Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1 12, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO, in particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con te modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi Civili di competenza del Ministero dell’interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

VISTO l’accordo generale quadro sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c),. del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell’articolo de[decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di invalidi civili, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

ACQUISITO, in data 20 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

SENTITA l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

SENTITI il Ministro dell’interno il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative ad essi trasferite per l’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 recanti l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili di competenza del Ministero dell’interno.

Art. 2
(Riparto delle risorse tra le regioni)

1. Le risorse finanziarie, individuate dall’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, pari a lire 4.200 milioni, sono ripartite tra le singole regioni in base al numero degli assistiti, relativo ad ogni regione, con riferimento al mese di ottobre 1999, così come indicato nella tabella A), allegata al presente decreto, e tenendo conto della necessità di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili nonché delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime.

2. Il contingente di 557 unità di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, è ripartito tra le regioni in base al numero degli assistiti, relativo ad ogni regione, con riferimento al mese di ottobre 1999, così come indicato nella tabella A), allegata al presente decreto.

Articolo 3
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

 

p. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri: BASSANINI

 

ALLEGATI