II Commissione - Marted́ 30 giugno 1998


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ALLEGATO

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI AL
NUOVO TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE N. 411 E ABB.

(Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica).

ART. 9.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:
Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena pecuniaria rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione
Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi.
9. 13.Pisapia.

ART. 9-bis.

Dopo le parole: punito con l'arresto sostituire il periodo successivo con le seguenti parole: con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
9-bis. 2.Carmelo Carrara.

Sostituire l'ultima parte dell'articolo 9-bis come segue: è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire trenta milioni a lire sessanta milioni.
9-bis. 3.Maggi.


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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
2-bis. La pena si applica congiuntamente se il fatto è di particolare gravità.
9-bis. 1.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 10.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Pubblico Ministero, a cui pervenga notizia di reato, procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale, quando non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione, entro i limiti della competenza del giudice presso il quale lo stesso Pubblico Ministero esercita le sue funzioni.
10. 19.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Al comma 2 dell'articolo 54-quater è costituito dal seguente: Entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di pronunciarsi in ordine alla competenza del pubblico ministero. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 22 c.p.p.
10. 17.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Al comma 2 dell'articolo 54-quater sono soppresse le parole: che può essere presentata una sola volta.
10. 15.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Al comma 4 dell'articolo 54-quater le parole: assunte le necessarie informazioni sono sostituite con le parole: acquisiti gli atti.
10. 16.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 11.

Nel comma 2 dell'articolo 4-bis modificare l'ultima parte in: richiede la trasmissione di copia degli atti del procedimento.
11. 5.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 12.

Sostituire il comma 2 con il seguente: il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 571 del codice di procedura penale è soppresso.
12. 6.Saraceni.

Sopprimere il punto 2 dell'articolo 96 comma 4.
12. 7.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Sopprimere il n. 2 del punto 3 dell'articolo 96 comma 4.
12. 8.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Sostituire il comma 3 dell'articolo 12 (capo II) come segue:
I praticanti avvocati dopo il conseguimento delle abilitazioni al patrocinio possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del Giudice di pace.
12. 9.Maggi.


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ART. 13-bis.

All'articolo 162-bis è aggiunto un comma 6: In caso di derubricazione della originaria imputazione, qualora questa non fosse oblazionabile, l'imputato è rimesso in termini per chiedere l'oblazione, sempre che la stessa sia consentita.
13bis-1.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 14.

Ripristinare l'articolo 14 (Capo III) secondo la seguente formulazione: «sull'applicazione e sulla revoca delle misure, nonché nelle modifiche delle loro modalità esecutive provvede sempre, anche prima dell'inizio dell'azione penale, il tribunale in composizione collegiale».
14. 12.Maggi.

ART. 15.

Aggiungere all'articolo 315 cpp comma 2 le seguenti parole: salvo i casi di particolare gravità.
15. 11.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«415 (Reato commesso da persone ignote). Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. ....., in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 405, 406 e 407.
Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già ..... ordina che il nome di questa sia inserito nel registro delle notizie di reato.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati ........ con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto».
17. 01.Gazzilli.

ART. 18.

È soppresso.
18. 120.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

È soppresso.
18. 109.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Nell'articolo 416, comma 2, dopo le parole: in forma chiara e precisa sono aggiunte le seguenti: a pena di nullità.
18. 101.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Nell'articolo 416, comma 3, dopo la parola: relativa la parola alle è sostituita dalle seguenti: a tutte le.
18. 121.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.


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All'articolo 417, comma 3, dopo le parole: il decreto aggiungere: unitamente alla richiesta del pubblico ministero.
18. 182.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Sostituire l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 417 come segue: ...lettere b), c), d), e), g) e h).
18. 122.Maggi.

