Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 21/11/1997,
n. 461, 18/12/1997, n. 466 e 467 e 2/09/1997, n. 314, recanti, rispettivamente
disposizioni in materia di
redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle
imprese, di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni
fiscali concernenti
i redditi di lavoro dipendente.
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, concernente le disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito dimposta sugli utili societari;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto larticolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data in entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dellarticolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
Articolo 1
1. Nellarticolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "la ritenuta a titolo dimposta", sono inserite le seguenti: "o limposta sostitutiva di cui allarticolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,".
Articolo 2
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 26:
1) nel comma 1, terzo periodo, le parole: "al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani", sono sostituite dalle seguenti: "al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti allUnione Europea"; nel medesimo periodo, le parole: "ovvero di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dal soggetti di cui allarticolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dellanticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui allarticolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.";
b) allarticolo 27, comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta allatto della riscossione degli utili.".
2. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n, 662.
Articolo 3
1. Allarticolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: "non residenti" sono aggiunte le seguenti: ", soggetti allimposta sostitutiva di cui allarticolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,".
Articolo 4
1. Allarticolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dallarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis , la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti limporto computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dellarticolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata lopzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dellarticolo 6, comma 5, e dellarticolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo dimposta in cui il risultato negativo è maturato.".
2. Allarticolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, , come sostituito dallarticolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti limporto computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dellarticolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata lopzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dellarticolo 6, comma 5, e dellarticolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo dimposta in cui il risultato negativo è maturato.".
3. Allarticolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, come sostituito dallarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti limporto computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dellarticolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata lopzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dellarticolo 6, comma 5, e dellarticolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo dimposta in cui il risultato negativo è maturato.".
Articolo 5
1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 6, comma 9, le parole: "del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato" sono sostituite dalle seguenti: " dei versamenti entro il mese di febbraio dellanno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati";
b) allarticolo 7, comma 3, lettera a) le parole "allarticolo 2" sono sostituite dalle seguenti "allarticolo 2, commi 1 e 1-bis";
c) allarticolo 7, comma 12, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I soggetti diversi dalle società presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti dimposta.".
2. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n, 662.
Articolo 6
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. Limposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui allarticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi allestero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. Limposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.
1-quater. Limposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui allarticolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 limposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter. ";
b) allarticolo 2, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter";
c) allarticolo 3, comma 1, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-quater";
d) allarticolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i titoli indicati nellarticolo 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.";
e) allarticolo 5:
1) nel comma 1, le parole "articolo 2, comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter";
2) nel comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti "commi 1, 1-bis e 1-ter" e nel medesimo comma le parole " al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "allarticolo 2, comma 1";
f) allarticolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis.Per i titoli indicati nellarticolo 2, commi 1-bis e 1-ter, limposta sostitutiva si applica a partire dal 1° luglio 2000. Per i titoli di cui al periodo precedente depositati al 1° luglio 2000 presso gli intermediari di cui allarticolo 2, comma 2, il conto unico è accreditato dellammontare dellimposta sostitutiva commisurata allimporto degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed è addebitato dellammontare dellimposta sostitutiva commisurata allimporto degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonché dellimposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.".
Articolo 7
(Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti)
1. Allarticolo 7, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo".
2. Allarticolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dallarticolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".
3. Allarticolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dallarticolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".
4. Allarticolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dallarticolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio dellanno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".
5. Allarticolo 35, secondo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "30 giugno e 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "16 giugno e 16 ottobre".
6. Allarticolo 8, comma 1, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nel termine di un mese dalla chiusura del periodo dimposta" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sedicesimo giorno del mese successivo alla chiusura del periodo dimposta".
7. I versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi si effettuano con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 8
(Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate)
1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento collettivo disciplinati dallarticolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, limposta sostitutiva è dovuta nella misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dellanno al lordo dellimposta sostituiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni allinizio dellanno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui allart. 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto.
3. Si applicano le disposizioni dellarticolo 9, commi 2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1 assunte nellesercizio di imprese commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito dimposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I proventi in relazione ai quale compete il credito dimposta nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla società di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione maturati dallinizio dellanno al netto dellimposta sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento.
Articolo 9
(Decorrenza)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2000, e quelle di cui agli articoli 7 e 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Titolo II
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, concernente le disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito dimposta sugli utili societari.
Articolo 10
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 11, comma 3-bis, secondo periodo, le parole "al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto";
b) nellarticolo 94, comma 1-bis secondo periodo, le parole "al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto".
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Titolo III
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente il
riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese.
Articolo 11
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nellarticolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati regolamentati dei paesi aderenti allUnione Europea";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, così come risultante dal bilancio dellesercizio precedente a quello di riferimento, escluso lutile del medesimo esercizio.".
2. La disposizione del comma 1 non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dellimposta sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 già versati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 12
1. Le disposizioni dellarticolo 11, comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Titolo IV
Modifiche al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente
armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da
parte dei datori di lavoro.
Articolo 13
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 47,comma 1, lettera i), le parole: "alle lettere h) e i) " sono sostituite con: "alle lettere c) e d)";
b) nellarticolo 48, comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalle seguenti: "f) lutilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dellarticolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nellarticolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nellarticolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;";
2) la lettera g) è sostituita dalle seguenti: "g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo dimposta a lire 3 milioni, a condizione che non siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, limporto che non ha concorso a formare il reddito al momento dellacquisto è assoggettato a tassazione nel periodo dimposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dellassegnazione e lammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dellofferta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;" ;
c) nello stesso articolo 48, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dallimpresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla limpresa.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo dimposta 2000.
Articolo 14
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 23, comma 3:
1) nel terzo periodo, le parole: "dell1 per cento mensile" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento mensile";
2) il quinto periodo è soppresso;
b) nellarticolo 24, il comma 2 è abrogato.
2. La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo dimposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n, 662.
Articolo 15
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che utilizzano lavoratori dipendenti che prestano la loro attività allestero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è attribuito un credito dimposta pari allammontare delle ritenute gravanti sul relativo reddito di lavoro dipendente.
2. Il credito dimposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi dimposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.