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Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative
e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata

Art. 1
(Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

 

Articolo 2

(Attività informativa)

1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI , rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE  e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-bis. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza.

2-ter. I commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi.

2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la rubrica denominata "Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso" istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo 4 della L. 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'art. 17 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica "Sicurezza pubblica" del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonché le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima . Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto.

3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.

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