II Commissione - Resoconto di marted́ 21 luglio 1998


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COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROBLEMI DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI E DELLE CARCERI MINORILI

Martedì 21 luglio 1998. - Presidenza del Presidente Luigi VITALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone.

La seduta comincia alle 9,45.

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori del Comitato.

Luigi VITALI, Presidente, dopo aver ricordato che il Comitato ha già svolto le audizioni dei Presidenti dei Tribunali minorili di Milano e Napoli e del dottor Magno, Capo Ufficio per la giustizia minorile del Ministero, ed effettuato le visite degli ospedali psichiatrici giudiziari di Aversa e di S. Eframo a Napoli e degli istituti minorili Filangeri e Nisida di Napoli e dell'istituto minorile di Santa Maria Capua Vetere, illustra la proposta di programma dei lavori del Comitato.
Potranno essere sentiti, con audizioni settimanali: i Presidenti dei principali Tribunali minorili, quali ad esempio quelli di Torino, Roma, Palermo e Bari; il Professor Carrieri, Presidente di una associazione di ricerca su problemi minorili, ed il dottor Occhionero, Vicepresidente dell'Associazione giudici minorili.
Saranno inoltre effettuate, con cadenza mensile, delle visite negli istituti minorili e negli ospedali psichiatrici giudiziari raggruppandoli per zone geografiche. Saranno pertanto visitati: gli istituti minorili di Roma; gli istituti minorili di Milano e l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere; gli istituti minorili di Firenze e l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino; gli istituti minorili di Bologna e l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia; gli istituti minorili di Palermo e l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto; gli istituti minorili di Bari e l'Ufficio per il servizio sociale di Taranto.
Al termine di tale attività, il Comitato potrà effettuare delle visite in istituti stranieri, in particolare in Gran Bretagna e Svezia ove si sono sviluppate politiche minorili d'avanguardia.

Piera CAPITELLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), ritiene che debba essere visitato anche l'istituto minorile di Quartucciu, in provincia di Cagliari, in considerazione anche delle richieste effettuate in tal senso da parte degli operatori di tale istituto. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare una visita, sarebbe opportuno fissare delle audizioni.

Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE ritiene che tale istituto, collocato


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in una posizione geografica poco felice e sovradimensionato rispetto ai ragazzi ospitati, abbia come limite il fatto che sia nato come carcere di sicurezza.
Ritiene che sia opportuno visitare anche l'istituto minorile Bicocca di Catania.

Luigi VITALI, Presidente, dichiara di essere d'accordo con il deputato Capitelli ed il sottosegretario Corleone, per cui propone che sia sentito il Presidente del Tribunale minorile di Cagliari sulla situazione di Quartucciu e sia visitato l'istituto minorile Bicocca di Catania.

Rocco MAGGI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) rileva l'opportunità di effettuare una verifica all'estero diretta ad approfondire anche realtà significative diverse rispetto a quelle della Gran Bretagna e Svezia.

Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE rileva che sulle problematiche degli ospedali psichiatrici giudiziari è in atto una riflessione avanzata ed approfondita da parte degli operatori del settore, come emerge dai numerosi incontri e dibattiti che si stanno susseguendo, in particolare sulle proposte di legge presentate alla Camera su tale tema.
Ritiene pertanto opportuno che il Comitato, il cui fine è anche quello di formulare ipotesi di modifiche legislative, rifletta anche sul materiale tecnico-culturale che è stato recentemente prodotto sugli ospedali psichiatrici giudiziari.
In ordine agli istituti penali minorili, rileva che il progetto 1998 dell'amministrazione è in corso di attuazione. A tale proposito il dottor Magno ha dato comunicazione ufficiale della prossima chiusura degli istituti minorili di Santa Maria Capua Vetere, Persano e Caltanissetta. Ricorda che è in corso la ristrutturazione dell'istituto minorile di Bologna, che diventerà una comunità aperta alla città.
Ricorda inoltre che il Ministero di grazia e giustizia sta elaborando un progetto di riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario minorile ed in particolare dell'articolo 24 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo la non automaticità della detenzione dei maggiorenni negli istituti minorili.

Luigi VITALI, Presidente, dopo aver preso atto con favore delle comunicazioni del rappresentante del Governo ed aver sottolineato che la finalità del Comitato è proprio quella di elaborare delle ipotesi di progetti di legge sui temi di sua competenza, avverte che sulla base della proposta di programma da lui presentata e della indicazioni emerse nella seduta odierna, lo schema di programma sara sottoposto all'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 10.

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 1998. - Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Antonino Mirone.

Disegno e proposte di legge:
C. 4420, 210, 264, 743, 1411, 3516, 3574 e 3642: Modifiche alla L 109/94 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici.
(Esame emendamenti al nuovo testo unificato e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La seduta comincia alle 14,40.

