Schema di decreto legislativo recante "Riordino del Magistrato alle acque di Venezia in attuazione all'art. 92, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 112/1998"

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997. n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. g) e h);
VISTI gli articoli 9, 54 e 92. comma 1, lett. d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare ai sensi dell’art. 5 della citata legge n. 59/1997;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo

Articolo 1
(Magistrato alle acque di Venezia)

1. Il Magistrato alle Acque di Venezia, (M.A.V.), già istituito con legge 5 maggio 1907, n. 257, riordinato con il presente decreto ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.. 112, in conformità ai criteri indicati dall’articolo 12 comma 1, lettera g) e h) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il Magistrato alle Acque di Venezia, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria.

3. Il Magistrato alle Acque di Venezia è sottoposto alle direttive ed alla vigilanza del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente per gli aspetti di rispettiva competenza. In caso di divergenza, i Ministri possono richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri che la questione sia rimessa alla decisione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 2
(Competenze del Magistrato alla Acque di Venezia)

1. Al Magistrato alle Acque di Venezia sono attribuite in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Esso svolge altresì le funzioni di organo tecnico di consulenza e di segreteria per il comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n.798.

2. Nell’ambito delle competenze di cui ai commi precedenti, il Magistrato alle Acque di Venezia svolge compiti di studio e di ricerca, sperimentazione, e progettazione e di modifica delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna; di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attività di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché di controllo sulla qualità delle progettazioni e sulla realizzazione delle opere, sulla qualità ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale.

3. Il Magistrato alle Acque di Venezia svolge altresì le attività di supporto tecnico in favore degli enti interessati alla salvaguardia, alla conservazione ed allo sviluppo della città di Venezia e della sua laguna, che ne facciano richiesta.

4. Il Magistrato alle Acque di Venezia esegue le deliberazioni del Comitato previsto dall’articolo 4 della legge n. 798/84 attuando gli interventi previsti nel piano generale.

5. Sono fatte salve lo competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 3
(Successione nei rapporti di concessione)

1. Ai fini degli interventi di cui all’articolo 3 lettera a-c-d-l, della legge 29 novembre 1984, n. 798, così come programmati nel Piano Generale di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, il Magistrato alle acque di Venezia subentra allo Stato quale concedente nei rapporti concessori, alle stesse condizioni.

Articolo 4
(Poteri e controlli)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Magistrato alle Acque di Venezia, ai sensi della vigente legge amministrativa:

a) richiede informazioni e documenti a tutti i soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito della laguna di Venezia;

b) effettua controlli sull'attività di qualsiasi genere interessanti l’assetto della laguna;

c) irroga sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle prescrizioni

emanate a tutela dell’ambiente lagunare.

2. Le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Magistrato alle Acque di Venezia la collaborazione richiesta per l'adempimento delle sue funzioni.

3. Il Magistrato alle Acque di Venezia assicura la pubblicità dei propri atti e procedimenti secondo le vigenti disposizioni ed in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 7 del presente decreto.

Articolo 5
(Organi del Magistrato alle Acque di Venezia)

1. Sono organi del Magistrato alle Acque:

a) il Presidente,

b) il Consiglio di Amministrazione,

c) il Collegio dei revisori:

2. Il Presidente, ove dipendente pubblico, è posto fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni per tutto il tempo in cui è assegnato a tale organo.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati gli emolumenti spettanti agli organi del Magistrato alle Acque di Venezia.

Articolo 6
(Il Presidente)

1. Il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia è nominato dal Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri su

proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente ed è scelto fra esperti, anche estranei alla Pubblica amministrazione, con specifiche e comprovate esperienze in materia idraulica e di gestione e conservazione del l’ambiente.

2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Il Presidente partecipa al Comitato previsto dall’articolo 4 della legge

798/1984 in qualità di Segretario.

4. Esercita i poteri attribuiti al Magistrato alle Acque di Venezia non riservati dalla legge o dal regolamento agli altri organi dell’ente.

5. Il Presidente approva i progetti e i contratti di competenza del Magistrato, sentito l'Ufficio di piano secondo quanto stabilito dall’articolo 9

i progetti aventi valore inferiore a lire 3 miliardi sono approvati dal Presidente sentito il Dirigente tecnico preposto alla verifica, controllo e attuazione delle attività connesse al progetto.

Articolo 7
(Consig1io di Amministrazione)

1. I1 Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri nominati dal Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente fra persone di comprovata competenza anche esterne all’organico della pubblica amministrazione.

2. Il Consiglio adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’articolo 9 e delibera sulle materie individuate dal regolamento stesso.

3.     Il Consiglio approva altresì il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione.

Articolo 8
(Il collegio dei revisori)

1. I1 Collegio dei revisori esplica il controllo amministrativo-contabile sull’attività del M.A.V. ai sensi della normativa vigente.

