Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di invalidi civili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
VISTO l’articolo IO della legge 15 marzo 1997. n. 59. contenente la delega al Governo per l’emanazione di uno o pił decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 59 del 1997;
VISTE le preliminari deliberazioni del consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno e del 9 luglio 1999;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 59 del 1997;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’interno e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Articolo l

1. All’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al comma 2, dopo le parole "invalidi civili" sono inserite le seguenti. ", ivi comprese quelle relative ai procedimenti pendenti presso le Prefetture,"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.