Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per lesercizio dei compiti e delle funzioni amministrativi in materia di istruzione scolastica, di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
IL. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
VISTI in particolare, larticolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 138 e 139 del citato decreto legislativo n. 112/1998;
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dellarticolo 7 della legge 59/97 e dellarticolo 138 del decreto legislativo 112/98, la decorrenza dellesercizio da parte delle regioni, delle province e dei comuni delle funzioni agli stessi conferite opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dellamministrazione centrale e periferica.
TENUTO CONTO che nelle Regioni Alto Adige e Valle dAosta i compiti in materia di istruzione sono stati trasferiti rispettivamente alle province autonome di Trento e Bolzano e alla regione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n. 59 del 1997;
VISTO laccordo generale quadro sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dellarticolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito allindividuazione delle risorse in materia di istruzione scolastica, sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale;
ACQUISITO, in data 21 marzo 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;
ACQUISITO, in 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dellarticolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
SENTITA in data 15 giugno 2000, lUnione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE in data 28 marzo 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro della pubblica istruzione, Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze.
DECRETA
ART.1
(Ambito operativo)
1. Alle regioni, alle province ed ai comuni per le funzioni previste rispettivamente agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative individuate dal presente decreto.
ART. 2
(Trasferimento di risorse finanziarie, strumentali ed organizzative)
1. Ai finì dellesercizio da parte delle regioni delle funzioni e compiti amministrativi conferiti ai sensi dellarticolo 138 del decreto legislativo 112/98, le risorse di bilancio dello Stato da trasferire alle regioni sono quantificate complessivamente in L 511.974.000.000 come specificato nella annessa Tabella. "A" che fa parte integrante del presente decreto.
2. Ai fini dellesercizio da parte delle province e dei comuni delle funzioni e compiti amministrativi conferiti ai sensi dellarticolo 139 del decreto legislativo 112/98, le risorse di bilancio dello Stato da trasferire ai predetti enti sono quantificate complessivamente in L. 70.050.000.000, come specificato nella annessa Tabella. "13", che fa parte integrante del presente decreto.
3. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1 e 2 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle Regioni e alle Province e ai Comuni, secondo le modalità di cui allarticolo 3.
ART. 3
(trasferimento di risorse umane)
1. Ai sensi dellarticolo 138 del decreto legislativo 112/98, per lesercizio delle competenze in esso indicate, il personale da trasferire alle regioni è determinato in 103 unità, come specificato nella tabella "C" allegata al presente decreto, appartenente alla dotazione organica del Ministero della pubblica istruzione, con la conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche, da operarsi ai sensi dellart.7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Ai sensi dellarticolo 139 del decreto legislativo 112/98, per lesercizio delle competenze in esso indicate, il personale da trasferire alle province ed ai comuni è determinato in 103 unità, come specificato nella tabella "D" allegata al presente decreto, appartenente alla dotazione organica del Ministero della pubblica istruzione, con la conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche da operarsi ai sensi dellart.7 della legge 15 marzo 1997. n. 59.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono stabilite le modalità di individuazione e di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui ai commi I e 2, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.
ART. 4
(Regioni a statuto speciale)
1. Ai finì dellesercizio da parte delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia delle funzioni e dei compiti di cui allarticolo 1, le risorse individuate dal presente decreto, sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei limiti e con le modalità previste nei rispettivi statuti.
ART. 5
(Risorse strumentali e organizzative)
1. Per lesercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le province e i comuni hanno accesso alle banche dati del Ministero della pubblica istruzione.
2. Sono ricompresi tra le risorse oggetto di trasferimento anche gli archivi di atti, i documenti e i dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti.
3. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti allatto del trasferimento è trasmessa, a cura degli uffici scolastici provinciali e regionali territorialmente competenti, con appositi elenchi nominativi.
ART. 6
(Decorrenze)
1. Ai finì dellesercizio da parte delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni dei compiti e delle funzioni di cui allarticolo 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dellamministrazione centrale e periferica di cui allarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le regioni, le province ed i comuni esercitano le funzioni e i compiti ad essi delegati ai sensi dellarticolo I dalla data indicata al precedente comma 1. Nella fase transitoria il Ministero della pubblica istruzione continua a svolgere le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto.
ART. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 2, commi I e 3, con la decorrenza stabilita allarticolo 6, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le regioni, e in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dellinterno, per quanto concerne gli enti locali.
2. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 2, commi 2 e 3, da trasferire alle province e ai comuni sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dellinterno, per quanto concerne gli enti locali.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono assegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dellinterno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare nel rispetto del principio di contestualità del trasferimento delle risorse per regioni ed enti locali.
4. Le risorse finanziarie relative al personale, ai sensi dellart.3, comma 3, sono determinate con riferimento alle singole posizioni retributive maturate allatto del trasferimento ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.
5. Ai fini dellattribuzione alle regioni, alle province ed ai comuni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione sono ridotti di pari importo.
6. Considerato quanto previsto dallart.6, comma 1, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie alle regioni, province e comuni, si terrà conto dei mesi di effettivo esercizio delle funzioni da parte degli enti predetti, attraverso una quantificazione per dodicesimi.
7. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dellinterno provvedono annualmente al riparto delle risorse finanziarie e alla conseguente assegnazione, fino allentrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, di cui all,art.10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dallart.12 della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto riguarda le province ed i comuni.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma. 12 settembre 2000
Il Ministro: BASSANINI