Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per lesercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, e. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO, in particolare, larticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n. 59 del 1997;
VISTO laccordo generale quadro sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dellarticolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di salute umana e sanità veterinaria, sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale;
ACQUISITO, in data 20 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;
SENTITA lUnione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dellart. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
SENTITI il Ministro della sanità, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro
Decreta:
Art. 1
(Ambito operativo)
1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative ad essi trasferite per lesercizio delle funzioni e dei compiti in materia di salute umana e sanità veterinaria, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria.
Art. 2
(Riparto delle risorse tra le regioni)
1. Le risorse finanziarie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, pari a lire 168.028.952.000, sono ripartite tra le singole regioni sulla base dellentità demografica di ognuna di esse. Di tali risorse quelle destinate allattività di prevalenza veterinaria - pari a 79.900.000 - sono state ripartite sulla base del medesimo criterio ma con la previsione di una percentuale di attribuzione fissa pari al 10%, così come specificato nella tabella. allegata al presente decreto, tenuto conto della necessità di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime. Limporto di 108.865.000, di cui alla tabella del DPCM del 26 maggio citato, è destinato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per lerogazione di contributi a favore dei titolari di patenti di guida a, b, c, speciali, con incapacità motorie permanenti.
2. I residui esistenti alla data del 31 dicembre 2000, di cui allarticolo 2, comma 2, del DPCM 26 maggio citato, sono ripartiti proporzionalmente agli importi spettanti a ciascuna regione, sulla base della tabella allegata al presente DPCM.
3.Il contingente di 32 unità di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 , da trasferire alle regioni, è ripartito tra le stesse sulla base della dellentità demografica di ciascuna regione e con la previsione di una percentuale di attribuzione fissa pari al 10%, così come specificato nella tabella allegata al presente decreto.
Articolo 3
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.
Roma, 13 novembre 2000
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BASSANINI