ALLEGATO
PROPOSTA DEL RELATORE DEL NUOVO TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE 411 ED ABBINATI
(Procedimento davanti al giudice unico di primo grado)
TITOLO I
Disposizioni sul contenzioso civile pendente e norme in tema di indennità spettanti ai giudice di pace.
Art. 1.
(Prosecuzione davanti al giudice di pace dei giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995).
1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio con esclusione:
a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia:
c) di quelli relativi a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende.
2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace i giudizi, pendenti alla data di cui al comma 1, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alta misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case.
Art. 2.
(Prosecuzione dei giudizi pendenti).
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Pretore trasmette il fascicolo di ufficio al G.d.p. che fissa con decreto l'udienza di prosecuzione.
2. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.
Art. 3.
(Giudizi pendenti davanti agli uffici di conciliazione).
1. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente. Si osservano al riguardo, le disposizioni dell'articolo 2.2. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 1. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 4.
(Procedimenti devoluti alle sezioni stralcio).
1. Dalla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a
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norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, se pendenti alla data del 30 aprile 1995:a) i giudizi pendenti davanti al pretore in base al criterio della materia;
b) i giudizi pendenti davanti al pretore di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.
2. Entro 15 giorni dalla data indicata al comma 1, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma medesimo e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo l1 della legge 22 luglio 1997, n. 276.
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 11 e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374).
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n 374, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:
2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e lire 750.000 per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000».
3. Al comma 2 dell'articolo 11 della 21 novembre 1991, n. 374:
a) la parola «quarantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
b) le parole «cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquantamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo».
4. Al comma 4 dell'articolo l1 della 21 novembre 1991, n. 374, la parola «può» è sostituita dalla parola «deve-è».
Art. 6.
(Notificazione degli atti).
1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del Giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.
3. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.
4. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace».
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Art. 6-bis.
(Provvedimenti per i messi di conciliazione).
1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace, sono immessi, nei limiti degli organici previsti e tramite concorso per titoli loro riservato, nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, destinati ad uffici compresi nel distretto di corte d'appello d'appartenenza ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego, a prescindere dal limite di età.
2. I diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace, sono regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.
Art. 7.
(Decorrenza e aggiornamento delle indennità).
1. Le indennità di cui all'articolo 5 spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15, è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente».
Art. 8.
(Deposito atti e dichiarazioni presso il giudice di pace).
1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis - (Deposito di atti e di dichiarazioni). - 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previste dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, in relazione a procedimenti di competenza di ogni ufficio giudiziario anche presso la cancelleria di qualsiasi G.d.p.
2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria del tribunale o della sezione distaccata.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati gli atti e le dichiarazioni che possono essere depositati o ricevute da ogni ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi G.d.p., e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito e inoltro agli uffici competenti.
2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 9.
(soppresso).
Art. 9-bis.
1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 684 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) - Chiunque
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pubblica, in tutto o in parte anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta milioni o con l'ammenda da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni».
TITOLO III
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
CAPO I
CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI
Art. 10.
1. All'articolo 50, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e precede alle indagini preliminari per reati di competenza, ai sensi della sezione III del capo II del libro I, del giudice presso il quale io stesso pubblico ministero esercita le funzioni».
2. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 54-quater. - (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero). - 1. La persona sottoposta alle indagini [...], se ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, può chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
2. La richiesta, che può essere presentata una sola volta, deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il pubblico ministero se non trasmette gli atti del procedimento al procuratore della Repubblica presso il giudice competente, rigetta la richiesta con decreto motivato. La richiesta rigettata non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti diversi da quelli esaminati nel decreto di rigetto ovvero sia indicata la competenza di altro giudice. Nel deposito del decreto è dato immediatamente avviso alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.
4. Entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, qualora ritengano che debba procedere un ufficio del pubblico ministero appartenente ad altro distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina, con decreto motivato, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter del codice di procedura penale.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione di cui al comma 3 o della designazione di cui al comma 4 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. Gli atti sono inutilizzabili se compiuti dopo che sono decorsi venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1 senza che il pubblico ministero abbia disposto la trasmissione degli atti o abbia rigettato la richiesta.
6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere a pena di inammissibilità l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
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con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero). - 1. La richiesta di cui all'articolo 54 quater comma 4 del codice deve essere depositata presso la segreteria del procuratore generale competente unitamente alla copia del provvedimento di rigetto adottato dal pubblico ministero che procede.
2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di copia degli atti del procedimento».
CAPO II
DIFENSORE
Art. 12.
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 96 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 96 comma 4 - La nomina conferisce mandato per proporre impugnazione in tutti i relativi gradi del giudizio, anche avverso sentenza contumaciale.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 571 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore d'ufficio può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato».
3. I praticanti avvocati dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio-decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1. alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2. alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688 del codice di procedura civile, secondo comma;
3. alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali:
1. alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
2. alle cause per i seguenti reati:
I) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, comma 1, del codice penale;
II) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337, del codice penale;
III) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, comma 2, del codice penale;
IV) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, comma 2, del codice penale;
V) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
VI) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, comma 2, del codice penale;
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VII) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, comma 2, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
VIII) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
IX) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, comma 4, del codice penale;
X) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
XI) truffa aggravata a norma dell'articolo 640, comma 2, del codice penale;
XII) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Art. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte infine le seguenti parole: «dal difensore o da altra persona abilitata».
2. Al comma 2 dell'articolo 100 del codice di procedura penale, al termine del primo periodo, dopo le parole «per la pena pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «ed è idonea a conferire il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari di quella conferita nelle forme previste dal comma 1».
Art. 13-bis.
1. L'articolo 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 162-bis (Oblazione nei reati puniti con pene alternative). - 1. Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona alla quale il reato è attribuito può essere ammessa a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato contestato, oltre le spese del procedimento.
2. Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria.
3. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99 nonché dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabile da parte della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
4. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fato. La domanda può essere riproposta sino dall'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
5. Il pagamento delle somme indicate nel comma 1 estingue il reato».
CAPO III
MISURE CAUTELARI PERSONALI, GIUDICE COMPETENTE
Art. 14.
(soppresso)
CAPO IV
INDAGINI PRELIMINARI
Art. 15.
1. Il comma 2 dell'articolo 315 dei codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire 1.000.000.000».
Art. 15-bis.
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato.
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Art. 16.
1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
CAPO V
CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI.
Art. 17.
1. L'articolo 405 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III e V del libro VI, ovvero con richiesta di giudizio.»;
b) nel comma 2, le parole: «rinvio a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio».
CAPO VI
UDIENZA PREDIBATTIMENTALE
Art. 18.
1. Il titolo IX del libro quinto del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«TITOLO IX
UDIENZA PREDIBATTIMENTALE
Art. 416. - (Richiesta di giudizio). - 1. La richiesta di giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice dell'udienza predibattimentale.
2. Nella richiesta di giudizio, oltre alle generalità dell'imputato e della persona offesa, qualora sia stata identificata, il pubblico ministero deve enunciare in forma chiara e precisa il fatto che viene attribuito all'imputato, con l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, nonchè dei relativi articoli di legge. Deve altresì indicare gli elementi di prova a carico e le fonti.
3. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
Art. 417. - (Udienza predibattimentale). - 1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice dispone, con decreto, la comparizione dell'imputato per l'udienza predibattimentale.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificano, nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della richiesta del pubblico ministero, con l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
d) l'indicazione della persona offesa, qualora sia stata identificata;
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e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 3 e di poter estrarre copie;
g) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può fare richiesta dei procedimenti speciali di cui ai libro sesto non oltre le conclusioni delle parti a norma dell'articolo 425;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c), e) e g).
