Bozza decreto legislativo recante:
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente la delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno 1999 e del 9 luglio 1999;
ACQUISITA, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione agli articoli 3, 4, 9, 10 e 11, l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifica all'articolo 18)

1. All’articolo 18, comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. sono aggiunte le parole: la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura";

Art. 2
(Modifiche all'articolo 19)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 12, le parole "in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo" sono sostituite con le parole: "in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo".

Art. 3
(Modifiche all'articolo 29)

1. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole "stoccaggio di energia" sono aggiunte le seguenti parole:

"limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento, allo stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a mc. 80.000 e di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a mc. 400."

b) la lettera l) è sostituita con la seguente:

"l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d’intesa con la Regione interessata secondo modalità procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;".

Art. 4
(Modifica all'articolo 32)

1. All’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole "delle risorse geotermiche" sono aggiunte le parole: "e dell’anidride carbonica

Art. 5
(Modifica all'articolo 47)

1. All’articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è aggiunto il seguente comma:

"3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione ed erogazione, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia stata deliberata la concessione e risultino individuati i beneficiari.".

Art. 6
(Modifica all'articolo 48)

1. All’articolo 48, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole "alla costituzione dei consorzi" sono aggiunte le parole: "esclusi quelli a carattere multiregionale;".

Art. 7
(Modifica all'articolo 66)

1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppressa la lettera b).

Art. 8
(Modifiche all’articolo 104)

1. All’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera ii) sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché per unità da diporto nautico;".

b) al comma 1, la lettera ll) è così modificata: "al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;".

c) al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"qq) al sistema informativo del demanio marittimo;".

d) al comma 1, è soppressa la lettera z).

Art. 9
(Modifica all'articolo 106)

1. All’articolo 106, il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. E’ soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell’articolo 9.".

Art. 10
(Modifica all’articolo 107)

1. All’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta la seguente lettera:

"h) alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.".

Art. 11
(Modifica all’articolo 108)

1. All’articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo31 marzo 1998 n. 112 è soppresso il punto 6).

Art. 12
(Modica all'articolo 112)

1. All’articolo 112, al comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro:".

Art. 13
(Modifica all'articolo 115)

1. All’articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.";

b) è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:

a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all’esportazione";
c) dei laboratori.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma 3 ter:

"3 ter. L’esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

Art. 14
(Modifica all'articolo 119)

1. All’articolo 119 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

"e) l’autorizzazione alla fabbricazione per l’immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.l.a) dell’allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.".

b)    il comma 2 è abrogato.

Art. 15
(Modifica all'articolo 142)

1. All’articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole "n. 149" sono sostituite con le parole: "n. 148".

Art. 16
(Modifica all'articolo 144)

1. All’articolo 144, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. le parole "degli articoli 21 e seguenti" sono sostituite dalle parole: "articolo 21".