Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l’esercizio dellefunzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO, in particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le finzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità";

VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadre generale, in merito alla ripartizione delle risorse individuate per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità;

ACQUISITO, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

SENTITA l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro delle finanze, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

Art. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di viabilità, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità".

Art. 2
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale (pari a lire 500 miliardi annui), le spese in conto capitale a carattere continuativo (pari a lire 1.648 miliardi annui) e quelle relative al piano straordinario di intervento (pari a complessive lire 600 miliardi per l’anno 2001 e 594 miliardi per l’anno 2002), di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, sono ripartite tra le stesse secondo le percentuali indicate nella tabella A allegata al presente decreto, che tengono conto dei parametri strutturali della rete stradale di interesse regionale (estesa chilometrica e superficie) e dei parametri socio-economici relativi a ciascuna regione (densità, popolazione, traffico medio giornaliero, PIL, incidentalità, traffico, addetti al settore industriale, posti letto turistico alberghieri) come riequilibrati sulla base della suddivisione del territorio nazionale in tre zone omogenee.

2. Le risorse finanziarie per spese di personale e di funzionamento, individuate dall’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, pari a complessive lire 433 miliardi annui, sono attribuite, in relazione alla ripartizione di cui alle tabelle B e C, secondo i seguenti criteri:

- le spese relative al personale effettivamente trasferito sono attribuite sulla base delle relative retribuzioni individuali;

- le risorse finanziarie corrispondenti al personale non dirigenziale non trasferito ai sensi dell’articolo 3, comma 2, sono attribuite nella misura di £. 87.755.102 per unità di personale;

- le risorse finanziarie corrispondenti al personale dirigenziale non trasferito sono attribuite nella misura di £. 170.000.000 per unità di personale;

- le rimanenti spese di funzionamento sono ripartite tra le regioni sulla base degli stessi criteri individuati per la ripartizione del personale, di cui all’articolo 3, comma 1.

3. Sulla base della tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità" rimane, comunque, determinata in lire 557.827.233.000 l’entità delle risorse per spese di funzionamento inclusive delle spese di personale, necessarie per l’esercizio delle funzioni che restano di competenza dell’ANAS.

Articolo 3
(Riparto delle risorse umane)

1. Il contingente di 3.920 unità di personale non dirigenziale, individuato dall’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, è ripartito tra le stesse secondo le percentuali indicate nella tabella B, allegata al presente decreto, che tengono conto dei seguenti parametri: 1. estesa chilometrica; 2. ammontare delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 1, spettanti a ciascuna regione.

2. Per ogni unità di personale non trasferibile, in quanto pensionato alla data di effettivo trasferimento delle risorse o in servizio presso la Direzione centrale dell’ANAS, saranno attribuite le risorse corrispondenti al costo medio stimato di £. 87.755.102.

3. Il contingente di 40 unità di personale dirigenziale, individuato dall’articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, è ripartito tra le stesse sulla base di quanto indicato nella tabella C, allegata al presente decreto.

4. Per ogni unità di personale dirigenziale non trasferito saranno attribuite le risorse corrispondenti al costo medio stimato di £. 170.000.000.

Art. 4
(Riparto dei beni)

1. I beni mobili di cui alla tabella D del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, sono trasferiti alle regioni ivi indicate, con le modalità di cui all’articolo 4 del predetto decreto.

2. I beni immobili di cui alla tabella E del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, sono trasferiti alle regioni ivi indicate, con le modalità di cui all’articolo 5 del predetto decreto.

Articolo 5
(Regioni a statuto speciale)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale, sulla base della ripartizione di cui alle tabelle allegate al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BASSANINI

 

ALLEGATI