SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
PER LA TRASFORMAZIONE DELLENTE AUTONOMO
MOSTRA DOLTREMARE DEL LAVORO ITALIANO NEL
MONDO IN SOCIETA PER AZIONI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 23 agosto 1988 n.400;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n . 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare, gli articoli
li, comma 1, lettera b) e 14;
VISTO il regio decreto legge 6 maggio 1937, n.176, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1937, n.2677 istitutivo dellEnte Autonomo "Mostra
Triennale delle terre italiane doltremare";
VISTO il regio decreto 4 aprile 1938, n. 22 15, recante lo statuto dellEnte autonomo
"Mostra triennale delle terre italiane doltremare";
VISTO il decreto legislativo 6-maggio 1948, n. 13 14, concernente la trasformazione
dellEnte Autonomo "Mostra triennale delle terre italiane doltremare"
in Ente Autonomo "Mostra doltremare del lavoro italiano nel mondo";
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
9 giugno 1999;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi
dellart. 5 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Art. 1
(Trasformazione dellEnte autonomo Mostra doltremare e del lavoro
italiano nel mondo in società per azioni)
1. LEnte Autonomo Mostra doltremare e del lavoro italiano nel mondo con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, di seguito "EAMO", è trasformato in società per azioni con la denominazione di "Mostra doltremare S.p.A.", con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dallentrata in vigore del decreto stesso. Detto termine può essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bi1ancio e della programmazione economica.
2. Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, di non più di cinque componenti, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dellEAMO, nonché la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.
3. La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dellente EAMO. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Con il decreto di cui al comma 3, se non ricorre lipotesi di cui al comma 5, è disposta la convocazione dellassemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. LEAMO è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di detto decreto; detta pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.
5. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui ai precedenti commi facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dellEAMO in società, lente stesso e posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione dellente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione.
6. La società Mostra doltremare S.p.A. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui lEAMO era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dellEAMO sono posti a carico della predetta società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell EAMO.
Art. 2
(Capitale sociale)
1. Il capitale della Mostra doltremare S.p.A. è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dellarticolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo i definisce il valore nominale di ciascuna azione.
2. Le partecipazioni azionarie relative al capitale sociale di cui al comma 1 sono attribuite, allatto della costituzione della società Mostra doltremare S.p.A., agli enti fondatori dellEnte autonomo "Mostra triennale delle terre italiane doltremare" in misura proporzionale alle quote, ag1i stessi enti spettanti, del patrimonio dellEAMO, secondo la stima della commissione di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 1. Lesercizio dei diritti dellazionista, relativi alle partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato, è delegato al Comune di Napoli, eccetto che per le deliberazioni che incidono sulla piena disponibilità delle azioni da parte dello Stato stesso, ovvero che riguardano atti dispositivi del patrimonio della società. Allo Stato, nella qualità di titolare delle predette partecipazioni, rimane altresì attribuita la facoltà di esercitare, nei casi previsti dalla legge, lazione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo.
Art. 3
(Oggetto sociale)
1. La "Mostra doltremare S.p.A." ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio già dellEAMO, nonché di organizzare attività fieristiche e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli.
2. La "Mostra doltremare S.p.A." può, tra laltro, dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; può costituire o partecipare a società che abbiano come scopo lorganizzazione delle fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprietà della società, nonché attività di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio; può costituire o partecipare a società aventi per scopo sociale la valorizzazione dellarea flegrea.
Art. 4
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società Mostra doltremare S.p.A. é disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
2. Al personale dellEAMO, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dellarticolo 12, comma 1, lett. s), e 14, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
3. Dalla data di trasformazione di cui allarticolo i ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dellEAMO compete il trattamento di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile.
Art. 5
(Cose di interesse artistico e storico)
1. Ai beni di cui agli articoli 1, 2, e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla "Mostra doltremare S.p.A." si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della società stessa, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.
2. Entro dodici mesi dalla costituzione della "Mostra doltremare S.p.A.", gli amministratori presentano lelenco delle cose di cui allarticolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dellelenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 3, secondo e terzo comma della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
3. Entro due anni dalla ricezione dellelenco, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla società le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.