3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è notificata la citazione della persona offesa, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Art. 418. - (Indicazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici, produzione di documenti). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonché i verbali di prova di altri procedimenti e i documenti che intendono produrre.
2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono inoltre indicare i documenti e i verbali di prova di altri procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che non sono in grado di produrre.
3. Le parti possono altresì indicare prove e produrre documenti all'udienza predibattimentale quando, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel termine di cui al comma 1.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.
Art. 419. - (Costituzione delle parti). - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.
4. All'udienza predibattimentale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.
Art. 420. - Rinnovazione della citazione). - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione dell'udienza predibattimentale quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4, e 169.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
Art. 421. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento il
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giudice, con ordinanza anche d'ufficio, rinvia a una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
2. Allo stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
4. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche di ufficio l'udienza e fissa contestualmente con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
Art. 422. - (Contumacia dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e 421, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui all'articolo 427 comma 1, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tale caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.
4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 comma 1, lettere c) e d).
6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.
Art. 423. - (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
Art. 424. - (Questioni preliminari). - 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio, per connessione, le nullità indicate negli articoli 181 commi 2 e 3 e 417 comma 2, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dal l'articolo 91 sono preclusi se non sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga successivamente.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un
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difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
5. Le questioni preliminari di cui al comma 1 possono essere riproposte in dibattimento
Art. 425. - (Discussione). - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, che espongono le loro difese e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.
3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti sulle rispettive prospettazioni.
4. Al termine della discussione le parti formulano le loro conclusioni.
Art. 426. - (Modificazione dell'imputazione). - 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente, il quale ha diritto di chiedere un termine non inferiore a giorni cinque.
2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione sia inserita nel verbale di udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il giudice rinvia a una nuova udienza per la prosecuzione.
4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nell'imputazione, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e se vi è il consenso dell'imputato.
Art. 427. - (Provvedimenti del giudice e attività di integrazione probatoria). - 1. Dopo le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o emette decreto di fissazione del dibattimento.
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti che sono o devono considerarsi presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il giudice, conclusa la discussione, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.
5. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.
6. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 5 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e il difensore possono porre domande a mezzo del giudice nell'ordine previsto dall'articolo 425 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e il difensore formulano le rispettive conclusioni.
7. Quando le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza predibattimentale.
Art. 428. - (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non
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doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Per la pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria e ritiene che l'istruzione dibattimentale non possa fornire utili elementi per modificare o integrare il quadro probatorio in senso favorevole all'accusa.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
Art. 429. - (Requisiti della sentenza). - 1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Art. 430. - (Condanna del querelante alle spese e ai danni). - 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione delta querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.
Art. 431. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593 comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
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2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
3. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569.
4. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.
5. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello se non conferma la sentenza, provvede a norma dell'articolo 432 ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.
7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al dibattimento per la forma ed i termini dell'atto di impugnazione.
9. In ogni caso la cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.
Art. 432. - (Decreto di fissazione del dibattimento). - 1. Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di prosecuzione delle indagini, il giudice decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190 commi 1 e 1-bis e fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti ai giudice competente, autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.
2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.
4. In ogni caso, il giudice dispone la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.
5. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di ufficio, dispone la perizia, conferendo immediatamente l'incarico al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il giudice fissa una nuova udienza per il conferimento dell'incarico e l'adozione del decreto che dispone il giudizio; il perito è citato a comparire per l'udienza davanti al giudice competente per espone il parere.
6. Le questioni proposte ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere riproposte nel dibattimento.
Art. 433. - (Fascicolo del dibattimento). - 1. Il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:
a) la richiesta di giudizio, il decreto di fissazione del dibattimento e le ordinanze di ammissione delle prove;
b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;
f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
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2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, per i quali vi sia richiesta o consenso dell'imputato o del suo difensore nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
3. Il fascicolo del dibattimento è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il giudizio con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione.
4. Gli atti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.».
CAPO VII
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 19.
(Giudizio abbreviato).
