Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'art. 50 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, nonché dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e dal decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 176;

Visto l’articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data in entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell’articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e l’istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 50, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota suddetta fino all’1 per cento.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L’importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";

b) nello stesso articolo 50, al comma 5 le parole "di cui al comma 1" sono soppresse.