All'articolo 417, lettera b), dopo la parola: enunciazione sono inserite le parole: in forma chiara e precisa.
18. 123.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 417, lettera c), le parole: sarà giudicato in contumacia sono sostituite dalle parole: si provvederà in sua assenza.
18. 124.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 417, dopo la lettera h) inserire la seguente lettera:
1)
l'avviso che i testimoni, i periti, i consulenti e le persone indicate dall'articolo 210 devono essere indicati almeno cinque giorni prima dell'udienza.
18. 125.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 417, comma 3, le parole: trenta giorni sono sostituite dalle parole: quarantacinque giorni.
18. 126.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 418, le parole: a pena di inammissibilità sono soppresse.
18. 127.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 418, comma 1, le parole: a pena di inammissibilità, sono soppresse.
18. 128.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 418, comma 2, le parole: i documenti e sono soppresse.
18. 129.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 418, comma 3, le parole: per giustificato motivo sono soppresse.
18. 130.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Il comma 4 dell'articolo 418 del c.p.p., modificato dall'articolo 18, è sostituito dal seguente:

In relazione alle circostanze indicate nelle liste, l'imputato ha diritto di chiedere la citazione a discarico di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, sui fatti costituenti oggetto dell'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici compresi nella lista del pubblico ministero; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero, sui fatti costituenti oggetto dell'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici compresi nella lista dell'imputato.
18. 96.Pisapia.


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All'articolo 418, comma 4, le parole: in quanto compatibili sono soppresse.
18. 131.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 418 è aggiunto un comma 5: Il giudice prende visione delle liste testimoniali, dei documenti e degli elementi di prova proposti dalle parti solo dopo abbia fissato con decreto l'udienza per la trattazione dibattimentale.
18. 102.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Nel comma 1 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, modificato dall'articolo 18, le parole: o appare probabile sono sostituite dalle parole: ovvero sussistono elementi concreti per ritenere.

Il comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18, è soppresso.
18. 98. Pisapia.

All'articolo 420, comma 2, le parole: tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né di motivo di impugnazione sono soppresse.

All'articolo 418, comma 3, le parole: per giustificato motivo sono soppresse.
18. 132.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 420, comma 2 sopprimere le parole: se motivo di impugnazione.
18. 110........

All'articolo 421, comma 1, le parole: e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato sono soppresse.
18. 87.Saraceni.

All'articolo 421, comma 1, le parole: assoluta e le parole: caso fortuito, forza maggiore o altro sono soppresse.
18. 133.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 421, comma 2, le parole: allo stesso modo il giudice provvede sono soppresse e alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: il giudice dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato.
18. 88.Saraceni.

All'articolo 421, comma 2, le parole: assoluta e da per caso fortuito, fino alla fine del comma, sono soppresse.
18. 134.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Il comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, modificato dall'articolo 18, è sostituito dal seguente: Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando sussistono elementi concreti per ritenere che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.
18. 97.Pisapia.

Il Giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assolute impossibilità di comparire per legittimo impedimento. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi.
18. 123.Maggi.

All'articolo 421, comma 3, la parola: assoluta è soppressa.
18. 135. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.


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All'articolo 421, comma 3, le parole: purché prontamente comunicato sono soppresse.
18. 136. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nell'articolo 421 sono soppresse le parole da: Tale disposizione a: difensore impedito.
18. 103.Pecorella, Saponara, Bruno, Marotta.

All'articolo 421, comma 3, le parole: e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero sono soppresse.
18. 137. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 421, comma 4, le parole: e ne dispone la modificazione all'imputato sono soppresse.
18. 89.Saraceni.

L'articolo 422 è soppresso.
18. 139.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nel comma 2 dopo la parola: allontana sono inserite le parole: ovvero evade.
18. 114.Gazzilli.

All'articolo 424, le parole: sono preclusi sono soppresse.
18. 140.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 424, il comma 5 è soppresso, ovvero sostituito dal seguente:
Le questioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle concernenti il contenuto del fascicolo di cui all'articolo 433 possono essere riproposte fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
18. 90.Saraceni.

All'articolo 425, comma 2, le parole: e indica le prove di cui chiede l'ammissione sono soppresse.
18. 141.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 425, comma 2, dopo la parola: l'imputato aggiungere le seguenti: può rendere dichiarazioni spontanee e.
18. 142.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 425, comma 2, le parole: e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione sono soppresse.
18. 143.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 425, comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il periodo seguente: Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articolo 498 e 499.
18. 115.Gazzilli.

All'articolo 425, comma 2, del codice di procedura penale, modificato dall'articolo 18, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.
18. 100.Pisapia.