Marcella LUCIDI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti approvati in linea di principio in sede redigente, relativi al nuovo testo del disegno di legge n. 4420, approvato in sede referente, sul quale la Commissione


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Giustizia ha già espresso parere favorevole.
Circa gli aspetti di competenza della Commissione, rileva che debbono essere esaminati gli emendamenti Zagatti 2.14, del relatore 3.3 e Merloni 9.30.
Osserva che l'emendamento Zagatti 2.14 è diretto a meglio specificare il divieto di intestazione ad interposta persona, considerando lecite le ipotesi di intestazioni fiduciarie, qualora all'amministrazione sia comunicata l'identità dei fiducianti. Pertanto l'emendamento prevede la sanzione della sospensione o cancellazione (in caso di recidiva) dall'Albo nazionale dei costruttori dell'aggiudicatario in caso di violazione del divieto di intestazione ad interposte persone (salvo che si tratti di società fiduciarie autorizzate che comunque comunichino alla pubblica amministrazione l'identità dei fiducianti) secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale saranno altresì, definite le disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche. L'emendamento modifica la norma vigente, secondo la quale sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; a pena di sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, di cancellazione dall'albo stesso.
L'emendamento del relatore 3.3 prevede, nei casi di violazione delle norme relative ai requisiti per la partecipazione alla gara, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 50 milioni (rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti) ovvero fino a 100 milioni (trasmissione di informazioni od esibizione di documenti non veritieri), secondo l'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono, e della sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
Ritiene che tali emendamenti sono coerenti con i fini che perseguono. La Commissione potrebbe esprimere parere favorevole.
Circa l'emendamento Merloni 9.30 secondo il quale deve essere precisato che gli interessi moratori debbono essere stabiliti nella misura legale, ritiene che sia opportuno che la misura di questi sia definita ogni anno con decreto ministeriale, al fine di adeguarla nel tempo.
Propone pertanto di esprimere il seguente parere:
La II Commissione Giustizia,
esaminati gli emendamenti e articoli aggiuntivi al nuovo testo del disegno di legge n. 4420 esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Merloni 9.30
con la seguente condizione:
le parole: «nella misura legale» siano sostituite con le seguenti: «nella misura definita ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14,50.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 1998. - Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA.

La seduta comincia alle 14,50.


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Proposte di legge:
Calzolaio C. 173-ter, Lucchese C. 398, Balocchi C. 497, Sbarbati C. 671-ter, Trantino C. 842, Teresio Delfino C. 1432-ter, Guidi C. 1609, Chiavacci C. 1977, Giovine C. 2898, Simeone C. 3521, Furio Colombo ed altri C. 3702, Pozza Tasca C. 3868, Cento C. 4725, Giovanardi C. 4823: Separazione coniugi e affidamento minori.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta di giovedì 16 luglio 1998.

Giuliano PISAPIA, Presidente, propone di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato dei progetti di legge elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato dei progetti di legge elaborato dal Comitato ristretto.

Giuliano PISAPIA, Presidente, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per venerdì 24 luglio 1998, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Giuliano PISAPIA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,55, riprende alle 15,10.

Proposte di legge:
Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attività praticanti avvocati, ingiusta detenzione, competenza territoriale pubblico ministero e riti alternativi (seguito esame C. 411 Scoca, C. 882 Nicola Pasetto, C. 1113 Anedda, C. 1182, Saraceni, C. 1210 Bonito, C. 1507 Pisapia, C. 1869 Carmelo Carrara, C. 1958 Anedda, C. 1991 Maiolo, C. 1995 Maiolo, C. 2314 Berselli, C. 2655 Carmelo Carrara, C. 2656 Carmelo Carrara, C. 2968 Governo, C. 3464 Pisanu, C. 3728 Saraceni, C. 4382 Pisapia, C. 4440 Giuliano, C 4590 Cola, C. 4625 bis Governo, C. 4707 Pisapia).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta di mercoledì 15 luglio 1998.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, propone di disabbinare dai progetti di legge in esame il disegno di legge n. 2968, che verte principalmente sull'istituto della pena concordata, sul quale la Commissione non ha ancora raggiunto un punto di accordo e che merita di essere approfondito. Nel caso in cui venisse accolta la sua proposta, dovrà considerarsi soppresso dal testo unificato in esame qualsiasi riferimento a tale istituto ed in particolare all'articolo 445-bis.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) ritiene che al secondo comma dell'articolo 26 debba essere specificato se come parte che non ha formulato la richiesta si debba intendere anche la parte civile.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ritiene che tale precisazione sia inutile, in quanto la parte civile non ha alcuna possibilità di interloquire.

Giuliano PISAPIA, Presidente, osserva che, anche se verrà eliminato qualsiasi riferimento nel testo all'istituto della pena concordata, a seguito del disabbinamento appena proposto, la Commissione dovrà affrontare principalmente tre questioni che attengono all'istituto del patteggiamento. In particolare si dovrà valutare se debba essere aumentato il limite massimo della pena per poter accedere all'istituto, l'entità della diminuzione della pena applicabile e la possibilità di interloquire per la parte civile.