1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Quando il processo può essere definito allo stato degli atti, l'imputato può chiederne la definizione nell'udienza predibattimentale.
1-bis. Il processo è definibile allo stato degli atti anche quando occorre un integrazione non complessa delle prove risultanti dalle indagini preliminari ovvero quando con la richiesta l'imputato ammette il fatto oggetto della contestazione.
1-ter. L'imputato può chiedere inoltre il giudizio abbreviato quando il processo sarebbe stato definibile allo stato degli atti se le indagini non fossero state ingiustificatamente incomplete.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'udienza predibattimentale la richiesta è formulata oralmente; negli altri casi è formulata con atto scritto.».
Art. 20.
1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 439. - (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice del predibattimento almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero. Con la richiesta l'imputato può indicare le prove integrative da assumere ai fini della definizione dei processo e subordinare la richiesta all'assunzione di tutte o di alcune di queste.
2. Nel corso dell'udienza predibattimentale la richiesta può essere formulata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
3. Prima di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sente il pubblico ministero che, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni; se la richiesta è formulata nel corso dell'udienza predibattimentale, il pubblico ministero può chiedere un termine per esprimere il parere.
4. Il pubblico ministero può sempre chiedere l'ammissione di prove su temi nuovi e incompleti.».
Art. 21.
1. L'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 440. - (Provvedimenti dei giudice). - 1. Il giudice, con ordinanza, se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti, ammette il
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giudizio abbreviato; altrimenti lo dichiara inammissibile e dispone la prosecuzione dell'udienza.
2. Dopo aver disposto il giudizio abbreviato, il giudice, sentite le parti che possono richiedere l'ammissione delle prove contrarie, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove, fissando quando occorre una nuova udienza per l'assunzione. Si osservano le forme previste dall'articolo 427 commi 4, 5 e 6.».
Art. 22.
1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza predibattimentale.
1-bis. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice, anche di ufficio, dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva; il giudice, sentite le parti, può disporre la riproduzione fonografica o audiovisiva.».
Art. 23.
1. L'articolo 442 del codice di procedura penale e cosi modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità.».
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza.»
c) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trentatre.».
Art. 24.
1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 443. - (Limiti di appello). - 1. L'imputato non può proporre appello contro:
a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula;
b) sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive o la sola pena pecuniaria.
2. Gli stessi limiti valgono per il pubblico ministero, se ha espresso il consenso al giudizio abbreviato.
3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599. Il giudice, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone anche di ufficio, l'assunzione delle prove che ritiene necessarie.
4. Se il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato il giudice di appello decide immediatamente sul punto e se ritiene fondata l'impugnazione ordina la citazione a comparire al dibattimento, senza annullare la sentenza appellata.».
Art. 25.
1. Nel comma 1 dell'articolo 79 del codice di procedura penale, dopo le parole: «La costituzione di parte civile può
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avvenire» sono inserite le seguenti: «per l'udienza prevista dall'articolo 447».
Art. 26.
1. La rubrica del titolo Il del libro VI del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Richiesta concordata di pena».
2. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Quando vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.».
Art. 27.
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale sono soppresse le parole «nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale».
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 445-bis. - (Condanna a pena concordata). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 444 comma 1, l'imputato può chiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i tre anni di reclusione o di arresto, soli o coniugati a pena pecuniaria.
2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, compiute le valutazioni previste dall'articolo 444 comma 2, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti integrati dall'eventuale ammissione del fatto contestato se l'imputato con la richiesta si è dichiarato pronto a effettuarla personalmente, dispone la comparizione delle parti non presenti.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 444 comma 3.
4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero, dell'imputato e del difensore; il giudice, anche d'ufficio, dispone che l'udienza sia pubblica quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità. Dopo aver sentito le parti, il giudice pronuncia sentenza di condanna a norma degli articoli 533 e seguenti, applicando la pena indicata e enunciando nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti.