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All'articolo 426, comma 4, aggiungere, al termine, le parole: altrimenti rimette gli atti al pubblico ministero.
18. 145.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 427, comma 2, le parole: che sono o devono considerarsi.
18. 146.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 427, i commi 4, 5, 6, 7, sono soppressi.
18. 147.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 427, nel comma quarto, in luogo delle parole: della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere inserire le parole: dei provvedimenti da adottare.
18. 116.Gazzilli.

All'articolo 427, le parole: anche d'ufficio l'assunzione di prove sono sostituite dalla seguenti: l'assunzione di prove richieste dalle parti.
18. 148. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:
Per l'audizione delle persone indicate nel comma 5 si applicano gli articoli 496, 497, 498, 499, 500. Successivamente la parte civile, il pubblico ministero ed il difensore formulano le rispettive conclusioni.
18. 149. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 427, il comma 7 è soppresso.
18. 150. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 427, il comma 7 è soppresso.
18. 104. Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

All'articolo 428, nel comma 3 sopprimere le parole: in senso favorevole all'accusa.
18. 117.Gazzilli.

All'articolo 429, emendamento 18. 32 Mantovano.
18. 91.Saraceni.

L'articolo 429, comma 2 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 18, è soppresso.
18. 111.Mantovano.

Al comma 1 dell'articolo 430 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 18, dopo le parole: anticipate dallo Stato aggiungere le parole: , salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 530 comma 2.
18. 112.Mantovano.

All'articolo 430, comma 1, al termine, dopo le parole: anticipate dallo Stato aggiungere le parole: salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 530 comma 2.
18. 151. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nel comma 2 dell'articolo 430 del codice di procedura penale, modificato dall'articolo 18, le parole: Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere


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compensate in tutto o in parte sono soppresse.
18. 95.Pisapia.

Nell'articolo 431 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 416, comma 2.
18. 118.Garzilli.

All'articolo 431 sopprimere il comma 8.
18. 119.Garzilli.

Nell'articolo 432 comma 1, le parole: o ordinanza di prosecuzione delle indagini il giudice decide in ordine all'assunzione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190 commi 1 e 1-bis e sono sostituite dalle seguenti: il giudice; le parole: autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame sono soppresse.
18. 152.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nell'articolo 432 comma 1, al termine aggiungere il seguente periodo: Il decreto è notificato alle persone non comparse.
18. 153.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nell'articolo 432, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
1-bis. Tra la data del decreto o se il decreto è notificato, dalla data di notificazione e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.
18. 156.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nell'articolo 432 comma 4, le parole: In ogni caso sono soppresse.
18. 154.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nell'articolo 432 il comma 5 è soppresso.
18. 155.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nell'articolo 431 il comma 9 è sostituito dal seguente:
La cassazione decide in camera di consiglio con la presenza del difensore.
18. 105.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Garzilli, Marotta, Bruno.

Nell'articolo 432 comma 1 sono soppresse le parole: o ordinanza di prosecuzione delle indagini.
18. 106.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Garzilli, Marotta, Bruno.

All'articolo 432, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:
3-bis. Il giudice, sentite le parti, può disporre la citazione solo di alcuni dei testi ammessi quando è probabile che non tutti saranno sentiti alla prima udienza.
18. 120.Gazzilli.

È soppresso il comma 5 dell'articolo 432 del c.p.p.
18. 107.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

All'articolo 432, comma 6, sopprimerlo ovvero premettere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 190 comma 3 e sostituire le parole: nel dibattimento con le parole: fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
18. 93.Saraceni.


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Nell'articolo 433, lettera d) aggiungere: o del difensore.
18. 108.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

All'articolo 433, nel comma 1, dopo la lettera d), è introdotta la seguente lettera:
d-
bis) La documentazione di atti non ripetibili compiuti dal difensore o dai suoi incaricati in occasione dell'accesso a luoghi.

Conseguentemente, nel comma 2, è soppressa la frase: nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
18. 121.Gazzilli.

Al comma 1 dell'articolo 433 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 18, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
c)
i verbali degli atti non ripetibili.
18. 113.Mantovani.

All'articolo 433, il comma 2 è sostituito dal seguente:
Sull'accordo delle parti il giudice può autorizzare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
18. 94.Saraceni.

