Comitato parlamentare Schengen-Europol

OSSERVAZIONI AL GOVERNO

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL;

vista la proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati dell'EURODAC ed il relativo Protocollo;

considerato che i suddetti atti sono stati trasformati in una proposta di regolamento comunitario;

considerato che lo strumento del regolamento comunitario offre maggiori garanzie sul piano del controllo giurisdizionale della Corte di giustizia e del controllo democratico da parte del Parlamento europeo;

considerata altresì positivamente la tempestiva ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 16 giugno 1998 di ratifica del Trattato di Amsterdam, in ordine al coinvolgimento del Parlamento nazionale nella fase ascendente del processo decisionale;

valutata altresì l'opportunità di evitare il duplicarsi a livello nazionale delle autorità di controllo responsabili della protezione dei dati personali;

valutata inoltre l'opportunità di istituire il prima possibile l'Autorità comune di controllo di cui all'articolo 286, paragrafo 2, del Trattato CE e di procedere ad un riordino delle Autorità comuni per la protezione dei dati personali attualmente esistenti

esprime parere favorevole con la
seguente osservazione:

che il Governo si attivi nelle sedi internazionali affinché il Garante europeo della tutela dei dati di cui all'articolo 286, paragrafo 2, del Trattato CE sia istituito al più presto, così da evitare l'ulteriore proliferare delle autorità comuni di controllo;

formula altresì i seguenti indirizzi:

  1. che l'autorità nazionale di controllo responsabile della protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 14 della proposta di Convenzione e all'articolo 19 della proposta di regolamento sia, coerentemente a quanto previsto nella stessa proposta di regolamento, individuata nell'attuale Autorità garante per la protezione dei dati personali, così da evitare inutili duplicazioni. Sarebbe inoltre opportuno coinvolgere tale Autorità, nelle forme che il Governo riterrà più opportune, anche nell'adozione del regolamento stesso;
  2. di tenere informato il Parlamento, ed in particolare questo Comitato, di eventuali modifiche che la proposta di regolamento potrà subire - anche dopo il parere del Parlamento europeo - prima della sua adozione definitiva;
  3. che il controllo parlamentare sull'attività connessa all'istituzione e all'alimentazione della banca dati EURODAC, in particolare per quanto concerne le procedure di rilevamento dei dati, sia assicurato almeno attraverso una relazione annuale del Governo al Parlamento sull'attuazione che verrà data al regolamento per quanto concerne l'ambito nazionale.

indice documenti approvati

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