5. Se la parte civile ha accettato il rito il giudice decide sulla relativa domanda; se non lo ha accettato non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
6. Il reato è estinto se nel termine di sette anni l'imputato non commette un reato della stessa indole o un delitto non colposo con il quale riporti una condanna superiore a sei mesi di reclusione.
Art. 445-ter. - (Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare). - 1. L'imputato nel formulare le richieste previste dagli articoli 444 comma 1 e 445-bis, comma 1, può subordinare l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con l'affidamento in prova ai servizi sociali o con l'affidamento in prova in casi particolari o con la detenzione domiciliare.
2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione;
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altrimenti rigetta la richiesta ed ordina la prosecuzione del dibattimento.
3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perché determini le prescrizioni relative alle misure applicate.
Art. 445-quater. - (Riparazione pecuniaria dell'offesa all'interesse pubblico). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 444 comma i e 445-bis comma 1, l'imputato può chiedere di essere ammesso a pagare una somma, da lui indicata, a titolo di riparazione pecuniaria dell'offesa arrecata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa e alle condizioni economiche dell'imputato, non può comunque essere inferiore a un terzo da quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena detentiva di cui è chiesta l'applicazione senza tener conto della diminuzione prevista dagli articoli 444 comma i e 445-bis comma 1. Il limite è diminuito fino a un terzo nei casi previsti dall'articolo 133-bis, secondo comma, del codice penale o se l'offesa è di speciale tenuità.
3. Il pagamento è ammesso solo se il danno cagionato dal reato è stato interamente riparato mediante il risarcimento o la restituzione ovvero se non vi è stata richiesta di riparazione.
4. Quando vi è stato il consenso del pubblico ministero il giudice compiute le valutazioni previste dall'articolo 444 comma 2, se ritiene congrua la somma indicata, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
5. Se il pagamento avviene nel termine la pena detentiva è diminuita tino a un terzo.
6. La diminuzione della pena prevista dagli articoli 444 comma 1 e 445-bis comma 1 è operata dopo quella prevista dal comma 5.
7. Ai fini del rispetto dei limiti di pena previsti dagli articoli 444 comma 1 e 445-bis comma 1 e a ogni altro effetto sì ha riguardo alla pena risultante dall'applicazione dei commi 5 e 6.».
Art. 29.
1. L'articolo 446 del codice di procedura penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Richiesta di pena e consenso)»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'udienza predibattimentale le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1 e quella prevista dall'articolo 445-bis comma 1 fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425. Nel giudizio direttissimo la richiesta può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.».
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.».
Art. 30.
1. L'articolo 447 del codice di procedura penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Richiesta di pena nel corso delle indagini preliminari.»;
b) nel primo periodo del comma 1, dopo le parole: «un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte» sono inserite le seguenti: «nonché alla persona offesa e al danneggiato dal reato dei quali risultino l'identità e il domicilio»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 445-bis comma 4, nell'udienza il
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pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono; l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati.».
Art. 31.
1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza predibattimentale, e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444 comma i o quella prevista dall'articolo 445-bis comma 1, pronuncia immediatamente sentenza.
1-bis. Quando per effetto delle circostanze attenuanti e delle diminuzioni previste dagli articoli 444 comma 1, 445-bis comma 1 e 445-quater comma 5, la pena risulta inferiore a un terzo di quella determinata prima delle operazioni di diminuzione, il giudice è tenuto a motivarne specificamente la congruità.».
Art. 32.
Dopo l'articolo 448 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 448-bis. - (Esclusioni oggettive).1 - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano quando si tratta di procedimenti per uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
a) delitti previsti dall'articolo 5 1 comma 3-bis;
b) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
c) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza prevista dal terzo comma, di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater del codice penale, salvo che ricorra la circostanza prevista dal terzo comma, nonché di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies, salvo che ricorra la circostanza indicata dal quarto comma.».
Art. 33.
1. Il comma 2 dell'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. La stessa efficacia hanno le sentenze irrevocabili di condanna pronunciate a norma degli articoli 442 e 445-bis, salvo che vi si opponga la parte civile che non ha accettato il rito.».
