Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui allarticolo 108 deL decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modificazioni ed integrazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
VISTI in particolare, larticolo 7, commi 1 e 2, della legge n.59 del 1997 e gli articoli 7, comma 8, 107 e 108 del decreto legislativo n.112 del 1998;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, recante misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dellorganizzazione del Governo a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n.59 del 1997;
VISTO laccordo generale quadro sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dellarticolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito allindividuazione delle risorse in materia di protezione civile, sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale;
ACQUISITO, in data 21 marzo 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;
ACQUISITO, in data 21 giugno 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dellarticolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
SENTITA in data 21 marzo 2000, lUnione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura;
SENTITE, in data 21 giugno 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro dellinterno, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze
DECRETA
Articolo 1
(Ambito operativo)
1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da riferire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali in materia di protezione civile, in attuazione dellarticolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai finì dellesercizio da parte delle regioni e degli enti locali dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Articolo 2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)
1. Ai finì dellesercizio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti Locali, delle funzioni e compiti amministrativi conferiti dal citato articolo 108 del decreto legislativo 112/98, le risorse da trasferire ai predetti enti sono quantificate complessivamente in 50.000 milioni di lire, come specificato nellallegata tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
2. Ai finì dellesercizio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti Locali, delle funzioni e compiti amministrativi relativi alla gestione dei Centri di Assistenza e Pronto Intervento (CAPI), trasferiti ai sensi del successivo articolo 4, le risorse da trasferire sono complessivamente quantificate in lire 1.273 milioni al netto dei canoni di locazione dei relativi immobili, che verranno quantificati allatto di individuazione e trasferimento dei predetti Centri.
3. Ai fini dellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 108, comma 1, lett. b), punto 2 del decreto legislativo 112/98, le risorse da trasferire alle province sono quantificate nellimporto di 1.570 milioni, come specificato nellallegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.
4. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1, 2, e 3 le risorse finanziarie relative alle spese del personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, secondo le modalità di cui allarticolo 3.
Articolo 3
(Trasferimento di personale)
1. Per lesercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui allarticolo 108 del decreto legislativo 112/98, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile da trasferire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è determinato in 60 unità, come specificato dallallegata tabella B, che fa parte integrante del presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica, secondo quanto disposto dallarticolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 59.
2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma I sono determinate con il decreto emanato ai sensi del successivo comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono stabilite le modalità di individuazione e trasferimento del personale di cui al comma 1.
Articolo 4
(Trasferimento dei beni)
1 Per l'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui allarticolo 108 del decreto legislativo 112/98 sono trasferiti in proprietà alle regioni, alle province autonome e agli enti locali i beni mobili di pronto impiego, nelle tipologie e nella misura indicata nellallegata C, che fa parte integrante del presente decreto.
2. I centri di assistenza di pronto intervento (CAPI) sono trasferiti alle regioni e agli enti locali nella percentuale del 35%.
3. Con successivo provvedimento, da sottoporre alla Conferenza Unificata, saranno individuati i CAPI trasferiti e le relative modalità di trasferimento.
Articolo 5
(Regioni a statuto speciale)
1. Ai finì dellesercizio da parte delle regioni a statuto speciale delle funzioni e dei compiti di cui allarticolo I, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite, contestualmente al conferimento delle funzioni stesse, ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalità previste nei rispettivi statuti.
Articolo 6
(Risorse strumentali e organizzative)
1. Sono ricomprese tra le risorse oggetto di trasferimento anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite.
Articolo 7
(Procedure di trasferimento)
1. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 2, sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le regioni, e in apposito fondo da istituirsi nello stato di previsione del ministero dellinterno per quanto concerne gli enti locali.
2. Le risorse di cui al comma I sono assegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con decreto del Ministro dellinterno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare nel rispetto dellaccordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 aprile 1999, così come modificato dalla stessa Conferenza Unificata in data 4 novembre 1999 e integrato in data 20 gennaio 2000.
3. Ai finì dellattribuzione alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dellinterno sono ridotti di pari importo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dellinterno provvedono annualmente al riparto delle risorse finanziarie e alla conseguente assegnazione, fino allentrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, di cui allart. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dallartJ.2 della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto riguarda le province ed i comuni.
Articolo 8
(forme di collaborazione)
1. Ai fini del migliore esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti ai sensi del citato articolo 108 del decreto legislativo 112/98, tramite specifici accordi da sottoporre alla Conferenza Unificata, saranno individuate apposite forme e modalità di collaborazione Stato, regioni e autonomie locali, ivi incluse possibili convenzioni per lutilizzo del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la successione nei canoni locativi dei centri di assistenza di pronto impiego (CAPI) in uso al Ministero dellinterno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 settembre 2000
Il Ministro: BASSANINI