Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per lesercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, e. 422 in materia di trasporto pubblico locale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;
VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 220 T;
VISTO laccordo quadro tra lo Stato e le regioni, approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999, propedeutico alla stipula dei singoli accordi di programma ai sensi dellarticolo 9 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997;
VISTI gli accordi di programma tra le regioni e il Ministero dei trasporti e della navigazione, con i quali ai sensi del dellarticolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e dellarticolo 4, comma 4, lettera a), della richiamata legge n. 59 del 1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle regioni allo Stato nellesercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui allarticolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997;
VISTO laccordo quadro generale sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito allindividuazione delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale;
ACQUISITO, in data 12 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;
SENTITA I Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data 11 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dellarticolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deIl8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n. 59 del 1997;
SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;
DECRETA
ART.1
Accordi di programma
1. Gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, di seguito definito "decreto legislativo", sono indicati nellallegato 1 al presente decreto.
2. Gli accordi di cui al comma i trovano applicazione a decorrere dal l° gennaio 2001.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 le regioni firmatarie degli accordi di programma di cui al comma i subentrano allo Stato nel rapporto con Ferrovie dello Stato S.p.A., e stipulano apposito contratto di servizio ai sensi dellarticolo 19 del decreto legislativo.
4. Ai fini di cui al comma 3, secondo quanto previsto dallarticolo 4 dellaccordo quadro tra lo Stato e le regioni; approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999, le regioni stipulano un contratto di servizio sperimentale relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 e successivamente un contratto di servizio biennale 2002-2003.
ART. 2
Attribuzione e trasferimento delle risorse alle regioni
1. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, sono attribuite alle regioni le risorse finanziarie di cui allallegato 2, in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma di cui allarticolo 1.
2. Per gli anni 2001 e successivi le risorse di cui al comma i sono erogate a ciascuna regione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sullapposito fondo istituito nellu.p.b. 7.1.2.23, del relativo stato di previsione.
ART.3
Modalità successive del riparto delle risorse fra le regioni
1.
Le risorse ed i criteri di riparto fra le regioni per lanno 2001 e gli anni successivi sono determinati ai sensi dell'articolo 20, commi 5, 6, 7 e 7 bis, del decreto legislativo.ART. 4
Quantificazione delle risorse umane e delle spese per la gestione dei compiti delegati
1. Sono trasferite alle regioni le risorse finanziarie per spese di funzionamento, quantificate nellimporto di lire 442.500.000, inclusive delle spese di personale, di cui allallegata tabella 3.
2. Il trasferimento delle predette risorse finanziarie graverà sulle disponibilità esistenti sui capitoli 1216, 1217 e 1218, u.p.b. 2.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 5
Attività di monitoraggio
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge attività di monitoraggio e vigilanza, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della delega, analogamente a quanto previsto dallarticolo 8, comma 5, del decreto legislativo e dellesercizio dei poteri sostitutivi di cui allarticolo 13 dello stesso decreto, nonché ai fini della regolazione dei fondi da parte della legge finanziaria ai sensi dellarticolo 20, comma 6, del decreto legislativo. A tal fine le regioni devono fornire ed avere accesso, anche in via telematica, a tutti i dati relativi alle funzioni delegate.
2. Il Comitato tecnico centrale di cui allarticolo 5 dell'accordo quadro tra lo Stato e le regioni, approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999, è costituito entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente decreto.
per il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la funzione pubblica
sen. prof. Franco Bassanini