Art. 34.
1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Art. 135. - (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena). - 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.».
Art. 35.
(idem testo precedente).
Art. 36.
(idem testo precedente).
Art. 37.
(idem testo precedente).
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Art. 38.
1. L'articolo 452 del codice di procedura penale è soppresso.
2. Le disposizioni di cui al titolo IV del libro del codice di procedura penale sono soppresse.
Art. 39.
1. Nel comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «e l'eventuale pena accessoria».
2. L'articolo 460 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.»;
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.».
3. Nel comma 3 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le parole: «il giudizio immediato ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «dì emettere decreto che dispone il giudizio ovvero».
4. L'articolo 464 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto che dispone il giudizio. Si osservano le disposizioni sulla citazione diretta a giudizio previste dall'articolo 550 e seguenti.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.».
CAPO VII-bis
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO
Art. 40.
1. Nel comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: «controlla la regolare costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica la costituzione».
Art. 41.
1. L'articolo 487 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 487. - (Revoca della contumacia dell'imputato). - 1. Se prima della
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decisione perviene la prova indicata nell'articolo 422 comma 4, il giudice revoca l'ordinanza dichiarativa della contumacia e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti dell'udienza predibattimentale o del giudizio che ritiene rilevanti ai fini della decisione.».
Art. 42.
1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 491. - (Riproposizione delle questioni preliminari). - 1. Le questioni preliminari già proposte nel termine di cui all'articolo 424 sono precluse se non sono riproposte dopo che è stata compiuta per la prima volta la verifica della costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 e sono decise immediatamente con ordinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga successivamente.
3. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.
5. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 424.».
Art. 43.
1. Il comma 3 dell'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. È ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'articolo 418 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. In ogni caso le parti possono chiedere l'ammissione di prove escluse o l'esclusione di prove ammesse a norma dell'articolo 433 comma 1.».
Art. 44.
1. L'articolo 495 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma i è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice provvede con ordinanza sulle richieste formulate dalle parti a norma dell'articolo 493 comma 3.»;
b) i commi 2 e 3 sono soppressi.
Art. 45.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 433 comma 2 e 555 comma 5.».
Art. 46.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Degli atti acquisiti sull'accordo delle parti a norma degli articoli 433 comma 2 e 555 comma 5, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima, se le parti concordemente lo richiedono. Se si tratta di verbali di dichiarazioni non si applica la disposizione del comma 2.».
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Capo VII-ter
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 47.
1. Il libro VIII del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«LIBRO OTTAVO
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 549. - (Norme applicaibili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
TITOLO II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 550. - (Casi di citazione diretta a giudizio). - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Art. 552. - (Procedimenti connessi). - 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il giudice dispone la separazione quando ciò non pregiudica l'accertamento dei fatti; altrimenti richiede per tutti il giudizio a norma dell'articolo 416.
Art. 552. - (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
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d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
g) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo (se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3), ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c), d), ed e).
3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.
Art. 553. - (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento). - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione.
Art. 554. - (Atti urgenti). - 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553 comma 1.
Art. 555. - (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta). - 1. Nell'udienza di comparizione, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
2. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare le richieste previste dagli articoli 444 comma 1 e 445-bis comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Se viene presentata richiesta di giudizio abbreviato, il pubblico ministero può subordinare il consenso alla sottoposizione dell'imputato all'interrogatorio a norma dell'articolo 425 comma 2.
4. Nel giudizio abbreviato, il giudice, se non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 427 commi 4, 5 e 6.
5. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
6. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
TITOLO III
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 557. - (Giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta e condanna
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a pena concordata). - 1. Per il giudizio abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta e per la condanna a pena concordata si osservano, rispettivamente, le disposizioni del titolo I e II del libro VI, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza predibattimentale, le parti possono formulare le richieste previste dagli articoli 439, 444 comma 1 e 445-bis comma 1 nell'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Art. 558. - (Procedimento per decreto). - 1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI, in quanto applicabili.
