Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dellintervento straordinario del Mezzogiorno - convenzioni ex Agensud.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare larticolo 7,commi 1 e2;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997, ed in particolare larticolo 94, comma 2, lettera f);
VISTA la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dellintervento straordinario nel Mezzogiorno;
VISTA la legge 18 dicembre 1992, n.488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.415 del 1992, recante modifiche alla disciplina organica dellintervento straordinario nel Mezzogiorno;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze del soppressi Dipartimento e Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, a seguito della cessazione dellintervento straordinario nel Mezzogiorno;
VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), n. 175 del 5 novembre 1999, recante criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del Cipe, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dellintervento straordinario nel Mezzogiorno;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n. 59 del 1997.
VISTO laccordo generale quadro sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dellarticolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito allindividuazione delle risorse in materia di funzioni collegate alla cessazione dellintervento straordinario del mezzogiorno -convenzioni ex Agensud, sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale;
ACQUISITO, in data i giugno 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;
ACQUISITO, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dellarticolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
SENTITA, in data 15 6 2000, lUnione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE, in data 28 3 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali;
DECRETA
ART. 1
(Ambito operativo)
1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie e strumentali da trasferire alle Regioni finalizzate allesercizio delle funzioni e delle attività di competenza del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti, conferite alle Regioni medesime dallarticolo 94, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, relativamente alla prosecuzione ed al completamento degli interventi compresi nei Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 10 dicembre 1983, n. 651, nonché dei Progetti Speciali e delle opere di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell8 aprile 1987, i cui finanziamenti sono regolati dalle convenzioni, stipulate tra la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori, trasferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti in forza degli articoli 8 e 9bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il trasferimento è subordinato ad una certificazione tecnica delle Regioni sulla possibilità di proseguimento dei lavori ed a una dichiarazione politica del Presidente della Regione sulleffettiva utilità degli interventi
3. Lelenco degli interventi di cui al comma 1, suddivisi per regione, è riportato nellallegato A del presente decreto.
ART. 2
(Quantificazione delle risorse trasferite)
Lammontare delle risorse finanziarie da trasferire, pari a quello occorrente per il completamento, nei limiti dellimporto complessivo stabilito in ciascuna convenzione, degli interventi di cui al precedente articolo 1, quale risulta dalla situazione contabile di ciascun intervento rilevata alla data del 29 febbraio 2000, tenuto conto di conguagli e recuperi, è determinato in lire 1.644.870.798.047.
2. Lammontare delle risorse da trasferire alle Regioni interessate per spese di funzionamento è determinato in lire 16.448.707.980.
3. Le risorse di cui ai commi i e 2 sono imputate quanto a lire 809.744.045.000 ai residui di stanziamento iscritti sul capitolo 9200 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativi agli esercizi 1997 e 1998 e quanto a lire 851.575.460.000 al fondo di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 3
(Riparto regionale)
1. La ripartizione tra le singole regioni degli interventi di cui allarticolo 1 è effettuato sulla base dellubicazione degli interventi medesimi.
2. Gli interventi che interessano più Regioni sono attribuiti secondo il criterio di prevalenza regionale.
3. Le risorse di cui allarticolo 2 sono trasferite alle singole regioni sulla base della ripartizione degli interventi come riportato nellallegato B.
ART. 4
(Modalità di erogazione)
1. Le somme di cui allarticolo 2 sono erogate annualmente sulla base dei criteri fissati dalla delibera Cipe 5 novembre 1999, n. 175, pubblicata nella G.U. n.289 del 10 12 1999.
2. Le erogazioni delle somme trasferite con il presente decreto sono effettuate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante accredito sui conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni.
3. Su richiesta delle regioni potranno essere stabilite, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, eventuali correttivi alla ripartizione tra le regioni delle quote annuali e alle modalità di erogazione delle medesime che tengano conto delle erogazioni effettive o previste da parte delle singole regioni.
4. Le erogazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti tra la data di cui allarticolo 2, comma 1, e quella di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni, saranno considerate come anticipazioni della prima quota annuale e, quindi, saranno detratte dalla medesima.
ART. 5
(Norme transitorie)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato ad apportare, dintesa con le regioni interessate, eventuali rettifiche tecniche alle tabelle allegate al presente decreto per la correzione di errori materiali nella rilevazione dei dati indicati nelle tabelle medesime.
2. Sino ad avvenuta erogazione della quota annuale relativa allesercizio 2000 di cui al precedente articolo 4, il CIPE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti continueranno a svolgere le funzioni attribuite dagli articoli 8 e 9bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo.
Roma, 12 settembre 2000
Il Ministro: BASSANINI