Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO, in particolare, larticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: "Con le modalitā previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano giā attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite ai sensi del d. lgs. n. 112 del 1998 in materia di demanio idrico",
VISTO laccordo quadro generale sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale, in merito alla ripartizione delle risorse individuate per lesercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
ACQUISITO, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, cittā e autonomie locali;
SENTITA lUnione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dellart.5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivitā inerenti lattuazione della legge n. 59 del 1997;
SENTITI il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dellinterno;
Decreta:
Articolo 1
(Ambito operativo)
1. Il presente decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per lesercizio delle funzioni e dei compiti in materia di demanio idrico, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite ai sensi del d.lgs.n.112 del 1998 in materia di demanio idrico".
Articolo 2
(Compensazione delle risorse da trasferire alle regioni con le entrate dei canoni del
demanio idrico)
1. A decorrere dallanno 2001, ai sensi dellarticolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dellarticolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, le risorse finanziarie da trasferire dal bilancio dello Stato per lesercizio delle funzioni di cui al titolo III del decreto legislativo 112/98 saranno ridotte per ciascuna regione degli importi previsti nella tabella "A", allegata al presente decreto.
Articolo 3
(Riparto delle risorse umane e finanziarie)
1. Il contingente di 104 unitā da trasferire alle regioni, individuato dallarticolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, č ripartito tra le stesse sulla base della incidenza delle ore lavorative impiegate per la gestione dei beni del demanio idrico sul totale delle ore lavorate per la gestione di tutte le attivitā afferenti i servizi demaniali dal personale in servizio secondo quanto indicato nella tabella "B", allegata al presente decreto.
2. Le risorse finanziarie per le spese di funzionamento, quantificate dallarticolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 457 milioni, sono ripartite tra le regioni in percentuale alla attribuzione delle singole unitā di personale.
Articolo 4
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle tabelle allegate ai presente decreto, saranno trasferite alle stesse, ai sensi del1articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalitā previste dai rispettivi statuti.
Roma, 13 novembre 2000
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BASSANINI