Dopo l'articolo 18 inserire 18. 1.
18. 03.Saraceni.

Le parole: e le ordinanze di ammissione delle prove sono soppresse.
18. 157.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 19.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19. - (Giudizio abbreviato). - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza predibattimentale.
2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
19. 10Folena, Saraceni, Bonito, Conte, Siniscalchi.
.

ART. 19.

La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
a)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti nell'udienza predibattimentale.
1-bis. Il processo è definibile allo stato degli atti anche quando gli elementi di prova raccolti durante le indagini preliminari sono integrabili in modo non complesso ovvero quando con la richiesta l'imputato ammette il fatto oggetto delle contestazione ovvero quanto l'imputato documenta che il processo sarebbe definibile allo stato degli atti se il pubblico


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ministero avesse compiuto gli atti d'indagine la cui assunzione era stata richiesta dallo stesso imputato.
19. 1.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Nell'articolo 438, del codice di procedura penale, lettera a), 1-bis, sopprimere le parole: ovvero quando con la richiesta l'imputato ammette il fatto oggetto della contestazione.
19. 12.Pecorella, Saponara, Marotta.

Il comma 1-ter dell'articolo 438 del codice di procedura penale, modificato dall'articolo 19, è soppresso.
19. 11.Pisapia.

ART. 20.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.
20. 9.Folena, Bonito, Saraceni, Conte, Siniscalchi.

All'articolo 439, comma 3, dopo le parole: sente il aggiungere: parere non vincolante.
20. 1.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 439, il comma 4, è soppresso.
20. 1.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Il comma 4, dell'articolo 439 del codice di procedura penale è soppresso.
20. 10.Pecorella, Saponara, Marotta.

ART. 21.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21. 1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato).
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'udienza predibattimentale.
2. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75 comma 3.
3. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.
21. 9.Folena, Bonito, Saraceni, Conte, Siniscalchi.

All'articolo 440, comma 1, dopo le parole: lo dichiara inammissibile aggiungere: con ordinanza motivata, nella quale espone le ragioni per le quali gli elementi di prova raccolti, nonché quelli di cui al comma 1-bis dell'articolo 438, ostano alla definizione allo stato degli atti.
21. 1.Anedda, marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 440 il comma 2 è soppresso.
21. 2.Anedda, marino, Mantovano, Neri, Simeone.

ART. 22.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22. Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.
22. 14.Saraceni, Folena, Saraceni, Bonito, Conti, Siniscalchi.


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Art. 441 lettera a), comma 1 le parole: in quanto applicabili sono soppresse.
22. 1.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Il comma 1-bis dell'articolo 441 del codice di procedura penale, modificato dall'articolo 22, è sostituito dal seguente: Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio.
22. 15.Pisapia.

Nell'articolo 441 del codice di procedura penale, lettera a), sono soppresse le parole da: il giudice, a: pubblicità.

Alla lettera b), 3-bis, aggiungere: o stenotipica.
22. 16.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Art. 22 lettera a) comma 1-bis le parole: anche d'ufficio sono sostituite dalle parole: si istanza di parte.
22. 2.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

ART. 23.

Sopprimere gli articoli 23 e 24.
23. 7.Saraceni, Folena, Saraceni, Bonito, Conti, Siniscalchi.

Art. 442 lettera a) comma 1 l'ultimo periodo è soppresso.
23. 1.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Art. 442 lettera b) comma 1-bis, le parole: e le prove assunte nell'udienza sono soppresse.
23. 2.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'art. 442 del codice di procedura penale lettera c) sostituire: trenta a: trentatre.
23. 9.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Alla lettera c) sostituire le parole: anni trentatre con le parole: anni trenta.
23. 8.Pisapia.

ART. 24.

La lettera b) dell'articolo 443 c.p.p. è soppresso.
24. 5.Pisapia.

Nel comma 4 dell'articolo 443 c.p.p. le parole: senza annullare la sentenza impugnata sono sostituite dalle seguenti: sempre che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 428 c.p.p.
24. 6.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 25.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25.

Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425.
25. 4.Saraceni, Folena, Bonito, Conte.


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ART. 26.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

Art. 26.

Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.
26. 7.Saraceni, Folena, Bonito, conte, Siniscalchi.