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La Commissione delibera di disabbinare il disegno di legge n. 2968.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) ritiene che debba essere comunque modificato il secondo comma dell'articolo 444 in maniera tale che sia chiaro che la nozione di parte debba essere riferita unicamente all'imputato. Ritiene, infatti, che il potere di richiedere il patteggiamento debba spettare unicamente all'imputato e non anche al pubblico ministero, al quale, una volta che sia stato tolto il potere di iniziativa, rimane unicamente il compito di esprimere o meno il proprio consenso.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) ritiene che nel caso in cui sia ristretta al solo imputato la possibilità di richiedere il patteggiamento, si pone il problema degli imputati che non sono in grado di avere una difesa adeguata. Ritiene pertanto che occorrerebbe in primo luogo risolvere il problema della effettività della difesa per tutti gli imputati.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) ribadisce l'esigenza di modificare l'articolo 444, anche se l'interpretazione della giurisprudenza è nel senso di individuare la parte unicamente nel senso dell'imputato, escludendo la possibilità di interloquire della parte civile. Ritiene che debba essere eliminata ogni incertezza lasciando all'imputato la facoltà della richiesta e specificando che al pubblico ministero spetta unicamente il potere di esprimere o meno il consenso.

Luigi VITALI (gruppo forza Italia) ritiene che, anziché modificare il secondo comma dell'articolo 444, si potrebbe aggiungere un terzo comma nel quale specificare che alla parte civile non è data alcuna possibilità di interloquire.

Giuliano PISAPIA, Presidente, ritiene che dalla lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 444 è chiaro che non vi sono problemi interpretativi circa l'individuazione della parte che debba formulare la richiesta.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) osserva che è opportuno eliminare il primo comma dell'articolo 26, secondo il quale la rubrica del titolo II del libro VI del codice di procedura penale debba essere sostituito con quello di «Richiesta concordata di pena», in quanto anche a seguito del disabbinamento appena deliberato appare coerente conservare la rubrica vigente. Osserva inoltre che sarebbe opportuno sostituire al secondo comma la parola «quando» con l'espressione «se».

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, dichiara di essere d'accordo con il presidente Pisapia, in quanto l'articolo 444 non determina i dubbi interpretativi prospettati dal deputato Anedda. Non condivide inoltre la proposta dal deputato Anedda di sottrarre al pubblico ministero la possibilità di richiedere il rito alternative, in quanto si tratta di una modifica, la cui utilità non è chiara, che pregiudica gli imputati meno accorti o, ed è la cosa più grave, meno assistiti. Condividendo invece le osservazioni del deputato Pecorella, propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 26 e di sostituire all'avverbio «quando» l'avverbio «se».

La Commissione approva la proposta del relatore di sopprimere il primo comma dell'articolo 26. Delibera altresì di sostituire al secondo comma dell'articolo 26 le parole «quando vi è il consenso» con le parole «se vi è il consenso».

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) ritira il suo emendamento 25.2.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, osserva che quanto disposto dall'emendamento Saraceni ed altri 25.4 è gia previsto dall'articolo 29 del testo per cui invita i presentatori a ritirare l'emendamento.


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Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritira il suo emendamento 25.4.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) osserva che vi è una contraddittorietà tra quanto disposto dall'articolo 25 ed il contenuto dell'articolo 56, che andrebbero pertanto coordinati.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, concordando con il deputato Gazzilli, propone la soppressione dell'articolo 25.

La Commissione approva la proposta dei relatore di sopprimere l'articolo 25.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) ritira l'emendamento 26.10.

Luigi OLIVIERI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritira il suo emendamento 26.2.

Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritira il suo emendamento 26.7.

Francesco BONITO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritiene che sia opportuno accantonare l'emendamento Pisapia 26.8 relativo all'aumento della riduzione della pena a seguito di patteggiamento, al fine di valutarne la portata una volta che la Commissione abbia esaminato l'intero testo. Ritiene comunque che tale questione possa essere esaminata in maniera più compiuta dal Comitato dei nove.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ribadisce di essere favorevole all'emendamento, anche in considerazione del fatto che, a seguito di un aumento sproporzionato del limite minimo della pena edittale per molti reati, si è venuto a creare un vero e proprio sbarramento ai riti alternativi per gran parte degli illeciti penali.

Giuliano PISAPIA, Presidente, osserva che l'emendamento è diretto a rafforzare l'istituto del rito alternativo del patteggiamento, senza perdere di vista l'esigenza di una garanzia sull'entità della diminuzione della pena. L'emendamento pone un limite massimo alla sua diminuzione e non esclude il controllo del giudice ed il consenso del pubblico ministero.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) dichiara di essere favorevole all'emendamento in quanto si allarga l'area di discrezionalità mantenendo le garanzie assicurate dal consenso del pubblico ministero e dal controllo del giudice.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) osserva che la questione relativa all'allargamento del patteggiamento a reati sanzionati con pene superiori a due anni e quella di aumentare la riduzione della pena su richiesta fino alla metà sono ipotesi non necessariamente concomitanti. Pertanto dichiara di essere favorevole all'ipotesi di estendere il patteggiamento, ricomprendendovi anche reati puniti con pena sino a tre anni, ma non a quella di aumentare la riduzione della pena, in quanto ridurla sino alla metà appare eccessivo. È invece favorevole alla possibilità di subordinare la richiesta dell'imputato di patteggiamento all'applicazione delle misure alternative alla pena previste dalla legge Gozzini.

