ricerca in campo biochimico e medico;
ritenuto che comunque la fattispecie penale è individuata anche facendo riferimento alla duplice condizione della mancanza di esigenze terapeutiche e della ricorrenza di un dolo specifico finalizzato alla alterazione delle prestazioni dell'atleta;
sottolineata l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame alla la legislazione sugli stupefacenti, per cui appare necessario applicare il principio di sussidiarietà, tenendo conto della minore gravità della normativa sul doping rispetto a quella sugli stupefacenti;
osservato che la previsione, all'articolo 7, di obblighi specifici a carico dei produttori, degli importatori e distributori di medicinali, non è collegata all'applicazione di conseguenti sanzioni per la violazione di tali obblighi, svuotando di fatto i precetti previsti;
esprime
all'articolo 1, comma 2, la parola «migliorare» sia sostituita dalla seguente: «alterare»;
all'articolo 2, comma 3, siano sostituite le parole: «non superiore ad un anno» con le seguenti: «non superiore a sei mesi»;
all'articolo 8, comma 1, prima delle parole «Chiunque illecitamente fornisce» siano premesse le seguenti «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,»;