Dopo il comma 1 inserire il comma seguente:

1-bis. Nel comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole «fino a un terzo» sono sostituite dalle parole: «fino alla metà».
26. 8.Pisapia.

Nel comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, modificato dal comma 2 dell'articolo 26, le parole: salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale sono soppresse.
26. 9.Pisapia.

ART. 27.

L'articolo 27 è soppresso.
27. 7.Pisapia.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

Art. 27.

Al comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale le parole: «preliminare o nel giudizio» sono sostituite dalla seguente: «predibattimentale».
27. 6.Saraceni, Folena, Bonito, Conte, Siniscalchi.

ART. 28.

Gli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 34 sono soppressi.
28. 23.Saraceni, Folena, Bonito Conte, Siniscalchi.

Nel primo comma dell'articolo 445-bis del codice di procedura penale, inserito dal primo comma dell'articolo 28, sostituire le parole: fino a un terzo con le parole: fino alla metà.
28. 26.Pisapia.

Nell'articolo 445-bis, comma 2, sono soppresse le parole da: integrati a: personalmente.
28. 27. Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Nel comma 4 dell'articolo 445-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28, le parole: il giudice, anche d'ufficio, dispone che l'udienza sia pubblica quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità sono soppresse.
28. 25.Pisapia.

Nell'articolo 445-bis, comma 4, sono soppresse le parole da: il giudice, anche d'ufficio a: pubblicità.
28. 28. Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Nell'articolo 445-ter, comma 2, alle parole: ordina la prosecuzione del dibattimento sostituire le parole: ordina procedersi oltre.
28. 29. Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.


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L'articolo 445-quater è soppresso.
28. 30. Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

L'articolo 445-quater del codice di procedura penale, inserito dal primo comma dell'articolo 28, è soppresso.
28. 24.Pisapia.

Al comma 6 sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni.
28. 31.Carmelo Carrara.

ART. 29.

L'articolo 446 codice di procedura penale è soppresso.
29. 5. Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 31.

Il comma 1-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 31, è soppresso.
31. 7.Pisapia.

ART. 32.

L'articolo 32 è soppresso.
32. 6.Pisapia.

Sopprimere l'articolo 32.
32. 7.Maggi.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente articolo 34-bis:

Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 329-bis.
(Obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari).

1. Il nome e l'immagine del pubblico ministero che conduce le indagini e del magistrato competente a pronunciare sulle richieste delle parti sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini preliminari e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
34. 01.Anedda.

ART. 36.

L'articolo 36 è modificato come segue.
I comma 3 e 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale sono modificati come segue:
3. Le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.
4. Quando, a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le parti delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono integralmente riportate nel verbale di dibattimento e sono utilizzate come prova dei fatti in esse affermate se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
36. 1.Anedda.


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ART. 40.

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente articolo:

Art. 40-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 33-quinquies del codice di procedura penale, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole: «dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.» sono sostituite dalle parole: «dell'udienza predibattimentale».
2. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, è soppresso.
3. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è sostituito dal seguente:

Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento). - 1. Nel dibattimento di primo grado, il giudice se ritiene che il reato appartenga alla cognizione del tribunale in composizione diversa pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti al giudice competente.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 2.

4. Al comma 1 dell'articolo 33-octies del codice di procedura penale, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 le parole da: «al pubblico ministero» fino alle parole: «collegiale o monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sulla attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale».
5. Al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole: «l'udienza preliminare» sono sostituite dalle parole: «l'udienza predibattimentale».
40. 02.Folena, Bonito, Saraceni, Conte, Siniscalchi.

ART. 44.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente articolo 44-bis:

1. Il secondo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale e modificato come segue:
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ed alle parti già esaminate, solo dopo la conclusione dell'esame e del controesame.
2. All'articolo 506 del codice di procura penale è aggiunto il seguente comma:
3. Il presidente dispone la cancellazione dal verbale della domanda proposta fuori dal caso del precedente comma e della risposta.
44. 01.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

ART. 47.

Il capo VII-ter è soppresso.
47. 1.Saraceni.

All'articolo 549, le parole: in quanto applicabili sono soppresse.
47. 4.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 550, comma 1, le parole: non superiore sono sostituite dalla parola: inferiore.
47. 2.Saraceni.