Giuliano PISAPIA, Presidente, osserva che la Commissione rischia di operare delle scelte sul patteggiamento contraddittorie rispetto a quelle già fatte sull'istituto della pena concordata.

Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) dichiara di essere d'accordo con il relatore Carotti sull'aumento non proporzionato di pene edittali minime. Ritiene che sia opportuno accantonare l'emendamento Pisapia 26.8, proprio al fine di accertare specificamente per quali reati sia possibile applicare l'istituto del patteggiamento cosi come formulato


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nel testo in esame, sulla base degli emendamenti ad esso presentati.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) osserva che sarebbe possibile applicare l'istituto anche a reati puniti con pena minima di sei anni.

Giuliano PISAPIA, Presidente, osserva che, comunque, l'applicazione dell'istituto è subordinata pur sempre all'accordo del pubblico ministero ed al controllo del giudice.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, osservando con favore che il deputato Anedda è favorevole all'estensione del patteggiamento anche a reati puniti con pene fino a tre anni, dichiara di essere d'accordo con la proposta di accantonamento dell'emendamento Pisapia 26.8.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Pisapia 26.8.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) dichiara di esser contrario agli identici emendamenti Mantovano ed altri 26.11 e Pisapia 26.9, che escludono la possibilità della compensazione totale o parziale del pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel caso in cui ricorrano giusti motivi. Non vede per quale ragione non debba essere previsto anche nel processo penale l'istituto della compensazione delle spese, il quale è previsto per l'azione civile che, peraltro, si può inserire nello stesso processo penale.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) osserva che l'emendamento in esame è viziato di incostituzionalità in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 443 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 444, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile salvo che non ritenga di disporne per giusti motivi la compensazione totale o parziale.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Mantovano ed altri 26.11 e Pisapia 26.9.

Raffaele MAROTTA (gruppo forza Italia) osserva che la sentenza della Corte costituzionale citata dal deputato Gazzilli è espressione di principi generali, secondo i quali non si può non tenere conto dei giusti motivi. Pertanto gli emendamenti in esame non possono essere accolti, in quanto contrastano proprio con i principi dell'ordinamento oltre che con la sentenza della Corte costituzionale.

Giuliano PISAPIA, Presidente, osserva che in base al testo del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 46, così come è formulato, la decisione del giudice sul pagamento delle spese della parte civile dovrà essere necessariamente motivata, in violazione di principi che disciplinano il patteggiamento.
Rileva che sarebbe possibile inoltre impugnare tale decisione.

Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) osserva che tale possibilità è già possibile secondo la normativa vigente.

La Commissione respinge gli emendamenti Mantovano 26.11 e Pisapia 26.9 ed approva l'articolo 26, così come modificato dalla proposta del relatore accolta.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) osservando che l'emendamento Pisapia 27.7 è diretto ad applicare al patteggiamento la confisca facoltativa, in aggiunta a quella obbligatoria, auspica che esso sia respinto.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici l'Ulivo), relatore, ribadisce di essere favorevole all'emendamento Pisapia 27.7.

La Commissione approva l'emendamento Pisapia 27.7.


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Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Pisapia 27.7, gli altri emendamenti all'articolo 27 sono preclusi e che l'emendamento Saraceni ed altri 28.23 è ritirato.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti Pisapia 28.26 e Olivieri 28.2.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, propone di approvare l'articolo 28 nella parte in cui modifica l'articolo 445-ter, sulle pene alternative da applicare alla pena patteggiata.

Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che gli emendamenti Pecorella ed altri 28.28, Mantovano cd altri 28.5, Miraglia Del Giudice ed altri 28.13, Mantovano ed altri 28.6, Carrara 28.19, 28.31, Mantovano 28.33 e Pisapia 28.17 sono stati ritirati.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ritiene che la Commissione si debba esprimere sulla possibilità di condizionare la richiesta di patteggiamento alla concessione delle pene alternative.

Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) rileva, in considerazione del progressivo ampliamento dell'applicazione del patteggiamento, l'opportunità di introdurre dei parametri oggettivi sulla base dei quali valutare la richiesta dell'imputato.

Luigi VITALI (gruppo forza Italia) dichiara di essere contrario all'anticipazione dell'applicazione delle misure alternative dalla fase dell'esecuzione a quella della cognizione. Osserva che si avrebbe una disparità di trattamento in considerazione che giudice dell'esecuzione, al contrario di quello del dibattimento, non concede automaticamente la misura alternativa. Nel caso in cui si prevedesse anche in questo caso la dicrezionalità del giudice, rimarrebbe sempre l'obiezione sulla carenza di effettività della pena. Ritiene necessario che vi sia omogeneità nell'applicazione delle misure alternative.

Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) dichiara di essere favorevole all'introduzione dell'articolo 445-ter, ritenendo che occorra prevedere un vero e proprio sistema sanzionatorio del tutto alternativo alla pena.

