SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 463 , CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE DI PROCEDURE TELEMATICHE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI RELATIVI A DIRITTI SUGLI IMMOBILI".

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così sostituita dall'articolo 7, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante delega al Governo per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e unificare tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, le modalità di pagamento nonché per l'armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 462 concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 463 concernente la disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Visto il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 recante disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni entegrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del …;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n.662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del …;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Giustizia;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Utilizzazione di procedure telematiche e gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili)

  1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis
(Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione)

  1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e ha particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
  2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico.
  3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
  4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

Art. 3-ter
(Procedure di controllo sulle autoliquidazioni)

  1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lett. B), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.

Art. 3-quater
(Modifica alla normativa in materia di imposta di registro)

  1. Nell'art. 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso".

Art. 3-quinquies
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo)

  1. Nell'art. 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
  1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da esse dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: lire 320.000".
  2. Nelle note, è aggiunta, infine, la seguente: "1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa all'atto della richiesta di formalità mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica".

 

Art. 3-sexies
(Disposizioni di attuazione)

  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
  1. Imposta di registro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  2. Imposte ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  3. Perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  4. Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
  5. Imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  1. Con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'art. 3-bis".