ALLEGATO
Riformulazione del relatore dell'articolo 421 del codice di procedura penale come modificato dal testo unificato dei progetti di legge n. 411 ed abbinati (Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica).
Art. 421.
(Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore).
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad impossibilità di comparire , per forza o per altro legittimo impedimento il giudice, con ordinanza anche d'ufficio, rinvia a una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
2. Allo stesso modo il giudice provvede quando sussistono elementi concreti per ritenere che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.
3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
4. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche di ufficio l'udienza e fissa contestualmente con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.