Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo W97, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo del capo I della predetta legge n.59 del 1997, e in particolare il capo V, il quale individua le funzioni amministrative delegate o attribuite alle regioni e agli enti locali in materia di energia, e il capo VI, il quale individua le funzioni amministrative delegate alle regioni in materia di miniere e risorse geotermiche;

Visto il disposto dell’art. 7 della stessa legge n. 59 del 1997, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e ai conseguenti trasferimenti;

Visti gli articoli 3, comma 6, e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

Considerati i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

Acquisito, in data 16 marzo 2000, il parere della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Sentita l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 1:, marzo 1997, n.59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n.59 del 1997;

Sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed il Ministro delle finanze;

DECRETA

Art. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

2. In particolare, il trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1 è finalizzato all’esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti alle Regioni ed agli enti locali ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31, e 105, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, e degli articoli 32, 33 e 34 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di miniere e risorse geotermiche.

Art. 2
(Trasferimento di risorse alle regioni)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2001, delle funzioni e compiti amministrativi conferiti di cui all’articolo 1, le risorse da trasferire alle stesse sono quantificate in lire 1.156 milioni per le spese di funzionamento, secondo quanto indicato nell’allegata tabella n.1.

2. Le risorse finanziarie per le spese di personale sono determinate a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale ai sensi degli articoli 6 e 9.

3. Resta ferma la possibilità per le regioni di continuare a usufruire, per le competenze conferite, delle prestazioni del Servizio chimico e del Servizio ispettivo di sicurezza mineraria della Direzione generale dell’energia e delle risorse minerarie, con spese a carico dei richiedenti le prestazioni stesse, esclusi gli oneri per il personale.

Art. 3
(Canoni minerari devoluti alle regioni)

1. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, da devolvere alle regioni, a decorrere dal 10 gennaio 2001, ai sensi del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stimati in lire 4.000 milioni annui, secondo quanto indicato nell’allegata tabella n.2.

2. Ai sensi del punto c) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112, le entrate relative ai canoni di cui al comma 1 vanno a compensazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di incentivi alle imprese di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

3. Le risorse da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 determinate in lire 54.000 milioni dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero e del Ministero del tesoro - Dipartimento del tesoro sono ridotte, a decorrere dal 10 gennaio 2001, per effetto dei commi precedenti, a lire 50.000 milioni e sono ripartiti con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 5, comma 3.

4. Per effetto dei commi precedenti, gli importi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese sono rideterminati in 1.333.000 milioni per l’anno 2001 e 1.467.000 milioni per l’anno 2002 e successivi. Sono conseguentemente rideterminati gli importi di cui all’articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese.

5. Le risorse di cui al comma 3, su richiesta delle regioni, potranno essere rideterminate nel caso in cui le entrate di cui al comma 2 siano realizzate complessivamente per un importo inferiore a 4.000 milioni.

Art. 4
(Trasferimento di risorse alle province)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle province, a decorrere dal 10 gennaio 2001, delle funzioni e compiti amministrativi conferiti di cui all’articolo i è trasferito alle stesse l’importo di lire 2.500 milioni per le spese di funzionamento.

2. Le risorse finanziarie per le spese di personale sono determinate a seguito del trasferimento dello stesso alle province ai sensi dell’articolo 6.

3. Resta ferma la possibilità per le province di continuare a usufruire, per le competenze conferite, delle prestazioni del Servizio chimico e del Servizio ispettivo di sicurezza mineraria della Direzione generale dell’energia e delle risorse minerarie, con spese a carico dei richiedenti le prestazioni stesse, esclusi gli oneri per il personale.

4. Nell’ambito dell’attività di supporto in campo energetico a favore delle regioni e degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.36, l’ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - presta, in particolare, su richiesta delle province e sulla base di accordi, attività di supporto per la redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico ai sensi dell’art.31, comma 2, lett. a) del digs.n.112/98, nonché attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al settore energia.

Art. 5
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Le risorse finanziarie di cui ai commi i e 2 e di cui all’articolo 3, comma 3, sono assegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con decreto del Ministro dell’interno, sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini dell’attribuzione alle regioni, alle province e ai comuni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli, ivi incluso il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, dello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono ridotti di pari importo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri e delle modalità di cui al comma 3 fino all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’articolo 12 della medesima legge n. 133 del 1999, per quanto concerne le province ed i comuni.

 

Art .6
(Personale)

1. Per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all’articolo i è trasferito alle regioni e alle province il contingente di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'Industria, del commercio e dell’artigianato determinato in n.71 unità, di cui n.67 alle regioni e n.4 alle province, come specificato nella tabella n.3 allegata al presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono stabiliti i contingenti numerici, per ciascuna regione e provincia, del personale di cui al comma i, le modalità di individuazione e di trasferimento dello stesso, nonché le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Art.7
(Trasferimento di beni e risorse strumentali)

1. Nel caso in cui un Distretto minerario risieda in locali demaniali, vengono trasferite alle regioni le risorse corrispondenti al contratto di locazione stipulato con la regione interessata, tenuto conto delle finalità pubbliche dell’utilizzo dei locali medesimi e con modalità che garantiscano la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

2. Le regioni subentrano alle stesse condizioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nelle titolarità dei contratti locativi degli immobili adibiti ad uso dei Distretti minerari.

3. Sono trasferite alle regioni interessate i beni mobili in esercizio, individuati nei registri di inventano di ciascun Distretto minerario, elaborati presso gli stessi Distretti minerari con riferimento alla data di pubblicazione del presente decreto. La consegna dei beni è effettuata entro il 1° gennaio 2001 con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti della regione e del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, a ciò espressamente delegati. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili.

Art. 8
(Norme transitorie)

1. Gli uffici centrali e periferici della Direzione generale dell’energia e delle risorse minerarie del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, competenti per l’esercizio dei compiti e funzioni amministrative di cui all’articolo 1, completano entro il 31 gennaio 2001 la trasmissione alle regioni competenti per territorio dell’elenco delle attività in corso o autorizzate e degli atti relativi, con riferimento alle materie delegate o attribuite, dandone notizia ai terzi interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

2. Resta in ogni caso di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000.

3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

Art.9
(Regioni a statuto speciale)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 nei limiti e con le modalità previste nei rispettivi statuti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Ministro: BASSANINI

 

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3