Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, e. 422 in materia di trasporto pubblico locale.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 220 T;

VISTO l’accordo quadro tra lo Stato e le regioni, approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999, propedeutico alla stipula dei singoli accordi di programma ai sensi dell’articolo 9 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

VISTI gli accordi di programma tra le regioni e il Ministero dei trasporti e della navigazione, con i quali ai sensi del dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della richiamata legge n. 59 del 1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle regioni allo Stato nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all’articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997;

VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

ACQUISITO, in data 12 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

SENTITA I ‘Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 11 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deIl’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

DECRETA

ART.1
Accordi di programma

1. Gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, di seguito definito "decreto legislativo", sono indicati nell’allegato 1 al presente decreto.

2. Gli accordi di cui al comma i trovano applicazione a decorrere dal l° gennaio 2001.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 le regioni firmatarie degli accordi di programma di cui al comma i subentrano allo Stato nel rapporto con Ferrovie dello Stato S.p.A., e stipulano apposito contratto di servizio ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo.

4. Ai fini di cui al comma 3, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dell’accordo quadro tra lo Stato e le regioni; approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999, le regioni stipulano un contratto di servizio sperimentale relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 e successivamente un contratto di servizio biennale 2002-2003.

ART. 2
Attribuzione e trasferimento delle risorse alle regioni

1. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, sono attribuite alle regioni le risorse finanziarie di cui all’allegato 2, in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma di cui all’articolo 1.

2. Per gli anni 2001 e successivi le risorse di cui al comma i sono erogate a ciascuna regione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sull’apposito fondo istituito nell’u.p.b. 7.1.2.23, del relativo stato di previsione.

ART.3
Modalità successive del riparto delle risorse fra le regioni

1. Le risorse ed i criteri di riparto fra le regioni per l’anno 2001 e gli anni successivi sono determinati ai sensi dell'articolo 20, commi 5, 6, 7 e 7 bis, del decreto legislativo.

ART. 4
Quantificazione delle risorse umane e delle spese per la gestione dei compiti delegati

1. Sono trasferite alle regioni le risorse finanziarie per spese di funzionamento, quantificate nell’importo di lire 442.500.000, inclusive delle spese di personale, di cui all’allegata tabella 3.

2. Il trasferimento delle predette risorse finanziarie graverà sulle disponibilità esistenti sui capitoli 1216, 1217 e 1218, u.p.b. 2.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 5
Attività di monitoraggio

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge attività di monitoraggio e vigilanza, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della delega, analogamente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo e dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, nonché ai fini della regolazione dei fondi da parte della legge finanziaria ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo. A tal fine le regioni devono fornire ed avere accesso, anche in via telematica, a tutti i dati relativi alle funzioni delegate.

2. Il Comitato tecnico centrale di cui all’articolo 5 dell'accordo quadro tra lo Stato e le regioni, approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999, è costituito entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente decreto.

 

per il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la funzione pubblica
sen. prof. Franco Bassanini

 

ALLEGATI