Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l’esercizio delle

funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di finzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione dei capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO, in particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalitā previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano giā attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite dall’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti";

VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.1 12, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale, in merito alla ripartizione delle risorse individuate per l’esercizio delle finzioni in materia di trasporti;

ACQUISITO, in data 20 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, cittā. ed autonomie locali;

SENTITA l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivitā inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro della finzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

Art. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni e gli enti locali dei beni e delle risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle finzioni e dei compiti in materia di trasporti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle finzioni amministrative conferite dall’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti".

Art 2
(Riparto delle risorse tra le regioni)

1. Il contingente di personale del soppresso Servizio escavazione porti, individuato sulla base dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, č ripartito tra le stesse sulla base della dislocazione territoriale del nucleo di appartenenza e considerata la residenza anagrafica.

2. Il contingente di 40 unitā di personale in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di Porto, individuato dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, č ripartito tra le stesse sulla base della percentuale media, relativa agli anni 1994-1997, di incidenza del numero di concessioni sulla lunghezza della costa, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.

3. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento da trasferire alle regioni, quantificate dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 150.000.000, sono ripartite tra le stesse secondo le percentuali indicate nella tabella A allegata al presente decreto, che tengono conto dei parametri utilizzati per la ripartizione delle 40 unitā di personale in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di porto, di cui al comma 2.

4. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento e operative, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni a seguito della soppressione del Servizio escavazione porti, pari a lire 11.370.000.000, sono ripartite tra le stesse secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto, che tiene conto dei seguenti parametri: 1) manutenzione e funzionamento dei mezzi utili; 2) quota fissa di 300.000.000 per ciascuna regione; 3) quota proporzionale relativa alle esigenze di escavo.

5. Le disponibilitā finanziane rimanenti alla data di effettivo esercizio delle funzioni sui residui di lire 33000.000.000 e 24.500.000.000 di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni a seguito della soppressione del Servizio escavazione porti, sono ripartite tra le stesse secondo le percentuali indicate nella tabella C allegata al presente decreto, che tengono conto dei seguenti parametri: 1) lunghezza delle coste; 2) numero dei posti barca; 3) numero dei cantieri; 4) incidenza compensativa dei personale.

6. I mezzi in efficienza operativa, individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni a seguito della soppressione del Servizio escavazione porti, sono assegnati alle regioni in cui hanno sede i nuclei del Servizio escavazione porti cui erano in dotazione.

Art. 3
(Riparto delle risorse tra le province)

1. Il contingente di 165 unitā di personale, individuato dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle province, č ripartito tra le province sulla base della dislocazione territoriale degli uffici provinciali della motorizzazione civile, secondo quanto indicato nella tabella D allegata al presente decreto.

2. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle province, pari a lire 311.422.550, sono ripartite tra le province in relazione al numero di unitā di personale a ciascuna attribuito ai sensi del comma 1, secondo quanto indicato nella tabella D allegata al presente decreto.

3. Le risorse finanziarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle province per l’esercizio delle funzioni relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori, conferite dall’articololo5, comma 3, lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pari a lire 700.000.000, sono ripartite tra le province sulla base del numero delle imprese iscritte presso ciascun Comitato provinciale, secondo quanto indicato nella tabella E allegata al presente decreto.

Articolo 4
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle tabelle allegate al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalitā previste dai rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BASSANINI

 

ALLEGATI