Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo W97, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo del capo I della predetta legge n.59 del 1997, e in particolare il capo V, il quale individua le funzioni amministrative delegate o attribuite alle regioni e agli enti locali in materia di energia, e il capo VI, il quale individua le funzioni amministrative delegate alle regioni in materia di miniere e risorse geotermiche;
Visto il disposto dellart. 7 della stessa legge n. 59 del 1997, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e ai conseguenti trasferimenti;
Visti gli articoli 3, comma 6, e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Visto laccordo quadro generale sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
Considerati i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito allindividuazione delle risorse in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale;
Acquisito, in data 16 marzo 2000, il parere della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;
Sentita lUnione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dellarticolo 5 della legge 1:, marzo 1997, n.59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n.59 del 1997;
Sentiti il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed il Ministro delle finanze;
DECRETA
Art. 1
(Ambito operativo)
1. Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.
2. In particolare, il trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1 è finalizzato allesercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti alle Regioni ed agli enti locali ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31, e 105, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, e degli articoli 32, 33 e 34 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di miniere e risorse geotermiche.
Art. 2
(Trasferimento di risorse alle regioni)
1. Ai fini dellesercizio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2001, delle funzioni e compiti amministrativi conferiti di cui allarticolo 1, le risorse da trasferire alle stesse sono quantificate in lire 1.156 milioni per le spese di funzionamento, secondo quanto indicato nellallegata tabella n.1.
2. Le risorse finanziarie per le spese di personale sono determinate a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale ai sensi degli articoli 6 e 9.
3. Resta ferma la possibilità per le regioni di continuare a usufruire, per le competenze conferite, delle prestazioni del Servizio chimico e del Servizio ispettivo di sicurezza mineraria della Direzione generale dellenergia e delle risorse minerarie, con spese a carico dei richiedenti le prestazioni stesse, esclusi gli oneri per il personale.
Art. 3
(Canoni minerari devoluti alle regioni)
1. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, da devolvere alle regioni, a decorrere dal 10 gennaio 2001, ai sensi del comma 5 dellarticolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stimati in lire 4.000 milioni annui, secondo quanto indicato nellallegata tabella n.2.
2. Ai sensi del punto c) del comma 2 dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, le entrate relative ai canoni di cui al comma 1 vanno a compensazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di incentivi alle imprese di cui allarticolo 30, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato.
3. Le risorse da trasferire alle regioni per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 determinate in lire 54.000 milioni dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese di competenza del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, del Ministero del commercio con lestero e del Ministero del tesoro - Dipartimento del tesoro sono ridotte, a decorrere dal 10 gennaio 2001, per effetto dei commi precedenti, a lire 50.000 milioni e sono ripartiti con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 5, comma 3.
4. Per effetto dei commi precedenti, gli importi di cui allarticolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese sono rideterminati in 1.333.000 milioni per lanno 2001 e 1.467.000 milioni per lanno 2002 e successivi. Sono conseguentemente rideterminati gli importi di cui allarticolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese.
5. Le risorse di cui al comma 3, su richiesta delle regioni, potranno essere rideterminate nel caso in cui le entrate di cui al comma 2 siano realizzate complessivamente per un importo inferiore a 4.000 milioni.
Art. 4
(Trasferimento di risorse alle province)
1. Ai fini dellesercizio da parte delle province, a decorrere dal 10 gennaio 2001, delle funzioni e compiti amministrativi conferiti di cui allarticolo i è trasferito alle stesse limporto di lire 2.500 milioni per le spese di funzionamento.
2. Le risorse finanziarie per le spese di personale sono determinate a seguito del trasferimento dello stesso alle province ai sensi dellarticolo 6.
3. Resta ferma la possibilità per le province di continuare a usufruire, per le competenze conferite, delle prestazioni del Servizio chimico e del Servizio ispettivo di sicurezza mineraria della Direzione generale dellenergia e delle risorse minerarie, con spese a carico dei richiedenti le prestazioni stesse, esclusi gli oneri per il personale.
4. Nellambito dellattività di supporto in campo energetico a favore delle regioni e degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.36, lENEA - Ente per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente - presta, in particolare, su richiesta delle province e sulla base di accordi, attività di supporto per la redazione e ladozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico ai sensi dellart.31, comma 2, lett. a) del digs.n.112/98, nonché attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al settore energia.
Art. 5
(Riparto delle risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 4, comma 1, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dellinterno.
3. Le risorse finanziarie di cui ai commi i e 2 e di cui allarticolo 3, comma 3, sono assegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con decreto del Ministro dellinterno, sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini dellattribuzione alle regioni, alle province e ai comuni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli, ivi incluso il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, dello stato di previsione del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, sono ridotti di pari importo.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri e delle modalità di cui al comma 3 fino allapplicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui allarticolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dallarticolo 12 della medesima legge n. 133 del 1999, per quanto concerne le province ed i comuni.
Art .6
(Personale)
1. Per lesercizio dei compiti e delle funzioni di cui allarticolo i è trasferito alle regioni e alle province il contingente di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'Industria, del commercio e dellartigianato determinato in n.71 unità, di cui n.67 alle regioni e n.4 alle province, come specificato nella tabella n.3 allegata al presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica, ai sensi dellarticolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n59, e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono stabiliti i contingenti numerici, per ciascuna regione e provincia, del personale di cui al comma i, le modalità di individuazione e di trasferimento dello stesso, nonché le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie.
Art.7
(Trasferimento di beni e risorse strumentali)
1. Nel caso in cui un Distretto minerario risieda in locali demaniali, vengono trasferite alle regioni le risorse corrispondenti al contratto di locazione stipulato con la regione interessata, tenuto conto delle finalità pubbliche dellutilizzo dei locali medesimi e con modalità che garantiscano la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
2. Le regioni subentrano alle stesse condizioni del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato nelle titolarità dei contratti locativi degli immobili adibiti ad uso dei Distretti minerari.
3. Sono trasferite alle regioni interessate i beni mobili in esercizio, individuati nei registri di inventano di ciascun Distretto minerario, elaborati presso gli stessi Distretti minerari con riferimento alla data di pubblicazione del presente decreto. La consegna dei beni è effettuata entro il 1° gennaio 2001 con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti della regione e del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, a ciò espressamente delegati. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili.
Art. 8
(Norme transitorie)
1. Gli uffici centrali e periferici della Direzione generale dellenergia e delle risorse minerarie del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, competenti per lesercizio dei compiti e funzioni amministrative di cui allarticolo 1, completano entro il 31 gennaio 2001 la trasmissione alle regioni competenti per territorio dellelenco delle attività in corso o autorizzate e degli atti relativi, con riferimento alle materie delegate o attribuite, dandone notizia ai terzi interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.
2. Resta in ogni caso di competenza del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000.
3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.
Art.9
(Regioni a statuto speciale)
1. Ai fini dellesercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui allarticolo 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 nei limiti e con le modalità previste nei rispettivi statuti.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 ottobre 2000
Il Ministro: BASSANINI