Giuliano PISAPIA, Presidente, ricorda che il provvedimento sulla depenalizzazione in esame al Senato prevede che per circa un terzo dei reati non siano più sanzionati con la pena detentiva, bensì con sanzioni alternative.

Rocco MAGGI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che si debba prevedere la inoppugnabilità del provvedimento.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) ritiene che l'impugnabilità sia già desumibile dall'articolo 111 della Costituzione. Osserva, inoltre, che occorre prevedere il modo in cui il giudice possa valutare se sussistano le condizioni, come ad esempio quelle relative alla personalità dell'imputato, per concedere la misura alternativa richiesta.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, dichiara di concordare con i deputati Saraceni e Pecorella. Osserva che, comunque, dal secondo comma dell'articolo 445-ter si desume che sussiste a carico dell'imputato l'onere di dimostrare che ricorrono le condizioni per poter richiedere il patteggiamento.

Luigi OLIVIERI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritiene che occorre recuperare il meccanismo previsto per il giudizio dell'esecuzione circa l'accertamento della valutazione delle condizioni necessarie per concedere la misura alternativa nel patteggiamento.


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Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, dichiara di non condividere le osservazioni del deputato Vitali, in quanto ritiene che non vi siano delle reali differenze sull'applicazione della misura alternativa da parte del giudice dell'esecuzione rispetto a quello del dibattimento, al quale sono attribuiti tutti gli strumenti per poter valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge. Sulla mancanza di requisiti oggettivi rilevata dal deputato Siniscalchi, osserva che si tratta di una scelta ponderata, coerente con la ratio del patteggiamento. Ritiene inoltre che la decisione del giudice possa essere impugnata.

Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritiene che sarebbe opportuno limitare l'applicazione dell'articolo 445-ter alla sola misura alternativa della detenzione domiciliare.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) osserva che l'articolo 445-ter determina una competenza parallela - si tratterebbe dell'unico caso nell'ordinamento - sull'applicazione delle misure alternative, per cui occorre stabilire se la richiesta al giudice del dibattimento della misura alternativa sia preclusiva nei confronti del giudice dell'esecuzione.

Giuliano PISAPIA, Presidente, osserva che nel caso in cui non sia accolta la condizione nella richiesta di patteggiamento di concedere la misura alternativa, si arriverebbe alla fase del dibattimento.
Pone pertanto in votazione il principio secondo il quale la richiesta di patteggiamento possa essere subordinata alla concessione della misura alternativa.

La Commissione approva il principio secondo il quale la richiesta di patteggiamento possa essere subordinata alla concessione della misura alternativa.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, dichiara di essere favorevole all'approvazione dell'emendamento Mantovano ed altri 28.7, diretto ad aggiungere altre misure alternative rispetto a quelle previste dall'articolo 445-ter, purché non sia esclusa la misura dell'affidamento in prova.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) dichiara di concordare con il deputato Saraceni sulla opportunità di prevedere come misura alternativa al patteggiamento solamente la detenzione domiciliare così come disciplinata dalle norme vigenti, che stabiliscono dei limiti ben precisi.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ritiene, invece, che debba essere prevista anche la misura alternativa della semilibertà. Propone pertanto che sia approvato l'articolo 445-ter previsto dall'articolo 28 del testo unificato, modificato nel senso che sia escluso ogni riferimento alla pena concordata, cioè all'articolo 445-bis e che non sia fatto riferimento alle misure alternative dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare, bensì che sia fatto invece riferimento ai benefici dell'ordinamento penitenziario ove applicabili.

La Commissione delibera la soppressione del capoverso 445-bis e approva il capoverso 445-ter dell'articolo 28 così come proposto dal relatore.

Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Mantovano 28.7 e Miraglia Del Giudice ed altri 28.12.

La Commissione approva gli emendamenti Pecorella ed altri 28.29 e 28.30, Gazzilli 28.37, Anedda ed altri 28.8, Mantovano ed altri 28.35, Marotta 28.36, Pisapia 28.24 Marotta 28.9, Giuliano 28.21.

Giuliano PISAPIA, Presidente, dichiara preclusi gli emendamenti Miraglia Del Giudice ed altri 28.11, 28.10, 28.9 e Olivieri 28.3.


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La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Olivieri 28.01.

Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritira il suo emendamento 29.100.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) illustra il suo emendamento 29.5, diretto a sopprimere l'articolo 29, in quanto non appare opportuno limitare la richiesta del patteggiamento alla sola udienza predibattimentale.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, dichiara di essere contrario all'emendamento in esame, in quanto occorre chiudere definitivamente la possibilità del rito alternativo nella fase dell'udienza predibattimentale.

Rocco MAGGI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) dichiara di essere d'accordo con il relatore.

Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) sottolinea che l'udienza predibattimentale ha un senso solamente nel caso in cui possa operare come filtro, in ordine ad una serie di questioni tra le quali anche quella della richiesta del patteggiamento.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella ed altri 29.5.

Luigi OLIVIERI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritira il suo emendamento 29.1.

La Commissione respinge l'emendamento Gazzilli 29.6 ed approva gli articoli 29 e 30, espungendo ogni riferimento all'articolo 445-bis.

Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritira il suo emendamento 31.10.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, propone di accantonare l'articolo 31.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) dichiara di essere contrario all'articolo 31, in quanto modifica l'articolo 448, prevedendo la soppressione del secondo periodo del primo comma di tale articolo.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, riformula l'articolo 31, nel senso di escludere l'eliminazione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 448 vigente, di eliminare qualsiasi riferimento all'articolo 445-bis e di eliminare il comma 1-bis.

La Commissione approva il primo comma dell'articolo 31, come riformulato.
Approva la soppressione del comma 1-bis dell'articolo 31.

Giuliano PISAPIA, Presidente dichiara che gli altri emendamenti all'articolo 31 sono preclusi.

La Commissione approva l'articolo 31 come modificato, gli identici emendamenti Pisapia 32.6, Maggi 32.7, Saponara 32.3 e Gazzilli 32.8.

Giuliano PISAPIA, Presidente, dichiara che gli altri emendamenti all'articolo 32 sono pertanto preclusi.

La Commissione delibera la soppressione dell'articolo 33 nonché l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Anedda ed altri 34.01. Approva altresì l'articolo 34.

Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che, essendo assenti i presentatori dell'emendamento 35.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Olivieri 35.1 e Marotta 35.3 nonché l'articolo 35 come modificato dagli emendamenti approvati.


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Giuliano PISAPIA, Presidente avverte che l'emendamento Anedda 36.1 è stato ritirato.

La Commissione approva l'articolo 36 nonché gli identici emendamenti Olivieri 37.1 e Marotta 37.4.

Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che, essendo assenti, si intende che i presentatori dell'emendamento 37.2 vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva l'articolo 37, come modificato dagli emendamenti approvati.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) riformula il suo emendamento 38.10, in modo da prevedere la soppressione del comma 1 dell'articolo 38.

La Commissione approva l'emendamento Gazzilli 38.10, come riformulato, risultando precluso l'emendamento Folena ed altri 38.11. Approva altresì l'articolo 38 come modificato dall'emendamento approvato.
Respinge gli emendamenti Gazzilli 39.10 e 39.6 ed approva l'articolo 39.

Giuliano PISAPIA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,25, è ripresa alle 17,55.

Sui lavori della Commissione.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) chiede che venga differito il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato in materia di separazione dei coniugi e affidamento dei minori.

Giuliano PISAPIA, Presidente, ricorda che l'organizzazione dei lavori relativi al testo unificato concernente la separazione dei coniugi e l'affidamento dei minori è stata determinata dal programma dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'esame di quel provvedimento a partire dalla ripresa del settembre prossimo.

Rocco MAGGI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) preannuncia che il Presidente del suo gruppo avanzerà la richiesta di differimento.

Raffaele MAROTTA (gruppo forza Italia) si unisce alla richiesta formulata dal deputato Carotti.

Proposte di legge.
Anedda C. 850, ddl C. 2774: Esercizio funzione difensiva.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta di mercoledì 15 luglio 1998.

La Commissione approva l'articolo 1 del testo unificato.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che l'articolo 2 del testo unificato è diretto a modificare l'articolo 197 del codice di procedura penale, stabilendo che non possono essere assunti come testimoni neppure coloro che hanno formato la documentazione degli atti o delle investigazioni, in relazione agli atti compiuti ed al loro contenuto. Tuttavia vi è il rischio che tale articolo sia interpretato in modo da escludere dalla possibilità di prestare testimonianza anche gli agenti di polizia giudiziaria, contrastando in tale maniera con quanto affermato dalla corte costituzionale. Ritiene poi che tale articolo possa essere interpretato anche nel senso di vietare la possibilità di sentire un investigatore che abbia effettuato dei rilievi o delle registrazioni.

Giuliano PISAPIA, Presidente, ritiene che si potrebbe specificare che il divieto di testimonianza riguarda coloro che hanno


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formato la documentazione degli atti o delle investigazioni difensive.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) sottolinea che sussiste comunque una differenza di base tra gli ausiliari del giudice e quelli del difensore. Si deve ricordare che il difensore può trovarsi nella necessità di disporre un testimone dell'atto compiuto.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) sottolinea che la testimonianza non può essere considerata alla stregua di un documento. Bisogna poi ricordare che, ad oggi, non esiste un divieto formale di sentire chi ha redatto un atto nelle indagini.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) concorda con il presidente per quanto riguarda la specificazione relativa alle investigazioni difensive, precisando che dovrebbe essere anche previsto che viene fatta salva la richiesta del difensore di sentire i soggetti indicati come testimoni. In tale maniera potrebbero essere contemperate le diverse esigenze.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) ritiene che non sia condivisibile la specificazione indicata dal presidente.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) osserva che comunque bisogna distinguere tra chi è presente alla formazione del documento e chi provvede alla stesura del medesimo. Non ritiene che vi sia una effettiva giustificazione per quanto previsto dall'articolo 2.

