Comitato parlamentare Schengen-Europol
Legge 30 settembre 1993, n. 388 (1).
"Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 "
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
(1) Pubblicata sulla G.U. n. 232 del 2 ottobre 1993.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge :
a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
b) l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b).
1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione è presentata all'autorità designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali è domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda è data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.
2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione è concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.
1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.
1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorità giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.
1. L'autorità designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della Convenzione è il Ministro di grazia e giustizia.
1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Essa è altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. - E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121
3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3), si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.
2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora i dati siano stati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen da un altro Stato contraente, la risposta dovrà essere conforme al parere dell'autorità nazionale di controllo di detto Stato.
3. Le disposizioni dell'articolo 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano anche avverso la decisione dell'autorità che procede a norma del comma 1.
1. La responsabilità per i danni derivanti da condotta posta in essere in violazione delle norme disciplinanti la raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen è disciplinata dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, qualora il danno subìto non abbia natura patrimoniale o non sia facilmente quantificabile, la parte danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.
1. Aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39: "Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti
3. I commi 9 e 10 dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: "9. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1."
"1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell'art. 3, che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciati in base alle disposizioni del presente decreto, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Comunità europea nei limiti e alle condizioni stabilite da specifici accordi".
3. Dopo il comma 12 dell'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti: "12-bis. Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma è esteso al merito e determina gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4.12-ter. Quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno può essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso.12-quater. Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera."
1 Al comma 6 dell'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione".
2. Al terzo comma dell'articolo 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo".
1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.
2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.
4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.
6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.
3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Data a Roma, addì 30 settembre 1993.
SCÀLFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: CONSO