SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE: (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 1999, N. 1, RECANTE IL RIORDINO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ DI PROMOZIONE E ISTITUZIONE DELLA SOCIETA’ "SVILUPPO ITALIA", A NORMA DEGLI ARTICOLI 11 E 14 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11, commi 1, lettera b), e 3 e l’articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 30 giugno 1998, n.208;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze:

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.     All’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    nel comma 1, le parole: "Per il coordinamento e il controllo", sono sostituite dalle parole "Per lo svolgimento";

b)    il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La società di cui al comma 1 ha per scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. Rientra nei predetti scopi anche lo svolgimento di attività intese a favorire la creazione delle condizioni per il conseguimento dei suddetti obiettivi. La società di cui al comma 1, può avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4)";

c)    il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all’accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente o indirettamente controllate, ovvero in rami d’azienda eventualmente dotati di contabilità separata; le eventuali perizie avvengono a valore di libro. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell’attività con l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell’occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE)".

Art. 2

1.     All’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:

"Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società)".

Art. 3

1.     All’articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1)    al comma 1, le parole "definitivamente entro il 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente entro il 30 giugno 2000";

2)    al comma 2, le parole: "Dal 1° luglio 1999", sono soppresse; dopo le parole: "ovvero le sue", è inserita la parola "eventuali";

3)    al comma 3, le parole: "Dalla stessa data", sono sostituite dalle parole: "Dal 1° luglio 1999".

Art. 4

1.    Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 5 - 1. Alle operazioni societarie di fusione e di scissione realizzate nell’ambito del processo di riordino di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto - legge 10 settembre 1993 n. 350, convertito dalla legge 8 novembre 1993 n.442, in tema di riduzione dei termini stabiliti dall’articolo 2503, 1° comma, del codice civile"

"Art. 6 - 1. L’intera partecipazione azionaria detenuta dall’Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.A. nella S.P.I. S.p.A. è trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.A., mediante girata azionaria"

"Art. 7 - 1. La titolarità delle partecipazioni azionarie in Sviluppo Italia S.p.A. che, in seguito al processo di riordino di cui al presente decreto, risultino intestate ad amministrazioni statali diverse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è comunque attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria".