II Commissione - Marted́ 28 marzo 2000


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ALLEGATO 1

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (Testo unificato C. 6276, approvata dal Senato, C. 2924 Mauro, C. 3279 Cavanna Scirea, C. 5674 Moroni e C. 6370 Saonara).

PROPOSTE DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 6276 ed abbinati,
rilevato che il provvedimento in esame, attuando il rinvio alla legislazione nazionale previsto in materia di lotta al doping della Convenzione internazionale di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522, introduce finalità e metodi di tutela della sanità nelle attività sportive e profili sanzionatori di nuove figure di illecito penale;
ritenuto che la definizione della condotta di doping e la previsione in tabelle delle sostanze e delle pratiche che concorrono ad integrarla sono gli aspetti centrali da definire per dare certezza al contenuto dell'articolo 8, che sanziona tale condotta illecita;
osservato, in riferimento alla definizione della condotta di doping, che l'uso di sostanze o di pratiche tese ad incidere sulle prestazioni dell'atleta è comunemente finalizzato a migliorarne le prestazioni, ma talvolta potrebbe anche essere finalizzato a peggiorarle, per cui appare limitativo ed inidoneo sanzionare solo le ipotesi di doping dirette a migliorare le prestazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, essendo invece opportuno punire la più ampia finalità della alterazione delle prestazioni;
ritenuto che l'introduzione di un sistema di classificazione e periodico aggiornamento delle sostanze e delle pratiche dopanti, previsto dall'articolo 2, da un lato è necessario, sia per il rispetto della convenzione di Strasburgo sia per dare contenuto certo al portato dell'articolo 8, ma dall'altro può comportare il rischio di non sanzionare penalmente l'assunzione di quelle sostanze dopanti, che non sono state classificate come tali, in quanto tale classificazione potrebbe non essere adeguata al rapido sviluppo della ricerca in campo biochimico e medico;
ritenuto che comunque la fattispecie penale è individuata anche facendo riferimento alla duplice condizione della mancanza di esigenze terapeutiche e della ricorrenza di un dolo specifico finalizzato alla alterazione delle prestazioni dell'atleta;
sottolineata l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame alla la legislazione sugli stupefacenti, per cui appare necessario applicare il principio di sussidiarietà, tenendo conto della minore gravità della normativa sul doping rispetto a quella sugli stupefacenti;
osservato che la previsione, all'articolo 7, di obblighi specifici a carico dei produttori, degli importatori e distributori di medicinali, non è collegata all'applicazione di conseguenti sanzioni per la violazione di tali obblighi, svuotando di fatto i precetti previsti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 2, la parola «migliorare» sia sostituita dalla seguente: «alterare»;


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all'articolo 8, comma 1, prima delle parole «Chiunque illecitamente fornisce» siano premesse le seguenti «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,»;
all'articolo 8, comma 1, le parole: «, individuati a norma dell'articolo 2,» siano sostituite dalle seguenti: «, anche se non classificati a norma dell'articolo 2,»

e con la seguente osservazione:
la Commissione valuti l'opportunità di prevedere sanzioni amministrative nel caso di violazione degli obblighi previsti all'articolo 7.

Il Relatore.

NUOVA PROPOSTA DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 6276 ed abbinati,
rilevato che il provvedimento in esame, attuando il rinvio alla legislazione nazionale previsto in materia di lotta al doping della Convenzione internazionale di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522, introduce finalità e metodi di tutela della sanità nelle attività sportive e profili sanzionatori di nuove figure di illecito penale;
ritenuto che la definizione della condotta di doping e la previsione in tabelle delle sostanze e delle pratiche che concorrono ad integrarla sono gli aspetti centrali da definire per dare certezza al contenuto dell'articolo 8, che sanziona tale condotta illecita;
osservato, in riferimento alla definizione della condotta di doping, che l'uso di sostanze o di pratiche tese ad incidere sulle prestazioni dell'atleta è comunemente finalizzato a migliorarne le prestazioni, ma talvolta potrebbe anche essere finalizzato a peggiorarle, per cui appare limitativo ed inidoneo sanzionare solo le ipotesi di doping dirette a migliorare le prestazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, essendo invece opportuno punire la più ampia finalità della alterazione delle prestazioni;
ritenuto che l'introduzione di un sistema di classificazione e periodico aggiornamento delle sostanze e delle pratiche dopanti, previsto dall'articolo 2, da un lato è necessario, sia per il rispetto della convenzione di Strasburgo sia per dare contenuto certo al portato dell'articolo 8, ma dall'altro può comportare il rischio di non sanzionare penalmente l'assunzione di quelle sostanze dopanti, che non sono state classificate come tali, in quanto tale classificazione potrebbe non essere adeguata al rapido sviluppo della ricerca in campo biochimico e medico;
ritenuto che comunque la fattispecie penale è individuata anche facendo riferimento alla duplice condizione della mancanza di esigenze terapeutiche e della ricorrenza di un dolo specifico finalizzato alla alterazione delle prestazioni dell'atleta;
sottolineata l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame alla la legislazione sugli stupefacenti, per cui appare necessario applicare il principio di sussidiarietà, tenendo conto della minore gravità della normativa sul doping rispetto a quella sugli stupefacenti;
osservato che la previsione, all'articolo 7, di obblighi specifici a carico dei produttori, degli importatori e distributori di medicinali, non è collegata all'applicazione di conseguenti sanzioni per la violazione di tali obblighi, svuotando di fatto i precetti previsti;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 2, la parola «migliorare» sia sostituita dalla seguente: «alterare»;
all'articolo 2, comma 3, siano sostituite le parole: «non superiore ad un anno» con le seguenti: «non superiore a sei mesi»;
all'articolo 8, comma 1, prima delle parole «Chiunque illecitamente fornisce» siano premesse le seguenti «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,»;

e con la seguente osservazione:
la Commissione valuti l'opportunità di prevedere sanzioni amministrative nel caso di violazione degli obblighi previsti all'articolo 7.
Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Riorganizzazione degli uffici giudiziari a seguito della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado (7-00872 Olivieri ed altri).

PROPOSTE MODIFICATIVE

Nel primo comma della premessa, sostituire le parole: l'eccessiva frammentazione con le parole: la suddivisione in Preture e Tribunali.
Proposta n. 1.Benedetti Valentini.

Nel quarto comma della premessa, dicasi: legato anziché: legata.
Proposta n. 2.Benedetti Valentini.

Al terzultimo capoverso, aggiungere dopo le parole: sezioni distaccate di Tribunale le parole: anche con l'incremento di nuove e più qualificate risorse umane da assegnare a quegli uffici giudiziari.
Proposta n. 3.Carrara.

Nel quinto comma della premessa, si sostituisca: rigorosi parametri con: molteplici parametri.
Proposta n. 4.Benedetti Valentini.

Nel sesto comma della premessa, dicasi: unitamente anziché: unitariamente.
Proposta n. 5.Benedetti Valentini.

Nel settimo comma della premessa, il testo sia così riformulato:
a fronte delle richiamate soluzioni normative, cui avrebbero dovuto invero accompagnarsi adeguate dotazioni di personale e mezzi, commisurate alle esigenze del voluto decentramento, si segnala in numerose circoscrizioni giudiziarie una marcata tendenza a sminuire la portata innovativa della recente riforma attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi, di discutibile contenuto, da cui emerge l'evidente finalità di delocalizzare il contenzioso gravante sulle sezioni distaccate, penalizzando fortemente le popolazioni servite dagli uffici delle sezioni distaccate;.
Proposta n. 6.Benedetti Valentini.

Aggiungere dopo le parole: popolazioni delle realtà territorialmente più svantaggiate le parole: e geograficamente più marginali.
Proposta n. 7.Carrara.

Nel dispositivo, dopo il capoverso 1, inserire: a destinare, in particolare, congrue dotazioni di personale e mezzi a quei Circondari che presentano maggiori esigenze legate all'articolazione del decentramento». E, al termine dell'attuale capo II, si dica: le finalità del giudice unico e delle stesse sezioni distaccate.
Proposta n. 8.Benedetti Valentini.

Sostituire il terzo capoverso della parte dispositiva con il seguente: a vigilare affinché l'esercizio del potere di applicazione del personale amministrativo non comprometta la funzionalità delle sezioni distaccate di tribunale.
Proposta n. 9.Olivieri e Cesetti.


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RISOLUZIONE APPROVATA

La II Commissione,
premesso che:
con la piena entrata in funzione, negli ultimi sei mesi, della figura del «giudice unico», è giunto a compimento un incisivo processo di riforma dell'ordinamento giudiziario incentrato sull'unificazione dei giudici professionali, teso a superare la suddivisione in Preture e Tribunali della rete giudiziaria al fine di accrescerne efficacia, efficienza e funzionalità;
uno dei tratti salienti del processo riformatore, recentemente evidenziato dallo stesso Ministro della giustizia nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, è rappresentato dalla ristrutturazione integrale del sistema degli uffici giudiziari di primo grado, attraverso la soppressione di 165 preture circondariali e di 100 procure presso le preture e la chiusura di 203 sezioni distaccate di pretura;
a tali interventi si collega la trasformazione di altre 218 sezioni di pretura in ben più consistenti sezioni distaccate di tribunale, al fine di avviare una significativa concentrazione delle limitate risorse umane e materiali verso il modello ottimale del tribunale di medie dimensioni;
in effetti, se da un lato il previgente assetto territoriale dei tribunali e delle preture, legato a ragioni storiche e di tradizioni, non appariva più rispondente a criteri di funzionalità, non sono peraltro venute meno le ragioni di fondo che motivano la scelta a favore di un'articolazione periferica degli uffici giudiziari. Tale opzione è stata al contrario ribadita sia in sede legislativa (articolo 1, comma 1, lettera i) della legge di delega), sia nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 51/1998 e trova un puntuale riscontro nelle ultime relazioni sull'amministrazione della giustizia presentate dal procuratore generale presso la corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;
le attuali sezioni distaccate di tribunale sono state individuate dal legislatore sulla base di molteplici parametri riferentesi al bacino di utenza, alla densità abitativa, alla presenza di collegamenti, ai carichi di lavoro presunti nonché ai costi derivanti dalla loro istituzione;
proprio l'estrema rilevanza degli interessi collettivi legati a tali fattori, unitamente al rilievo che assumono altri indici (quali la complessità e l'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori, l'esistenza di uffici tavolari, la necessità di valutare le posizioni degli enti locali e degli organismi professionali), opportunamente posti in rilievo negli ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1997, evidenziano come la questione dell'operatività delle sezioni distaccate si ponga con particolare delicatezza, condizionando fortemente la fruibilità dei servizi giudiziari da parte dell'utenza e costituendo un nodo cruciale nel percorso di attuazione della riforma del giudice unico;
a fronte delle richiamate soluzioni normative, cui avrebbero dovuto invero accompagnarsi adeguate dotazioni di personale e mezzi, commisurate alle esigenze del voluto decentramento, si segnala in numerose circoscrizioni giudiziarie una marcata tendenza a sminuire la portata innovativa della recente riforma attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi, di discutibile contenuto, da cui emerge l'evidente finalità di delocalizzare il contenzioso gravante sulle sezioni distaccate,


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penalizzando fortemente le popolazioni servite dagli uffici delle sezioni distaccate;
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa volta a garantire l'effettivo funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale al fine di consentire un'effettiva fruizione del «servizio Giustizia» da parte delle popolazioni delle realtà territorialmente più svantaggiate e geograficamente marginali;
a destinare, in particolare, congrue dotazioni di personale e mezzi a quei Circondari che presentano maggiori esigenze legate all'articolazione del decentramento;
a censurare nelle sedi competenti quelle prassi amministrative di tipo centralistico, tendenti a disapplicare, nei fatti, le finalità del giudice unico e delle stesse sezioni distaccate;
a vigilare affinché l'esercizio del potere di applicazione del personale amministrativo non comprometta la funzionalità delle sezioni distaccate di tribunale.