Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;

VISTE le leggi 8 giugno 1978, n. 297, 22 dicembre 1986, n. 910, 15 dicembre 1990, n. 385, 26 febbraio 1992, n. 211, 4 dicembre 1996, n. 611;

VISTI gli accordi di programma tra le regioni ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, con i quali ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59 del 1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle regioni allo Stato nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997;

VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

ACQUISITO, in data 12 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

SENTITA l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 11 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

DECRETA

 

ART.1
Accordi di programma

1. Gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, di seguito definito "decreto legislativo", sono indicati nell‘allegato 1 al presente decreto.

2. Gli accordi di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 10 gennaio 2001, salvo quanto previsto dagli stessi accordi in materia di copertura dei disavanzi.

ART. 2
Attribuzione delle risorse alle regioni

1. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, sono attribuite alle regioni le risorse finanziarie di cui all’allegato 2 - ad esclusione degli importi di cui alla colonna 6 del medesimo allegato - in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma di cui all’articolo 1. Sono altresì trasferiti i beni di cui al citato allegato 2.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma i sono soggette a revisione per garantire l’attuale livello di servizio, in relazione al tasso d’inflazione e all’attivazione di servizi già programmati e per i quali siano in corso i relativi investimenti.

ART. 3
Ripianamento dei disavanzi

1. Lo Stato provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo.

2. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

ART. 4
Trasferimento delle risorse

1. Per gli anni 2001 e successivi le risorse finanziarie di cui all’articolo 2 sono iscritte in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e trasferite alle regioni mediante decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano approva anche il riparto fra le regioni sulla base degli accordi di programma e del monitoraggio effettuato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo i criteri fissati ai sensi dell’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

2. I beni di cui all’articolo 2, comma l, sono trasferiti alle singole regioni, ovvero è trasferito, dove esistente, il vincolo di reversibilità, sulla base della definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale effettuata entro il 31 dicembre 2001 dai Ministero dei trasporti e della navigazione, di intesa con i Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la singola regione. Ciascun bene è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene. Sono inserite inoltre le notizie relative allo stato di attuazione della normativa in materia di sicurezza di esercizio e sul lavoro e della normativa di sicurezza sui materiali impiegati.

3. Sono altresì trasferiti alle regioni tutti i beni in disponibilità dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, alla data del conferimento, anche se acquisiti dai medesimi soggetti a valere su finanziamenti pubblici comunque disposti, nonché i beni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 9, della legge n. 385 del 1990, ai sensi ed alle condizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo.

4. Ciascuna delle società, costituita dalle Gestioni governative ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, e dell’articolo 18 comma 3 bis, del decreto legislativo è trasferita a titolo gratuito alla regione interessata disponibile ad acquisirne la proprietà.

5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono trasferite le risorse di cui agli articoli 9,10,11 del decreto legislativo.

6. La consegna dei beni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni, delle Gestioni governative, del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero delle finanze. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni mobili e immobili registrati. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

ART.5
Interventi diretti al risanamento tecnico-economico

1. Nell’allegato 2 sono individuati gli interventi diretti al risanamento tecnico-economico degli impianti e del materiale rotabile in uso alle aziende esercenti i servizi oggetto di delega, così come previsto nei singoli accordi di programma, ai fini di futuri finanziamenti.

ART. 6
Quantificazione delle risorse umane e delle spese per la gestione dei compiti delegati

1. Sono trasferite alle regioni le risorse finanziarie per spese di funzionamento, quantificate nell'importo di lire 1.770.000.000, inclusive delle spese di personale, di cui all’allegata tabella 3.

2. Il trasferimento delle predette risorse finanziarie graverà sulle disponibilità esistenti sui capitoli 1216, 1217 e 1218, u.p.b. 2.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 7
Attività di monitoraggio

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge attività di monitoraggio e vigilanza anche ai fini della predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della delega prevista dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo e dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, nonché ai fini della regolazione dei fondi da parte della legge finanziaria ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo. A tal fine le regioni devono fornire ed avere accesso, anche in via telematica, a tutti i dati relativi alle funzioni delegate.

ART. 8
Disposizioni transitorie

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell’azione amministrativa relativa agli investimenti già programmati e per i quali siano già stati assentiti finanziamenti a carico del bilancio dello Stato alla data di efficacia del presente decreto, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 21, del decreto legislativo, le regioni possono avvalersi delle strutture tecnico-amministrative del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri.

2. Per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative inerenti interventi non ancora programmati, alla data di efficacia del presente decreto, nonché per quelli che dovranno formare oggetto di accordi di programma in materia di investimenti, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo, le regioni possono avvalersi dell’attività delle medesime strutture tecnico-amministrative del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri.

 

per il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la funzione pubblica
sen. prof. Franco Bassanini

 

ALLEGATI