SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
PER LA TRASFORMAZIONE DELL’ENTE AUTONOMO
MOSTRA D’OLTREMARE DEL LAVORO ITALIANO NEL
MONDO IN SOCIETA PER AZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 23 agosto 1988 n.400;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n . 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare, gli articoli li, comma 1, lettera b) e 14;
VISTO il regio decreto legge 6 maggio 1937, n.176, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n.2677 istitutivo dell’Ente Autonomo "Mostra Triennale delle terre italiane d’oltremare";
VISTO il regio decreto 4 aprile 1938, n. 22 15, recante lo statuto dell’Ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d’oltremare";
VISTO il decreto legislativo 6-maggio 1948, n. 13 14, concernente la trasformazione dell’Ente Autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d’oltremare" in Ente Autonomo "Mostra d’oltremare del lavoro italiano nel mondo";
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Trasformazione dell’Ente autonomo Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni)

1. L’Ente Autonomo Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, di seguito "EAMO", è trasformato in società per azioni con la denominazione di "Mostra d’oltremare S.p.A.", con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Detto termine può essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bi1ancio e della programmazione economica.

2. Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, di non più di cinque componenti, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dell’EAMO, nonché la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.

3. La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dell’ente EAMO. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Con il decreto di cui al comma 3, se non ricorre l’ipotesi di cui al comma 5, è disposta la convocazione dell’assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L’EAMO è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di detto decreto; detta pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

5. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui ai precedenti commi facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell’EAMO in società, l’ente stesso e posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione dell’ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione.

6. La società Mostra d’oltremare S.p.A. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l’EAMO era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell’EAMO sono posti a carico della predetta società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell’ EAMO.

Art. 2
(Capitale sociale)

1. Il capitale della Mostra d’oltremare S.p.A. è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dell’articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo i definisce il valore nominale di ciascuna azione.

2. Le partecipazioni azionarie relative al capitale sociale di cui al comma 1 sono attribuite, all’atto della costituzione della società Mostra d’oltremare S.p.A., agli enti fondatori dell’Ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d’oltremare" in misura proporzionale alle quote, ag1i stessi enti spettanti, del patrimonio dell’EAMO, secondo la stima della commissione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1. L’esercizio dei diritti dell’azionista, relativi alle partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato, è delegato al Comune di Napoli, eccetto che per le deliberazioni che incidono sulla piena disponibilità delle azioni da parte dello Stato stesso, ovvero che riguardano atti dispositivi del patrimonio della società. Allo Stato, nella qualità di titolare delle predette partecipazioni, rimane altresì attribuita la facoltà di esercitare, nei casi previsti dalla legge, l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 3
(Oggetto sociale)

1.    La "Mostra d’oltremare S.p.A." ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio già dell’EAMO, nonché di organizzare attività fieristiche e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli.

2. La "Mostra d’oltremare S.p.A." può, tra l’altro, dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; può costituire o partecipare a società che abbiano come scopo l’organizzazione delle fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprietà della società, nonché attività di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio; può costituire o partecipare a società aventi per scopo sociale la valorizzazione dell’area flegrea.

Art. 4
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società Mostra d’oltremare S.p.A. é disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell’EAMO, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell’articolo 12, comma 1, lett. s), e 14, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Dalla data di trasformazione di cui all’articolo i ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell’EAMO compete il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Art. 5
(Cose di interesse artistico e storico)

1. Ai beni di cui agli articoli 1, 2, e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla "Mostra d’oltremare S.p.A." si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della società stessa, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.

2. Entro dodici mesi dalla costituzione della "Mostra d’oltremare S.p.A.", gli amministratori presentano l’elenco delle cose di cui all’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell’elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo e terzo comma della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

3. Entro due anni dalla ricezione dell’elenco, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla società le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.