Giuliano PISAPIA, Presidente, sottolinea che, come emerso anche nel corso dei lavori del Comitato ristretto, la disposizione recata dall'articolo 2 è diretta ad evitare che il pubblico ministero possa intervenire ed influenzare il corso delle indagini difensive.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) chiede se vi sia una effettiva necessità di introdurre la disposizione di cui all'articolo 2. Non vi è motivo per inserire un limite del genere in riferimento alla disciplina delle investigazioni difensive. Si valuti poi se non valga la pena di porre un limite esclusivamente per la fase delle indagini preliminari.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) ritiene che non possa essere operata una distinzione rispetto al la disciplina generale concernente coloro che, ad esempio, hanno effettuato rilievi o fotografie, ad esempio.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) ricorda che, ad esempio, i rilievi effettuati sono allegati ai verbali del dibattimento.

Luigi SARACENI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ricorda che l'intento di fondo è quello di non dover chiamare a testimoniare un avvocato che abbia ricevuto la dichiarazione.

Fabrizio CESETTI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, ribadisce i contenuti ed il significato dell'articolo 2 elaborato dal comitato ristretto che è riferito esclusivamente a coloro che provvedono materialmente alla stesura dell'atto.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) osserva che non si può dimenticare che, mentre il pubblico ministero deve raccogliere tutti gli elementi disponibili a favore o contro l'indagato, il difensore ha l'obbligo solo di raccogliere le prove a favore.

Fabrizio CESETTI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, ribadisce che la logica sottesa alla modificazione proposta dell'articolo 197 del codice di procedura penale, è quella di realizzare una effettiva parificazione tra le parti. Per questo motivo tale articolo intende limitare la testimonianza di coloro che hanno materialmente redatto i documenti.


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Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) ritiene che comunque la norma sia ambigua. Dovrebbe essere almeno chiarito che il significato proprio di tale norma sia quello indicato dal relatore.

Rocco MAGGI (gruppo democratici e popolari-l'Ulivo) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, considerati i tempi per l'esame, la seduta venga sospesa a breve.

La Commissione delibera di accantonare l'articolo 2, conferendo incarico al relatore di elaborare una riformulazione che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito. Approva quindi gli articoli 3, 4, 5.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia), illustrando il suo emendamento 6.2 ricorda che esso è diretto a chiarire i contenuti propri della attività investigativa del difensore, in modo da evitare che il difensore non possa raccogliere prove a carico di terzi. L'articolo 327-bis prevede infatti che le investigazioni sono svolte per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) sottolinea che anche la raccolta di prove a carico di terzi sarebbe ricompresa nell'ambito della raccolta a favore del proprio assistito. Per questo motivo la soppressione proposta dall'emendamento 6.2 non risulta utile.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) osserva che il suo emendamento 6.1 rafforza quanto da lui già esposto in riferimento alla ricerca degli elementi di prova.

Fabrizio CESETTI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, ritiene che debba essere specificato che la attività di investigazione difensiva ha come oggetto esclusivamente la ricerca ed individuazione di elementi di prova a favore dell'assistito.

Giuliano PISAPIA, Presidente, chiede se non potrebbe aversi una limitazione nei confronti del difensore di parte civile.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) osserva che si potrebbero determinare esiti paradossali rispetto al difensore dei collaboratori di giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento Gazzilli 6.2 ed approva l'emendamento Gazzilli 6.1.

Rocco MAGGI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) illustra il suo emendamento 6.3. Sottolinea che, se vi è parità dei ruoli tra accusa e difesa, allora il suo emendamento dovrebbe essere approvato dal momento che rende possibile per il difensore richiedere attività investigative necessarie agli organi di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati. Tale autorizzazione costituirebbe un elemento di garanzia rispetto ad utilizzazioni improprie della polizia giudiziaria da parte dei difensori. Si dichiara disponibile peraltro a riformulare il suo emendamento in modo da prevedere che il difensore richieda, e non incarichi, delle attività investigative ritenute necessarie gli organi di polizia giudiziaria. Potrebbe essere altresì riformulata la parte relativa al terzo comma sulla relazione al difensore da parte della polizia giudiziaria. La scelta effettuata dal suo emendamento è dovuta al fatto che spesso risulta impossibile utilizzare degli investigatori privati, anche per i costi connessi. Il meccanismo individuato, di utilizzazione della polizia giudiziaria, è semplice e mette a rischio la stessa attività della difesa che rende così note le sue strategie. Si tratterebbe in tale maniera di una riforma effettiva rispetto ad un testo che, nel suo complesso, rischierebbe altrimenti di essere una innovazione non molto efficace.

Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) sottolinea il grande rilievo dell'emendamento 6.3, i cui principi di base sono condivisibili. Peraltro


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tale emendamento finisce con l'incidere anche sotto il profilo ordinamentale e generale. In ogni caso esprime l'auspicio che la proposta avanzata dal deputato Maggi non venga completamente abbandonata, ma che piuttosto si affronti il problema per quanto riguarda la praticabilità delle indagini scientifiche. Infatti, la penalizzazione della difesa avviene nell'accesso alle indagini scientifiche. Per questo motivo i contenuti dell'emendamento Maggi 6.3 potrebbero essere recuperati in riferimento alle indagini tecnico-scientifiche.

