Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare:

a) l’articolo 70, comma 1, lettera b), nella parte in cui, conferendo alle Regioni e agli Enti locali le attività amministrative e di controllo in materia di importazione, detenzione e commercializzazione degli animali selvatici, prevede anche il trasferimento di competenze del prefetto;

b) gli articoli 161, 162 e 163, con i quali sono state conferite alle Regioni e agli Enti locali, secondo le modalità e te regole fissate dal titolo V "Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio" dello stesso decreto legislativo n. 112, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all’articolo 160 del medesimo decreto legislativo;

c) l’articolo 34, comma 2, l’articolo 89, comma 1, lettere e) e g), e l’articolo 105, comma 2, lettera d), nella parte in cui, disciplinando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in materie diverse, fanno comunque riferimento a disposizioni di legge che prevedono competenze del prefetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 della legge n. 59 del 1997 e dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la decorrenza dell’esercizio da parte delle Regioni e degli Enti locali delle funzioni agli stessi conferite è determinata, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO l’accordo generale quadro sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell’articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO in particolare il punto 4 del citato accordo nel quale si stabilisce, altresì, "che i criteri suddetti saranno applicati al complesso delle funzioni conferite, provvedendo contemporaneamente e contestualmente al conferimento delle risorse a tutti gli Enti interessati per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie estranee all’art. 117 della Costituzione e condizionando l’effettivo trasferimento contemporaneo e contestuale delle risorse a tutti gli Enti interessati all’adozione della legge regionale o, in sua assenza, del decreto legislativo sostitutivo di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali, per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie previste dall’art. 117 della Costituzione";

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sedé tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di polizia amministrativa, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

ACQUISITO, in data 1° giugno 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città autonomie locali;

ACQUISITO, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro per la funzione pubblica, il ministro degli affari regionali, Il Ministro dell’interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

SENTITA in data 15 giugno 2000, l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE in data 28 marzo 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA

Articolo 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l’esercizio delle funzioni e compiti di polizia amministrativa:

a) nelle materie rispettivamente trasferite o attribuite dagli articoli 161, 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo le modalità e le regole fissate dal titolo V "Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio" del predetto decreto legislativo e salvo le riserve allo Stato di cui all’articolo 160 dello stesso decreto legislativo;

b) in materia di detenzione di esemplari viventi di animali e piante selvatiche, relativamente alle funzioni già attribuite ai prefetti a norma dell’articolo 6, comma 3, della legge 19 dicembre 1975, n. 874;

c) nelle materie oggetto dell’articolo 34, comma 2, dell’articolo 89, comma 1, lettere e) e g) e dell’articolo 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui fanno comunque riferimento a disposizioni di legge che prevedono competenze del prefetto.

Articolo 2
(Trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa regionale e locale)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2001 le regioni provvedono al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2001 le Province provvedono alle attività amministrative di cui all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed ai relativi controlli, nonché, salvo diversa disposizione della legge regionale, quelle già attribuite al prefetto dall’articolo 6, comma 3, della legge 19 dicembre 1975, n. 874.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2001 i Comuni provvedono alle attività amministrative di cui

all’articolo 163 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed ai relativi controlli.

4. Fatte salve le decorrenze anteriori e l’individuazione delle autorità competenti previste dalle norme di settore, a decorre dal 10 gennaio 2001, le Regioni, le Province ed i Comuni provvedono anche alle attività amministrative di competenza del prefetto nelle materie oggetto dell’articolo 34, comma 2, dell’articolo 89, comma 1, lettere e) e g) e dell’articolo 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed ai rehtivi controlli, salvo quanto disposto dall’articolo 9, commi le 2, del DPCM, elaborato ai sensi dell’art.7, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di individuazione di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l’esercizio delle funzioni conferite dall’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di trasporti.

Articolo 3
(Trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e organizzative)

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni, alle Province e ai Comuni per spese di funzionamento, tenuto conto dei carichi funzionali, delle perduranti esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono quantificate in lire 600 milioni, come risulta dall’unita tabella i che fa parte integrante del presente decreto.

2. Non sono comprese nel trasferimento di cui al precedente comma 1, le risorse finanziarie relative alle spese del personale da definire a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni e alle province e ai comuni, secondo le modalità di cui all’articolo 4.

3. Sono ricomprese tra le risorse soggette a trasferimento anche gli archivi di atti e documenti di massima e i dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti.

4. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all’atto del trasferimento è trasmessa, a cura delle prefetture o questure competenti alla Regione, Provincia o Comune competenti per territorio e per materia, con appositi elenchi nominativi.

5. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

Articolo 4
(Trasferimento di personale)

1. Per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell’interno da trasferire alle regioni e agli enti locali è determinato in 123 unità, come specificato dall’allegata tabella 2, che fa parte integrante del presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 3 della legge n. 59 del 15 maggio 1997.

2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto emanato ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione; di trasferimento del personale di cui al comma 1.

Articolo 5
(Regioni a statuto speciale)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1, le risorse individuate dal presente decreto, sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Articolo 6

(Procedure di trasferimento)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 3, sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le Regioni, e in apposito fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, per quanto concerne gli enti locali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con decreto del Ministro dell’interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare nel rispetto dell’accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 aprile 1999, così come modificato dalla stessa Conferenza Unificata in data 4 novembre 1999 e integrato in data 20 gennaio 2000;

3. Ai fini dell’attribuzione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Interno sono ridotti di pari importo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

5.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell’interno provvedono annualmente al riparto delle risorse finanziarie e alla conseguente assegnazione, fino all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, di cui all’art 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dail’art.12 della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto riguarda le province ed i comuni.

Articolo 7
(Collaborazione fra Stato, Regioni ed Enti locali)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali collaborano in via permanente, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti dl sicurezza dei cittadini, nonché per la realizzazione di specifici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnico - logistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale, nonché dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli interventi di riduzione dei danni, all’educazione alla convivenza nel rispetto della legalità.

2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del predetto decreto legislativo promuove, sentito il Ministro dell’Interno o su sua proposta, uno o più accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, per lo svolgimento in forma coordinata delle attività di rispettiva competenza volte al perseguimento delle finalità del presente articolo.

3. Il Ministro dell’Interno, nell’ambito delle sue attribuzioni, promuove le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca collaborazione fra gli organi dello Stato, le regioni e le Amministrazioni locali in materia, anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa o accordi per conseguire specifici obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle città e del territorio extraurbano.

4. Oltre a quanto previsto al comma 3, il Ministero dell’Interno, a richiesta delle Regioni e degli Enti locali interessati, presta attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili degli uffici delle prefetture e delle questure già competenti alla trattazione delle materie trasferite, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana.

 

Il Ministro: BASSANINI

 

ALLEGATI