Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per 1’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla regioni e ag1i enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTI in particolare gli articoli 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante disposizioni relative all’individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell’articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 con il quale è stata individuata la rete stradale regionale;

VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997,. n.281, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di viabilità, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

SENTITA l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro delle finanze, il Ministro dell’interno ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA

ART. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

ART. 2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 1, che danno luogo a spese in conto capitale a carattere continuativo, sono trasferite alle medesime lire 1.648 miliardi annui a decorrere dal 2001 (tabella A).

2. Per gli anni 2001 e 2002 è finanziato un piano straordinario di intervento, mediante parziale utilizzo, rispettivamente per lire 600 miliardi e per lire 594 miliardi, delle risorse previste dalla tabella D della legge finanziaria 2000, n. 488 del 23 dicembre 1999, destinate al rifinanziamento delle spese in conto capitale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (tabella B).

3. Relativamente alle spese correnti è trasferito l’importo annuo di lire 933 miliardi, di cui 433 miliardi per spese di funzionamento, inclusive delle spese per il personale, e di lire 500 miliardi per le spese connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale di competenza regionale (tabella C).

ART. 3
(Trasferimento di personale)

1. Ai fini del trasferimento di cui all’articolo 1 è individuato un contingente di n.3.920 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data del 1 gennaio 1999, presso l’Ente nazionale per le strade (Anas), con conseguente riduzione della pianta organica dello stesso Ente ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il numero dei pensionamenti avvenuti alla data di effettivo trasferimento è sottratto al numero di unità di personale da trasferire, ferma restando la quantificazione delle risorse finanziarie da attribuire, calcolata in riferimento al contingente complessivo di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentite ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 59 del 1997 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

ART. 4
(Trasferimento dei beni mobili non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza statale)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, sono trasferiti in proprietà alle regioni o agli enti locali i beni mobili strumentali all’esercizio delle finzioni conferite di cui all’allegata tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La consegna dei predetti beni mobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni o degli, enti locali e dell’Anas. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.

3. Le regioni o gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

ART. 5
(Trasferimento dei beni immobili non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza statale)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, sono trasferiti alle regioni o agli enti locali i beni immobili, strumentali all’esercizio delle funzioni conferite, di cui all’allegata tabella E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La consegna dei predetti beni immobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni o degli enti locali, del Ministero delle finanze e dell’Anas. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni immobili.

3. Le regioni o gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

4. L’individuazione delle eventuali sedi cui possono subentrare le regioni o gli enti locali nei

contratti di locazione è effettuata previa verifica da operarsi sul territorio tra Anas e ciascun ente interessato.

ART. 6
(Risorse strumentali e organizzative)

1. Per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni o gli enti locali accedono ai dati contenuti negli albi e nei registri la cui tenuta è di competenza dell’Anas o del Ministero dei lavori pubblici secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

ART. 7
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2 sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le regioni, ovvero in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per quanto concerne gli enti locali.

1. Gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono ridotti, per ciascun anno, in relazione in relazione alle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 2.

2. Per gli anni 2002 e successivi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le dotazioni dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici cui apportare le riduzioni di cui al comma 2 sono stabilite ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive

modificazioni o integrazioni.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell’interno sulla base del riparto operato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare nel rispetto del principio di contestualità nel trasferimento delle risorse per regioni ed enti locali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero dell’interno provvedono alla assegnazione delle risorse finanziarie fino all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall’articolo 12 della medesima legge n. 133 del 1999, per quanto concerne le province

ART. 8
(Affari pendenti)

1. Il Ministero dei lavori pubblici e l’Anas provvedono a consegnare, entro il 31 gennaio 2001, a ciascuna regione o ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

2. Resta di competenza dell’Anas il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio.

3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

ART. 9
(Personale con qualifica dirigenziale)

1. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale da trasferire è fissato in 40 unità.

2. Vengono garantite alle regioni o agli enti locali le corrispondenti risorse finanziarie pari a lire 6,8 miliardi ed incluse nell’importo di lire 933 miliardi di cui all’articolo 2, comma 3. Al trasferimento delle risorse finanziarie si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie annualmente trasferite dal bilancio dello Stato all’Anas per la copertura delle spese di personale.

ART. 10
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Ministro: BASSANINI

 

ALLEGATI