2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
Art. 559. - (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena o di condanna a pena concordata. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.
9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449 commi 4 e 5.
TITOLO IV
DIBATTIMENTO
Art. 560. - (Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici). - 1. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame, devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Si osservano le
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disposizioni dell'articolo 468, in quanto applicabili.
Art. 561. - (Dibattimento). - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione».
Capo VIII
ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO
Art. 48.
1. Dopo il titolo II del libro V del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
«IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO
Art. 335-bis. - (Esclusione della punibilità per l'irrilevanza penale del fatto). - 1. Per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando risulta l'irrilevanza penale del fatto. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. L'imputato non è punibile quando rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la modalità della condotta, la sua occasionalità, valutata anche in relazione alla capacità a delinquere del reo, e il grado di colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale.
3. L'irrilevanza penale del fatto può essere dichiarata solo se vi è stata la richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. Se è stata esercitata l'azione penale l'irrilevanza del fatto può essere dichiarata se l'imputato non si oppone».
Art. 49.
1. Nel comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non è previsto dalla legge come reato» sono inserite le seguenti: «o è penalmente irrilevante».
2. Nel comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo le parole: «o che il fatto non è previsto dalla legge come reato» sono aggiunte le seguenti: «o è penalmente irrilevante».
3. Nel comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita» sono inserite le seguenti: «ovvero se il fatto è penalmente irrilevante».
4. Nel comma 1 dell'articolo 529 del codice di procedura penale, dopo le parole: «se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita» sono inserite le seguenti: «ovvero se il fatto è penalmente irrilevante».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice d'appello e la corte di Cassazione provvedono allo stesso modo quando, nei casi indicati dal comma 1, dichiarano la irrilevanza penale del fatto».
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Art. 50.
1. Nel comma 1, lettera a), numero 4), dell'articolo 686 del codice di procedura penale, dopo le parole: «dichiarato estinto il reato per la applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato» sono aggiunte le seguenti: o dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell'articolo 34-bis».
2. Nel comma 2 dell'articolo 687 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) alle sentenze che hanno dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell'articolo 348-bis, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;».
3. Nel comma 2 lettera a), dell'articolo 689 del codice di procedura penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) delle sentenze previste dall'articolo 445, delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato che hanno dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell'articolo 346-bis, nonché dei decreti penali di condanna;».
Capo IX
DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 51.
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale».
Art. 52.
1. Negli articoli 33-quinquies comma 1 e 33-sexies comma 1 del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 170 del decreto legislativo 17 febbraio 1998, n. 51, le parole: «udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 53.
1. L'articolo 34 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 171 del decreto legislativo 17 febbraio 1998, n. 51, è così modificato:
a) nel comma 2 la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale, e le parole: «o ha disposto il giudizio immediato» sono soppresse;
b) nel comma 2-bis la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale».
Art. 54.
1. Nel comma 1 dell'articolo 38 del codice di procedura penale le parole: «udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 55.
1. Nel comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale, le parole: «nel decreto di citazione emesso a norma dell'articolo 555» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 552».
Art. 56.
1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 79. - (Termine per la costituzione di parte civile). - 1. La costituzione di
parte civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.
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2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza».
Art. 57.
1. L'articolo 80 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti»;
b) i commi 3 e 5 sono soppressi.
Art. 58.
1. L'articolo 81 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - (Esclusione di ufficio della parte civile). - 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza».
Art. 59.
1. L'articolo 83 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nel comma 2 le parole: «il dibattimento», sono sostituite dalle seguenti: «l'udienza predibattimentale»;
b) nel comma 5 le parole: «udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 60.
1. L'articolo 87 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 87. - (Esclusione di ufficio del responsabile civile). - 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza».
Art. 61.
1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura penale le parole: «udienza preliminare o per il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 62.