2. Il Collegio dei revisori riferisce al M.A.V. i risultati delle verificazioni effettuate. Nel caso vengono accertate gravi irregolarità amministrative, contabili e gestionali, il Collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici

Articolo 9
(L'Ufficio di Piano)

1. E’ istituita presso il Magistrato alle Acque un’unità tecnica denominata Ufficio di Piano.

2. L’Ufficio di piano provvede:

a) alla predisposizione e all’aggiornamento periodico del piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia;

b) alla fissazione dei tempi di attuazione degli interventi in rapporto alle priorità decise dal Comitato previsto dall’articolo 4 della legge 29 novembre 1984 n.. 798 sulla base di programmi triennali di attuazione;

c) alla raccolta e all'elaborazione dei dati e alla loro divulgazione al pubblico;

d) al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e alla predisposizione di relazioni periodiche di valutazione sugli stati di avanzamento dei programmi da sottoporre al Comitato che ne valuterà le necessità ed i fabbisogni.

3. L'Ufficio di piano esprime parere obbligatorio sui progetti di

importo superiore a 3 miliardi di lire.

Su ogni altra questione il Presidente può chiedere il parere dell'Ufficio.

4. L’Ufficio di Piano è composto da tecnici di comprovata esperienza nel settore .nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e designati, ciascuno nell’ambito del rispettiva ruolo organico, nonché di quelli dei rispettivi organi tecnici, dal:

Ministro dei lavori pubblici,

Ministro dell’ambiente,

Ministro dei trasporti,

Ministro per i beni culturali ed ambientali,

Ministro per la ricerca scientifica,

Presidente della Regione Veneto,

Presidente della provincia di Venezia,

Sindaco del Comune di Venezia,

Sindaco del Comune di Chioggia.

Articolo 10
(Incompatibilità)

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Ufficio di Piano non possono intrattenere rapporti, in via diretta o indiretta, di tipo professionale o assumere incarichi di consulenza anche occasionale, con imprese operanti nell'ambito lagunare, sino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato.

2. La violazione del divieto comporta la decadenza dalla carica ove sia in corso il rapporto, e in ogni caso la sanzione pari al doppio del corrispettivo percepito.

Articolo 11
(
Organizzazione e personale)

1. Al personale del M.A.V. si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinata con

regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione approvato dal Ministro dei lavori pubblici e dell’ambiente. Con le stesse modalità sono apportate le modifiche al regolamento.

3. Con il regolamento. di cui al comma 2, è istituito il ruolo organico del personale dipendente nel limite delle unità in servizio presso il M.A.V alla data di entrata in vigore del presente decreto

4. I dipendenti in servizio presso il M.A.V alla data di entrata in vigore del presente decreto, che svolgono compiti relativi alle funzioni dall’articolo 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sono comandati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presso l’amministrazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 fino all’espletamento delle operazioni di inquadramento nel ruolo organico di cui al comma 3.

Articolo 12
(Vigilanza)

1. La vigilanza di cui al comma 3 dell'articolo 1, assicura che l’attività del M.A..V corrisponda ai fini istituzionali e si attui con criteri di efficacia ed efficienza.

2.     Il Consiglio di amministrazione del M.A.V. è sciolto, con la procedura di cui all’articolo 7, in caso di gravi e reiterate violazioni agli obblighi di corretta gestione e di inosservanza delle direttive del Comitato previsto dall’articolo 4 della legge 798/1984.

Articolo 13
(Controllo della Corte dei Conti e patrocinio dell’Avvocatura dello Stato)

1. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione del Magistrato alle Acque di Venezia sono soggetti al controllo della Corte dei Conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il Magistrato alle Acque di Venezia i avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del R.D. 30 ottobre 1993, n. 1611, e successive modifiche.

Articolo 14
(Finanziamento)

1. A1l'onere relativo al funzionamento del M.A.V. si provvede mediante il trasferimento di quota parte dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e attualmente destinati al funzionamento del Magistrato alle Acque di Venezia.

2. Con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economico, si provvede a quantificare l’onere di cui al precedente comma individuando nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le quote degli stanziamenti da trasferire.

Articolo 15
(Beni assegnati al Magistrato alle Acque di Venezia)

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica è approvato l’elenco dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato destinati al Magistrato alle Acque di Venezia.

2. L’amministrazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 subentra nella gestione del Centro Sperimentale di modellistica di Voltabarozzo, in provincia di Padova.

Articolo 16
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell’attuazione del riordino degli uffici periferici dello Stato, tutte le competenze demandate al Magistrato alle Acque di Venezia diverse da quelle indicate nell’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo l998, n. 112, restano attribuite al Magistrato medesimo

2. Sino a1l’attuazione de1 riordino dei Ministeri, il M.A.V., per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 continua ad avvalersi del personale in servizio presso il medesimo che resta nei ruoli dell’amministrazione statale.

Articolo 17
(Nomina degli organi in sede di prima applicazione)

1. Gli organi del M.A.V. di cui all’articol9 4 sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.