Sostituire l'articolo 551 come segue:
Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa


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solo per alcuni di essi il Giudice richiede per tutti il giudizio a norma dell'articolo 416.
47. 5.Maggi.

All'articolo 552, alla lettera c), dopo le parole: enunciazione del fatto aggiungere: in forma chiara e precisa.
47. 8.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 555, i commi 3 e 4 sono soppressi.
47. 3.Saraceni.

All'articolo 555, sopprimere il comma 3.
47. 4.Maggi.

All'articolo 555, comma 6, le parole: in quanto compatibili sono soppresse.
47. 9.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 557, comma 1, le parole: in quanto applicabili sono soppresse.
47. 10.Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

All'articolo 560, comma 1, le parole: in quanto applicabili sono soppresse.
47. 6.Anedda, Marino, Simeone, Neri, Mantovano.

All'articolo 561, comma 1, le parole: in quanto applicabili sono soppresse.
47. 7.Anedda, Marino, Simeone, Neri, Mantovano.

Dopo l'articolo 47, è inserito il seguente:

Art. 47-bis.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
«1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, fino a quando non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria.
4. Al comma 3 dell'articolo del codice di procedura penale le parole: "udienza preliminare o nel dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "udienza predibattimentale"».
47. 04.Folena, Bonito, Saraceni.

ART. 48.

L'articolo 335-bis, è sostituito dal seguente:

Art. 49-bis.

La punibilità è esclusa quando, pur rispondendo ad una fattispecie criminosa, l'azione o l'evento in concreto non offendono, né pongono in pericolo, l'interesse tutelato.
48. 1.Pecorella, Saponara, Gazzilli, Tarditi, Marotta, Giulian.


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Sostituire il comma 3 dell'articolo 335-bis come segue: «L'irrilevanza penale del fatto può essere dichiarata sia su richiesta del P.M. o dell'imputato, che, d'ufficio, dal Giudice».
48. 2.Maggi.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

Art. 51-bis.

L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale.
51. 01.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

ART. 55.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.

Al comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono soppresse le parole: «il giudizio immediato, il rinvio a giudizio».
55. 03.Pecorella, Saponara, Tarditi, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Bruno.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.

Al comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono soppresse le parole: «il giudizio immediato» e le parole: «o di emettere il decreto di citazione a giudizio».
55. 04.Folena, Bonito.

ART. 56.

L'articolo 56 è soppresso.
56. 2.Folena, Bonito.

Il numero: 419 è sostituito dal numero: 492.
56. 1.Anedda, Marino, Simeone, Neri, Mantovano.

ART. 59.

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
Art. 59. L'articolo 485 del codice di procedura penale è abrogato.
59. 2.Folena, Saraceni, Bonito, Conti, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente articolo:

Art. 59-bis.

L'articolo 486 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 486 (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore».
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza o alle successive e ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 421, il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all' imputato.
2. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato da due


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difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito».
59. 03.Folena, Saraceni, Bonito, Conti, Siniscalchi.

ART. 63.

Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente articolo:

Art. 63-bis.

Al comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale, inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole: «al pubblico ministero» sono sostituite dalle parole: «al giudice in composizione monocratica».
63. 03.Folena, Saraceni, Bonito, Conti, Siniscalchi.

ART. 64.

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente articolo:

Art. 64-bis.
(Modifiche all'ordinamento giudiziario).

1. Il comma 3 dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941 n.12, come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, è soppresso.
2. Al comma 3 lettera b) dell'articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole: «dell'udienza preliminare» sono sostituite dalle parole: «dell'udienza predibattimentale».
3. Al comma 2 dell'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, la lettera c) è soppressa.
4. Il comma 3 dell'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, è soppresso.
5. Al comma 2 dell'articolo 48-quater del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole: «dell'udienza preliminare» sono sostituite dalle parole: «dell'udienza predibattimentale».
64. 03.Folena, Saraceni, Bonito, Conti, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente articolo:

Art. 64-bis.
(Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria).

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è così modificato:
«Le sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 c.p.p. sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria».
64. 04.Folena, Olivieri, Bonito, Carboni, Lucidi.