1. Nell'articolo 94 comma I del codice di procedura penale la parola «484» è sostituita dalla seguente «419».
Art. 63.
1. Al comma 2 dell'articolo 95 parola: «preliminare» è sostituita dalla da: «se è avvenuto» sino alla fine del codice di procedura penale la seguente: «predibattimentale», e le parole comma sono soppresse.
Art. 64.
1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale».
Art. 65.
1. Nel comma 1 dell'articolo 160 le parole: «udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
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Art. 66.
1. All'articolo 181 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza predibattimentale devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 427. Quando manchi l'udienza predibattimentale, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1».
b) al comma 3 le parole «dispone il giudizio» sono sostituite dalle seguenti; «fissa l'udienza» e le parole: «entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1» sono sostituite dalle seguenti; «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»; il secondo periodo è soppresso].
Art. 67.
1. Al comma 3 dell'articolo 184 del codice di procedura penale le parole: «al dibattimento» sono sostituite dalle seguenti: «all'udienza predibattimentale» e la parola «429» è sostituita dalla seguente «416».
Art. 68.
1. Nel comma 4 dell'articolo 304 del codice di procedura penale le parole: «udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 69.
1. Nel comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: «udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 70.
[1. Nel comma 1 dell'articolo 434 del codice di procedura penale le parole: «il giudice per le indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice dell'udienza predibattimentale».]
Art. 71.
1. Nel comma 2 dell'articolo 436 del codice di procedura penale le parole: «fissa l'udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «fissa l'udienza predibattimentale».
Art. 72.
1. Gli articoli 468, 485 e 486 del codice di procedura penale sono soppressi.
Art. 73.
1. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole «udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 74.
1. Nel comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, le parole: «udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 75.
1. Nel comma 1 dell'articolo 514 del codice di procedura penale: le parole:
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«udienza preliminare» sono sostitute dalle seguenti: «udienza predibattimentale».
Art. 76.
1. L'articolo 128 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Art. 128 (Fissazione dell'udienza predibattimentale nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice dispone la comparizione dell'imputato e della persona offesa per l'udienza predibattimentale, enunciando nel decreto gli elementi previsti dall'articolo 416 comma 2 del codice».
Art. 77.
1. L'articolo 130 disp. att. è così modificato:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «rinvio a»;
b) nel comma I, le parole: «articolo 416 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 416 comma 3».
Art. 78.
1. L'articolo 131 disp. att. è abrogato.
Art. 79.
1. L'articolo 132 disp. att. è conseguentemente modificato.
Art. 80.
1. L'articolo 133 disp. att. è conseguentemente modificato.
Art. 81.
1. L'articolo 138 disp. att. è conseguentemente modificato.
Art. 82.
1. L'articolo 139 disp. att. è abrogato.
Art. 83.
1. Nel comma 1 dell'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, 271, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 557 del codice» sono soppresse.
2. Nel comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «dall'articolo 566 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 559 comma 1».
Art. 84.
1. Sono abrogati gli articoli 155, 156, 157, 158, 159 e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
Art. 85.
1. Nel comma 1 dell'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nella designazione del giudice del tribunale per la trattazione dell'udienza predibattimentale il Consiglio Superiore della Magistratura deve assicurare che tali funzioni non siano svolte in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice partecipi anche alle udienze
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dibattimentali. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio Superiore della Magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento.».
Art. 86.
1. Nel terzo comma dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo il del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «e per l'udienza preliminare» sono soppresse.
Art. 87.
1. L'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è così modificato:
a) nel secondo comma, alla lettera c), le parole: «e per l'udienza preliminare» sono soppresse;
b) il comma 3 è soppresso.
Art. 88.
1. Nel secondo comma dell'articolo 50-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «Nell'udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'udienza predibattimentale».
Art. 89.
1. L'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto legge 25 settembre 1989 n. 397, convertito dalla legge 24 novembre 1989m n. 380 è abrogato.