Giovanni MARINO (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che l'emendamento 6.3 suscita alcune perplessità e non chiarisce quale sia il ruolo proprio del consiglio dell'ordine. Tanto meno risulta condivisibile il secondo comma di tale emendamento. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo.

Fabrizio CESETTI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, si dichiara contrario sotto ogni aspetto all'emendamento Maggi 6.3.

Rocco MAGGI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ribadisce la sua disponibilità a riformulare il suo emendamento 6.3 nel senso già indicato e in maniera da renderne più accettabile l'impatto.

Gaetano PECORELLA (gruppo forza Italia) ritiene che la efficacia delle indagini difensive debba essere assicurata in maniera diversa rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento Maggi 6.3. Esso potrebbe portare ad un atteggiamento sospettoso da parte del pubblico ministero nei confronti della polizia giudiziaria che presterebbe opera anche per il difensore. Risulta in effetti assai difficile prevedere che il privato abbia a disposizione la polizia giudiziaria. Ritiene invece che la riforma delle indagini difensive debba essere accompagnata dalla predisposizione di tutti gli strumenti necessari che consentano ai difensori di svolgere con efficacia la propria funzione.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) invita il deputato Maggi a ritirare il suo emendamento 6.3, in modo da non disperdere un principio di per sé condivisibile.

Rocco MAGGI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), allo stato del dibattito, ritira il suo emendamento 6.3.

La Commissione approva l'articolo 6, come modificato dall'emendamento approvato, e l'articolo 7.
Approva gli emendamenti Gazzilli 8.7, Pisapia 8.10.

Giuliano PISAPIA, Presidente, ricorda di avere già ritirato il suo emendamento 8.9.

La Commissione approva gli emendamenti Gazzilli 8.6, Pisapia 8.8, nonché la proposta del relatore di sopprimere, al comma 3 dell'articolo 391-ter, le parole «da investigatori privati autorizzati o da consulenti tecnici».

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) illustra il suo emendamento 8.5, ricordando che la documentazione costituisce un elemento oggettivo mentre la trascrizione e la verbalizzazione comportano comunque elementi di valutazione. Per questo motivo il suo emendamento è diretto a sopprimere il riferimento alla trascrizione e alla verbalizzazione quali forme di documentazione. Chiede comunque che il suo emendamento sia votato per parti separate.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) ritiene che sia sufficiente sostituire, al comma il dell'articolo 391-ter, le parole «i colloqui con le persone» con le parole «le dichiarazioni delle persone».

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) osserva che rimane comunque aperto il problema del ruolo e del significato della verbalizzazione.


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La Commissione delibera quindi di modificare il comma 11 dell'articolo 391-ter facendo riferimento alle «dichiarazioni delle persone che forniscono informazioni».

Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che l'emendamento Gazzilli 8.5 è stato ritirato.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) illustra il suo emendamento 8.4.

La Commissione respinge l'emendamento Gazzilli 8.4.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale), illustrando il suo emendamento 8.1, ricorda che esso è diretto a prevedere che il giudice può disporre ad istanza di parte - e non anche di ufficio - la audizione delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni prodotte dalle parti, ordinandone la citazione e dandone avviso. Il testo unificato potrebbe determinare alcuni problemi in riferimento alle dichiarazioni prodotte in giudizio.

Fabrizio CESETTI (gruppo democratici di sinistra-l'ulivo), relatore, ritiene che sia preferibile mantenere la possibilità che il giudice disponga anche di ufficio la audizione delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni.

Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) ritira la prima parte del suo emendamento 8.1.

La Commissione delibera quindi di modificare l'articolo 8, capoverso 391-quater, comma 1, prevedendo che l'audizione delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni «prodotte dalle parti» viene disposta dal giudice, anche di ufficio, ordinandone la citazione e dandone avviso. Approva la seconda parte dell'emendamento Anedda 8.1, respinge l'emendamento Gazzilli 8.3, approva l'emendamento Gazzilli 8.2 nonché l'articolo 8 come modificato dagli emendamenti approvati. Approva gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, l'articolo aggiuntivo Gazzilli 14.01, l'emendamento 15.1 , l'articolo 15, come modificato dall'emendamento approvato, l'emendamento Pisapia 16.1, l'articolo 16 come modificato dall'emendamento approvato, gli articoli 17, 18, 19.

Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che la Commissione potrà adesso tornare sull'articolo 2, in precedenza accantonato. Assicura che, in ogni caso, la votazione sull'articolo 2 è da intendersi quale votazione diretta solamente a concludere l'esame dell'articolato e a richiedere l'esame da parte delle competenti Commissioni, senza preclusione di sorta rispetto ad eventuali ulteriori prospettazioni che potranno essere avanzate sul punto. Propone quindi, alla luce del dibattito svoltosi, di integrare l'articolo 2 facendo riferimento alla «documentazione degli atti o delle investigazioni difensive».

La Commissione approva l'articolo 2, nel testo integrato dalla modifica proposta dal Presidente.

Giuliano PISAPIA, Presidente, assicura che il testo verrà trasmesso alle competenti Commissioni per il parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,20.